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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI IA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.08.2022 da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliate presso l'avv. Dino Parte_4
Bravin che le rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l'avv. Dania De Bona che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
contro
, titolare della ditta individuale , CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Sernaglia che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 350/2022 del Tribunale di
Treviso
In punto: cambio appalto, licenziamento
Causa trattata all'udienza del 11.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito
A - In riforma della sentenza resa inter partes dal Giudice del Lavoro di Treviso, del 8/7/2022, n.ro 350/2022 R.G. 1028/2020, previa ogni occorrenda declaratoria,
1 –condannare la convenuta , nella sua qualità di CP_2
titolare della ditta “ ”, per le ragioni esposte in CP_3
premessa o per quelle diverse ragioni ritenute di giustizia, a costituire
e/o ripristinare il rapporto di lavoro delle ricorrenti con la qualifica ed il livello maturati all'atto del trasferimento a far data dall'assunzione dell'appalto di cui è causa o da quella diversa data ritenuta di giustizia, ovvero accertarsi e dichiararsi il diritto delle ricorrenti ad essere assunte dalla ditta convenuta con la qualifica e
l'orario di lavoro in essere, con decorrenza dal 1.1.2020, o da quella diversa data ritenuta di giustizia, e, conseguentemente,
2 – accertarsi il diritto delle ricorrenti alle retribuzioni maturate e maturande dalla predetta data, anche a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione, sulla base della retribuzione loro spettante come dettagliato sub. 10 delle premesse del ricorso di I° grado, ovvero di quella diversa somma, maggiore o
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
minore, ritenuta di giustizia, sino all'effettivo ripristino dell'operatività del rapporto, detratto l'aliunde perceptum.
3 – condannarsi la convenuta al pagamento delle CP_2
somme come sopra precisate, maggiorate di interessi e rivalutazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
4 – in via eventualmente alternativa, accertarsi e dichiararsi la illegittimità dei licenziamenti comminati dalla convenuta
[...]
perché privi di giusta causa e/o giustificato motivo o CP_4
per quei diversi motivi che venissero ravvisati e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta, la riassunzione delle ricorrenti, ovvero ancora condannarsi la medesima, anche a scelta delle ricorrenti, a risarcire il danno versando loro un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 10 mensilità della retribuzione globale di fatto così come specificata sub 10 delle premesse, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
5 – Sentenza esecutiva.
B –, Condannarsi parti appellate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
C - In ogni caso, ed eventualmente in via subordinata al rigetto delle conclusioni che precedono, compensarsi le spese di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata “IN PRELIMINARE: CP_1
per i motivi esposti in premessa, dichiarare inammissibile l'appello avverso;
NEL MERITO: in caso di ritenuta ammissibilità dell'appello avverso, per tutti i motivi esposti in atti, confermarsi la Sentenza del Tribunale
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
di Treviso sez. Lavoro n. 350/2022 e, quindi, disattesa ogni contraria istanza e deduzione avversa, rigettare le domande delle ricorrenti, in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria […]”
Conclusioni per parte appellata “In via preliminare: CP_2
dichiarare l'appello proposto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale: rigettare integralmente il ricorso in appello proposto dalle sig.re , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 350/2022 di data
[...] Parte_4
08.07.2022, emessa dal Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro, a definizione del giudizio civile R.G. n. 1028/2020, in quanto infondato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi totalmente la predetta pronuncia;
In ogni caso: condannarsi le parti appellanti alla rifusione integrale delle spese
(comprese quelle generali), diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA;
In via istruttoria […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.08.2022 le sig.re , Pt_1
, e , già dipendenti di quali Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_1
addette ai servizi di pulizia svolti in appalto presso la società CP_5
hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il
[...]
Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso con cui era stato rivendicato il diritto alla riassunzione presso la nuova appaltatrice in forza della clausola sociale del CCNL applicato, ovvero CP_2
alla prosecuzione del rapporto nell'ambito di un trasferimento d'azienda invocando sul punto la previsione dell'art. 29 d.lgs. n.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
276/2003. Con il medesimo ricorso era stata fatta valere, anche in via alternativa, l'illegittimità dei licenziamenti loro intimati per asserito g.m.o. dalla lamentando il mancato rispetto dei criteri CP_1
di scelta dei lavoratori da licenziare attesa la presenza di diversi ulteriori dipendenti in forze adibiti presso altri appalti.
Il Giudice di prime cure, nello specifico, ha affermato l'inapplicabilità dell'art. 43 del ccnl imprese di pulizie artigiane in quanto difetterebbero i presupposti del requisito numerico previsto da detta norma e fissato in tre addetti, tenuto conto che all'appalto sarebbero state adibite solo sei lavoratrici con un part time inferiore al 50%, e quindi, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 81/2015, pari a meno di tre addetti full time equivalent. In difetto di tali presupposti, l'errata comunicazione del cambio appalto alle OO.SS. non sarebbe autonomamente sanzionabile.
