Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1173 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
.f. , difesa dall'avv. FRASSINETTI SANDRA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
e c.f. difesa dall'avv. FRANCESCO Controparte_1 C.F._1
MINUTILLO (SOSPESO DAL 28 MARZO AL 27 MAGGIO 2025) e dall'avv.ta
DANIELA ANTONIOLLI
CONVENUTA
Conclusioni: come da udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto Parte_1 notificatole da in data 17.5.2024, con cui la creditrice intimava la Controparte_1 consegna di tutti gli ordini di acquisto e di vendita di titoli eseguiti negli anni 2010 –
2011 – 2012 riguardanti il c/c n. 000000131344 acceso presso la sede Parte_1 di Ravenna e all'epoca intestato alla sig.ra . Controparte_1
I motivi di opposizione sono i seguenti: a) nullità del precetto ex art. 480, comma 2, c.p.c., per non avere la creditrice indicato, nell'atto di precetto, la data di notifica del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 19/2023, munito di formula esecutiva in data 13.1.2023; b) violazione dell'art. 605 c.p.c., per l'omessa descrizione dei beni oggetto di consegna;
c) violazione dell'art. 475 c.p.c., poiché “Nella relata di notifica si attesta la conformità della sentenza ai sensi dell'art. 196 octies e undecies
1
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Va chiarito che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 605 c.p.c., l'unica fondante l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., riguardante cioè l'omessa puntuale descrizione dei beni mobili oggetto dell'obbligazione di dare, è, in realtà, inammissibile in questa sede.
Posto, infatti, che il titolo a base del precetto è di formazione giudiziale (d.i. n. 19/2023, munito di formula esecutiva in data 13.1.2023 emesso dall'intestato Tribunale), confermato con sentenza n. 175/2024, è possibile far valere in questa sede solamente fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale (Sez. L - , Ordinanza n. 24471 del
12/09/2024 (Rv. 672463 - 01) ovvero vizi di formazione del provvedimento qualora essi ne determinino l'inesistenza giuridica, la doglianza dell'opponente rientra fra quei vizi di merito della decisione che possono essere fatti valere esclusivamente nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso (“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” Sez. 3 - , Sentenza n. 2785 del 04/02/2025 (Rv. 673776 - 01); sottilineatura di chi scrive).
Vanno perciò esaminate le censure sub a) e c), inerenti a vizi formali del precetto, entrambe infondate.
Quanto alla mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione, la S.C., in un caso in parte qua assimilabile al presente (notifica del precetto fondato su un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, e quindi munito ex posto dell'efficacia esecutiva di cui era privo) premesso che “La dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta); b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta) ;
c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora
2 compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, , abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato” e che “…lo scopo della notifica dell'atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento.” ha affermato che “Il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo.”, chiarendo quindi che il Tribunale non avrebbe dovuto “fermarsi a rilevare la mancanza, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto valutare se dal complesso dell'atto
(il precetto) il debitore fu messo, o non fu messo, in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
Nel caso di specie, lo scopo dell'indicazione della data della notifica è stato senz'altro raggiunto, perché il precetto reca la chiara indicazione di quale fosse il titolo posto a fondamento del ricorso, titolo peraltro opposto dall'opponente e quindi alla stessa noto, chiarendo che erano stati consegnati solamente gli ordini di acquisto e di vendita di titoli eseguiti dal 2012 e chiedendo quindi la consegna degli ordini relativi agli anni
2010 – 2011 (e così facendo evidentemente riferimento al d.i. n. 19, che per relationem rispetto al ricorso ingiungeva la consegna di “copia di tutti gli ordini di acquisto e di vendita di titoli eseguiti negli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015- 2016 con riferimento al c/c n.000000131344 acceso presso la sede di Ravenna e Parte_1 all'epoca intestato alla sig.ra ”). Non risulta, poi, che vi siano altri Controparte_1 rapporti tra le parti, sicché alcuna confusione può essersi ingenerata nel debitore sul titolo esecutivo posto a base del precetto.
Non può perciò essere dichiarata la nullità del precetto in base al solo rilievo della mancata indicazione della data di notifica del titolo in applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Per quanto riguarda la censura sub c), il Tribunale non ravvisa nessun discostamento dal modello legale del precetto sotto tale profilo, non esistendo alcuna norma che imponga di attestare la conformità della copia del titolo all'originale esplicitando che ciò viene fatto ai sensi dell'art. 475 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia e in base alle 3 fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
3 a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
liquidate in € 2.906 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge. CP_1
Si comunichi.
21.5.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
4