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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 255/2022
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera
dott. VECCHIO NICOLA Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 255/2022 vertente
TRA
(cf: ); (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
); (cf: ); (cf:
[...] Parte_3 C.F._3 Parte_4 [...]
); (cf: ; C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi, disgiuntamente tra loro, dall'avv. Simone Ciccotti (cf: CodiceFiscale_6
– pec: ) e dall'avv. Domenico Iofrida (cf: Email_1
FAX 0965 312636 – pec: C.F._7 Email_2
Attori in revocazione
CONTRO
, (cf: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. NA RB (cf: ), C.F._8 pec: Convenuta in revocazione Email_3
OGGETTO: revocazione ex art. 395 n° 4 cpc avverso l'ordinanza decisoria della Corte di
Appello di Reggio Calabria n. 9084 pubblicata il 19.11.2021, non notificata, resa a definizione del procedimento n. 469/2016 r.g.
1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato il 3.10.2016 Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, in qualità di ente espropriante, e introducevano giudizio ex art. 54 D.Lgs. 327/2021 Controparte_2
per ottenere la determinazione giudiziale della indennità di esproprio in riferimento alla procedura ablativa avviata dalla resistente ed avente ad oggetto l'acquisizione delle aree di loro proprietà site in
Comune di Palmi e distinte al N.C.T. al foglio di mappa 32 part. 771 e 782 destinate ad eliporto a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco.
I ricorrenti rappresentavano che non avevano manifestato adesione alla proposta espropriativa non ritenendo congrua la misura della indennità stimata dalla Provincia di Rc in € 22.800,00 per la part. 782 e in € 2.000,00 per la part. 771 e che non avevo ritenuto opportuno perfezionare la cessione volontaria dei loro cespiti neppure dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria avvenuta il
07/01/2015 e del conseguente invito a comunicare l'intendimento di avvalersi del disposto dell'art. 21 del d.lgs. 327/2011; che ad essi non era stata più effettuata nessuna comunicazione, bensì il 2 settembre 2016 era stata pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Palmi la comunicazione prot.
229946 a mezzo della quale si portava a conoscenza degli interessati l'avvenuto deposito della relazione della CPE, con contestuale comunicazione della facoltà di accesso a tale documento presso il competente ufficio espropri;
che l'aria espropriata costituiva una quota di una proprietà consistente che, a seguito dell'esproprio, era stata privata di un facile accesso alla pubblica via.
Non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia della . Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente e mediante ctu volta alla quantificazione dell'indennità.
Con ordinanza decisoria, pubblicata il 19/11/2021 e mai notificata, la Corte di Appello di
Reggio Calabria, Sezione Lavoro, dichiarava improcedibile il ricorso relativamente alla domanda avente come oggetto l'indennità di espropriazione, accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla domanda avente come oggetto l'indennità di occupazione legittima, quantificata in € 4.140,92 da ripartire pro quota tra i ricorrenti, compensava per due terzi le spese di lite e poneva a carico della resistente contumace il terzo residuo liquidato in € 1.387,50, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
con il medesimo criterio delle spese di giudizio venivano liquidate le spese relative alla CTU.
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo il 19/05/2022 Parte_1 Parte_2
, , e chiedevano la revocazione ai sensi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
2 dell'art.395 n°4 c.p.c. dell'ordinanza decisoria della Corte di Appello di Reggio Calabria per essere la decisione effetto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.
Gli attori in revocazione chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN SEDE RESCINDENTE
-A accogliere la domanda di revocazione ex art.395 n .4 c.p.c. e per tale effetto riformare la ordinanza impugnata nella parte in cui assume, in fatto, non essersi determinata l'occupazione di urgenza per il periodo successivo alla apposizione del vincolo del 2014.
IN SEDE RESCISSORIA
-B determinare l'indennità di occupazione per il periodo 2014 - 2019 parametrandola, secondo legge, al valore di mercato dei terreni espropriati avendo riguardo alla effettiva destinazione urbanistica come rilevata e determinata dal CTU;
-C gravare la parte opposta degli interessi legali di mora dalla domanda all'effettivo soddisfo.
-D porre, infine, a carico della parte resistente le spese di lite ed ogni accessorio di legge anche in relazione alla presene fase.”
Si costituiva il 5 aprile 2023 la (subentrata alla Controparte_1
provincia di ai sensi dell'art. 1 comma 18 legge n. 56 del 2014) per chiedere di Controparte_1
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, la domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e, in ogni caso, condannare le parti istanti alle spese e competenze professionali difensive oltre rimborso forfettario del 15% e c.p.a. con distrazione.
Con decreto del 25 ottobre 2024, ritualmente e tempestivamente comunicato alle parti costituite, è stata fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 13/02/2025.
