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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2093/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2093/2018 promossa da:
c.f. nata il [...] a [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di titolare della ditta individuale omonima riportante la P.I. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Barone giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE Contro
Rag. c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
13.05.1960 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Romanelli giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO nonchè
(C.F. Controparte_2 Parte_2 P.IVA_2
), con sede in Milano c.so Garibaldi,86, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Lai Molè giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ER IA
. (c.f. Controparte_2 Parte_2 P.IVA_4 P.IVA_3 con sede in Milano c.so Garibaldi ,86, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. David Morganti giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ER IA
pagina 1 di 5 in persona dell'amministratore Delegato Controparte_3 dott. con sede in Treviso alla via Borgo Cavour,71(p.i. ) CP_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Roberto Bocchini giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ER IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 8 ottobre 2024 di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il rag. al fine di vederlo condannare al pagamento della somma di euro 13960,00 oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria come da accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e dalla sentenza di primo grado divenuta definitiva, con vittoria delle spese di lite. Asseriva che il convenuto nell'espletamento dell'incarico di tenuta della contabilità, nonché nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria di Salerno, si era reso responsabile di violazione degli artt. 1176 comma 2 c.c., 1218 e 2230 c.c. in quanto aveva omesso di proporre appello avverso la sentenza n. 488/08/2010 emessa dalla Commissione Tributaria di primo grado di Salerno. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della propria assicurazione della responsabilità civile al fine di essere tenuto indenne da una eventuale condanna, nel merito il rigetto della domanda come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite. Disposta la chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio la assicurazione CP_2 Parte_3 assicurazioni che hanno assunto il rischio del certificato nr. 10189319A, la assicurazione assicurazioni che hanno assunto il rischio del certificato nr.10135352 Parte_4
e la contestando, in via preliminare, le prime Controparte_3 due la prescrizione dell'azione promossa nei loro confronti, la la CP_3 propria carenza di legittimazione passiva e nel merito, tutte, la infondatezza della domanda con conseguente reiezione della stessa e con vittoria delle spese del giudizio. Instaurato il contraddittorio venivano concessi i termini ex art. 183 6° comma cpc e all'esito, senza necessità di attività istruttoria, non rilevante quanto alle circostanze di fatto dedotte dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 8 ottobre 2024 veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. .
******
La domanda va reietta per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
Oggetto del presente giudizio è la contestata violazione degli artt. 1176 comma 2 cpc, 1218 e 2230 c.c. da parte del convenuto. Va innanzitutto chiarito che l'eventuale responsabilità del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile tenuto conto della natura e della portata dell'incarico conferito.
Orbene, mentre in tema di an debeatur appare facile giungere ad un accertamento di responsabilità del commercialista nei confronti del proprio cliente in quanto, come precisato dalla Suprema Corte (Sez.UU Cass 2001), al cliente assunto creditore basterà provare il titolo e meramente allegare l'inadempimento , spettando al commercialista debitore l'onere di provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile dell'inadempimento, la situazione è completamente diversa con riferimento all'accertamento del quantum debeatur, in quanto in questo caso dovrà essere il cliente , in rigorosa applicazione dei principi di cui agli artt. 2697 e 1223 c.c. , a provare sia il pagina 3 di 5 danno, che la relazione causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento, ossia il nesso di causalità.
Nel caso che ci occupa l'errore professionale addebitabile al professionista, consistente nella mancata impugnazione di una sentenza , pur comportando la definitiva perdita del diritto di impugnare, non determina ex se la responsabilità del professionista, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile al comportamento del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed infine se , ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva od omissiva ,ed il risultato derivatone (Cass. Civ. sez. III sent. nr. 2638/2013), In particolare, la Suprema Corte, con specifico riferimento alla posizione del commercialista, ha chiarito che, è necessaria, per rilevare la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Tanto premesso deve rilevarsi che, nel caso in esame, il comportamento contestato al convenuto, per poter essere considerato negligente, abbisogna di una valutazione prognostica positiva rispetto al probabile esito favorevole dell'appello non proposto. L'attore si è limitato, infatti, a rilevare la mancata proposizione del gravame quale colpa professionale senza segnalare i concreti errori della decisione di prime cure, ovvero, non solo le possibili ragioni di censura che dovevano essere fatte valere, ma la conseguente ragionevole probabilità di accoglimento a mezzo dell'impugnazione non proposta.
