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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3963/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
NO EA (c.f. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Maurizio Barrella,
che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo
Spiga e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2022 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento
[...] CP_1
dell'origine professionale delle patologie a suo dire contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
pagina 1 Già beneficiario di indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 7% per la patologia della spondilodiscoartrosi, egli aveva presentato, per il tramite del patronato INCA, tre distinte domande di malattia professionale tutte in data 20.9.2018: la prima con pratica n.
516573278 per la patologia della “tendinopatia bilaterale del sovraspinoso”, la seconda con pratica n. 516573275 per la patologia della “ipoacusia” e la terza con pratica n. 516573277 per la patologia della “epicondilite”.
A tali domande erano stati allegati la certificazione medica ed i referti specialistici.
Il ricorrente aveva quindi richiesto il riconoscimento di un'ulteriore riduzione dell'integrità psico-fisica, da conglobarsi con il danno biologico già riconosciuto e liquidato dall' . CP_1
Le domande amministrative erano state rigettate dall' , così CP_1
come i successivi ricorsi amministrativi in opposizione.
Il ricorrente ha ritenuto che le valutazioni operate dall' non CP_1
fossero condivisibili.
A tal proposito ha allegato che, durante la sua vita lavorativa, nel settore edile, egli aveva eseguito opere di muratura, carpenteria e conduzione di mezzi pesanti.
Stante il diniego da parte dell' , egli aveva dovuto rivolgersi al CP_1
giudice al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale delle sopra indicate patologie e del relativo maggior danno biologico complessivo, nonché del conseguente maggior indennizzo di legge.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda, contestando lo svolgimento delle attività lavorative indicate nel ricorso ed il nesso causale fra queste e le patologie lamentate.
In particolar modo, l' ha evidenziato come difettasse sia la CP_1
prova delle mansioni concretamente esercitate dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, sia della pretesa esposizione al rischio.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova
pagina 2 testimoniale e c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni e , colleghi Testimone_1 Testimone_2
di lavoro del ricorrente, hanno confermato lo svolgimento, da parte sua,
delle mansioni per come dedotte nel ricorso.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivanza causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è
dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, e dopo aver eseguito un'attenta diagnosi differenziale, ha riscontrato quanto segue: “Dall'esame della
documentazione sanitaria, e per quanto emerso dalla visita medico-
legale, è possibile affermare che il Sig. sia affetto da: Parte_1
- ipoacusia bilaterale, neurosensoriale, con interessamento dei toni
acutissimi del campo tonale;
- epicondilite bilaterale;
- tendinopatia bilaterale cronica dei della cuffia dei rotatori.
In riferimento alla ipoacusia del Sig. è doveroso Parte_1
evidenziare come la curva audiometrica in atti, eseguita in data
02.04.15, abbia un andamento abbastanza tipico di un deficit uditivo da
trauma acustico cronico bilaterale;
infatti, è presente un interessamento
dei toni acutissimi del campo tonale e l'esame è stato eseguito in
costanza di lavoro.
Sulla base delle tabelle di cui al D.M.12 luglio 2000, il danno CP_1
biologico conseguente alla seguente ipoacusia, utilizzando per la stima
l'audiometria eseguita in data 02.04.15, corrisponde al 2% (due per
cento) - codice 312- Deficit uditivo bilaterale parziale, che rimanda
all'allegato 1 – ”. Parte_2
pagina 3 L'ausiliario, in riferimento alle ulteriori patologie, ha aggiunto che
“nella valutazione del caso in oggetto, appare chiara la correlazione tra
lo stato patologico attualmente evidenziato nel Sig. e Parte_1
l'attività lavorativa svolta per un periodo continuativo di circa 45 anni.
E pur vero che considerando l'attuale età del periziato (61anni) è
verosimile che in parte le patologie riscontrate [epicondilite bilaterale –
tendinopatia bilaterale cronica dei della cuffia dei rotatori] siano
concausate dalla fisiologica involuzione dei tessuti, tuttavia non bisogna
dimenticare che la maggior parte dei disturbi lamentati dal ricorrente, e
oggettivati dagli esami strumentali, confermano l'evoluzione in peggio
del suo stato di salute. Tali lesioni, tenendo nella dovuta considerazione
l'attività lavorativa svolta dal Sig. non possono essere correlabili Pt_1
ai fisiologici processi di invecchiamento dei tessuti, se non in parte,
soprattutto in riferimento ai molteplici rischi occupazionali [vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio in seguito all'utilizzo di strumenti
vibranti (motopicco, mola smeriglio, trapano, vibratore per il cemento
dotato di motore a scoppio ecc.) - sovraccarico biomeccanico degli altri
superiori] a cui e stato esposto in circa 45 anni di sollecitazioni.
Poiché le concause preesistenti e/o simultanee non escludono il nesso
di causalità in tema di tecnopatie e di infermità dipendenti da fatti di
servizio, è possibile concludere la presente relazione affermando che
sussiste il nesso di causalità tra le suddette infermità lamentate dal
periziato e l'attività svolta dallo stesso, dal 1978 al settembre 2023, in
considerazione del fatto che sono soddisfatti i criteri medico legali di
accertamento del nesso di causalità: cronologico, topografico, modale,
qualitativo e quantitativo.
Sulla base delle tabelle di cui al D.M.12 luglio 2000, il danno CP_1
biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico delle spalle
corrisponde complessivamente al 6% (sei per cento), utilizzando in
ragione della sua natura e della sua gravita, per analogia - per ciascuna
articolazione scapolo-omerale - il codice 224 [Limitazione dei movimenti
pagina 4 dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi];
quello relativo all'epicondilite bilaterale corrisponde al 3% (tre per
cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravita, per
analogia il codice 232 [Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie
muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza
o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o
bilateralità]”.
Il perito officiato dal Tribunale, infine, adottando per la valutazione dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 17% decorrente dalla data delle tre domande amministrative per cui è causa (20.9.2018).
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
In ragione di quanto fin qui esposto, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 17% a far data dalle domande amministrative del
20.9.2018
L' deve perciò essere condannato all'erogazione CP_1
dell'indennizzo in favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati come per legge.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in applicazione del criterio della soccombenza, l' deve essere condannato alla rifusione in favore CP_1
del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come da ultimo modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
pagina 5 6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di Parte_1
percepire l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del
17%, a far data dalle domande amministrative del 20.9.2018;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo CP_1
in favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, in misura e secondo le decorrenze di legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Maurizio Barrella;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 6