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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 211 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA il quale chiede la decisione riportandosi agli atti di causa e con vittoria di spese e per l'avv. PALLESCHI in sostituzione CP_1 dell'avv. BARONE CARMINE il quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 211 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O CP_1 P.IVA_1
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL' Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.3.2024 parte ricorrente presentava Parte_1
rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagno e condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992).
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che la perizianda risulta affetta da : Grave Tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx che le impedisce di vestirsi e spogliarsi da sola , calzare le scarpe autonomamente, lavarsi da sola , accudire la casa , approviggionarsi per la propria sopravvivenza, cammina con aiuto di canadesi ,deve fermarsi ogni due –tre metri e ripartire. Se lascia il sostegno non riesce a muoversi e perde subito l'equilibrio. La periartrite della spalla dx provoca grave deficit di abduzione e di adduzione dell'arto che accentua la difficoltà a sostenersi e vestirsi e lavarsi, accudire la casa, preparare il cibo o approviggionarsi. cardiopatia ipertensiva, marcato deficit acustico e visivo. In data 3-
07-2024 diagnosi di Neoplasia pancreatica che il chirurgo afferma la neoplasia risulta
Non Resecabile chirurgicamente.. In riferimento al quesito posto dal Signor Giudice del lavoro, il C.T.U. precisa che la perizianda, secondo le proprie condizioni, si trova nella permanete ed assoluta incapacità di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita a partire dal 1-1-2024 e quindi con diritto all'indennità di accompagnamento e dalla stessa data è portatore di handicap grave art.3comma 3 legge 104/92” .
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal ctu appare conforme a quello del CTU nominato nella fase di
ATP e corrisponde al quadro patologico riscontrato. Le spese di lite sono compensat3 nella misura del 50% attesa la decorrenza differita dei requisiti sanitari accertati mentre per il residuo sono posti a carico dell' e CP_1
liquidati come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagno e della condizione di disabilità art. 3 comma 3 L.104/1992 a decorrere dal. 1.1.2024
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente CP_1
della metà delle spese di lite che liquida per la quota e per entrambe le fasi del giudizio in €. 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per il restante importo;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 11 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza