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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/09/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 876/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
promossa da
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Parte_1
alla Piazza della Repubblica n. 10 – c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Brighina presso il cui studio, in Vittoria, alla via Ricasoli n. 57, è elettivamente domiciliato;
- Opponente
contro in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
con sede in Catenanuova, alla via Vittorio Emanuele n. 98 – P. I.V.A. P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elenio Mancuso, presso il cui studio in Piazza Armerina alla via Via Pablo Picasso, n. 3 è elettivamente domiciliata;
- Opposta
Posta in decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art.127-ter, c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 14.06.2023, sulle conclusioni ivi precisate, previa
1 concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 209/2021 (n. 585/2021
R.G.) reso dal Tribunale di Enna in data 14.5.2021, depositato in pari data e notificato il
21.5.2021, con il quale è stato ingiunto al di pagare in Parte_1
favore di la somma di € 175.712,25, oltre accessori e spese Controparte_1
della procedura monitoria, quale corrispettivo dovuto per lo svolgimento dell'attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica e aggiuntivi nel territorio dell'ente locale, come risultante dalle fatture allegate al ricorso.
A sostegno dell'opposizione il premettendo che la società opposta si era Pt_1
resa aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con decorrenza dal 1° agosto
2019 sino al 28 febbraio 2021(giusta determina di aggiudicazione e successive determine di proroga del rapporto), e di avere esso ente locale saldato le fatture nn. 298/2020,
438/2020, 14/2021, 79/2021, 86/2021, 87/2021 e 164/2021- ha contestato la debenza dell'ulteriore somma ingiunta, sostenendo la mancata esecuzione - da parte della società
odierna opposta - dei lavori di cui alle fatture azionate, precisando, altresì, di essere creditrice della per un importo pari ad € 140.224,00 a titolo di penali Controparte_1
applicate per i lavori non eseguiti dall'opposta (€ 101.500,00) e per il costo del servizio non reso (€ 38.724,00).
2 L'opponente ha dunque chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le
causali di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - revocare
e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in ragione di tutto quanto
sopra esposto o per i motivi di diritto e di giustizia che l'Ecc.mo Giudicante riterrà di
applicare; - accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
relativamente ai servizi contestati e non resi;
- compensare gli importi ritenuti
eventualmente dovuti e, a seguito del ricalcolo, condannare la ditta opposta alla
corresponsione di ogni maggiore importo che verrà accertato nel corso del giudizio;
- in
subordine, ridurre gli importi ingiunti in seno al decreto ingiuntivo opposto nella diversa
misura che verrà accertata in corso di causa, adottando le statuizioni opportune, in
considerazione delle superiori deduzioni e della svolta eccezione di compensazione;
- In
via riconvenzionale: - accertare e riconoscere il diritto del Parte_1
al credito di cui alle penali applicate alla per la mancata
[...] Controparte_1
esecuzione dei servizi contestati pari ad € 101.500,00; - accertare e dichiarare il diritto
del di compensare le somme costituenti l'importo dei Parte_1
servizi non resi con le somme realmente dovute alla per i servizi Controparte_1
effettivamente eseguiti pari ad € 38.724,00; - per l'effetto condannare la Controparte_1
al pagamento in favore del della complessiva somma di Parte_1
140.224,00; - in ogni caso, dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. o per le ragioni
di giustizia ritenute applicabili alla fattispecie, il diritto del Parte_1
ad essere risarcito dei danni subiti e subendi dalla condotta della controparte
[...]
contrattuale anche in ragione della tipologia di servizio pubblico essenziale oggetto di
contratto, quantificato in almeno € 31.000,00; - per l'effetto, condannare la ditta
[...]
al risarcimento del danno, quantificato in € 31.000,00 o nella Controparte_1
3 maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio o che verrà ritenuta di
giustizia o liquidabile ex art. 1226 c.c.; Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto in via preliminare Controparte_1
concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, pur confermando il pagamento, da parte dell'ente comunale, delle fatture nn. 298/2020, 438/2020, 14/2021,
79/2021, 86/2021, 87/2021 e 164/2021 (sulla base delle quali pure è stato emesso il d.i.)
ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto, sostenendo di essere comunque creditrice delle somme portate dalle altre fatture rimaste insolute (nn. 1-54-55-112-113-
114/2021) e precisando, che a seguito dell'intervenuto pagamento da parte del in Pt_1
epoca successiva all'emissione del d.i., dell'ulteriore somma di € 9.220,00 (a saldo delle fatture nn. 14-79-86-87-164/2021), il credito complessivo ad oggi vantato ammontava ad
€ 166.492,25 (€ 175.712,25 - 9.220,00), oltre Iva al 10%, ed oltre accessori.
La società ha altresì contestato la pretesa formulata in via riconvenzionale dal non essendo dovuta alcuna penale, né alcuna riduzione per i costi dei servizi Pt_1
asseritamente non espletati, avendo essa opposta svolto le prestazioni oggetto dei servizi previsti e in ogni caso, quanto alla penale, eccependo il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 15 del capitolato speciale di appalto e la violazione dell'art. 1667 c.c., e contestando infine la richiesta risarcitoria, in quanto sfornita di prova.
Quindi ha così concluso: “In via preliminare - dichiarare, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, per la somma di Euro 166.492,25, oltre
Iva al 10% in regime di split payment ed interessi come liquidati in monitorio o, in
subordine, dichiarare la provvisoria esecuzione parziale per la somma di Euro
4 127.768,25, oltre Iva al 10% in regime di split payment ed interessi come liquidati in
monitorio. Nel merito - accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque la infondatezza
di tutte le domande spiegate nell'opposizione a d.i. per i motivi di cui al presente atto,
accertando la regolare esecuzione da parte della dei servizi ad essa Controparte_1
affidati, con conferma del d.i. opposto, dichiarando, pertanto, la sussistenza di un diritto
di credito della nei confronti del di Controparte_1 Parte_1
Euro 166.492,25, oltre Iva al 10% in regime di split payment, giuste fatture rimaste
insolute nn. 1-54-55-112-113- 114/2021, oltre spese e compensi, ed interessi come
liquidati in monitorio, con condanna al pagamento di quest'ultimo; - conseguentemente
rigettare, altresì, l'infondata domanda di compensazione avanzata dall'opponente. In
subordine - per mero tuziorismo difensivo e senza recesso alcuno da quanto già dedotto,
eccepito e domandato, accertare e dichiarare la parziale infondatezza della spiegata
opposizione a d.i. per i motivi di cui al presente atto, accertando e dichiarando la
sussistenza di un diritto di credito della nei confronti del Controparte_1 [...]
per la minore somma complessiva, rispetto a quella ingiunta, che Parte_1
sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle statuizioni che saranno rese da codesta Ecc.ma
Autorità Giudicante sulle domande avverse (fermamente contestate sia nell'an che nel
quantum), oltre Iva al 10% in regime di split payment, oltre spese e compensi, ed interessi
come liquidati in monitorio, con conseguente condanna al pagamento del predetto
In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno Pt_1
(fermamente contestata sia nell'an che nel quantum), promossa dal
[...]
, siccome infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi già specificatamente Parte_1
esposti nel presente atto;
- condannare, ex art. 96 c.p.c., il al Parte_1
5 risarcimento del danno da lite temeraria, da quantificarsi d'ufficio o, comunque, secondo
equità”.
Rigettata con ordinanza del 18/20.12.2021, la richiesta di provvisoria esecutività sul presupposto che “la documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo - in quanto
proveniente dalla stessa creditrice opposta e contestata dal - non è idonea a Pt_1
fondare, nella presente fase, il diritto fatto valere dalla società cooperativa, non
legittimando pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione, neppure parziale, ai
sensi dell'art. 648, 1 comma, seconda parte, atteso che in forza delle eccezioni,
contestazioni e domande riconvenzionali formulate da parte opponente, la contestazione
investe tutta la somma ingiunta”, la causa è stata istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, essendo stata ritenuta inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata da parte opponente e reputate irrilevanti, alla luce delle allegazioni delle parti, le prove testimoniali chieste dalla società opposta (cfr l'ordinanza resa all'udienza c.d. cartolare del 15.09.2022).
