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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4362/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4362/2024 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
GALLIPPI ALBERTO, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...] (D), con Parte_2
l'Avv. GALLIPPI ALBERTO, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 4 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08.08.2009 nel Comune di Adelfia (BA) e, per l'effetto, ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- a modifica delle condizioni di separazione del ricorso depositato il 12.03.2020, e omologato dal Tribunale di Bolzano con provvedimento del 25.06.2020, disporre l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre, con la quale Per_1 Per_2 Per_3
continueranno a convivere nell'appartamento situato nel comune di Laives, via
Kennedy 241, dove hanno anche la loro attuale residenza;
- il padre conserverà ampio diritto di visita dei figli minori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, e previo accordo con la madre e i figli stessi;
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla signora la somma di Euro 250- (duecentocinquanta/00) a figlio da Parte_1
rivalutarsi annualmente in base alla variazione ASTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli minori secondo il Protocollo del Tribunale di
Bolzano invero del Protocollo del CNF;
- gli eventuali contributi pubblici, compreso l'assegno unico universale, percepiti per i figli minori verranno incassati integralmente (100%) dalla madre Parte_1
, mentre per quanto riguarda le detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi
[...]
a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
pagina 3 di 4 - le spese legali del presente procedimento vengono assunte per intero dalla signora Parte_1
Bolzano, 2/1/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 4362/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 4362/2024 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
GALLIPPI ALBERTO, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...] (D), con Parte_2
l'Avv. GALLIPPI ALBERTO, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 4 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08.08.2009 nel Comune di Adelfia (BA) e, per l'effetto, ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- a modifica delle condizioni di separazione del ricorso depositato il 12.03.2020, e omologato dal Tribunale di Bolzano con provvedimento del 25.06.2020, disporre l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre, con la quale Per_1 Per_2 Per_3
continueranno a convivere nell'appartamento situato nel comune di Laives, via
Kennedy 241, dove hanno anche la loro attuale residenza;
- il padre conserverà ampio diritto di visita dei figli minori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, e previo accordo con la madre e i figli stessi;
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla signora la somma di Euro 250- (duecentocinquanta/00) a figlio da Parte_1
rivalutarsi annualmente in base alla variazione ASTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli minori secondo il Protocollo del Tribunale di
Bolzano invero del Protocollo del CNF;
- gli eventuali contributi pubblici, compreso l'assegno unico universale, percepiti per i figli minori verranno incassati integralmente (100%) dalla madre Parte_1
, mentre per quanto riguarda le detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi
[...]
a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
pagina 3 di 4 - le spese legali del presente procedimento vengono assunte per intero dalla signora Parte_1
Bolzano, 2/1/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4