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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/04/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 10 aprile 2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1997/2022 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, promossa da
) , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela de Cupis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via
Ascoli Piceno 13;
RICORRENTE nei confronti di
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Controparte_1 C.F._2
Carolis, giusta procura in calce alla comparsa, ed presso di lui elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale delle Milizie 34;
RESISTENTE
Oggetto: intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo);
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 aprile 2025;
FATTO E DIRITTO
ha proposto intimazione di sfratto per finita locazione nei confronti del resistente indicato Parte_1 in epigrafe deducendo che la stessa era comproprietaria dell'immobile sito a Rocca di Papa via della
Muretta 19 concessa in locazione a in data 1.10.2020; che il contratto prevedeva una Controparte_1
1 durata di 18 mesi dal 1.10.2020 sino a 31.3.2022; che in data 24.1.22, la ricorrente aveva inviato al conduttore regolare disdetta per inadempimento grave del conduttore;
che il resistente aveva riscontrato tale richiesta confermando la sua intenzione di non rinnovare il contratto;
che il resistente non aveva rispettato l'art. 6 del contratto, ritardando il pagamento del canone rispetto alle modalità prescritte in contratto;
che il resistente aveva violato l'art. 9 del contratto, avendo ospitato gatti presso l'immobile locato;
che il resistente aveva violato anche l'art. 9 non avendo rispettato il divieto di parcheggio;
che non aveva proceduto alla voltura delle utenze.
Per questi motivi
ha chiesto di convalidare lo sfratto per finita locazione.
Si è costituito il resistente deducendo che la domanda articolata da parte ricorrente era infondata in fatto ed in diritto;
che le parti avevano concluso il contratto di locazione oggetto di causa con decorrenza dal
5.5.2019 sino al 4.5.2022; che a mente dell'art. 1, il contratto si rinnovava automaticamente alla prima scadenza per ulteriori 2 anni, salvo disdetta del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 l. 431/1998 ovvero vendere l'immobile; che il contratto si era rinnovato e pertanto il ricorso era infondato;
che alla luce del disposto dell'art. 2 comma III e V l. 431/98, la data di prima scadenza del contratto doveva ritenersi ex lege posticipata al 30.9.2023 ovvero automaticamente rinnovato per due anni;
che non era stata prevista alcuna motivazione per la pattuizione della durata della locazione per 18 mesi come previsto dall'art. 3 l. 431/98; che nessuna disdetta era mai pervenuta al resistente nei termini ex lege previsti;
che si contestavano gli inadempimenti attribuiti al resistente avendo lo stesso sempre pagato il canone.
Per questi motivi
ha chiesto di non convalidare lo sfratto e rigettare le domande proposte dalla ricorrente e in via subordinata accertare la violazione dell'art. 3 l. 481/98 e per l'effetto modificare il primo termine di scadenza del contratto postergandolo al 30.9.23.
Sentite le parti, parte ricorrente ha chiesto di emettere l'ordine di rilascio dell'immobile alla scadenza naturale del contratto ossia al 30.9.2024, è stata rigettata l'istanza di emissione dell'ordinanza di rilascio ed è stato mutato il rito con assegnazione alle parti dei termini per l'integrazione degli atti introduttivi e di un termine sino al 15.5.22 per l'esperimento del procedimento di mediazione, come da provvedimento reso all'udienza del 4.5.2022.
Nelle note autorizzate, parte ricorrente ha allegato di aver proposto ricorso di sfratto per morosità nei confronti del resistente a fronte del mancato pagamento di canoni dal febbraio al maggio 22 iscritto al n.
R.G. 3462/2022 nel cui ambito era stato convalidato lo sfratto con decorrenza dal 29.9.22 ed era stato emesso d.i. avente ad oggetto i canoni scaduti e non pagati.
Sentite le parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per d.o. e decisione ex art. 429 c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali.
2 All'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
La domanda proposta da parte ricorrente è improcedibile non avendo parte ricorrente proceduto nel termine assegnato (decorrente dal 15.5.22) con l'ordinanza resa all'udienza del 4.5.2022 al tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per la materia oggetto di causa.
Ne consegue che la domanda di parte ricorrente va dichiarata improcedibile.
Va in ogni caso osservato che la pronunciata ordinanza di sfratto per morosità in seno al procedimento n. 3462/2022 ha implicitamente pronunciato la risoluzione del contratto oggetto di causa con conseguenziale assorbimento delle questioni oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia e dell'attività espletata dalle parti, vanno poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
1) condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente elle spese di lite liquidate in €
1.293,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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