Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3020/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 3020/2023 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, presso lo studio dell'avvocato Danila de Santis, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Sorrento alla via Luigi De Maio n. 14, Controparte_1 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Serio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Sorrento n. 672/2023 (risarcimento danni)
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 25-3-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16-1-2023, evocava in giudizio Parte_2 innanzi al giudice di pace di Sorrento, la , per sentir Parte_1
pag. 1
A tal fine deduceva che: si era rivolto all'avvocato Mauro De Angelis al fine di regolarizzare la propria posizione patrimoniale nei confronti dell' , stante Pt_1 Parte_1 la difficoltà ad accedere a mutui e prestiti;
tramite il suo difensore, in seguito a controlli meccanizzati, era venuto a conoscenza di essere debitore della complessiva somma di euro
499,86 relativa alla cartella esattoriale n. 071.2016.0078761477 ed aveva provveduto ad inviare all'agenzia di riscossione richiesta al fine di ottenere sia la documentazione inerente il suo debito sia lo sgravio di crediti eventualmente prescritti, senza ottenere riscontro;
era stato, pertanto, costretto ad adire l'autorità giudiziaria per tutelare le proprie ragioni, ottenendo l'annullamento della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione del credito con sentenze n. 1815/2020 e m. 1118/2021 del giudice di pace di Sorrento;
aveva poi provveduto, in data 9-1-2023, al pagamento delle competenze professionali all'avvocato
Mauro De Angelis per la consulenza e l'attività stragiudiziale svolta in suo favore mediante il saldo della fattura n. 1 del 9-1-2023 di euro 140,40; a seguito del pagamento della fattura, aveva inoltrato all' il 9-1-2023, diffida a risarcire il danno Parte_1 patrimoniale subito senza ottenere riscontro.
Instaurato il giudizio, si costituiva la convenuta che si opponeva alla domanda contestandola nel merito.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 672/2023 del 24/28-3-2023, il giudice di pace di Sorrento, accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 140,40, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 14-6-2023 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, l' ha proposto appello ritenendo la Pt_1 Parte_1 decisione viziata per: 1) violazione dell'art. 3 d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014, per omessa pronuncia sulla procedibilità della domanda;
2) incompetenza per territorio del giudice di pace adito;
3) assenza dei requisiti di autonomia, necessità ed utilità delle spese pag. 2 stragiudiziali sostenute;
4) mancanza di prova dell'asserito danno patrimoniale, esistenza di un giudicato implicito, illegittimo frazionamento di richieste, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede processuale e abuso del processo;
5) erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria d'incompetenza per territorio del giudice di pace di Sorrento e di inammissibilità della domanda;
nel merito, il rigetto della domanda e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, la riduzione degli importi liquidati sia a titolo di competenze stragiudiziali sia a titolo di spese di lite.
ha contestato l'appello in rito e nel merito, chiedendone il rigetto con Parte_2 vittoria delle spese del secondo grado del giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
2. Innanzitutto, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c. in quanto ritualmente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata, non notificata.
Si osserva, poì, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Ne discende che non va esaminate in questa sede, tra le altre, la questione relativa alla competenza territoriale del giudice di pace adito.
3. In secondo luogo va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339
c.p.c., secondo comma, c.p.c. e 113, secondo comma, c.p.c., avendo l'appellante impugnato una sentenza pronunciata secondo equità necessaria, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio.
L'art. 113, comma 2, c.p.c., così come modificato dal d.lgs.13-7-2017 n. 116 con entrata in vigore dal 31-10-2021, dispone che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile".
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i duemilacinquecento euro (millecento euro prima della modifica), salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342
c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma pag. 3 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2-2-2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità ( cfr. Cass. civ., ordinanza n. 769 del 19-1-2021).
Nella fattispecie, la richiesta di risarcimento dei danni proposta da nell'atto Parte_2 di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, risulta inferiore al suindicato importo.
Non vi è dubbio, pertanto, che la domanda sia stata contenuta nei limiti del giudizio di equità necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado è appellabile esclusivamente nei limiti di quanto previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c..
Orbene, i primi due motivi hanno ad oggetto la violazione di norme sul procedimento (cfr.
Cass. civ. ordinanza n. 34524 del 16-11-2021 quanto all'ammissibilità dell'appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria), mentre il quarto motivo attiene, sostanzialmente, all'esistenza di un precedente giudicato implicito ed alla violazione del principio del "ne bis in idem”, alla violazione del principio della ragionevole durata del processo nonché del principio dell'infrazionabilità del credito e, quindi, dell'abuso del diritto, che sono principi costituzionalmente tutelati (art. 111
Cost.) e, pertanto, l'impugnazione può ritenersi ammissibile ai sensi degli artt. 339, comma
3, c.p.c..