Ha ritenuto, altresì, inapplicabile la disciplina dettata per i licenziamenti collettivi e, vertendosi in una ipotesi di licenziamenti individuali plurimi, doveva ritenersi giustificato il motivo oggettivo costituito dalla cessazione dell'appalto, valutando conforme ai criteri di buona fede e correttezza l'individuazione dei lavoratori da licenziare senza operare una complessiva comparazione fra tutti i lavoratori in forza (richiamando sul punto Cass. n. 25653/2017).
Parimenti ha giudicato infondata la doglianza relativa alla violazione dell'obbligo di repêchage dal momento che la società CP_1
aveva assunto solo una dipendente a termine in sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto. Ha ritenuto, inoltre, inconferenti i richiami agli artt. 29 d.lgs 276/03 e 2112 c.c. atteso che non vi era stato alcun passaggio di beni e personale tra le due ditte appaltatrici. Ha quindi, integralmente rigettato il ricorso condannando le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Propongono appello le originarie ricorrenti sulla base di tre motivi.
I primi due motivi d'appello presuppongono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che all'appalto fossero addetti solo sei lavoratrici, che tutte e sei siano state licenziate e che sia stata corretta la scelta aziendale di licenziare le sei lavoratrici in questione. Le appellanti sostengono che i lavoratori impiegati nell'appalto sarebbero stati più di sei (circa 9,5). Tale dato si ricaverebbe dalla lettura del contratto di appalto, in cui si indicavano una pluralità di sedi da pulire, con orari tali da rendere impossibile da parte di un lavoratore impiegato presso un cantiere, lo svolgimento in contemporanea di attività lavorativa presso un altro, nonché dalla lettura del LUL, in cui sono indicati nei vari cedolini i centri di costo che individuavano i vari appalti in essere. Conseguentemente, sarebbero state licenziate solo sei lavoratrici tra quelle impiegate nell'appalto e non tutti i dipendenti che vi erano adibiti.
Sulla base di tali presupposti, con il primo motivo d'appello si censura la sentenza per aver escluso la necessità di una comparazione tra tutti i lavoratori ai fini di individuare quelli eventualmente da licenziare atteso che non tutti quelli addetti all'appalto sarebbero stati licenziati.
Con il secondo motivo d'appello si censura la sentenza per aver ritenuto inapplicabile alla fattispecie la clausola sociale dei cui all'art. 43 del CCNL imprese di pulizia artigiane atteso che: a) pur volendo ritenere applicabile il criterio di determinazione degli addetti sulla base del full time equivalent, risulterebbero in ogni caso più di tre addetti proprio in ragione del fatto che i dipendenti, con contratto di lavoro part time, effettivamente impiegati erano più di sei;
b) il giudice di prime cure avrebbe comunque errato nell'interpretare la soglia numerica dei tre addetti presa in considerazione dalla clausola sociale alla luce dell'art. 9 d.lgs. n. 81/2015, norma successiva alla
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
stipula del contratto collettivo e applicabile solo nelle ipotesi in cui rilevano i requisiti dimensionali dell'impresa, cioè allorquando è rilevante il computo complessivo dei dipendenti di un'impresa.
Ribadiscono, inoltre, gli appellanti che l'appalto stipulato con CP_2
sarebbe del tutto sovrapponibile a quello precedente stipulato
[...]
con fatto salvo per un cantiere non confermato, di Controparte_1
scarso rilievo economico, e un lieve scostamento in termini di orari.
Con il terzo motivo d'appello contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha compensato le spese di lite tenuto conto che solo in corso di causa sarebbero emerse circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione che non potevano essere a conoscenza delle originarie ricorrenti, oltre che per la novità della questione interpretativa relativa all'art. 43 del CCNL applicato.
Si sono costituite in giudizio e eccependo CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello, la tardività della contestazione circa il numero di dipendenti addetti all'appalto (che le stesse ricorrenti in primo grado avevano indicato in numero di sei) ed hanno contestato nel merito le doglianze di cui al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, dopo tre rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza dell'11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via preliminare deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. VI – 3, n. 13535 del
30/05/2018). Nel ricorso in appello vengono individuate le ragioni poste a base della sentenza di primo grado che si intende censurare e vengono esposte le ragioni a sostegno della critica avanzata.
