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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/10/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12553/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REALE Parte_1 C.F._1
ZO presso lo studio del quale in Milano Viale E. Stefini n. 2 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO CP_1 P.IVA_1
LE OS ed elettivamente domiciliato in Milano Via Durini 20 come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: categoria e qualifica
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.10.2024 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A - Dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel Livello professionale C, –
TECNICI - del C.C.N.L. Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016 con decorrenza dall'01/10/2021 o dalla data meglio vista.
B - Conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente,
pagina 1 di 9 della complessiva somma di € 829,33 a titolo di differenze retributive conseguenti all'inquadramento nel citato livello professionale e maturate fino al mese di settembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, espletata attività istruttoria con l'escussione dei testimoni ammessi, ha fissato per la discussione l'udienza del 16.10.2025, all'esito della quale, la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto alle dipendenze di con Contratto di Controparte_2
Inserimento e decorrenza 13 settembre 2010, inquadrato nell'Area Professionale 3^ del CCNL
Autoferrotranvieri, parametro retributivo 130, successivamente inquadrato nel livello professionale D del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20/07/2012, quale
“ Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili”, mentre dal novembre 2022, inquadrato quale “Operatore Specializzato Attività di supporto”, presso l'impianto di CA (docc. n. 1-
2 ric.);
- che a partire dal mese di settembre 2018, rientrato in servizio dalla malattia, dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio dx, è stato assegnato a mansioni di ufficio, pur mantenendo l'inquadramento nel profilo professionale di “Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili”;
- che solo con decorrenza dall'1/11/2022 disponeva formalmente il passaggio nella CP_1 figura professionale di “Operatore Specializzato Attività di Supporto” (doc. n. 4);
- di aver osservato l'orario di lavoro di 38 ore settimanali, distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì;
- che nel mese di novembre 2020 ha conseguito la “Abilitazione SAP Employee Sel Service”
(programma personale per richiesta ferie, giustificativi ecc…) (doc. n. 5 ric.);
- che nel mese di maggio 2021 ha conseguito la Abilitazione “Acquisti Ciclo Passivo” (per la richiesta, a mezzo del programma SAP di acquisto di materiale dai fornitori risultati vincitori dell'appalto con Trenord s,r.l.) (docc.
6-7 ric.);
- che nel mese di giugno 2021 ha conseguito la “Abilitazione utenza applicativa SAP (doc. n. 8 ric.), programma di gestione aziendale, utilizzato per prelevare materiale a magazzino da pagina 2 di 9 consegnare ai manutentori per l'esecuzione degli interventi di riparazione dei rotabili”, Contro chiudere, dopo l'esecuzione degli interventi, gli avvisi relativi ai guasti dei rotabili, emanati dai vari operatori, tra cui macchinisti e Capi Tecnici, previa firma del Capo Tecnico, inquadrato nel livello professionale B), svolgendo la relativa attività;
- che nel mese di luglio 2021 ha conseguito l'abilitazione utenza applicativa “Pregio” (doc. n.9), programma per l'inserimento delle lavorazioni effettuate dai manutentori, svolgendo la relativa attività.
Il ricorrente in particolare ha dedotto di aver svolto le ulteriori seguenti mansioni:
a) ogni giorno all'inizio dell'attività lavorativa preleva dalla cassetta posta fuori dall'ufficio i
“Moduli Consuntivazione Attività”, compilati dagli “Operatori Specializzati Manutenzione
Rotabili”, addetti all'impianto manutentivo di CA, (doc. n. 10 ric.), che documentano l'attività di riparazione svolta (Manutenzione Programmata e Manutenzione Correttiva).
b) accede con le proprie credenziali al suddetto programma “Pregio” ed inserisce nel programma le lavorazioni eseguite sui rotabili da ogni operatore, indicando il numero della composizione, il numero di ODM (ordine di manutenzione), e le ore ordinarie e straordinarie di intervento (doc. n. 11 ric.);
c) qualora il numero di ore lavorate rilevato dalle timbrature risulti superiore al numero di ore previste dal turno, compare una segnalazione di “maggior presenza”, e, pertanto, il ricorrente, autorizzato dal “Direttivo Esperto”, inserisce lo straordinario nel programma, cosicché all'inizio del mese successivo i dati caricati vengono inseriti in busta paga;
d) se rileva delle anomalie, le segnala al “ ; Parte_2
e) se richiesto dal Capo Tecnico, tramite programma SAP, il ricorrente impegna il materiale a magazzino, che serve al manutentore;
a tal uopo cerca l'avviso del guasto in cui caricare l'impegno per il magazzino, nonché il codice del pezzo da impegnare e prosegue con l'ordine, così che il manutentore possa recarsi in magazzino, consegnando il pezzo guasto e ritirando quello nuovo;
eseguita la riparazione e previa sottoscrizione del Capo Tecnico, inquadrato nel livello professionale B, o da personale inquadrato nel livello professionale A “DIRETTIVI”, procede alla chiusura dell'avviso.