Il comportamento omissivo tenuto dal commercialista è censurabile sotto il profilo disciplinare ma, il danno derivante dal mancato deposito dell'appello, presuppone, ai fini della proposta domanda risarcitoria, il riscontro del nesso causale tra quella condotta ed un pregiudizio altrimenti ragionevolmente evitabile che, nel caso, è carente già a livello di allegazione.
Infine, anche volendo paventare la esistenza di una perdita di chance a causa della mancata proposizione dell'appello, ossia un danno derivante dalla eventuale possibilità di transigere la lite con l'Agenzia delle Entrate o di potersi giovare di situazioni di fatto e di diritto sopravvenute, quali ad esempio un concordato fiscale, lo stesso deve essere, come tutti i danni allegato o provato. Anche la perdita di chance, infatti, per ricevere tutela nel nostro ordinamento e non rimanere relegata a mera speranza di fatto priva di rilevanza giuridica, deve avere seri ed apprezzabili possibilità di condurre a risultati utili. Diversamente opinando si dovrebbe ammettere che la lesione di una qualsiasi speranza sarebbe di per sé risarcibile, senza che venga operata alcuna selezione delle chance reintegrabili.
Concludendo va rilevato che in tema di responsabilità del commercialista, anche quando risulti provato l'inadempimento di questi alla propria obbligazione per negligente svolgimento di una sua prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve pagina 4 di 5 ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito o comunque si avrebbero avute concrete ed effettive chance di successo. La relativa indagine deve essere effettuata sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta, non potendo al contrario presumersi che la eventuale negligenza del professionista abbia in ogni caso arrecato un danno.
La domanda pertanto non può trovare accoglimento con conseguente assorbimento della domanda di garanzia.
Le spese di lite sono da regolare sulla base del principio di soccombenza e di causalità, quanto alla chiamata del terzo, chiamato in causa dal convenuto al fine di essere garantito in ipotesi di accoglimento della resistita domanda e, quindi, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della mancanza di attività istruttoria, sono da porre a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.rigetta la domanda principale;
2.condanna altresì parte attrice a rimborsare al convenuto ed ai terzi chiamati in causa le spese di lite che si liquidano pro capite in euro 1700,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, iva e cap, con attribuzione, per la parte convenuta e per il terzo chiamato in causa ai procuratori costituiti per Controparte_3 dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore 21 maggio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2093/2018 promossa da:
c.f. nata il [...] a [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di titolare della ditta individuale omonima riportante la P.I. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Barone giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE Contro
Rag. c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
13.05.1960 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Romanelli giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO nonchè
(C.F. Controparte_2 Parte_2 P.IVA_2
), con sede in Milano c.so Garibaldi,86, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Lai Molè giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ER IA
. (c.f. Controparte_2 Parte_2 P.IVA_4 P.IVA_3 con sede in Milano c.so Garibaldi ,86, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. David Morganti giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ER IA
pagina 1 di 5 in persona dell'amministratore Delegato Controparte_3 dott. con sede in Treviso alla via Borgo Cavour,71(p.i. ) CP_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Roberto Bocchini giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ER IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 8 ottobre 2024 di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il rag. al fine di vederlo condannare al pagamento della somma di euro 13960,00 oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria come da accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e dalla sentenza di primo grado divenuta definitiva, con vittoria delle spese di lite. Asseriva che il convenuto nell'espletamento dell'incarico di tenuta della contabilità, nonché nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria di Salerno, si era reso responsabile di violazione degli artt. 1176 comma 2 c.c., 1218 e 2230 c.c. in quanto aveva omesso di proporre appello avverso la sentenza n. 488/08/2010 emessa dalla Commissione Tributaria di primo grado di Salerno. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della propria assicurazione della responsabilità civile al fine di essere tenuto indenne da una eventuale condanna, nel merito il rigetto della domanda come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite. Disposta la chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio la assicurazione CP_2 Parte_3 assicurazioni che hanno assunto il rischio del certificato nr. 10189319A, la assicurazione assicurazioni che hanno assunto il rischio del certificato nr.10135352 Parte_4
e la contestando, in via preliminare, le prime Controparte_3 due la prescrizione dell'azione promossa nei loro confronti, la la CP_3 propria carenza di legittimazione passiva e nel merito, tutte, la infondatezza della domanda con conseguente reiezione della stessa e con vittoria delle spese del giudizio. Instaurato il contraddittorio venivano concessi i termini ex art. 183 6° comma cpc e all'esito, senza necessità di attività istruttoria, non rilevante quanto alle circostanze di fatto dedotte dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 8 ottobre 2024 veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. .