Tanto premesso, è noto che, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio,
è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato. Giova ricordare, infatti, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che,
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.)
6 anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall'esistenza - ovvero dalla persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed invero, trattandosi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena - in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova - l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sull'originario ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta. Corollario di ciò è che il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opposta non ha fornito la prova della prestazione eseguita, né dell'entità del credito azionato.
Ed invero, se per un verso le fatture prodotte e l'estratto delle scritture contabili possono ritenersi idonei a fondare un decreto ingiuntivo, per altro verso, in un
7 procedimento a cognizione piena, quale è quello di opposizione a decreto ingiuntivo, i medesimi risultano inidonei ad assolvere all'onere probatorio che grava sul creditore opposto.
Ormai la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “La fattura è un mero documento
contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra
imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura
contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della
liquidità di un credito” (Cass. Civ. ordinanza n. 30309 del 10.10.2022). Ed ancora “Il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di
cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe,
secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in
giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di
forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non
potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per
l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi”
(Cass. Civ. Sent. N. 17371 del 17.11.2003)
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Cass. Civ. Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
8 Chiarito, pertanto, che le sole fatture (e le scritture contabili), per la loro natura unilaterale, non forniscono la prova della sussistenza del credito, parte opposta non ha fornito prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate dal (cfr doc. n. Pt_1
16 e n. 21 della produzione documentale allegata dal all'atto introduttivo della Pt_1
presente fase di giudizio).
Né, nella specie, ovvia alla lacuna probatoria la documentazione prodotta dall'opposta con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., trattandosi di documenti che oltre a provenire parimenti dalla stessa parte, sono generici ed inidonei a provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto di contestazione, specie in considerazione del fatto che l'allegata documentazione si riferisce a prestazioni diverse (da quelle di pulizia delle caditoie che il assume come omesse nel settembre del 2020) ovvero rese dall'opposta in epoca Pt_1
anteriore alle contestazioni del (specificatamente formulate dall'ente locale con Pt_1
riferimento alla mancata esecuzione di pulizia delle strade e decespugliamento nel periodo compreso tra dicembre del 2020 e febbraio del 2021, per come emerge inequivocabilmente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti a tale specifico riguardo – doc. 21 e 22 della produzione effettuata dal con l'atto di opposizione). Pt_1
Va poi ribadita l'inconducenza dei capitoli di prova testimoniale formulati dalla società opposta con la medesima memoria ex art 183, comma 6°, n. 2), c.p.c. al fine di dimostrare l'esecuzione dei servizi contestati, trattandosi di circostanze generiche e implicanti valutazioni non consentite ai testimoni.
Ne deriva che dal credito oggi vantato dalla società (pari, per come dalla stessa precisato, ad € 166.492,25) deve detrarsi la somma di € 38.724,00 relativa ai costi dei
9 servizi non espletati, evidenziandosi come nessuna contestazione sul calcolo del relativo importo sia mai stata effettata dalla società opposta (neppure anteriormente all'instaurazione del giudizio).
Quanto all'applicazione delle penali pretese dall'amministrazione committente, ai sensi dell'art. 15 del contratto prodotto in atti, a fronte della determinazione, con la citata nota del 05.05.2021 in atti (comunicata a mezzo pec di pari data) dell'ammontare delle penalità applicate in relazione ai profili d'inadempimento contestati alla società, risulta per tabulas che quest'ultima ha formulato le sue controdeduzioni con missiva del 10.05.2021,
comunicata a mezzo pec il giorno successivo, senza che tuttavia possa ritenersi,
contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della società, alcuna decadenza in capo al per il recupero delle somme a tale titolo applicate. Pt_1
Ed invero, l'art. 15 del capitolato speciale d'appalto prevede che “L'Appaltatore ha facoltà
di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla
data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro
il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica
le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a
insindacabile e incensurabile giudizio del le controdeduzioni dell'Appaltatore Pt_1
non consentano di escludere la sua responsabilità”, senza che rilevi, in contrario, la mancata procedimentalizzazione dell'applicazione delle penali in questione.
Del resto, posto che, dopo l'affidamento del servizio, la natura del rapporto è, com'è
noto, squisitamente paritetica e che, conseguentemente, l'esecuzione del menzionato servizio è disciplinata dalle regole contrattuali contenute nel capitolato speciale di appalto,
10 deve ritenersi corretta l'applicazione delle penali in questione, previste appunto per la mancata esecuzione del servizio di espurgo delle caditorie, nonché per l'irregolare espletamento del servizio di spazzamento meccanico e di decespugliamento del territorio e delle ville comunali, tanto più in difetto di alcuna specifica contestazione sull'entità delle penali applicate.
Ed invero, trattandosi nella specie della rilevazione di fatti costituenti omesso o inesatto adempimento delle prestazioni dovute dalla società e posto che l'applicazione delle penali incide essenzialmente sulla quantificazione dei corrispettivi dovuti per lo svolgimento del servizio, nessuna decadenza in relazione alla irrogazione delle penali con provvedimento adottato dall'ente locale all'esito di un procedimento amministrativo,
trattandosi di determinazioni rispetto alle quali le parti sono poste su un piano paritetico ed in cui le rispettive posizioni giuridiche soggettive hanno natura di diritti soggettivi, atteso che le penali applicate rappresentano una determinazione preventiva del minor corrispettivo spettante alla società e del danno derivante dall'inadempimento.
Nulla può invece essere riconosciuto in favore del a titolo risarcitorio, non Pt_1
essendo stata fornita alcuna allegazione (né assertoria né tantomeno probatoria) in ordine agli imprecisati danni asseritamente derivanti dall'inadempimento contrattuale della società (danni che, per giurisprudenza costante, non possono ritenersi in re ipsa).
In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, detratta l'ulteriore somma di
€ 101.500,00, il credito preteso dalla società va rideterminato - in forza di compensazione c.d. giudiziale - nel minor importo di € 26.268,25,
11 Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del opponente al Pt_1
pagamento della minor somma di € 26.268,25, oltre IVA al 10% in regime di split payment
e oltre interessi di mora al tasso legale dal dì del dovuto alla data della domanda
(04.05.2021) e oltre interessi di mora al tasso di cui al D.lgs n. 231/2002 dal 05.05.2021
all'effettivo soddisfo.
Ed invero, “Se l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata, il decreto
va revocato per intero. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, qualora
riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione … , con l'atto di opposizione o
nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi
in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui
importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. Tribunale di Foggia, Sez. II,
sentenza del 26 giugno 2013).
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza del e vengono Pt_1
liquidate, in favore della società opposta, sulla base dei parametri di cui al D.M n. 55/2014
(come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto della natura e del valore della causa
(quello accertato in esito al presente giudizio), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi € 4.860,00 per compensi professionali, così ripartiti: € 1.500,00
per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 905,00 per la fase istruttoria ed
€ 1.455,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali , IVA e
CPA, come per legge.
12 L'avv. Elenio MANCUSO ha chiesto, già in comparsa di costituzione, la distrazione in proprio favore, ex art. 93 c.p.c., delle spese da lui anticipate e dei compensi non riscossi.
P.Q.M.
Il giudice, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2021 D.I. e n. 585/2021 R.G., reso dal Tribunale di Enna in data 14.5.2021, revoca il predetto decreto ingiuntivo e condanna il al Parte_1
pagamento, in favore di della somma di € 26.268,25, oltre Controparte_1
Iva al 10%, oltre interessi di mora al tasso legale dal dì del dovuto alla data della domanda
(04.05.2021) e oltre interessi di mora al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal 05.05.2021
all'effettivo soddisfo.
- condanna altresì il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € € Controparte_1
4.860,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dispone che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., queste somme dovute alla società opposta ri per spese del giudizio vengano pagate all'avv. Elenio MANCUSO.
Deciso in Enna, il 17.09.2025.
IL GIUDICE
13
TRIBUNALE DI ENNA
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 876/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
promossa da
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Parte_1
alla Piazza della Repubblica n. 10 – c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Brighina presso il cui studio, in Vittoria, alla via Ricasoli n. 57, è elettivamente domiciliato;
- Opponente
contro in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
con sede in Catenanuova, alla via Vittorio Emanuele n. 98 – P. I.V.A. P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elenio Mancuso, presso il cui studio in Piazza Armerina alla via Via Pablo Picasso, n. 3 è elettivamente domiciliata;
- Opposta
Posta in decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art.127-ter, c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 14.06.2023, sulle conclusioni ivi precisate, previa
1 concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 209/2021 (n. 585/2021
R.G.) reso dal Tribunale di Enna in data 14.5.2021, depositato in pari data e notificato il
21.5.2021, con il quale è stato ingiunto al di pagare in Parte_1
favore di la somma di € 175.712,25, oltre accessori e spese Controparte_1
della procedura monitoria, quale corrispettivo dovuto per lo svolgimento dell'attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica e aggiuntivi nel territorio dell'ente locale, come risultante dalle fatture allegate al ricorso.
A sostegno dell'opposizione il premettendo che la società opposta si era Pt_1
resa aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con decorrenza dal 1° agosto
2019 sino al 28 febbraio 2021(giusta determina di aggiudicazione e successive determine di proroga del rapporto), e di avere esso ente locale saldato le fatture nn. 298/2020,
438/2020, 14/2021, 79/2021, 86/2021, 87/2021 e 164/2021- ha contestato la debenza dell'ulteriore somma ingiunta, sostenendo la mancata esecuzione - da parte della società
odierna opposta - dei lavori di cui alle fatture azionate, precisando, altresì, di essere creditrice della per un importo pari ad € 140.224,00 a titolo di penali Controparte_1
applicate per i lavori non eseguiti dall'opposta (€ 101.500,00) e per il costo del servizio non reso (€ 38.724,00).
2 L'opponente ha dunque chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le
causali di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - revocare
e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in ragione di tutto quanto
sopra esposto o per i motivi di diritto e di giustizia che l'Ecc.mo Giudicante riterrà di
applicare; - accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
relativamente ai servizi contestati e non resi;
- compensare gli importi ritenuti
eventualmente dovuti e, a seguito del ricalcolo, condannare la ditta opposta alla
corresponsione di ogni maggiore importo che verrà accertato nel corso del giudizio;
- in
subordine, ridurre gli importi ingiunti in seno al decreto ingiuntivo opposto nella diversa
misura che verrà accertata in corso di causa, adottando le statuizioni opportune, in
considerazione delle superiori deduzioni e della svolta eccezione di compensazione;
- In
via riconvenzionale: - accertare e riconoscere il diritto del Parte_1
al credito di cui alle penali applicate alla per la mancata
[...] Controparte_1
esecuzione dei servizi contestati pari ad € 101.500,00; - accertare e dichiarare il diritto
del di compensare le somme costituenti l'importo dei Parte_1
servizi non resi con le somme realmente dovute alla per i servizi Controparte_1
effettivamente eseguiti pari ad € 38.724,00; - per l'effetto condannare la Controparte_1
al pagamento in favore del della complessiva somma di Parte_1
140.224,00; - in ogni caso, dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. o per le ragioni
di giustizia ritenute applicabili alla fattispecie, il diritto del Parte_1
ad essere risarcito dei danni subiti e subendi dalla condotta della controparte
[...]
contrattuale anche in ragione della tipologia di servizio pubblico essenziale oggetto di
contratto, quantificato in almeno € 31.000,00; - per l'effetto, condannare la ditta
[...]
al risarcimento del danno, quantificato in € 31.000,00 o nella Controparte_1
3 maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio o che verrà ritenuta di
giustizia o liquidabile ex art. 1226 c.c.; Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto in via preliminare Controparte_1
concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, pur confermando il pagamento, da parte dell'ente comunale, delle fatture nn. 298/2020, 438/2020, 14/2021,
79/2021, 86/2021, 87/2021 e 164/2021 (sulla base delle quali pure è stato emesso il d.i.)
ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto, sostenendo di essere comunque creditrice delle somme portate dalle altre fatture rimaste insolute (nn. 1-54-55-112-113-
114/2021) e precisando, che a seguito dell'intervenuto pagamento da parte del in Pt_1
epoca successiva all'emissione del d.i., dell'ulteriore somma di € 9.220,00 (a saldo delle fatture nn. 14-79-86-87-164/2021), il credito complessivo ad oggi vantato ammontava ad
€ 166.492,25 (€ 175.712,25 - 9.220,00), oltre Iva al 10%, ed oltre accessori.
La società ha altresì contestato la pretesa formulata in via riconvenzionale dal non essendo dovuta alcuna penale, né alcuna riduzione per i costi dei servizi Pt_1
asseritamente non espletati, avendo essa opposta svolto le prestazioni oggetto dei servizi previsti e in ogni caso, quanto alla penale, eccependo il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 15 del capitolato speciale di appalto e la violazione dell'art. 1667 c.c., e contestando infine la richiesta risarcitoria, in quanto sfornita di prova.
Quindi ha così concluso: “In via preliminare - dichiarare, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, per la somma di Euro 166.492,25, oltre
Iva al 10% in regime di split payment ed interessi come liquidati in monitorio o, in
subordine, dichiarare la provvisoria esecuzione parziale per la somma di Euro
4 127.768,25, oltre Iva al 10% in regime di split payment ed interessi come liquidati in
monitorio. Nel merito - accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque la infondatezza
di tutte le domande spiegate nell'opposizione a d.i. per i motivi di cui al presente atto,
accertando la regolare esecuzione da parte della dei servizi ad essa Controparte_1
affidati, con conferma del d.i. opposto, dichiarando, pertanto, la sussistenza di un diritto
di credito della nei confronti del di Controparte_1 Parte_1
Euro 166.492,25, oltre Iva al 10% in regime di split payment, giuste fatture rimaste
insolute nn. 1-54-55-112-113- 114/2021, oltre spese e compensi, ed interessi come
liquidati in monitorio, con condanna al pagamento di quest'ultimo; - conseguentemente
rigettare, altresì, l'infondata domanda di compensazione avanzata dall'opponente. In
subordine - per mero tuziorismo difensivo e senza recesso alcuno da quanto già dedotto,
eccepito e domandato, accertare e dichiarare la parziale infondatezza della spiegata
opposizione a d.i. per i motivi di cui al presente atto, accertando e dichiarando la
sussistenza di un diritto di credito della nei confronti del Controparte_1 [...]
per la minore somma complessiva, rispetto a quella ingiunta, che Parte_1
sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle statuizioni che saranno rese da codesta Ecc.ma
Autorità Giudicante sulle domande avverse (fermamente contestate sia nell'an che nel
quantum), oltre Iva al 10% in regime di split payment, oltre spese e compensi, ed interessi
come liquidati in monitorio, con conseguente condanna al pagamento del predetto
In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno Pt_1
(fermamente contestata sia nell'an che nel quantum), promossa dal
[...]
, siccome infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi già specificatamente Parte_1
esposti nel presente atto;
- condannare, ex art. 96 c.p.c., il al Parte_1
5 risarcimento del danno da lite temeraria, da quantificarsi d'ufficio o, comunque, secondo
equità”.
Rigettata con ordinanza del 18/20.12.2021, la richiesta di provvisoria esecutività sul presupposto che “la documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo - in quanto
proveniente dalla stessa creditrice opposta e contestata dal - non è idonea a Pt_1
fondare, nella presente fase, il diritto fatto valere dalla società cooperativa, non
legittimando pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione, neppure parziale, ai
sensi dell'art. 648, 1 comma, seconda parte, atteso che in forza delle eccezioni,
contestazioni e domande riconvenzionali formulate da parte opponente, la contestazione
investe tutta la somma ingiunta”, la causa è stata istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, essendo stata ritenuta inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata da parte opponente e reputate irrilevanti, alla luce delle allegazioni delle parti, le prove testimoniali chieste dalla società opposta (cfr l'ordinanza resa all'udienza c.d. cartolare del 15.09.2022).