- di aver svolto le suddette mansioni in assoluta autonomia, interfacciandosi solo con il personale inquadrato nel livello professionale A: “DIRETTIVI”, tre livelli sopra nella scala classificatoria del
CCNL.
Ciò premesso il ricorrente ha lamentato l'erroneo inquadramento ritenendo di aver diritto all'inquadramento nel Livello professionale C – TECNICI del CCNL Mobilità/Area Contrattuale pagina 3 di 9 Attività Ferroviarie del 16/12/2016 con decorrenza dall'01/10/2021 anziché al livello professionale D -
OPERATORI SPECIALIZZATI nel quale è inquadrato.
*
La domanda attorea, volta a ottenere l'inquadramento superiore, è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 -
01). Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav.,
13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto
(ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). In altre parole, il ricorrente deve allegare e provare quali siano le mansioni concretamente svolte ed indicare i profili di inidoneità dell'attuale livello di inquadramento e le caratteristiche che, individuabili nelle mansioni svolte, siano proprie in via esclusiva del livello richiesto.
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01).
Ciò premesso, si riportano di seguito le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nel caso di specie.
Appartengono al livello professionale D, OPERATORI SPECIALIZZATI, previsto dal C.C.N.L.
Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016, (doc. n. 18), nel quale il ricorrente è pagina 4 di 9 inquadrato, “i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore”” e più precisamente nella figura professionale “Operatore Specializzato Attività di supporto”, appartengono “Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception, di controllo degli accessi aziendali, smistamento e inoltro della corrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, di manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse”.”
Appartengono invece al livello professionale C: “TECNICI”, invocato dal ricorrente, “i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore”, tra cui la figura professionale esemplificativa di “ Tecnico di Ufficio”)“, ovvero “Lavoratori che svolgono attività di specifica natura tecnica e/o amministrativa anche operando su sistemi informatici”. ”.
Sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sono stati escussi i testimoni, le cui deposizioni vengono di seguito riportate.
Il teste ha riferito: Testimone_1
“Io sono collega di lavoro anche io per dal 21.7.1994 ed ancora oggi, con il ruolo Parte_1 CP_1 di capo tecnico rotabile livello b1.
Io condivido lo stesso ufficio con abbiamo le scrivanie una di fianco all'altro, questo dal Parte_1
2020.
Introcaso vedo che arriva la mattina recupera i moduli compilati per la consuntivazione ore del personale dai raccoglitori fuori dall'ufficio, poi entra in ufficio e prende il suo pc e ora anche monitor, prima non l'aveva, si connette alla linea aziendale e apre programma Pregio con user name e password e inizia a inserire i dati di competenza, in base al personale sceglie l'operatore, seleziona nelle varie finestre le ore che inserisce, poi se ci sono anomalie si interfaccia con la , Parte_3 tipo per ferie, permessi e timbrature che non tornano del personale, lui si interfaccia con la per Pt_3
pagina 5 di 9 questo, poi cosa gli dice non so, poi quando ha compilato le giornaliere, compila file excel dove Pt_3 registra anomalie che deve tenere sotto controllo perché l'inserimento a sistema non è immediato.
Poi altre attività nello specifico non ne sono a conoscenza, ha anche abilitazione al SAP ma non lo usa.
ADR del giudice: Lui può fare gli impegni di magazzino, so che gli è stato chiesto saltuariamente, io a lui non gli ho mai chiesto di fare ordini di magazzino ma qualcuno si. Questa degli impegni di magazzino non è una attività che svolge quotidianamente.
ADR avv. Reale: svolge il suo lavoro da solo, chiama la solo quando sorgono Parte_1 Pt_3 anomalie perché l' accesso a SAP l'ha solo non so che cosa ci sia su SAP che la va a Pt_3 Pt_3 guardare non avendo le sue abilitazioni”.
