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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2409/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Brolo via C. C.F._1
Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Liquidazione indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2023 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro ed esponeva che, nonostante il decreto di omologa (reso il 03/07/2019 e notificato il 13/08/2019 e conclusivo del procedimento di Atp portante il n. 1414/2017 RG) avesse statuito il suo diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo in cui la stessa ha effettuato il trattamento chemio terapico e cioè dal mese di
Febbraio 2017 al mese di Settembre 2017 ( 8 mesi), l' non aveva CP_1
proceduto alla liquidazione della prestazione riconosciuta. Tanto premesso, chiedeva che questo Tribunale volesse condannare l' CP_1
alla liquidazione ed al pagamento, in suo favore, della richiesta prestazione, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi.
L' restava contumace, seppur regolarmente citata. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
La domanda appare meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie la sussistenza del requisito sanitario è stata già appurata nella fase di ATP giusta decreto di omologa del 3 Luglio
2019 che ha riconosciuto in capo alla ricorrente il presupposto medico per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Posto che detto beneficio prescinde dalla contemporanea sussistenza di altri requisiti socioeconomici, stante l'accertato presupposto sanitario non oggetto di opposizione nel merito dalla controparte interessata, il ricorso deve essere accolto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5 “Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Si rileva, pertanto, che il ricorso in oggetto è stato regolarmente depositato in cancelleria una volta decorsi i termini di cui alla su richiamata norma, essendo il decreto di omologa stato notificato nei confronti dell' il 13/08/2019, motivo per cui la domanda di parte CP_1
2 ricorrente deve essere accolta, avendo, tra l'altro, il ricorrente documentato di essere in possesso dei requisiti amministrativi per poter godere della prestazione.
Su tali basi, l' va condannato alla liquidazione della prestazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal Febbraio 2017 al Settembre 2017.
L' , soccombente, va altresì condannato alla rifusione delle spese CP_1
di lite che si liquidano come in dispositivo, in favore di parte ricorrente e con distrazione nei confronti del procuratore anticipatario, visto il valore della controversia, con applicazione dei valori minimi ex DM 55/2014 e ss modificazioni alla luce della semplicità dell'attività difensiva svolta e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_2
con ricorso depositato in data 17/03/2023 nei confronti
[...] dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, dei ratei dell'indennità di Accompagnamento per il periodo dal Febbraio 2017 al Settembre 2017 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite da liquidare nella CP_1
misura di 886,00 euro, oltre iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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