TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12022 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°15700\2025 del ruolo generale lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti G. Franchitti e G. Parte_1
De IS in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del Presidente p.t. e in CP_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. rapp.ti e difesi dall'avv.to G.
IA in virtù di procura generale notarile alle liti
Opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso avviso di addebito n.39720250000694757000 notificato in data 2.3.2025 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di ivi indicata a titolo di contributi a percentuale e relative sanzioni e somme aggiuntive per il reddito prodotto nell'anno 2020 eccependo: che titolare di attività commerciale per la quale è iscritta nella gestione commercianti, che è socia accomandate della s.a.s. Istanbul di De
PE ZI, che l'azienda di tale società è oggetto di affitto, che l'opponente percepisce i dividendi pari al 50% del canone di affitto, che ella non presta alcuna attività nell'ambito di tale azienda, che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per tale partecipazione, che con la richiamata sentenza il Tribunale di Roma aveva già accertato che l'opponente per gli anni 2018 e 2019 non era tenuta al versamento dei contributi eccedenti il minimale sul reddito in eccedenza da ella percepito quale socia accomandante, che tale accertamento è passato in giudicato, ha chiesto di dichiarare definitivamente accertato che il reddito percepito dalla opponente quale socia accomandate della s.a.s. Istanbul di De PE ZI non concorre alla formazione dell'imponibile contributivo nella misura eccedente il minimale ed annullare l'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
Si è costituito l' deducendo: che non sussiste la CP_1 legittimazione passiva di che le sentenze Controparte_2 richiamate in ricorso non costituiscono giudicato nel presente giudizio stante la diversità dell'oggetto dell'accertamento, che i contributi a percentuale vanno calcolati sulla totalità dei redditi conseguiti dal contribuente compresi i redditi da partecipazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione , vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta richiamando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nel rilievo che la cessione e la Controparte_2 cartolarizzazione ha avuto ad oggetto i crediti maturati ed CP_1 accertati fino al 31.12.2005 ex at.13 l.n.448\1998 e succ. integrazioni.
Sempre in via preliminare deve disattendersi l'eccezione di giudicato relativamente alle sentenze n.3753\2025 e n.3755\2025 poiché esse hanno ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo riferito ad annualità precedenti quella per la quale
è causa ed inoltre con le stesse viene accertata l'insussistenza dell'obbligo dell'opponente di iscrizione alla gestione commercianti in ragione della qualità di socia accomandate della s.a.s. Istanbul di De PE ZI laddove, nel presente giudizio, si fa questione non già della configurabilità di tale obbligo bensì della inclusione nella base contributiva dei redditi derivati all'opponente da tale partecipazione societaria.
Nel merito l'opposizione è infondata.
La questione della computabilità dei redditi da partecipazione a società in accomandita in qualità di socio accomandate percepiti da esercenti attività commerciali è stata risolta dalla Suprema
Corte che ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n.
438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla
Corte cost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice.”. ( Cass. sez lav. sent.n.29779\2017).
La Suprema Corte ha richiamato l'art.3 bis d.l. n.384\1992 per effetto del quale "a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale í contributi stessi si riferiscono". Affermando che dal combinato disposto con l'art. 6 co.3 d.p.r. n.917 \1986 “i redditi di società in accomandita semplice sono redditi di impresa, anche se relativi al socio come accomandante e vanno computate ai fini in discorso nella base imponibile contributiva.”.
In applicazione del richiamato principio, deve, quindi affermarsi la legittimità dell'inclusione nella base imponibile contributiva dei redditi percepiti dall'opponente quale socia accomandate della s.a.s. Istanbul di De PE ZI con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma l'avviso di addebito n.39720250000694757000, condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 24.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°15700\2025 del ruolo generale lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti G. Franchitti e G. Parte_1
De IS in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del Presidente p.t. e in CP_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. rapp.ti e difesi dall'avv.to G.
IA in virtù di procura generale notarile alle liti
Opposto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso avviso di addebito n.39720250000694757000 notificato in data 2.3.2025 ed avente ad oggetto il pagamento della somma di ivi indicata a titolo di contributi a percentuale e relative sanzioni e somme aggiuntive per il reddito prodotto nell'anno 2020 eccependo: che titolare di attività commerciale per la quale è iscritta nella gestione commercianti, che è socia accomandate della s.a.s. Istanbul di De
PE ZI, che l'azienda di tale società è oggetto di affitto, che l'opponente percepisce i dividendi pari al 50% del canone di affitto, che ella non presta alcuna attività nell'ambito di tale azienda, che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per tale partecipazione, che con la richiamata sentenza il Tribunale di Roma aveva già accertato che l'opponente per gli anni 2018 e 2019 non era tenuta al versamento dei contributi eccedenti il minimale sul reddito in eccedenza da ella percepito quale socia accomandante, che tale accertamento è passato in giudicato, ha chiesto di dichiarare definitivamente accertato che il reddito percepito dalla opponente quale socia accomandate della s.a.s. Istanbul di De PE ZI non concorre alla formazione dell'imponibile contributivo nella misura eccedente il minimale ed annullare l'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
Si è costituito l' deducendo: che non sussiste la CP_1 legittimazione passiva di che le sentenze Controparte_2 richiamate in ricorso non costituiscono giudicato nel presente giudizio stante la diversità dell'oggetto dell'accertamento, che i contributi a percentuale vanno calcolati sulla totalità dei redditi conseguiti dal contribuente compresi i redditi da partecipazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione , vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta richiamando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nel rilievo che la cessione e la Controparte_2 cartolarizzazione ha avuto ad oggetto i crediti maturati ed CP_1 accertati fino al 31.12.2005 ex at.13 l.n.448\1998 e succ. integrazioni.
Sempre in via preliminare deve disattendersi l'eccezione di giudicato relativamente alle sentenze n.3753\2025 e n.3755\2025 poiché esse hanno ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo riferito ad annualità precedenti quella per la quale
è causa ed inoltre con le stesse viene accertata l'insussistenza dell'obbligo dell'opponente di iscrizione alla gestione commercianti in ragione della qualità di socia accomandate della s.a.s. Istanbul di De PE ZI laddove, nel presente giudizio, si fa questione non già della configurabilità di tale obbligo bensì della inclusione nella base contributiva dei redditi derivati all'opponente da tale partecipazione societaria.
Nel merito l'opposizione è infondata.
La questione della computabilità dei redditi da partecipazione a società in accomandita in qualità di socio accomandate percepiti da esercenti attività commerciali è stata risolta dalla Suprema
Corte che ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n.
438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla
Corte cost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice.”. ( Cass. sez lav. sent.n.29779\2017).
La Suprema Corte ha richiamato l'art.3 bis d.l. n.384\1992 per effetto del quale "a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale í contributi stessi si riferiscono". Affermando che dal combinato disposto con l'art. 6 co.3 d.p.r. n.917 \1986 “i redditi di società in accomandita semplice sono redditi di impresa, anche se relativi al socio come accomandante e vanno computate ai fini in discorso nella base imponibile contributiva.”.
In applicazione del richiamato principio, deve, quindi affermarsi la legittimità dell'inclusione nella base imponibile contributiva dei redditi percepiti dall'opponente quale socia accomandate della s.a.s. Istanbul di De PE ZI con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma l'avviso di addebito n.39720250000694757000, condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 24.11.2025 Il Giudice