Il teste a dichiarato: Testimone_2
“Sono dipendente dal 1988, conosco dal 2012, io sono stato capo tecnico fino al CP_1 Parte_1 maggio 2024 ed ho avuto modo di lavorare con , lui prima faceva elettricista poi ha avuto un Parte_1 problema fisico ed è stato spostato in ufficio dove secondo me si occupava delle giornaliere, significa che prendeva il modulo consuntivo delle ore che il personale compilava e lo immetteva tramite la interfaccia PREGIO all'interno del SAP, sono due sistemi diversi ma penso che poi i dati inseriti nel
Pregio confluiscano nel SAP.
Altre attività non so. Non era a diretto comando mio quindi non so essere più preciso. Se c'erano anomalie nell'inserimento delle ore o che non tornava la somma o che non tornava una specifica lavorazione associata al singolo operatore, chiedeva a era mio collega direttivo Parte_1 Per_1 esperto, non so poi che gli diceva Per_1
ADR del giudice: non so dire se facesse impegni o ordini di magazzino. Anche perché da Parte_1 capo tecnico li facevo io quelli che servivano a me, io a non ne ho mai dati, non so se gli Parte_1 altri colleghi gli dessero questi ordini”.
La teste a riferito: Parte_3
“Io lavoro in come direttivo A1 e gestisco presenze e assenze del personale quali ferie, CP_1 straordinarie, permessi.
Con ci lavoro da circa il 2021 quando è passato come impiegato, lui era all'ufficio di Parte_1
CA ed io lo sentivo non quotidianamente, ma circa una o due volte a settimana, e lui mi elencava che un tal operatore aveva fatto tot ore di sciopero, ferie, permessi, compilando le giornaliere che sono dei moduli 20/40 in excel che lui mi inviava elaborati in modo molto preciso. li inserisce su Parte_1
, poi trasporta quello che lui ha inserito in SAP e io inserisco quei dati in SAP. Per_2 Per_2
Solitamente non ci sono anomalie, io parlo di presenze e assenze non di ore, le ore degli operai non ne pagina 6 di 9 conosco, su ferie e permessi non ricordo di anomalie. Le ore lavorate dall'operaio io non le vedo sono inserite in altro sistema, in Pregio forse, non so a me questi dati non arrivano.
A me arriva da solo questa giornaliera con le ferie, permessi, giorni di sciopero, ritardi, Parte_1 straordinari, inserendo gli straordinari in Pregio lui inserisce quei dati che io vedo. Non ricordo che
mi abbia mai fatto presente che vi erano ore lavorate dichiarate dall'operatore maggiori Parte_1 rispetto alle ore da timbrature. Con Introcaso io mi occupo di questo.
Non so dire se abbia fatto o faccia ordini o impegni di magazzino non è il mio campo”. Parte_1
Il teste a dichiarato: Testimone_3
“Io sono direttivo dell'impianto di CA, lavoro con da quando è arrivato lì, CP_1 Parte_1 circa da una decina d'anni prima come operario e poi in ufficio circa dal 2020/2021.
Introcaso da quando è in ufficio gli è stato dato il compito di consuntivare le ore degli operai delle varie commesse nel sistema Pregio, lui prende i fogli e inserisce nelle varie commesse le ore lavorate e verifica le varie anomalie dei turni del personale, e queste anomalie vengono poi messe a posto in altro sistema che è SAP per far quadrare i pagamenti. Le anomalie posso succedere per un ritardo o cambio turno, se le ore lavorate e le timbrature non coincidono vanno corrette, queste anomalie vengono da
Intracaso o anche da me segnalate e ci si interfaccia con la anche a me è capitato perché prima Pt_3 di lui le facevo io ed anche oggi, se ci sono io le faccio io se c'è lui le fa lui. È di prassi, anche a me succede quando svolgo queste attività, segnalo alla che nel modulo sono segnate tot ore lavorate Pt_3 che non coincidono con le timbrature dicendo che era per un cambio turno, o anche per permesso, o altro che ci diceva il personale nel modulo. La sistemava le cose ed una volta che era tutto a Pt_3 posto, noi mettiamo un flag finale (una spunta) nel sistema Pregio e poi dopo il primo flag passa agli altri superiori fino al pagamento dell'operatore.
Lui era stato abilitato anche al SAP, sul quale faceva prelievi di materiali, qualche volta gliel'ho visto fare e gliel'ho spiegato, lui doveva impegnare con un codice un materiale di magazzino e poi il personale va in magazzino a prenderlo, il materiale da impegnare lo recuperava da SAP da un elenco di codici e materiali. E sceglieva lui quello che serviva, anche perché aveva lavorato come operaio.