2 – I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
2.1 – Le appellanti sostengono che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe affermato che vi erano solo sei lavoratrici addette all'appalto presso le quattro ricorrenti oltre alle Controparte_5
sig.re e che, essendo assunte con Controparte_6 Controparte_7
contratti part time inferiori al 50%, facendo applicazione del criterio di computo ex art. 9 d.lgs. n. 81/2015, risultavano essere in numero inferiore a tre addetti full time equivalent. Di qui la contestata insussistenza del requisito numerico per poter applicare l'art. 43 lett.
a) del CCNL imprese di pulizie artigiane.
Con il ricorso in appello le appellanti sostengono che le lavoratrici addette all'appalto dovevano essere necessariamente più di sei tenuto conto del numero di cantieri presso cui dovevano svolgersi le attività di pulizie, degli orari di servizio presso ciascun cantiere e delle risultanze del LUL in cui si rinvengono altre due lavoratrici le cui buste paga – al pari delle sei che pacificamente operavano nell'appalto
– recano indicazione del centro di costo numero 2 (che
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
identificherebbe nella prospettazione avanzata l'appalto presso
). Controparte_5
L'argomento è in parte inammissibile e, comunque, infondato.
Le originarie ricorrenti, nel ricorso di primo grado (al punto 3), avevano pacificamente allegato che erano sei le lavoratrici addette all'appalto, indicate nominativamente. La società , nel CP_1
costituirsi in giudizio, ha confermato tale allegazione in fatto e ha anche formulato due capitoli di prova (1 e 2) diretti a dimostrare la circostanza. Tali capitoli di prova sono stati indicati come “non contestati” nelle note conclusive di parte ricorrente (pag. 1) e nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza le ricorrenti non avevano svolto alcun rilievo volto a smentire l'adibizione di soli sei addetti all'appalto in questione. Solo nelle già citate note conclusive – peraltro in aperta contraddizione rispetto alla affermata non contestazione dei capitoli di prova n. 1 e 2 della
– è stata prospettata l'adibizione di più lavoratori CP_1
all'appalto e tale argomento viene ora riproposto in sede di gravame.
Si tratta, all'evidenza, di una circostanza di fatto nuova e diversa rispetto a quanto prospettato sin dal ricorso introduttivo dalle stesse ricorrenti e, in quanto tale, inammissibile atteso che per il principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova che governa il rito del lavoro, il fatto che fossero state addette solo sei lavoratrici all'appalto
(quelle indicate nominativamente in ricorso) deve considerarsi una circostanza ormai pacifica tra le parti e definitivamente acquisita al processo.
2.2 - Ad ogni buon conto, se è pur vero che nel LUL si rinvengono due ulteriori lavoratrici ( e le cui buste paga riportano Parte_5 Pt_6
il medesimo centro di costo riportato nei cedolini delle sei che pacificamente operavano nell'appalto, parte appellata – CP_1
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
ritenendo di prendere posizione sulla deduzione nuova di controparte
– ha depositato sub doc. K il contratto di lavoro di e la Pt_6
comunicazione di cessazione del rapporto di che indicano Parte_5
entrambe come luogo di lavoro il cantiere presso la ditta a CP_8
Nervesa della Battaglia. Le due lavoratrici in questione, pertanto, non risultano essere state impiegate presso l'appalto . CP_5
2.3 - Tanto premesso, in base all'art. 43 lett. a) del CCNL applicato,
“in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire
l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico, sull'appalto, superiori ai tre addetti, risultanti da documentazione probante che lo determini da almeno 6 mesi prima della cessazione stessa ovvero che sia in forza dal primo giorno in caso di appalti di durata inferiore ai 6 mesi, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi”. La disposizione contrattual-collettiva pone dunque due condizioni per far sorgere l'obbligo di riassunzione da parte della società appaltatrice subentrante: a) l'appalto deve essere a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto al precedente;
b) l'obbligo di assunzione riguarda le ipotesi in cui vi siano più di tre addetti impiegati nell'appalto (dell'impresa precedente affidataria) da almeno sei mesi prima della cessazione (o sin dal primo giorno in caso di appalto durato meno di sei mesi) salvi i casi particolari di dimissioni, pensionamenti e decessi che qui non rilevano.
Quanto alla seconda condizione indicata, il giudice di prime cure ha tenuto conto del disposto dell'art. 9 d.lgs. n. 81/2015 in forza del quale, per quanto qui rileva, “Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno”.
Nel caso di specie risulta prospettabile – come sostenuto nella sentenza gravata – una soluzione interpretativa secondo cui la disciplina contrattuale (collettiva) si riferirebbe al computo dei dipendenti dell'impresa appaltatrice addetti all'appalto, da calcolare secondo il criterio enunciato dall'art. 9 citato (da applicarsi a qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro). Inoltre, proprio perché la norma in questione tende a valorizzare il momento dell'applicazione
“di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro”, non sembrerebbe – in questa prospettiva – decisivo il rilievo dell'appellante secondo cui l'entrata in vigore della disciplina legislativa (comunque antecedente rispetto alla data di cessazione dell'appalto qui in discussione) si collocherebbe dopo alla stipula del contratto collettivo. Secondo questa opzione interpretativa, dunque, tenuto conto del regime part time delle sei lavoratrici addette all'appalto, il numero di addetti full time equivalent sarebbe inferiore a tre, con conseguente insussistenza del requisito previsto dalla clausola sociale invocata dalle appellanti.
2.4 – Assume, tuttavia, rilievo dirimente, e assorbente, il fatto che già la prima condizione imposta dalla disposizione contrattual-collettiva risulta insoddisfatta atteso che: a) i due contratti d'appalto prevedono l'attività di pulizie su un numero diverso di cantieri (cinque nel primo, quattro nel secondo); b) il compenso è sensibilmente diverso atteso che – anche senza considerare il compenso specifico per il cantiere escluso dal secondo contratto, nel primo appalto stipulato con il compenso annuo al netto di IVA è pari a circa 149.000 CP_1
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
Euro, nel secondo contratto il compenso annuo è pari a 120.000 Euro;
c) la durata dei contratti è diversa atteso che nel primo si prevede una durata annuale con tacito rinnovo, nel secondo la durata è biennale senza alcun tacito rinnovo;
d) gli orari di svolgimento delle pulizie nei vari cantieri e la frequenza degli interventi di pulizia sono parzialmente diversi nei due contratti. Tali elementi conducono a ritenere che non si sia in presenza di un'ipotesi di contratti d'appalto
“a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali”. Ne discende, pertanto, l'inapplicabilità della clausola sociale invocata.
2.5 – Tenuto conto di quanto sopra esposto in merito alla consistenza numerica degli addetti all'appalto, si deve escludere la fondatezza della prospettazione delle appellanti secondo cui alcuni dei lavoratori adibiti all'appalto non siano stati licenziati che, a sua volta, fonda la doglianza in merito alla mancata comparazione e alla mancata applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Sei, infatti, risultano essere gli addetti all'appalto e tutti sono stati licenziati, come documentato in atti. Sul punto giova ribadire (e la motivazione della sentenza di primo grado non viene neppure censurata specificamente sotto questo profilo) che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio legato alla cessazione di un appalto e non si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'azienda
l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5, l. n. 223 del 1991” (Cass. sez. lav., n. 25653 del 27/10/2017; conforme Cass. n. 29165 del
13/11/2018).
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
2.6 – Nel ricorso in appello non viene svolto alcuno specifico motivo di impugnazione con riferimento alla parte della decisione gravata in cui si esclude l'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi alla fattispecie. Non giova a parte appellante neppure il generico richiamo alle argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado e nelle note illustrative del 18.05.2021 “da intendersi qui integralmente riprodotte anche quali motivi di appello” (pag. 19 ricorso, appena prima delle conclusioni). Manca, infatti, una specifica censura volta a contrastare la motivazione addotta nella sentenza di primo grado per escludere l'applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 223/1991. Inoltre, neppure con il ricorso di primo grado i licenziamenti delle ricorrenti erano stati impugnati sotto questo profilo
(essendosi limitate le ricorrenti a dolersi della mancata comparazione di tutti i lavoratori in forze presso la al fine di individuare CP_1
quelli da licenziare). La prospettata violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi è stata tardivamente introdotta solo in sede di note conclusive (del 18.05.2021) e, pertanto, il profilo di doglianza – neppure specificamente ripreso come argomentato motivo d'appello –
è da considerarsi inammissibile.
2.7 – Non è stato svolto alcuno specifico motivo d'appello neppure in relazione alla parte della sentenza che ha escluso la configurabilità di un trasferimento d'azienda ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. In ogni caso, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure – la cui motivazione non è oggetto di censura sul punto – manca il presupposto fondamentale per poter applicare la presunzione di trasferimento d'azienda, rappresentato dal passaggio di personale dalla società precedente appaltatrice a quella subentrante.
3 – Il terzo motivo d'appello avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite appare, invece, meritevole di
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
accoglimento. La difficoltà per le ricorrenti di conoscere le caratteristiche dei due contratti d'appalto che si sono succeduti, emerse in corso di causa, rappresentano condizioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (tenuto conto – quanto alla fase di gravame - della fondatezza dell'appello in punto spese).
In parziale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, vengono compensate le spese di lite del primo grado e, rigettato per il resto l'appello, vengono compensate anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa le spese di lite tra le parti nel giudizio di primo grado;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Compensa tra le parti le spese del grado d'appello.
