Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 6526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6526 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06526/2025REG.PROV.COLL.
N. 02151/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli e Matteo Michele Angiò, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udita per l’appellante l'avvocato Maria Antonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del giudizio di “non idoneità” per gli anni 1993 e 1994 di cui alla scheda all. 1 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Commissione Ordinaria di Avanzamento, riportante le motivazioni di non idoneità e della nota 6 giugno 2019 del Comando Generale della Guardia di Finanza.
2. L’appellante, capitano della Guardia di Finanza, quando era Comandante della 4° Compagnia di Napoli, veniva arrestato, perché accusato dei delitti di cui agli artt.110, 61 n.2, 317 e 476 c.p. in quanto, in concorso con altro appartenente al Corpo e due soggetti pregiudicati, abusando della propria qualità, sotto falso nome e con minacce, avrebbe, dapprima, indotto alcuni cittadini stranieri a consegnargli indebitamente una somma di denaro e, successivamente, attestato falsamente a verbale la restituzione della valuta.
Veniva sospeso dal servizio fino al 18 ottobre 1990. In data 4 giugno 1996, il Tribunale di Napoli condannava l’ufficiale per concussione alla pena di anni quattro di reclusione (di cui anni due e mesi sei condonati) con interdizione perpetua dai pubblici uffici. La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello con una piccola riduzione di pena; dopo tale condanna l’appellante veniva nuovamente sospeso dal servizio fino al 9 maggio 2002, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale inerente il comma 2 dell’art.4 l. 97/2001.
Dopo alcuni passaggi del processo presso la Suprema Corte, la Corte di Appello di Napoli dichiarava prescritti tutti i reati ed iniziava un procedimento disciplinare all’esito del quale non veniva adottata la rimozione.
Il Comandante Generale ha irrogato ai sensi dell’art.1357, comma 1, lett. a) del c.o.m. una sospensione disciplinare del ricorrente dall’impiego per la durata di 12 mesi a decorrere dal 16 ottobre 1985, con revoca della sospensione precauzionale dall’impiego già sofferta dal 16 ottobre 1986 al 16 ottobre 1990.
Il procedimento disciplinare veniva poi archiviato per il collocamento in congedo per raggiunti limiti di età dell’ufficiale in data 7 ottobre 2018, stante la cessazione dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare.
A seguito del giudizio di avanzamento al grado di maggiore in questa sede impugnato, il ricorrente veniva quindi dichiarato non idoneo per gli anni 1993 e 1994.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, perché il giudizio di estinzione del procedimento penale per prescrizione e del procedimento disciplinare per cessazione dal servizio del ricorrente, non possono impedire un giudizio negativo, emesso in sede di avanzamento circa la mancanza dei requisiti morali, fondato sugli stessi fatti scrutinati nelle due precedenti sedi. Infatti è emersa in modo inequivocabile l’ascrivibilità in capo al ricorrente delle gravi condotte allo stesso contestate in sede penale, atteso che la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione ha escluso testualmente di poter addivenire ad una assoluzione nel merito del ricorrente, peraltro già ritenuto responsabile nei precedenti gradi di giudizio.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo che propone una serie di censure.
L’appellante osserva come la vicenda cui si fa riferimento nel primo provvedimento impugnato risale al 1985 e si è conclusa nel 2015, per prescrizione e senza alcuna condanna.
E’ stata disattesa la circolare del Comando Generale “Istruzione sui procedimenti disciplinari” che prevede laddove penda un procedimento disciplinare ex . art 16 D.Lgs 271/1989 presso un ufficio giudiziario, la preclusione dell’azione disciplinare del Corpo per il principio del ne bis in idem ed in tal senso veniva formulata la proposta di archiviazione da parte dell’Ufficiale incaricato di istruire il procedimento.
Per contestare il giudizio di non idoneità al grado superiore vengono citate le attività di servizi svolte e le qualifiche ottenute nel corso della carriera.
Viene richiamata la scheda valutativa riferita al periodo 1 ottobre 2017 e 30. Settembre 2018 che descrive un Ufficiale in possesso di eccellenti doti personali e qualità professionali, animato da una spiccata motivazione al lavoro e da un altissimo senso del dovere e della disciplina, profondamente attaccato all’Istituzione e con vivo amor proprio e dignità personale vivamente sentita, che ha assicurato un rendimento costantemente elevato e meritevole di vivissimo apprezzamento.
5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
Innanzitutto non è fondata la prima censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem contenuto nella circolare 1/2006 sui procedimenti disciplinari.
Tale principio si applica nel caso di diversi procedimenti disciplinari nell’ambito della Guardia di Finanza, mentre resta “ impregiudicato l'esercizio dell’azione disciplinare per gli stessi fatti
che abbiano già costituito oggetto di valutazione ed eventualmente di sanzioni amministrative, comunque irrogate da autorità diverse da quelle gerarchiche ”.
Quanto al merito della vicenda non bisogna dimenticare che il giudizio riguardava l’idoneità all’avanzamento al grado di maggiore negli anni 1993 e 1994 cui l’appellante avrebbe dovuto partecipare se non fosse stato sospeso dal servizio in conseguenza della vicenda penale.
Pertanto il giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento doveva tener conto di quanto era emerso fino ad allora e quanto alla vicenda penale non ha potuto non considerare che si fosse conclusa per intervenuta prescrizione senza che vi fossero gli elementi per far preferire un’assoluzione nel merito, prescrizione cui l’appellante non ha rinunciato.
Peraltro le note caratteristiche conseguite nel periodo precedente all’arresto non erano particolarmente lusinghiere come si ricava dalla lettura del libretto personale.
La Commissione ordinaria di avanzamento ha premesso che andava applicato il principio tempus
regit actum , ai sensi dell’art. 11 delle preleggi, secondo cui “ la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo ”. In ossequio alla prevalente giurisprudenza ha ritenuto che le norme sopravvenute non possono incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome di essa che siano state chiuse, restando interamente disciplinati dalla normativa vigente al momento del loro inizio.
Di conseguenza andavano applicate le norme di cui alle leggi 1137/1955, 574/1980 e 224/1986,
nonché al D.M. n. 571/1993.
Nel merito ha tenuto conto che l’ufficiale è stato valutato nel grado rivestito, salvo periodi non documentati, con giudizi prevalentemente inferiori a “ superiore alla media ”. Inoltre a seguito di una vicenda penale definitasi con sentenza “ di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione ”, è stato sanzionato con 12 mesi di sospensione disciplinare dall’impiego; un procedimento disciplinare presso la Corte di Appello di Napoli per violazioni connesse alla sua qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria si è estinto a seguito del pensionamento dell’ufficiale.
In conclusione la Commissione ha affermato che “ alla luce della complessiva condotta tenuta nonché dei fatti contestati, si è consapevolmente reso responsabile di fatti costituenti grave illecito disciplinare che hanno arrecato pregiudizio all’immagine e al prestigio del Corpo, evidenziando
scarsa consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni e significativa carenza delle qualità morali e caratteriali che devono sempre contraddistinguere ogni militare, a fortiori se ufficiale ,”.
Alla luce di quanto appena riportato non vi è spazio per una valutazione difforme poiché tutti gli elementi della vicenda che doveva formare oggetto del giudizio sono stati esaminati e gli atti impugnati sono pienamente legittimi come già riconosciuto dal T.a.r.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.