Anche a me è capitato, non tantissime volte, di chiedergli di impegnarmi un materiale piuttosto che un altro.
Potevo essere io come anche qualcun altro che gli chiedeva di impegnare merce in magazzino, a me personalmente è successo una ventina di volte in tutto, tendenzialmente lo facevamo noi, non era il suo lavoro principale, ma visto che c'era anche lui a volte glielo chiedevamo.
ADR avv. Bottaro: non c'era nessuno che poi controllasse o supervisionasse l'ordine o l'impegno fatto dall' presso il magazzino. Poi erano sempre ordini di materiale piccolo non cose di valore Parte_1
pagina 7 di 9 rilevante”.
Alla luce delle deposizioni testimoniali, deve ritenersi che il ricorrente non abbia sufficientemente provato il proprio diritto al superiore inquadramento dall'1.10.2021 ad oggi.
Il profilo professionale di cui al livello invocato dal ricorrente richiede che il lavoratore svolga la propria mansione “con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure
e istruzioni ricevute” come pure richiede “un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonchè competenze tecniche, un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore”. Il tecnico d'ufficio svolge
“attività di specifica natura tecnica e/o amministrativa anche operando su sistemi informatici”.
Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente, di fatto, recupera i moduli compilati per la consuntivazione ore dal personale e poi procede all'inserimento di tali dati nel sistema informatico Pregio, il quale risulta essere un programma non particolarmente complesso, vi si accede via internet e con user name e password, in esso seleziona nelle varie finestre le ore che inserisce (testi . Tes_2 Tes_1
Gli stessi testi non hanno saputo riferire, o sono stati molto generici, con riguardo al caso in cui il ricorrente si interfaccia con la e in caso di anomalie, in ogni caso, si rileva come è emerso che le Pt_3 stesse siano relative solo alla mancata corrispondenza tra orari indicati dal lavoratori e timbrature.
Solo il teste ha riferito che il ricorrente effettuava a volte ordini di magazzino, quantificandoli Per_1 in circa 20 per l'intero periodo per cui è causa, sicché in misura veramente ridotta e di certo non quotidiana (teste , precisando che erano ordini di materia di modico valore che lui Tes_1 impegnava sulla base di un elenco di codici e materiali presenti in SAP.
Non vi è stata congruenza tra le deposizioni testimoniali in merito al fatto che il ricorrente usasse o meno il programma SAP.
Ciò detto, quanto emerso non è sufficiente a dimostrare il diritto del lavoratore al superiore inquadramento richiesto, in parte perché le deposizioni sono state del tutto generiche, in parte contraddittorie, ed in parte perché è emerso come le uniche attività che il lavoratore effettivamente svolgeva non sono caratterizzate da quella autonomia operativa né da margini di discrezionalità richiesti dalla invocata declaratoria contrattuale (livello professionale C). Anzi è emerso come le attività svolte dal ricorrente fossero attività meramente compilative e di inserimento dati.
Come pure non è allegato da parte ricorrente, e neppure è emerso dall'istruttoria, quale sarebbe il qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche del ricorrente.
Si ritiene poi insufficiente per poter ritenere il ricorrente inquadrabile come “Tecnico di Ufficio” il pagina 8 di 9 fatto che operi su sistemi informatici.
E' emerso che abbia operato con certezza solo sul sistema Pregio, su SAP i testi hanno reso deposizioni contrastanti, e atteso che tutti sono parsi al giudice in egual modo attendibili e genuini, deve ritenersi che la prova, gravante a carico del lavoratore non sia stata raggiunta.
Basti poi dire che il mero possesso dell'abilitazione per operare in SAP, in assenza di prova in merito al fatto che lo facesse concretamente e quotidianamente o, quantomeno, con prevalenza, non è sufficiente chiaramente a fondare il suo diritto al superiore inquadramento. In disparte il fatto che oltre al mero utilizzo di sistemi informatici, il livello professionale C richiede ulteriori elementi chiaramente non rinvenibili nell'attività svolta dal ricorrente.
Pure con riferimento agli ordini di magazzino, si tratta di una attività del ricorrente confermata solo dal teste e, comunque, grandemente ridimensionata nella sua frequenza (solo 20 volte) e nella sua Per_1 portata, ben potendo rientrare in quei compiti di supporto alle attività di lavoratori di livello superiore previsto nel livello professionale D.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in euro
1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 16 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12553/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REALE Parte_1 C.F._1
ZO presso lo studio del quale in Milano Viale E. Stefini n. 2 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO CP_1 P.IVA_1
LE OS ed elettivamente domiciliato in Milano Via Durini 20 come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: categoria e qualifica
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.10.2024 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A - Dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel Livello professionale C, –
TECNICI - del C.C.N.L. Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016 con decorrenza dall'01/10/2021 o dalla data meglio vista.
B - Conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente,
pagina 1 di 9 della complessiva somma di € 829,33 a titolo di differenze retributive conseguenti all'inquadramento nel citato livello professionale e maturate fino al mese di settembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, espletata attività istruttoria con l'escussione dei testimoni ammessi, ha fissato per la discussione l'udienza del 16.10.2025, all'esito della quale, la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato assunto alle dipendenze di con Contratto di Controparte_2
Inserimento e decorrenza 13 settembre 2010, inquadrato nell'Area Professionale 3^ del CCNL
Autoferrotranvieri, parametro retributivo 130, successivamente inquadrato nel livello professionale D del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20/07/2012, quale
“ Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili”, mentre dal novembre 2022, inquadrato quale “Operatore Specializzato Attività di supporto”, presso l'impianto di CA (docc. n. 1-
2 ric.);
- che a partire dal mese di settembre 2018, rientrato in servizio dalla malattia, dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio dx, è stato assegnato a mansioni di ufficio, pur mantenendo l'inquadramento nel profilo professionale di “Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili”;
- che solo con decorrenza dall'1/11/2022 disponeva formalmente il passaggio nella CP_1 figura professionale di “Operatore Specializzato Attività di Supporto” (doc. n. 4);
- di aver osservato l'orario di lavoro di 38 ore settimanali, distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì;
- che nel mese di novembre 2020 ha conseguito la “Abilitazione SAP Employee Sel Service”
(programma personale per richiesta ferie, giustificativi ecc…) (doc. n. 5 ric.);
- che nel mese di maggio 2021 ha conseguito la Abilitazione “Acquisti Ciclo Passivo” (per la richiesta, a mezzo del programma SAP di acquisto di materiale dai fornitori risultati vincitori dell'appalto con Trenord s,r.l.) (docc.
6-7 ric.);
- che nel mese di giugno 2021 ha conseguito la “Abilitazione utenza applicativa SAP (doc. n. 8 ric.), programma di gestione aziendale, utilizzato per prelevare materiale a magazzino da pagina 2 di 9 consegnare ai manutentori per l'esecuzione degli interventi di riparazione dei rotabili”, Contro chiudere, dopo l'esecuzione degli interventi, gli avvisi relativi ai guasti dei rotabili, emanati dai vari operatori, tra cui macchinisti e Capi Tecnici, previa firma del Capo Tecnico, inquadrato nel livello professionale B), svolgendo la relativa attività;
- che nel mese di luglio 2021 ha conseguito l'abilitazione utenza applicativa “Pregio” (doc. n.9), programma per l'inserimento delle lavorazioni effettuate dai manutentori, svolgendo la relativa attività.
Il ricorrente in particolare ha dedotto di aver svolto le ulteriori seguenti mansioni:
a) ogni giorno all'inizio dell'attività lavorativa preleva dalla cassetta posta fuori dall'ufficio i
“Moduli Consuntivazione Attività”, compilati dagli “Operatori Specializzati Manutenzione
Rotabili”, addetti all'impianto manutentivo di CA, (doc. n. 10 ric.), che documentano l'attività di riparazione svolta (Manutenzione Programmata e Manutenzione Correttiva).
b) accede con le proprie credenziali al suddetto programma “Pregio” ed inserisce nel programma le lavorazioni eseguite sui rotabili da ogni operatore, indicando il numero della composizione, il numero di ODM (ordine di manutenzione), e le ore ordinarie e straordinarie di intervento (doc. n. 11 ric.);
c) qualora il numero di ore lavorate rilevato dalle timbrature risulti superiore al numero di ore previste dal turno, compare una segnalazione di “maggior presenza”, e, pertanto, il ricorrente, autorizzato dal “Direttivo Esperto”, inserisce lo straordinario nel programma, cosicché all'inizio del mese successivo i dati caricati vengono inseriti in busta paga;
d) se rileva delle anomalie, le segnala al “ ; Parte_2
e) se richiesto dal Capo Tecnico, tramite programma SAP, il ricorrente impegna il materiale a magazzino, che serve al manutentore;
a tal uopo cerca l'avviso del guasto in cui caricare l'impegno per il magazzino, nonché il codice del pezzo da impegnare e prosegue con l'ordine, così che il manutentore possa recarsi in magazzino, consegnando il pezzo guasto e ritirando quello nuovo;
eseguita la riparazione e previa sottoscrizione del Capo Tecnico, inquadrato nel livello professionale B, o da personale inquadrato nel livello professionale A “DIRETTIVI”, procede alla chiusura dell'avviso.