Venezia, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 14 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI IA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.08.2022 da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliate presso l'avv. Dino Parte_4
Bravin che le rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l'avv. Dania De Bona che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
contro
, titolare della ditta individuale , CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Sernaglia che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 350/2022 del Tribunale di
Treviso
In punto: cambio appalto, licenziamento
Causa trattata all'udienza del 11.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito
A - In riforma della sentenza resa inter partes dal Giudice del Lavoro di Treviso, del 8/7/2022, n.ro 350/2022 R.G. 1028/2020, previa ogni occorrenda declaratoria,
1 –condannare la convenuta , nella sua qualità di CP_2
titolare della ditta “ ”, per le ragioni esposte in CP_3
premessa o per quelle diverse ragioni ritenute di giustizia, a costituire
e/o ripristinare il rapporto di lavoro delle ricorrenti con la qualifica ed il livello maturati all'atto del trasferimento a far data dall'assunzione dell'appalto di cui è causa o da quella diversa data ritenuta di giustizia, ovvero accertarsi e dichiararsi il diritto delle ricorrenti ad essere assunte dalla ditta convenuta con la qualifica e
l'orario di lavoro in essere, con decorrenza dal 1.1.2020, o da quella diversa data ritenuta di giustizia, e, conseguentemente,
2 – accertarsi il diritto delle ricorrenti alle retribuzioni maturate e maturande dalla predetta data, anche a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione, sulla base della retribuzione loro spettante come dettagliato sub. 10 delle premesse del ricorso di I° grado, ovvero di quella diversa somma, maggiore o
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
minore, ritenuta di giustizia, sino all'effettivo ripristino dell'operatività del rapporto, detratto l'aliunde perceptum.
3 – condannarsi la convenuta al pagamento delle CP_2
somme come sopra precisate, maggiorate di interessi e rivalutazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
4 – in via eventualmente alternativa, accertarsi e dichiararsi la illegittimità dei licenziamenti comminati dalla convenuta
[...]
perché privi di giusta causa e/o giustificato motivo o CP_4
per quei diversi motivi che venissero ravvisati e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta, la riassunzione delle ricorrenti, ovvero ancora condannarsi la medesima, anche a scelta delle ricorrenti, a risarcire il danno versando loro un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 10 mensilità della retribuzione globale di fatto così come specificata sub 10 delle premesse, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
5 – Sentenza esecutiva.
B –, Condannarsi parti appellate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
C - In ogni caso, ed eventualmente in via subordinata al rigetto delle conclusioni che precedono, compensarsi le spese di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata “IN PRELIMINARE: CP_1
per i motivi esposti in premessa, dichiarare inammissibile l'appello avverso;
NEL MERITO: in caso di ritenuta ammissibilità dell'appello avverso, per tutti i motivi esposti in atti, confermarsi la Sentenza del Tribunale
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
di Treviso sez. Lavoro n. 350/2022 e, quindi, disattesa ogni contraria istanza e deduzione avversa, rigettare le domande delle ricorrenti, in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria […]”
Conclusioni per parte appellata “In via preliminare: CP_2
dichiarare l'appello proposto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale: rigettare integralmente il ricorso in appello proposto dalle sig.re , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 350/2022 di data
[...] Parte_4
08.07.2022, emessa dal Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro, a definizione del giudizio civile R.G. n. 1028/2020, in quanto infondato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi totalmente la predetta pronuncia;
In ogni caso: condannarsi le parti appellanti alla rifusione integrale delle spese
(comprese quelle generali), diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA;
In via istruttoria […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.08.2022 le sig.re , Pt_1
, e , già dipendenti di quali Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_1
addette ai servizi di pulizia svolti in appalto presso la società CP_5
hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il
[...]
Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso con cui era stato rivendicato il diritto alla riassunzione presso la nuova appaltatrice in forza della clausola sociale del CCNL applicato, ovvero CP_2
alla prosecuzione del rapporto nell'ambito di un trasferimento d'azienda invocando sul punto la previsione dell'art. 29 d.lgs. n.
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276/2003. Con il medesimo ricorso era stata fatta valere, anche in via alternativa, l'illegittimità dei licenziamenti loro intimati per asserito g.m.o. dalla lamentando il mancato rispetto dei criteri CP_1
di scelta dei lavoratori da licenziare attesa la presenza di diversi ulteriori dipendenti in forze adibiti presso altri appalti.
Il Giudice di prime cure, nello specifico, ha affermato l'inapplicabilità dell'art. 43 del ccnl imprese di pulizie artigiane in quanto difetterebbero i presupposti del requisito numerico previsto da detta norma e fissato in tre addetti, tenuto conto che all'appalto sarebbero state adibite solo sei lavoratrici con un part time inferiore al 50%, e quindi, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 81/2015, pari a meno di tre addetti full time equivalent. In difetto di tali presupposti, l'errata comunicazione del cambio appalto alle OO.SS. non sarebbe autonomamente sanzionabile.
Ha ritenuto, altresì, inapplicabile la disciplina dettata per i licenziamenti collettivi e, vertendosi in una ipotesi di licenziamenti individuali plurimi, doveva ritenersi giustificato il motivo oggettivo costituito dalla cessazione dell'appalto, valutando conforme ai criteri di buona fede e correttezza l'individuazione dei lavoratori da licenziare senza operare una complessiva comparazione fra tutti i lavoratori in forza (richiamando sul punto Cass. n. 25653/2017).
Parimenti ha giudicato infondata la doglianza relativa alla violazione dell'obbligo di repêchage dal momento che la società CP_1
aveva assunto solo una dipendente a termine in sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto. Ha ritenuto, inoltre, inconferenti i richiami agli artt. 29 d.lgs 276/03 e 2112 c.c. atteso che non vi era stato alcun passaggio di beni e personale tra le due ditte appaltatrici. Ha quindi, integralmente rigettato il ricorso condannando le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Propongono appello le originarie ricorrenti sulla base di tre motivi.
I primi due motivi d'appello presuppongono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che all'appalto fossero addetti solo sei lavoratrici, che tutte e sei siano state licenziate e che sia stata corretta la scelta aziendale di licenziare le sei lavoratrici in questione. Le appellanti sostengono che i lavoratori impiegati nell'appalto sarebbero stati più di sei (circa 9,5). Tale dato si ricaverebbe dalla lettura del contratto di appalto, in cui si indicavano una pluralità di sedi da pulire, con orari tali da rendere impossibile da parte di un lavoratore impiegato presso un cantiere, lo svolgimento in contemporanea di attività lavorativa presso un altro, nonché dalla lettura del LUL, in cui sono indicati nei vari cedolini i centri di costo che individuavano i vari appalti in essere. Conseguentemente, sarebbero state licenziate solo sei lavoratrici tra quelle impiegate nell'appalto e non tutti i dipendenti che vi erano adibiti.
Sulla base di tali presupposti, con il primo motivo d'appello si censura la sentenza per aver escluso la necessità di una comparazione tra tutti i lavoratori ai fini di individuare quelli eventualmente da licenziare atteso che non tutti quelli addetti all'appalto sarebbero stati licenziati.
Con il secondo motivo d'appello si censura la sentenza per aver ritenuto inapplicabile alla fattispecie la clausola sociale dei cui all'art. 43 del CCNL imprese di pulizia artigiane atteso che: a) pur volendo ritenere applicabile il criterio di determinazione degli addetti sulla base del full time equivalent, risulterebbero in ogni caso più di tre addetti proprio in ragione del fatto che i dipendenti, con contratto di lavoro part time, effettivamente impiegati erano più di sei;
b) il giudice di prime cure avrebbe comunque errato nell'interpretare la soglia numerica dei tre addetti presa in considerazione dalla clausola sociale alla luce dell'art. 9 d.lgs. n. 81/2015, norma successiva alla
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stipula del contratto collettivo e applicabile solo nelle ipotesi in cui rilevano i requisiti dimensionali dell'impresa, cioè allorquando è rilevante il computo complessivo dei dipendenti di un'impresa.
Ribadiscono, inoltre, gli appellanti che l'appalto stipulato con CP_2
sarebbe del tutto sovrapponibile a quello precedente stipulato
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con fatto salvo per un cantiere non confermato, di Controparte_1
scarso rilievo economico, e un lieve scostamento in termini di orari.
Con il terzo motivo d'appello contestano la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha compensato le spese di lite tenuto conto che solo in corso di causa sarebbero emerse circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione che non potevano essere a conoscenza delle originarie ricorrenti, oltre che per la novità della questione interpretativa relativa all'art. 43 del CCNL applicato.
Si sono costituite in giudizio e eccependo CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello, la tardività della contestazione circa il numero di dipendenti addetti all'appalto (che le stesse ricorrenti in primo grado avevano indicato in numero di sei) ed hanno contestato nel merito le doglianze di cui al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, dopo tre rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza dell'11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via preliminare deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
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doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. VI – 3, n. 13535 del
30/05/2018). Nel ricorso in appello vengono individuate le ragioni poste a base della sentenza di primo grado che si intende censurare e vengono esposte le ragioni a sostegno della critica avanzata.
