Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/1976, n. 1767
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Sentenza 18 maggio 1976

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Nelle cause scindibili, le parti del giudizio di primo grado, non appellanti, alle quali venga - per semplice denuntiatio litis - notificato l'atto altrui di appello, possono proporre appello incidentale soltanto entro il termine previsto dall'art 325 cod proc civ, di trenta giorni dalla notifica della sentenza. ( V 4295/74, mass n 372980; ( V 2872/73, mass n 366429).*

Il pagamento delle spese liquidate dalla sentenza di appello, che e di per se esecutiva, non importa acquiescenza, non essendo incompatibile con il proposito - di poi attuato - di impugnare la decisione nel merito. ( V 1145/74, mass n 369147).*

L'appello incidentale tardivo -(che e quello proposto dall'appellato contro una parte diversa dall'appellante principale, ovvero verso un capo della pronuncia diverso, non dipendente ne connesso, rispetto a quello oggetto dell'appello in via principale)- e ammissibile soltanto nei casi di litisconsorzio necessario e non anche nelle ipotesi di cause scindibili. ( V 3904/74, mass n 372448).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/1976, n. 1767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1767
    Data del deposito : 18 maggio 1976

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