- di aver svolto le suddette mansioni in assoluta autonomia, interfacciandosi solo con il personale inquadrato nel livello professionale A: “DIRETTIVI”, tre livelli sopra nella scala classificatoria del
CCNL.
Ciò premesso il ricorrente ha lamentato l'erroneo inquadramento ritenendo di aver diritto all'inquadramento nel Livello professionale C – TECNICI del CCNL Mobilità/Area Contrattuale pagina 3 di 9 Attività Ferroviarie del 16/12/2016 con decorrenza dall'01/10/2021 anziché al livello professionale D -
OPERATORI SPECIALIZZATI nel quale è inquadrato.
*
La domanda attorea, volta a ottenere l'inquadramento superiore, è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 -
01). Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav.,
13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto
(ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). In altre parole, il ricorrente deve allegare e provare quali siano le mansioni concretamente svolte ed indicare i profili di inidoneità dell'attuale livello di inquadramento e le caratteristiche che, individuabili nelle mansioni svolte, siano proprie in via esclusiva del livello richiesto.
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01).
Ciò premesso, si riportano di seguito le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nel caso di specie.
Appartengono al livello professionale D, OPERATORI SPECIALIZZATI, previsto dal C.C.N.L.
Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016, (doc. n. 18), nel quale il ricorrente è pagina 4 di 9 inquadrato, “i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore”” e più precisamente nella figura professionale “Operatore Specializzato Attività di supporto”, appartengono “Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception, di controllo degli accessi aziendali, smistamento e inoltro della corrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, di manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse”.”
Appartengono invece al livello professionale C: “TECNICI”, invocato dal ricorrente, “i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore”, tra cui la figura professionale esemplificativa di “ Tecnico di Ufficio”)“, ovvero “Lavoratori che svolgono attività di specifica natura tecnica e/o amministrativa anche operando su sistemi informatici”. ”.
Sulle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sono stati escussi i testimoni, le cui deposizioni vengono di seguito riportate.
Il teste ha riferito: Testimone_1
“Io sono collega di lavoro anche io per dal 21.7.1994 ed ancora oggi, con il ruolo Parte_1 CP_1 di capo tecnico rotabile livello b1.
Io condivido lo stesso ufficio con abbiamo le scrivanie una di fianco all'altro, questo dal Parte_1
2020.
Introcaso vedo che arriva la mattina recupera i moduli compilati per la consuntivazione ore del personale dai raccoglitori fuori dall'ufficio, poi entra in ufficio e prende il suo pc e ora anche monitor, prima non l'aveva, si connette alla linea aziendale e apre programma Pregio con user name e password e inizia a inserire i dati di competenza, in base al personale sceglie l'operatore, seleziona nelle varie finestre le ore che inserisce, poi se ci sono anomalie si interfaccia con la , Parte_3 tipo per ferie, permessi e timbrature che non tornano del personale, lui si interfaccia con la per Pt_3
pagina 5 di 9 questo, poi cosa gli dice non so, poi quando ha compilato le giornaliere, compila file excel dove Pt_3 registra anomalie che deve tenere sotto controllo perché l'inserimento a sistema non è immediato.
Poi altre attività nello specifico non ne sono a conoscenza, ha anche abilitazione al SAP ma non lo usa.
ADR del giudice: Lui può fare gli impegni di magazzino, so che gli è stato chiesto saltuariamente, io a lui non gli ho mai chiesto di fare ordini di magazzino ma qualcuno si. Questa degli impegni di magazzino non è una attività che svolge quotidianamente.
ADR avv. Reale: svolge il suo lavoro da solo, chiama la solo quando sorgono Parte_1 Pt_3 anomalie perché l' accesso a SAP l'ha solo non so che cosa ci sia su SAP che la va a Pt_3 Pt_3 guardare non avendo le sue abilitazioni”.
