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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1771/2024 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata il [...] in [...], C.F. , in proprio Controparte_1 C.F._2 e, congiuntamente all'altro genitore , nato in data [...] in [...], Controparte_2 in qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nato in [...] 30 ottobre Persona_1
2008 in Brasile;
nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._3
nata il [...] in [...], C.F. , in Parte_2 C.F._4 proprio e, congiuntamente al coniuge nato in data [...] Controparte_4 in Brasile, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore nata in Persona_2 data 14 agosto 2008 in Brasile;
nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_5 C.F._5
, nato il [...] in [...], C.F. , in proprio Parte_3 C.F._6
e, congiuntamente al coniuge , nata in data [...] in Brasile, in [...] Controparte_6 genitore esercente la potestà sul minore , nato in [...] 28 luglio Persona_3
2008 in Brasile;
, nato il [...] in [...], C.F. , in proprio e, Controparte_7 C.F._7 congiuntamente al coniuge , nata in data [...] in [...], in Controparte_8 qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nato in [...] 15 Persona_4 febbraio 2015 in Brasile;
nata il [...] in [...], C.F. ; CP_9 Parte_4 C.F._8
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_5 C.F._9
nata il [...] in [...], C.F. 407.327.588-74; Parte_6
nato il [...] in [...], C.F. 441.204.458-01; Parte_7
, nata il [...] in [...], C.F. 441.967.838-05; Parte_8
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_9 C.F._10
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_10 C.F._11
nato il [...] in [...], C.F. , Parte_11 C.F._12
1 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procure agli atti, dall'Avv. Sara Brazzini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Firenze alla Via della Bellariva n. 26
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_10 P.IVA_1
convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Pt_1 Parte_1 Controparte_1 [...]
, , Persona_1 Parte_12 Parte_2 Persona_2
,
[...] Controparte_5 Parte_3 Persona_3
, , ,
[...] Controparte_7 Persona_4 Parte_13
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e hanno adito l'intestato Parte_9 Parte_10 Parte_11 Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_10 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_5
a NE (CB) in data 13/09/1892 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'esito dell'udienza del 3/03/2025, preso atto dell'intervenuta regolarizzazione delle procure alle liti da parte degli attori Controparte_1 Parte_2 [...]
e , nonchè dell'intervenuta precisazione delle Parte_3 Controparte_7 conclusioni da parte di tutti gli attori, con ordinanza del 22/03/2025 lo scrivente giudice ha riservato la decisione.
In data 31/01/2025 il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il 13 Persona_5 settembre 1892 e, precisamente, a NE (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugatosi con alla figlia , nata il Persona_5 Persona_6 Per_7
22/08/1919;
2 - da , coniugatasi con in data 28/05/1936, ai figli Per_7 Controparte_11 [...]
, nato il [...], , nata il [...], e Persona_8 Persona_9 Persona_10
, nato il [...];
[...]
- da , coniugatosi con , alla figlia Persona_8 Per_11 CP_8 Parte_14
, nata il [...];
[...]
- da , coniugatasi con in data Parte_14 Persona_12
11/02/2008, ma già con lo stesso convivente al momento della nascita del figlio), al figlio nato il [...]; Parte_11
- da , coniugatasi con in data 04/05/1963, ai figli Persona_9 Controparte_12 [...]
nato il [...], nata il [...], Parte_1 Controparte_1
nata il [...], nata il Controparte_3 Parte_2
13/01/1975 e nato il [...]; Controparte_5
- da coniugatosi con ai figli Persona_13 Persona_14 Parte_6
nata il [...], e nato il [...];
[...] Parte_7
- da coniugatasi con in data 26/01/1991, Controparte_1 Controparte_2 ai figli , nata il [...], , nato il Parte_8 Parte_9
14/12/1999, e , nato il [...]; Persona_1
- da coniugatasi con in data 28/05/1988, al figlio Controparte_3 Controparte_13
nato il [...]; Parte_5
- da coniugatasi con in data Parte_2 Controparte_4
18/09/1999, ai figli nato il [...], e Parte_10 Parte_2 Persona_2
nata il [...];
[...] Per_
- da , coniugatosi con ai figli Persona_10 Controparte_14 [...]