2 – I primi due motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
2.1 – Le appellanti sostengono che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe affermato che vi erano solo sei lavoratrici addette all'appalto presso le quattro ricorrenti oltre alle Controparte_5
sig.re e che, essendo assunte con Controparte_6 Controparte_7
contratti part time inferiori al 50%, facendo applicazione del criterio di computo ex art. 9 d.lgs. n. 81/2015, risultavano essere in numero inferiore a tre addetti full time equivalent. Di qui la contestata insussistenza del requisito numerico per poter applicare l'art. 43 lett.
a) del CCNL imprese di pulizie artigiane.
Con il ricorso in appello le appellanti sostengono che le lavoratrici addette all'appalto dovevano essere necessariamente più di sei tenuto conto del numero di cantieri presso cui dovevano svolgersi le attività di pulizie, degli orari di servizio presso ciascun cantiere e delle risultanze del LUL in cui si rinvengono altre due lavoratrici le cui buste paga – al pari delle sei che pacificamente operavano nell'appalto
– recano indicazione del centro di costo numero 2 (che
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identificherebbe nella prospettazione avanzata l'appalto presso
). Controparte_5
L'argomento è in parte inammissibile e, comunque, infondato.
Le originarie ricorrenti, nel ricorso di primo grado (al punto 3), avevano pacificamente allegato che erano sei le lavoratrici addette all'appalto, indicate nominativamente. La società , nel CP_1
costituirsi in giudizio, ha confermato tale allegazione in fatto e ha anche formulato due capitoli di prova (1 e 2) diretti a dimostrare la circostanza. Tali capitoli di prova sono stati indicati come “non contestati” nelle note conclusive di parte ricorrente (pag. 1) e nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza le ricorrenti non avevano svolto alcun rilievo volto a smentire l'adibizione di soli sei addetti all'appalto in questione. Solo nelle già citate note conclusive – peraltro in aperta contraddizione rispetto alla affermata non contestazione dei capitoli di prova n. 1 e 2 della
– è stata prospettata l'adibizione di più lavoratori CP_1
all'appalto e tale argomento viene ora riproposto in sede di gravame.
Si tratta, all'evidenza, di una circostanza di fatto nuova e diversa rispetto a quanto prospettato sin dal ricorso introduttivo dalle stesse ricorrenti e, in quanto tale, inammissibile atteso che per il principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova che governa il rito del lavoro, il fatto che fossero state addette solo sei lavoratrici all'appalto
(quelle indicate nominativamente in ricorso) deve considerarsi una circostanza ormai pacifica tra le parti e definitivamente acquisita al processo.
2.2 - Ad ogni buon conto, se è pur vero che nel LUL si rinvengono due ulteriori lavoratrici ( e le cui buste paga riportano Parte_5 Pt_6
il medesimo centro di costo riportato nei cedolini delle sei che pacificamente operavano nell'appalto, parte appellata – CP_1
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ritenendo di prendere posizione sulla deduzione nuova di controparte
– ha depositato sub doc. K il contratto di lavoro di e la Pt_6
comunicazione di cessazione del rapporto di che indicano Parte_5
entrambe come luogo di lavoro il cantiere presso la ditta a CP_8
Nervesa della Battaglia. Le due lavoratrici in questione, pertanto, non risultano essere state impiegate presso l'appalto . CP_5
2.3 - Tanto premesso, in base all'art. 43 lett. a) del CCNL applicato,
“in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire
l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico, sull'appalto, superiori ai tre addetti, risultanti da documentazione probante che lo determini da almeno 6 mesi prima della cessazione stessa ovvero che sia in forza dal primo giorno in caso di appalti di durata inferiore ai 6 mesi, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi”. La disposizione contrattual-collettiva pone dunque due condizioni per far sorgere l'obbligo di riassunzione da parte della società appaltatrice subentrante: a) l'appalto deve essere a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto al precedente;
b) l'obbligo di assunzione riguarda le ipotesi in cui vi siano più di tre addetti impiegati nell'appalto (dell'impresa precedente affidataria) da almeno sei mesi prima della cessazione (o sin dal primo giorno in caso di appalto durato meno di sei mesi) salvi i casi particolari di dimissioni, pensionamenti e decessi che qui non rilevano.
Quanto alla seconda condizione indicata, il giudice di prime cure ha tenuto conto del disposto dell'art. 9 d.lgs. n. 81/2015 in forza del quale, per quanto qui rileva, “Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo
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parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno”.