Il teste a dichiarato: Testimone_2
“Sono dipendente dal 1988, conosco dal 2012, io sono stato capo tecnico fino al CP_1 Parte_1 maggio 2024 ed ho avuto modo di lavorare con , lui prima faceva elettricista poi ha avuto un Parte_1 problema fisico ed è stato spostato in ufficio dove secondo me si occupava delle giornaliere, significa che prendeva il modulo consuntivo delle ore che il personale compilava e lo immetteva tramite la interfaccia PREGIO all'interno del SAP, sono due sistemi diversi ma penso che poi i dati inseriti nel
Pregio confluiscano nel SAP.
Altre attività non so. Non era a diretto comando mio quindi non so essere più preciso. Se c'erano anomalie nell'inserimento delle ore o che non tornava la somma o che non tornava una specifica lavorazione associata al singolo operatore, chiedeva a era mio collega direttivo Parte_1 Per_1 esperto, non so poi che gli diceva Per_1
ADR del giudice: non so dire se facesse impegni o ordini di magazzino. Anche perché da Parte_1 capo tecnico li facevo io quelli che servivano a me, io a non ne ho mai dati, non so se gli Parte_1 altri colleghi gli dessero questi ordini”.
La teste a riferito: Parte_3
“Io lavoro in come direttivo A1 e gestisco presenze e assenze del personale quali ferie, CP_1 straordinarie, permessi.
Con ci lavoro da circa il 2021 quando è passato come impiegato, lui era all'ufficio di Parte_1
CA ed io lo sentivo non quotidianamente, ma circa una o due volte a settimana, e lui mi elencava che un tal operatore aveva fatto tot ore di sciopero, ferie, permessi, compilando le giornaliere che sono dei moduli 20/40 in excel che lui mi inviava elaborati in modo molto preciso. li inserisce su Parte_1
, poi trasporta quello che lui ha inserito in SAP e io inserisco quei dati in SAP. Per_2 Per_2
Solitamente non ci sono anomalie, io parlo di presenze e assenze non di ore, le ore degli operai non ne pagina 6 di 9 conosco, su ferie e permessi non ricordo di anomalie. Le ore lavorate dall'operaio io non le vedo sono inserite in altro sistema, in Pregio forse, non so a me questi dati non arrivano.
A me arriva da solo questa giornaliera con le ferie, permessi, giorni di sciopero, ritardi, Parte_1 straordinari, inserendo gli straordinari in Pregio lui inserisce quei dati che io vedo. Non ricordo che
mi abbia mai fatto presente che vi erano ore lavorate dichiarate dall'operatore maggiori Parte_1 rispetto alle ore da timbrature. Con Introcaso io mi occupo di questo.
Non so dire se abbia fatto o faccia ordini o impegni di magazzino non è il mio campo”. Parte_1
Il teste a dichiarato: Testimone_3
“Io sono direttivo dell'impianto di CA, lavoro con da quando è arrivato lì, CP_1 Parte_1 circa da una decina d'anni prima come operario e poi in ufficio circa dal 2020/2021.
Introcaso da quando è in ufficio gli è stato dato il compito di consuntivare le ore degli operai delle varie commesse nel sistema Pregio, lui prende i fogli e inserisce nelle varie commesse le ore lavorate e verifica le varie anomalie dei turni del personale, e queste anomalie vengono poi messe a posto in altro sistema che è SAP per far quadrare i pagamenti. Le anomalie posso succedere per un ritardo o cambio turno, se le ore lavorate e le timbrature non coincidono vanno corrette, queste anomalie vengono da
Intracaso o anche da me segnalate e ci si interfaccia con la anche a me è capitato perché prima Pt_3 di lui le facevo io ed anche oggi, se ci sono io le faccio io se c'è lui le fa lui. È di prassi, anche a me succede quando svolgo queste attività, segnalo alla che nel modulo sono segnate tot ore lavorate Pt_3 che non coincidono con le timbrature dicendo che era per un cambio turno, o anche per permesso, o altro che ci diceva il personale nel modulo. La sistemava le cose ed una volta che era tutto a Pt_3 posto, noi mettiamo un flag finale (una spunta) nel sistema Pregio e poi dopo il primo flag passa agli altri superiori fino al pagamento dell'operatore.
Lui era stato abilitato anche al SAP, sul quale faceva prelievi di materiali, qualche volta gliel'ho visto fare e gliel'ho spiegato, lui doveva impegnare con un codice un materiale di magazzino e poi il personale va in magazzino a prenderlo, il materiale da impegnare lo recuperava da SAP da un elenco di codici e materiali. E sceglieva lui quello che serviva, anche perché aveva lavorato come operaio.