Alla suddetta prima udienza celebrata gli attori in revocazione non hanno depositato note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con ordinanza del
21/02/2025 è stata fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 24 aprile 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Poichè neppure a questa ultima udienza le parti istanti hanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziate dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza in data odierna, 29.4.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è improcedibile.
Il presente giudizio di revocazione è stato correttamente proposto con atto di citazione dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, cioè la Corte di Appello di Reggio
3 Calabria, e a tale processo si applicano le disposizioni normative proprie dell'appello, per come statuito dall'art. 400 cpc che recita “davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo”.
La condotta processuale di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e integra la fattispecie di cui all'art. 348 comma 2 cpc, che
[...] Parte_5 testualmente prevede “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Gli attori in revocazione non hanno depositato note di trattazione scritta né alla prima udienza celebrata il 13/02/2025 e neanche all'ultima udienza del 24 aprile 2025, e tale comportamento omissivo ha valore di assenza dell'appellante, così integrando quanto previsto dal disposto di cui all'art. 348, comma 2 cpc che prevede l'improcedibilità dell'impugnazione nel caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva fissata dal giudice.
Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parte convenuta in revocazione, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e liquidate in favore della
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1
- ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022, tenendo conto del valore dichiarato della causa
[...]
(€ 24.800,00), dei parametri minimi dei compensi per attività difensiva in € 2.906,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 461,00, fase di trattazione, valore minimo: € 922,00, fase decisionale, valore minimo:€ 956,00).
I compensi devono essere dimezzati per l'applicazione dell'art 4 comma 9 DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 stante la pronuncia in rito, ed ammontano ad euro 1.453,00 effettivamente dovuti , su cui andranno calcolati le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Spese distratte in favore del difensore NA RB che ne ha fatto richiesta quale distrattario.
Vista la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall''art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9938/14).
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla revocatoria ex art. 395 cpc avverso l'ordinanza decisoria n. 9084 pubblicata il 19.11.2021 della Corte di Appello di
Reggio Calabria, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art 348 comma II cpc;
- pone a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido le spese del presente grado, che liquida ai sensi del DM Parte_5
55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, in favore della Controparte_1
per € 1.453,00 , oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
[...]
- spese distratte in favore del difensore ex art 93 cpc NA RB;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. in materia di spese di giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di improcedibilità dell'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, così deciso il 29 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
5
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera
dott. VECCHIO NICOLA Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 255/2022 vertente
TRA
(cf: ); (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
); (cf: ); (cf:
[...] Parte_3 C.F._3 Parte_4 [...]
); (cf: ; C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi, disgiuntamente tra loro, dall'avv. Simone Ciccotti (cf: CodiceFiscale_6
– pec: ) e dall'avv. Domenico Iofrida (cf: Email_1
FAX 0965 312636 – pec: C.F._7 Email_2
Attori in revocazione
CONTRO
, (cf: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. NA RB (cf: ), C.F._8 pec: Convenuta in revocazione Email_3
OGGETTO: revocazione ex art. 395 n° 4 cpc avverso l'ordinanza decisoria della Corte di
Appello di Reggio Calabria n. 9084 pubblicata il 19.11.2021, non notificata, resa a definizione del procedimento n. 469/2016 r.g.
1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato il 3.10.2016 Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, in qualità di ente espropriante, e introducevano giudizio ex art. 54 D.Lgs. 327/2021 Controparte_2
per ottenere la determinazione giudiziale della indennità di esproprio in riferimento alla procedura ablativa avviata dalla resistente ed avente ad oggetto l'acquisizione delle aree di loro proprietà site in
Comune di Palmi e distinte al N.C.T. al foglio di mappa 32 part. 771 e 782 destinate ad eliporto a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco.
I ricorrenti rappresentavano che non avevano manifestato adesione alla proposta espropriativa non ritenendo congrua la misura della indennità stimata dalla Provincia di Rc in € 22.800,00 per la part. 782 e in € 2.000,00 per la part. 771 e che non avevo ritenuto opportuno perfezionare la cessione volontaria dei loro cespiti neppure dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria avvenuta il
07/01/2015 e del conseguente invito a comunicare l'intendimento di avvalersi del disposto dell'art. 21 del d.lgs. 327/2011; che ad essi non era stata più effettuata nessuna comunicazione, bensì il 2 settembre 2016 era stata pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Palmi la comunicazione prot.
229946 a mezzo della quale si portava a conoscenza degli interessati l'avvenuto deposito della relazione della CPE, con contestuale comunicazione della facoltà di accesso a tale documento presso il competente ufficio espropri;
che l'aria espropriata costituiva una quota di una proprietà consistente che, a seguito dell'esproprio, era stata privata di un facile accesso alla pubblica via.
Non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia della . Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente e mediante ctu volta alla quantificazione dell'indennità.
Con ordinanza decisoria, pubblicata il 19/11/2021 e mai notificata, la Corte di Appello di
Reggio Calabria, Sezione Lavoro, dichiarava improcedibile il ricorso relativamente alla domanda avente come oggetto l'indennità di espropriazione, accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla domanda avente come oggetto l'indennità di occupazione legittima, quantificata in € 4.140,92 da ripartire pro quota tra i ricorrenti, compensava per due terzi le spese di lite e poneva a carico della resistente contumace il terzo residuo liquidato in € 1.387,50, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
con il medesimo criterio delle spese di giudizio venivano liquidate le spese relative alla CTU.
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo il 19/05/2022 Parte_1 Parte_2
, , e chiedevano la revocazione ai sensi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
2 dell'art.395 n°4 c.p.c. dell'ordinanza decisoria della Corte di Appello di Reggio Calabria per essere la decisione effetto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.
Gli attori in revocazione chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN SEDE RESCINDENTE
-A accogliere la domanda di revocazione ex art.395 n .4 c.p.c. e per tale effetto riformare la ordinanza impugnata nella parte in cui assume, in fatto, non essersi determinata l'occupazione di urgenza per il periodo successivo alla apposizione del vincolo del 2014.
IN SEDE RESCISSORIA
-B determinare l'indennità di occupazione per il periodo 2014 - 2019 parametrandola, secondo legge, al valore di mercato dei terreni espropriati avendo riguardo alla effettiva destinazione urbanistica come rilevata e determinata dal CTU;
-C gravare la parte opposta degli interessi legali di mora dalla domanda all'effettivo soddisfo.
-D porre, infine, a carico della parte resistente le spese di lite ed ogni accessorio di legge anche in relazione alla presene fase.”
Si costituiva il 5 aprile 2023 la (subentrata alla Controparte_1
provincia di ai sensi dell'art. 1 comma 18 legge n. 56 del 2014) per chiedere di Controparte_1
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, la domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e, in ogni caso, condannare le parti istanti alle spese e competenze professionali difensive oltre rimborso forfettario del 15% e c.p.a. con distrazione.
Con decreto del 25 ottobre 2024, ritualmente e tempestivamente comunicato alle parti costituite, è stata fissata, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la prima effettiva udienza di trattazione alla data del 13/02/2025.
Alla suddetta prima udienza celebrata gli attori in revocazione non hanno depositato note di trattazione e, preso atto che ciò equivale a mancata comparizione in udienza, con ordinanza del
21/02/2025 è stata fissata, ai sensi dell'art. 348 comma 2 cpc, altra udienza al 24 aprile 2025, anche questa sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Poichè neppure a questa ultima udienza le parti istanti hanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziate dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza in data odierna, 29.4.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è improcedibile.
Il presente giudizio di revocazione è stato correttamente proposto con atto di citazione dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, cioè la Corte di Appello di Reggio
3 Calabria, e a tale processo si applicano le disposizioni normative proprie dell'appello, per come statuito dall'art. 400 cpc che recita “davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo”.
La condotta processuale di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e integra la fattispecie di cui all'art. 348 comma 2 cpc, che
[...] Parte_5 testualmente prevede “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Gli attori in revocazione non hanno depositato note di trattazione scritta né alla prima udienza celebrata il 13/02/2025 e neanche all'ultima udienza del 24 aprile 2025, e tale comportamento omissivo ha valore di assenza dell'appellante, così integrando quanto previsto dal disposto di cui all'art. 348, comma 2 cpc che prevede l'improcedibilità dell'impugnazione nel caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva fissata dal giudice.
Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parte convenuta in revocazione, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e liquidate in favore della
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1
- ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022, tenendo conto del valore dichiarato della causa
[...]
(€ 24.800,00), dei parametri minimi dei compensi per attività difensiva in € 2.906,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 461,00, fase di trattazione, valore minimo: € 922,00, fase decisionale, valore minimo:€ 956,00).
I compensi devono essere dimezzati per l'applicazione dell'art 4 comma 9 DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 stante la pronuncia in rito, ed ammontano ad euro 1.453,00 effettivamente dovuti , su cui andranno calcolati le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Spese distratte in favore del difensore NA RB che ne ha fatto richiesta quale distrattario.
Vista la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall''art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9938/14).
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla revocatoria ex art. 395 cpc avverso l'ordinanza decisoria n. 9084 pubblicata il 19.11.2021 della Corte di Appello di
Reggio Calabria, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art 348 comma II cpc;
- pone a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido le spese del presente grado, che liquida ai sensi del DM Parte_5
55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, in favore della Controparte_1
per € 1.453,00 , oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
[...]
- spese distratte in favore del difensore ex art 93 cpc NA RB;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater T.U. in materia di spese di giustizia, dichiara di avere emesso una pronuncia di improcedibilità dell'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, così deciso il 29 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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