, nato il [...], , nato il Parte_3 Controparte_7
28/01/1982, e nata il [...]; Parte_13
- da , a seguito di una relazione con , al figlio Parte_3 Controparte_6
, nato il [...]; Persona_3
- da , coniugatosi con Silva, al figlio Controparte_7 Persona_15 [...]
, nato il [...]. Persona_16
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da ai figli , e Per_7 Persona_8 Persona_9
, da da al figlio da Persona_10 Parte_14 Parte_14 Parte_11
ai figli Persona_9 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e da
[...] Parte_2 Controparte_5 Controparte_1 ai figli , e , da Parte_8 Parte_9 Persona_1 Pt_8 Controparte_3 al figlio e da ai figli
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_10
e
[...] Persona_2
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina
3 legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che (che aveva acquistato la cittadinanza italiana dal padre , cittadino Per_7 Persona_5 italiano non naturalizzatosi, e non l'aveva persa per via del matrimonio con uno straniero), l'ha trasmessa ai suoi figli, i quali a loro volta l'hanno trasmessa ai figli e questi ultimi, a loro volta, ai loro discendenti.
Si osserva poi che gli ulteriori passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da da al figlio (nato il [...]), da Parte_14 Parte_14 Parte_11 [...] ai figli (nata il [...]), (nato il Controparte_1 Parte_8 Parte_9
14/12/1999) e (nato il [...]), nonché da Persona_1 Parte_2 ai figli (nato il [...]) e (nata il Parte_10 Persona_2
14/08/2008), sono avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Parte_12
,
[...] Parte_2 Persona_2 Controparte_5
, , , Parte_3 Persona_3 Controparte_7 [...]
, , Persona_4 Parte_13 Pt_5 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 e con conseguente obbligo del e, per esso,
[...] Parte_11 Controparte_10
4 del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1771/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6/04/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1771/2024 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata il [...] in [...], C.F. , in proprio Controparte_1 C.F._2 e, congiuntamente all'altro genitore , nato in data [...] in [...], Controparte_2 in qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nato in [...] 30 ottobre Persona_1
2008 in Brasile;
nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._3
nata il [...] in [...], C.F. , in Parte_2 C.F._4 proprio e, congiuntamente al coniuge nato in data [...] Controparte_4 in Brasile, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore nata in Persona_2 data 14 agosto 2008 in Brasile;
nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_5 C.F._5
, nato il [...] in [...], C.F. , in proprio Parte_3 C.F._6
e, congiuntamente al coniuge , nata in data [...] in Brasile, in [...] Controparte_6 genitore esercente la potestà sul minore , nato in [...] 28 luglio Persona_3
2008 in Brasile;
, nato il [...] in [...], C.F. , in proprio e, Controparte_7 C.F._7 congiuntamente al coniuge , nata in data [...] in [...], in Controparte_8 qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nato in [...] 15 Persona_4 febbraio 2015 in Brasile;
nata il [...] in [...], C.F. ; CP_9 Parte_4 C.F._8
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_5 C.F._9
nata il [...] in [...], C.F. 407.327.588-74; Parte_6
nato il [...] in [...], C.F. 441.204.458-01; Parte_7
, nata il [...] in [...], C.F. 441.967.838-05; Parte_8
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_9 C.F._10
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_10 C.F._11
nato il [...] in [...], C.F. , Parte_11 C.F._12
1 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procure agli atti, dall'Avv. Sara Brazzini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Firenze alla Via della Bellariva n. 26
attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_10 P.IVA_1
convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Pt_1 Parte_1 Controparte_1 [...]