Anche a me è capitato, non tantissime volte, di chiedergli di impegnarmi un materiale piuttosto che un altro.
Potevo essere io come anche qualcun altro che gli chiedeva di impegnare merce in magazzino, a me personalmente è successo una ventina di volte in tutto, tendenzialmente lo facevamo noi, non era il suo lavoro principale, ma visto che c'era anche lui a volte glielo chiedevamo.
ADR avv. Bottaro: non c'era nessuno che poi controllasse o supervisionasse l'ordine o l'impegno fatto dall' presso il magazzino. Poi erano sempre ordini di materiale piccolo non cose di valore Parte_1
pagina 7 di 9 rilevante”.
Alla luce delle deposizioni testimoniali, deve ritenersi che il ricorrente non abbia sufficientemente provato il proprio diritto al superiore inquadramento dall'1.10.2021 ad oggi.
Il profilo professionale di cui al livello invocato dal ricorrente richiede che il lavoratore svolga la propria mansione “con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure
e istruzioni ricevute” come pure richiede “un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonchè competenze tecniche, un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore”. Il tecnico d'ufficio svolge
“attività di specifica natura tecnica e/o amministrativa anche operando su sistemi informatici”.
Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente, di fatto, recupera i moduli compilati per la consuntivazione ore dal personale e poi procede all'inserimento di tali dati nel sistema informatico Pregio, il quale risulta essere un programma non particolarmente complesso, vi si accede via internet e con user name e password, in esso seleziona nelle varie finestre le ore che inserisce (testi . Tes_2 Tes_1
Gli stessi testi non hanno saputo riferire, o sono stati molto generici, con riguardo al caso in cui il ricorrente si interfaccia con la e in caso di anomalie, in ogni caso, si rileva come è emerso che le Pt_3 stesse siano relative solo alla mancata corrispondenza tra orari indicati dal lavoratori e timbrature.
Solo il teste ha riferito che il ricorrente effettuava a volte ordini di magazzino, quantificandoli Per_1 in circa 20 per l'intero periodo per cui è causa, sicché in misura veramente ridotta e di certo non quotidiana (teste , precisando che erano ordini di materia di modico valore che lui Tes_1 impegnava sulla base di un elenco di codici e materiali presenti in SAP.
Non vi è stata congruenza tra le deposizioni testimoniali in merito al fatto che il ricorrente usasse o meno il programma SAP.
Ciò detto, quanto emerso non è sufficiente a dimostrare il diritto del lavoratore al superiore inquadramento richiesto, in parte perché le deposizioni sono state del tutto generiche, in parte contraddittorie, ed in parte perché è emerso come le uniche attività che il lavoratore effettivamente svolgeva non sono caratterizzate da quella autonomia operativa né da margini di discrezionalità richiesti dalla invocata declaratoria contrattuale (livello professionale C). Anzi è emerso come le attività svolte dal ricorrente fossero attività meramente compilative e di inserimento dati.
Come pure non è allegato da parte ricorrente, e neppure è emerso dall'istruttoria, quale sarebbe il qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche del ricorrente.
Si ritiene poi insufficiente per poter ritenere il ricorrente inquadrabile come “Tecnico di Ufficio” il pagina 8 di 9 fatto che operi su sistemi informatici.
E' emerso che abbia operato con certezza solo sul sistema Pregio, su SAP i testi hanno reso deposizioni contrastanti, e atteso che tutti sono parsi al giudice in egual modo attendibili e genuini, deve ritenersi che la prova, gravante a carico del lavoratore non sia stata raggiunta.
Basti poi dire che il mero possesso dell'abilitazione per operare in SAP, in assenza di prova in merito al fatto che lo facesse concretamente e quotidianamente o, quantomeno, con prevalenza, non è sufficiente chiaramente a fondare il suo diritto al superiore inquadramento. In disparte il fatto che oltre al mero utilizzo di sistemi informatici, il livello professionale C richiede ulteriori elementi chiaramente non rinvenibili nell'attività svolta dal ricorrente.
Pure con riferimento agli ordini di magazzino, si tratta di una attività del ricorrente confermata solo dal teste e, comunque, grandemente ridimensionata nella sua frequenza (solo 20 volte) e nella sua Per_1 portata, ben potendo rientrare in quei compiti di supporto alle attività di lavoratori di livello superiore previsto nel livello professionale D.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in euro
1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 16 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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