Tanto premesso, è noto che, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio,
è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato. Giova ricordare, infatti, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che,
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.)
6 anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall'esistenza - ovvero dalla persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ed invero, trattandosi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena - in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova - l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sull'originario ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta. Corollario di ciò è che il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opposta non ha fornito la prova della prestazione eseguita, né dell'entità del credito azionato.
Ed invero, se per un verso le fatture prodotte e l'estratto delle scritture contabili possono ritenersi idonei a fondare un decreto ingiuntivo, per altro verso, in un
7 procedimento a cognizione piena, quale è quello di opposizione a decreto ingiuntivo, i medesimi risultano inidonei ad assolvere all'onere probatorio che grava sul creditore opposto.
Ormai la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “La fattura è un mero documento
contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra
imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura
contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della
liquidità di un credito” (Cass. Civ. ordinanza n. 30309 del 10.10.2022). Ed ancora “Il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di
cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe,
secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in
giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di
forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non
potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per
l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi”
(Cass. Civ. Sent. N. 17371 del 17.11.2003)
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Cass. Civ. Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
8 Chiarito, pertanto, che le sole fatture (e le scritture contabili), per la loro natura unilaterale, non forniscono la prova della sussistenza del credito, parte opposta non ha fornito prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate dal (cfr doc. n. Pt_1
16 e n. 21 della produzione documentale allegata dal all'atto introduttivo della Pt_1
presente fase di giudizio).
Né, nella specie, ovvia alla lacuna probatoria la documentazione prodotta dall'opposta con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., trattandosi di documenti che oltre a provenire parimenti dalla stessa parte, sono generici ed inidonei a provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto di contestazione, specie in considerazione del fatto che l'allegata documentazione si riferisce a prestazioni diverse (da quelle di pulizia delle caditoie che il assume come omesse nel settembre del 2020) ovvero rese dall'opposta in epoca Pt_1
anteriore alle contestazioni del (specificatamente formulate dall'ente locale con Pt_1
riferimento alla mancata esecuzione di pulizia delle strade e decespugliamento nel periodo compreso tra dicembre del 2020 e febbraio del 2021, per come emerge inequivocabilmente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti a tale specifico riguardo – doc. 21 e 22 della produzione effettuata dal con l'atto di opposizione). Pt_1
Va poi ribadita l'inconducenza dei capitoli di prova testimoniale formulati dalla società opposta con la medesima memoria ex art 183, comma 6°, n. 2), c.p.c. al fine di dimostrare l'esecuzione dei servizi contestati, trattandosi di circostanze generiche e implicanti valutazioni non consentite ai testimoni.
Ne deriva che dal credito oggi vantato dalla società (pari, per come dalla stessa precisato, ad € 166.492,25) deve detrarsi la somma di € 38.724,00 relativa ai costi dei
9 servizi non espletati, evidenziandosi come nessuna contestazione sul calcolo del relativo importo sia mai stata effettata dalla società opposta (neppure anteriormente all'instaurazione del giudizio).
Quanto all'applicazione delle penali pretese dall'amministrazione committente, ai sensi dell'art. 15 del contratto prodotto in atti, a fronte della determinazione, con la citata nota del 05.05.2021 in atti (comunicata a mezzo pec di pari data) dell'ammontare delle penalità applicate in relazione ai profili d'inadempimento contestati alla società, risulta per tabulas che quest'ultima ha formulato le sue controdeduzioni con missiva del 10.05.2021,
comunicata a mezzo pec il giorno successivo, senza che tuttavia possa ritenersi,
contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della società, alcuna decadenza in capo al per il recupero delle somme a tale titolo applicate. Pt_1
Ed invero, l'art. 15 del capitolato speciale d'appalto prevede che “L'Appaltatore ha facoltà
di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla
data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro
il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica
le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a
insindacabile e incensurabile giudizio del le controdeduzioni dell'Appaltatore Pt_1
non consentano di escludere la sua responsabilità”, senza che rilevi, in contrario, la mancata procedimentalizzazione dell'applicazione delle penali in questione.