Nel caso di specie risulta prospettabile – come sostenuto nella sentenza gravata – una soluzione interpretativa secondo cui la disciplina contrattuale (collettiva) si riferirebbe al computo dei dipendenti dell'impresa appaltatrice addetti all'appalto, da calcolare secondo il criterio enunciato dall'art. 9 citato (da applicarsi a qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro). Inoltre, proprio perché la norma in questione tende a valorizzare il momento dell'applicazione
“di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro”, non sembrerebbe – in questa prospettiva – decisivo il rilievo dell'appellante secondo cui l'entrata in vigore della disciplina legislativa (comunque antecedente rispetto alla data di cessazione dell'appalto qui in discussione) si collocherebbe dopo alla stipula del contratto collettivo. Secondo questa opzione interpretativa, dunque, tenuto conto del regime part time delle sei lavoratrici addette all'appalto, il numero di addetti full time equivalent sarebbe inferiore a tre, con conseguente insussistenza del requisito previsto dalla clausola sociale invocata dalle appellanti.
2.4 – Assume, tuttavia, rilievo dirimente, e assorbente, il fatto che già la prima condizione imposta dalla disposizione contrattual-collettiva risulta insoddisfatta atteso che: a) i due contratti d'appalto prevedono l'attività di pulizie su un numero diverso di cantieri (cinque nel primo, quattro nel secondo); b) il compenso è sensibilmente diverso atteso che – anche senza considerare il compenso specifico per il cantiere escluso dal secondo contratto, nel primo appalto stipulato con il compenso annuo al netto di IVA è pari a circa 149.000 CP_1
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Euro, nel secondo contratto il compenso annuo è pari a 120.000 Euro;
c) la durata dei contratti è diversa atteso che nel primo si prevede una durata annuale con tacito rinnovo, nel secondo la durata è biennale senza alcun tacito rinnovo;
d) gli orari di svolgimento delle pulizie nei vari cantieri e la frequenza degli interventi di pulizia sono parzialmente diversi nei due contratti. Tali elementi conducono a ritenere che non si sia in presenza di un'ipotesi di contratti d'appalto
“a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali”. Ne discende, pertanto, l'inapplicabilità della clausola sociale invocata.
2.5 – Tenuto conto di quanto sopra esposto in merito alla consistenza numerica degli addetti all'appalto, si deve escludere la fondatezza della prospettazione delle appellanti secondo cui alcuni dei lavoratori adibiti all'appalto non siano stati licenziati che, a sua volta, fonda la doglianza in merito alla mancata comparazione e alla mancata applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Sei, infatti, risultano essere gli addetti all'appalto e tutti sono stati licenziati, come documentato in atti. Sul punto giova ribadire (e la motivazione della sentenza di primo grado non viene neppure censurata specificamente sotto questo profilo) che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio legato alla cessazione di un appalto e non si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'azienda
l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5, l. n. 223 del 1991” (Cass. sez. lav., n. 25653 del 27/10/2017; conforme Cass. n. 29165 del
13/11/2018).
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2.6 – Nel ricorso in appello non viene svolto alcuno specifico motivo di impugnazione con riferimento alla parte della decisione gravata in cui si esclude l'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi alla fattispecie. Non giova a parte appellante neppure il generico richiamo alle argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado e nelle note illustrative del 18.05.2021 “da intendersi qui integralmente riprodotte anche quali motivi di appello” (pag. 19 ricorso, appena prima delle conclusioni). Manca, infatti, una specifica censura volta a contrastare la motivazione addotta nella sentenza di primo grado per escludere l'applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 223/1991. Inoltre, neppure con il ricorso di primo grado i licenziamenti delle ricorrenti erano stati impugnati sotto questo profilo
(essendosi limitate le ricorrenti a dolersi della mancata comparazione di tutti i lavoratori in forze presso la al fine di individuare CP_1
quelli da licenziare). La prospettata violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi è stata tardivamente introdotta solo in sede di note conclusive (del 18.05.2021) e, pertanto, il profilo di doglianza – neppure specificamente ripreso come argomentato motivo d'appello –
è da considerarsi inammissibile.
2.7 – Non è stato svolto alcuno specifico motivo d'appello neppure in relazione alla parte della sentenza che ha escluso la configurabilità di un trasferimento d'azienda ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. In ogni caso, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure – la cui motivazione non è oggetto di censura sul punto – manca il presupposto fondamentale per poter applicare la presunzione di trasferimento d'azienda, rappresentato dal passaggio di personale dalla società precedente appaltatrice a quella subentrante.
3 – Il terzo motivo d'appello avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite appare, invece, meritevole di
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accoglimento. La difficoltà per le ricorrenti di conoscere le caratteristiche dei due contratti d'appalto che si sono succeduti, emerse in corso di causa, rappresentano condizioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (tenuto conto – quanto alla fase di gravame - della fondatezza dell'appello in punto spese).
In parziale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, vengono compensate le spese di lite del primo grado e, rigettato per il resto l'appello, vengono compensate anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa le spese di lite tra le parti nel giudizio di primo grado;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Compensa tra le parti le spese del grado d'appello.
Venezia, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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