******
La domanda va reietta per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
Oggetto del presente giudizio è la contestata violazione degli artt. 1176 comma 2 cpc, 1218 e 2230 c.c. da parte del convenuto. Va innanzitutto chiarito che l'eventuale responsabilità del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile tenuto conto della natura e della portata dell'incarico conferito.
Orbene, mentre in tema di an debeatur appare facile giungere ad un accertamento di responsabilità del commercialista nei confronti del proprio cliente in quanto, come precisato dalla Suprema Corte (Sez.UU Cass 2001), al cliente assunto creditore basterà provare il titolo e meramente allegare l'inadempimento , spettando al commercialista debitore l'onere di provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile dell'inadempimento, la situazione è completamente diversa con riferimento all'accertamento del quantum debeatur, in quanto in questo caso dovrà essere il cliente , in rigorosa applicazione dei principi di cui agli artt. 2697 e 1223 c.c. , a provare sia il pagina 3 di 5 danno, che la relazione causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento, ossia il nesso di causalità.
Nel caso che ci occupa l'errore professionale addebitabile al professionista, consistente nella mancata impugnazione di una sentenza , pur comportando la definitiva perdita del diritto di impugnare, non determina ex se la responsabilità del professionista, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile al comportamento del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed infine se , ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva od omissiva ,ed il risultato derivatone (Cass. Civ. sez. III sent. nr. 2638/2013), In particolare, la Suprema Corte, con specifico riferimento alla posizione del commercialista, ha chiarito che, è necessaria, per rilevare la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Tanto premesso deve rilevarsi che, nel caso in esame, il comportamento contestato al convenuto, per poter essere considerato negligente, abbisogna di una valutazione prognostica positiva rispetto al probabile esito favorevole dell'appello non proposto. L'attore si è limitato, infatti, a rilevare la mancata proposizione del gravame quale colpa professionale senza segnalare i concreti errori della decisione di prime cure, ovvero, non solo le possibili ragioni di censura che dovevano essere fatte valere, ma la conseguente ragionevole probabilità di accoglimento a mezzo dell'impugnazione non proposta.
Il comportamento omissivo tenuto dal commercialista è censurabile sotto il profilo disciplinare ma, il danno derivante dal mancato deposito dell'appello, presuppone, ai fini della proposta domanda risarcitoria, il riscontro del nesso causale tra quella condotta ed un pregiudizio altrimenti ragionevolmente evitabile che, nel caso, è carente già a livello di allegazione.
Infine, anche volendo paventare la esistenza di una perdita di chance a causa della mancata proposizione dell'appello, ossia un danno derivante dalla eventuale possibilità di transigere la lite con l'Agenzia delle Entrate o di potersi giovare di situazioni di fatto e di diritto sopravvenute, quali ad esempio un concordato fiscale, lo stesso deve essere, come tutti i danni allegato o provato. Anche la perdita di chance, infatti, per ricevere tutela nel nostro ordinamento e non rimanere relegata a mera speranza di fatto priva di rilevanza giuridica, deve avere seri ed apprezzabili possibilità di condurre a risultati utili. Diversamente opinando si dovrebbe ammettere che la lesione di una qualsiasi speranza sarebbe di per sé risarcibile, senza che venga operata alcuna selezione delle chance reintegrabili.
Concludendo va rilevato che in tema di responsabilità del commercialista, anche quando risulti provato l'inadempimento di questi alla propria obbligazione per negligente svolgimento di una sua prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve pagina 4 di 5 ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito o comunque si avrebbero avute concrete ed effettive chance di successo. La relativa indagine deve essere effettuata sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta, non potendo al contrario presumersi che la eventuale negligenza del professionista abbia in ogni caso arrecato un danno.
La domanda pertanto non può trovare accoglimento con conseguente assorbimento della domanda di garanzia.
Le spese di lite sono da regolare sulla base del principio di soccombenza e di causalità, quanto alla chiamata del terzo, chiamato in causa dal convenuto al fine di essere garantito in ipotesi di accoglimento della resistita domanda e, quindi, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della mancanza di attività istruttoria, sono da porre a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.rigetta la domanda principale;
2.condanna altresì parte attrice a rimborsare al convenuto ed ai terzi chiamati in causa le spese di lite che si liquidano pro capite in euro 1700,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, iva e cap, con attribuzione, per la parte convenuta e per il terzo chiamato in causa ai procuratori costituiti per Controparte_3 dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore 21 maggio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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