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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 5866/2025
TRA
Parte_1
[...]
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12/06/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per Parte_1
'avv. MARENSI MARIA GRAZIA.
[...]
Per 'avv. INDOLFI MARIA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
MARENSI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in VIA MELZI D'ERIL, 27 20154 MILANO, presso il difensore avv. MARENSI MARIA GRAZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INDOLFI Controparte_1 P.IVA_2
MARIA e dell'avv. TESTORI CAMILLO;
elettivamente domiciliata in VIA A. APPIANI 9 20121 MILANO, presso il difensore avv. INDOLFI MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE in forma abbreviata “ , in rappresentanza della Controparte_2 Parte_1
in forma abbreviata Controparte_3 [...]
, dopo aver allegato che con contratto di locazione ad uso ufficio stipulato in data Parte_1
2 10.03.2017 con decorrenza dal 20.05.2017, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Trieste al n.
001887 - serie 3T in data 24.03.2017 (cfr. doc. 3 e doc. 3 bis), la società “ , Parte_1
quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “ – Fondo comune di investimento CP_4
immobiliare di tipo chiuso”, concedeva in locazione dapprima alla società
[...]
divenuta a seguito della fusione per Controparte_5 Controparte_5
incorporazione del 6.11.2020 (cfr. doc.4), divenuta infine (P.IVA Controparte_1
) a seguito della cessione del contratto di locazione con effetto a partire P.IVA_2 dall'1.01.2023 (cfr. doc. 4bis), intimava a quest'ultima sfratto per morosità allegando che era divenuta morosa di Euro 131.537,26 per canoni di locazione ed oneri accessori per i periodi
01.07.2023 – 30.09.2023, 01.10.2023- 31.12.2023, 01.01.2024 – 31.03.2024, 01.04.2024 - 30.06.2024,
1.07.2024 – 30.09.2024 come risultava specificato dall'estratto conto e dalle fatture allegate (cfr. da doc. 7 a doc. 12), dichiarando altresì di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. di cui agli artt. 3 e 25 delle clausole contrattuali del contratto di locazione.
Si costituiva che non si opponeva alla convalida, ma si limitava a Controparte_1
dare atto dell'intenzione della di provvedere entro il 21 ottobre 2025 Controparte_1 al versamento di una somma pari all'importo di euro 65.768,63, ovvero alla metà di quanto richiesto con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida ed entro il
15 dicembre 2024 al versamento degli ulteriori euro 65.768,63, oltre agli interessi di mora e alle spese legali sostenute dal locatore, al fine di sanare la morosità contestata;
in via subordinata, chiedeva fissare, ai sensi dell'art.56 della Legge n.392/1978, la data di esecuzione del provvedimento di rilascio entro il termine di dodici mesi dalla data del provvedimento, ovvero, in ulteriore subordine, entro il termine di sei mesi.
Dopo diversi rinvii per trattative, all'udienza del 13 febbraio 2025 la difesa dell'intimante dava atto che l'immobile era stato riconsegnato e chiedeva il mutamento del rito per la condanna della intimata al pagamento degli importi insoluti e delle spese di lite.
La difesa di i associava. Controparte_1
Con memoria integrativa depositata in data 7 aprile 2025 la difesa della locatrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di Euro
82.282,37 di cui Euro 45.865,76 per canoni locatizi ed oneri accessori residui relativi al 2° e 3°
3 trimestre 2024 (cfr. 21), ed Euro 36.426,64 relativamente a 4° trimestre 2024 e 1° trimestre 2025 sino alla data del 12.02.2025 (cfr da doc.21 a doc.28), maturati successivamente all'azione di sfratto oltre al pagamento degli interessi moratori in misura pari all'interesse legale in essere al momento in cui la mora si è verificata maggiorato di cinque punti percentuali, come previsti agli art. 3 e 25 delle clausole contrattuali e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo”; Condannare la CP_1 al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento di
[...] sfratto per morosità”.
La difesa di parte conduttrice non depositava alcuna memoria integrativa nel termine perentorio assegnatole.
All'udienza odierna, a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa con sentenza di cui viene data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda di eve trovare accoglimento. Parte_1
Anzitutto deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto e di condanna al rilascio, non avendo la difesa di insistito nelle Parte_1
medesime, essendosi limitata nelle conclusioni rassegnate con la propria memoria integrativa depositata in data 7 aprile 2025 a chiedere la condanna della convenuta “al pagamento dell'importo complessivo di Euro 82.282,37 di cui Euro 45.865,76 per canoni locatizi ed oneri accessori residui relativi al 2° e 3° trimestre 2024 (cfr. 21), ed Euro 36.426,64 relativamente a 4° trimestre 2024
e 1° trimestre 2025 sino alla data del 12.02.2025, maturati successivamente all'azione di sfratto, oltre al pagamento degli interessi moratori in misura pari all'interesse legale in essere al momento in cui la mora si è verificata maggiorato di cinque punti percentuali, come previsti agli art. 3 e 25 delle clausole contrattuali fisse allegate al contratto di locazione (cfr. doc.3 e doc. 3bis) maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo” nonché alla rifusione delle spese di lite.
La parte conduttrice pur avendo riconosciuto espressamente il suo Controparte_1 debito sia con gli atti di riconoscimento prodotti (cfr.docc.16,17) che nella sua comparsa di costituzione del 14 ottobre 2024, non ha dimostrato di averlo estinto.
Segue, pertanto, la condanna di al pagamento a favore di Controparte_1 [...] della somma di Euro 82.282,37, di cui Euro 45.865,76 per canoni locatizi ed oneri Pt_1
accessori residui relativi al 2° e 3° trimestre 2024 (cfr. 21), ed Euro 36.426,64 relativamente a 4°
4 trimestre 2024 e 1° trimestre 2025 sino alla data del 12.02.2025, maturati successivamente all'azione di sfratto.
Su tale somma competono gli interessi moratori in misura pari all'interesse legale in essere al momento in cui la mora si è verificata maggiorato di cinque punti percentuali, come previsti agli art. 3 e 25 delle clausole contrattuali fisse allegate al contratto di locazione (cfr. doc.3 e doc. 3bis) maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di , in Controparte_1
applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto e di rilascio del bene;
2. condanna al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 82.282,37, di cui Euro 45.865,76 per canoni locatizi ed oneri accessori residui relativi al 2° e 3° trimestre 2024 ed Euro 36.426,64 relativamente a 4° trimestre
2024 e 1° trimestre 2025 sino alla data del 12.02.2025, maturati successivamente all'azione di sfratto;
su tale somma competono gli interessi moratori in misura pari all'interesse legale in essere al momento in cui la mora si è verificata maggiorato di cinque punti percentuali, come previsti agli art. 3 e 25 delle clausole contrattuali fisse allegate al contratto di locazione maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano complessivamente in Euro 406,50 per spese documentate ed Pt_1
Euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 12/06/2025
Il Giudice
5 Dott. Arianna Chiarentin
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