Del resto, posto che, dopo l'affidamento del servizio, la natura del rapporto è, com'è
noto, squisitamente paritetica e che, conseguentemente, l'esecuzione del menzionato servizio è disciplinata dalle regole contrattuali contenute nel capitolato speciale di appalto,
10 deve ritenersi corretta l'applicazione delle penali in questione, previste appunto per la mancata esecuzione del servizio di espurgo delle caditorie, nonché per l'irregolare espletamento del servizio di spazzamento meccanico e di decespugliamento del territorio e delle ville comunali, tanto più in difetto di alcuna specifica contestazione sull'entità delle penali applicate.
Ed invero, trattandosi nella specie della rilevazione di fatti costituenti omesso o inesatto adempimento delle prestazioni dovute dalla società e posto che l'applicazione delle penali incide essenzialmente sulla quantificazione dei corrispettivi dovuti per lo svolgimento del servizio, nessuna decadenza in relazione alla irrogazione delle penali con provvedimento adottato dall'ente locale all'esito di un procedimento amministrativo,
trattandosi di determinazioni rispetto alle quali le parti sono poste su un piano paritetico ed in cui le rispettive posizioni giuridiche soggettive hanno natura di diritti soggettivi, atteso che le penali applicate rappresentano una determinazione preventiva del minor corrispettivo spettante alla società e del danno derivante dall'inadempimento.
Nulla può invece essere riconosciuto in favore del a titolo risarcitorio, non Pt_1
essendo stata fornita alcuna allegazione (né assertoria né tantomeno probatoria) in ordine agli imprecisati danni asseritamente derivanti dall'inadempimento contrattuale della società (danni che, per giurisprudenza costante, non possono ritenersi in re ipsa).
In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, detratta l'ulteriore somma di
€ 101.500,00, il credito preteso dalla società va rideterminato - in forza di compensazione c.d. giudiziale - nel minor importo di € 26.268,25,
11 Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del opponente al Pt_1
pagamento della minor somma di € 26.268,25, oltre IVA al 10% in regime di split payment
e oltre interessi di mora al tasso legale dal dì del dovuto alla data della domanda
(04.05.2021) e oltre interessi di mora al tasso di cui al D.lgs n. 231/2002 dal 05.05.2021
all'effettivo soddisfo.
Ed invero, “Se l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata, il decreto
va revocato per intero. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, qualora
riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione … , con l'atto di opposizione o
nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi
in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui
importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. Tribunale di Foggia, Sez. II,
sentenza del 26 giugno 2013).
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza del e vengono Pt_1
liquidate, in favore della società opposta, sulla base dei parametri di cui al D.M n. 55/2014
(come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto della natura e del valore della causa
(quello accertato in esito al presente giudizio), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi € 4.860,00 per compensi professionali, così ripartiti: € 1.500,00
per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 905,00 per la fase istruttoria ed
€ 1.455,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali , IVA e
CPA, come per legge.
12 L'avv. Elenio MANCUSO ha chiesto, già in comparsa di costituzione, la distrazione in proprio favore, ex art. 93 c.p.c., delle spese da lui anticipate e dei compensi non riscossi.
P.Q.M.
Il giudice, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2021 D.I. e n. 585/2021 R.G., reso dal Tribunale di Enna in data 14.5.2021, revoca il predetto decreto ingiuntivo e condanna il al Parte_1
pagamento, in favore di della somma di € 26.268,25, oltre Controparte_1
Iva al 10%, oltre interessi di mora al tasso legale dal dì del dovuto alla data della domanda
(04.05.2021) e oltre interessi di mora al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal 05.05.2021
all'effettivo soddisfo.
- condanna altresì il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € € Controparte_1
4.860,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dispone che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., queste somme dovute alla società opposta ri per spese del giudizio vengano pagate all'avv. Elenio MANCUSO.
Deciso in Enna, il 17.09.2025.
IL GIUDICE
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