, , Persona_1 Parte_12 Parte_2 Persona_2
,
[...] Controparte_5 Parte_3 Persona_3
, , ,
[...] Controparte_7 Persona_4 Parte_13
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e hanno adito l'intestato Parte_9 Parte_10 Parte_11 Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_10 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_5
a NE (CB) in data 13/09/1892 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'esito dell'udienza del 3/03/2025, preso atto dell'intervenuta regolarizzazione delle procure alle liti da parte degli attori Controparte_1 Parte_2 [...]
e , nonchè dell'intervenuta precisazione delle Parte_3 Controparte_7 conclusioni da parte di tutti gli attori, con ordinanza del 22/03/2025 lo scrivente giudice ha riservato la decisione.
In data 31/01/2025 il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo , nato in [...] il 13 Persona_5 settembre 1892 e, precisamente, a NE (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , coniugatosi con alla figlia , nata il Persona_5 Persona_6 Per_7
22/08/1919;
2 - da , coniugatasi con in data 28/05/1936, ai figli Per_7 Controparte_11 [...]
, nato il [...], , nata il [...], e Persona_8 Persona_9 Persona_10
, nato il [...];
[...]
- da , coniugatosi con , alla figlia Persona_8 Per_11 CP_8 Parte_14
, nata il [...];
[...]
- da , coniugatasi con in data Parte_14 Persona_12
11/02/2008, ma già con lo stesso convivente al momento della nascita del figlio), al figlio nato il [...]; Parte_11
- da , coniugatasi con in data 04/05/1963, ai figli Persona_9 Controparte_12 [...]
nato il [...], nata il [...], Parte_1 Controparte_1
nata il [...], nata il Controparte_3 Parte_2
13/01/1975 e nato il [...]; Controparte_5
- da coniugatosi con ai figli Persona_13 Persona_14 Parte_6
nata il [...], e nato il [...];
[...] Parte_7
- da coniugatasi con in data 26/01/1991, Controparte_1 Controparte_2 ai figli , nata il [...], , nato il Parte_8 Parte_9
14/12/1999, e , nato il [...]; Persona_1
- da coniugatasi con in data 28/05/1988, al figlio Controparte_3 Controparte_13
nato il [...]; Parte_5
- da coniugatasi con in data Parte_2 Controparte_4
18/09/1999, ai figli nato il [...], e Parte_10 Parte_2 Persona_2
nata il [...];
[...] Per_
- da , coniugatosi con ai figli Persona_10 Controparte_14 [...]
, nato il [...], , nato il Parte_3 Controparte_7
28/01/1982, e nata il [...]; Parte_13
- da , a seguito di una relazione con , al figlio Parte_3 Controparte_6
, nato il [...]; Persona_3
- da , coniugatosi con Silva, al figlio Controparte_7 Persona_15 [...]
, nato il [...]. Persona_16
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da ai figli , e Per_7 Persona_8 Persona_9
, da da al figlio da Persona_10 Parte_14 Parte_14 Parte_11
ai figli Persona_9 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e da
[...] Parte_2 Controparte_5 Controparte_1 ai figli , e , da Parte_8 Parte_9 Persona_1 Pt_8 Controparte_3 al figlio e da ai figli
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_10
e
[...] Persona_2
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina
3 legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che (che aveva acquistato la cittadinanza italiana dal padre , cittadino Per_7 Persona_5 italiano non naturalizzatosi, e non l'aveva persa per via del matrimonio con uno straniero), l'ha trasmessa ai suoi figli, i quali a loro volta l'hanno trasmessa ai figli e questi ultimi, a loro volta, ai loro discendenti.
Si osserva poi che gli ulteriori passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza per via femminile da da al figlio (nato il [...]), da Parte_14 Parte_14 Parte_11 [...] ai figli (nata il [...]), (nato il Controparte_1 Parte_8 Parte_9
14/12/1999) e (nato il [...]), nonché da Persona_1 Parte_2 ai figli (nato il [...]) e (nata il Parte_10 Persona_2
14/08/2008), sono avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Parte_12
,
[...] Parte_2 Persona_2 Controparte_5
, , , Parte_3 Persona_3 Controparte_7 [...]
, , Persona_4 Parte_13 Pt_5 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 e con conseguente obbligo del e, per esso,
[...] Parte_11 Controparte_10
4 del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1771/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 6/04/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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