Va osservato, infatti, che la correlazione del principio del ne bis in idem con il fondamento costituzionale del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., trattandosi di principio di ordine pubblico processuale inderogabile (cfr., Cass. civ., 3-4-2014, n. 7813, in parte motiva;
Cass.,
Sez. Un., 5-4-2007, n. 8527), impone di ricomprendere il motivo di impugnazione che ne lamenti la violazione tra quelli per i quali l'appello della sentenza del Giudice di Pace, ancorché pronunciata secondo equità, giusto il tenore dell'art. 113, comma 2, c.p.c., è senz'altro ammissibile.
Anche il frazionamento giudiziale di un credito unitario, operato dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con la regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che deve improntare il rapporto tra pag. 4 le parti anche nella fase dell'azione giudiziale, sia con il principio costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 23726 del 15-11-2007); pertanto, anche sotto tale profilo,
l'impugnazione è ammissibile.
Inoltre, il quinto motivo è ammissibile perché, nella sostanza, attiene alla richiesta di riforma della decisione sul punto conseguente, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., al rigetto della domanda proposta dalla controparte.
Non può ritenersi, invece, ammissibile il terzo motivo, in quanto l'appellante, oltre a non indicare il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Cass. civ., ordinanza n. 3005 dell'11-2-2014), che non può desumersi nemmeno implicitamente, ha con esso criticato, sostanzialmente, nel merito la decisione impugnata esponendo le ragioni che escludono la sussistenza dei presupposti della autonomia, necessità ed utilità delle spese stragiudiziali, invece ritenute presenti dal giudice di prime cure.
4. Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellato in ordine alla mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c..
L'art. 342, comma 1, c.p.c. richiede che la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza, pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt.
342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22-06-2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 07-08-2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In caso di appello a critica vincolata, la limitazione dei motivi di appello va anche coordinata con la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità, atteso che “la specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. impone pag. 5 all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata” (Cass. civ. n. 21816/2006,
Cass. civ., 20261/2006; Cass. civ., 1289/2006). L'appellante è tenuto, pertanto, a precisare se la decisione sia da ritenersi viziata per violazione di norme procedimentali e/o di norme comunitarie e/o di norme costituzionali e/o di principi regolatori della materia e, nel caso in cui lamenti la violazione di questi ultimi, è tenuto ad indicare con chiarezza e specificamente il principio che assume violato e i termini in cui tale violazione è stata operata dal giudice di prime cure (cfr. Cass. civ. ord. 3005/2014; Trib. Torino, 28-6-2016).
Nella specie l'appellante ha ben delineati i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
l'appello consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste.
L'appellante, difatti, ha: a) precisato che l'errore del giudice di pace consiste nell'aver violato le norme previste in tema di procedibilità della domanda nonché i principi dell'infrazionabilità del credito, del ne bis in idem e della ragionevole durata del processo;
b) esposto le ragioni degli assunti errori;
c) richiesto la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza della domanda.
L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa.
5. In merito alla eccepita inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Si osserva, infatti, che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6, Ordinanza n. 37272 del 29-11-2021); ed ancora, secondo la Suprema Corte, “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di pag. 6 non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (cfr.
Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15-4-2019).
6. Con riferimento all'eccezione di irregolarità della procura alle liti conferita al difensore dell'appellante per genericità ed erroneità della stessa, in quanto priva di riferimenti specifici al presente giudizio (riferendosi a “… ogni fase nel presente giudizio pendente dinanzi
Tribunale - Torre Annunziata, tra le parti e Parte_1 CP_2
”), si osserva che la procura alle liti, rilasciata su un documento informatico
[...] separato sottoscritto con firma digitale, congiunto all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici, essendo notificato telematicamente unitamente all'atto di appello, si considera apposta in calce allo stesso e, pertanto, non sorgono dubbi in merito alla riferibilità della stessa all'atto cui è congiunto, considerata anche la data in essa indicata – 14-6-2023
– successiva al deposito della sentenza impugnata e coincidente con il giorno della notifica dell'appello.
7. Nel merito, il giudice di pace ha accolto la domanda ritenendo che le spese per l'assistenza stragiudiziale, di natura differente rispetto alle spese stragiudiziali, hanno natura di danno emergente, il cui rimborso è soggetto ai normali criteri di domanda, allegazione e prova e vanno riconosciute se non superflue;
ha, quindi, ritenuto sussistenti questi presupposti, in quanto riguardanti attività (richiesta di estratto di ruolo ed invio di lettera di sgravio) rilevanti ed utili in vista del giudizio definito con sentenza proposto al fine di accertare la prescrizione delle somme portate nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo impugnati.
7.1.1. Con il primo motivo di impugnazione, l' , ha Parte_1 lamentato l'omessa pronuncia sulla ritualità del tentativo obbligatorio di mediazione assistita, ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014, che doveva essere esperita nella specie a pena di improcedibilità.
7.1.2. ha contestato il motivo, evidenziando la violazione dell'art. 345 Parte_2
c.p.c. per la tardività dell'eccezione, proposta solamente nel giudizio di appello, nonché la pretestuosità e l'infondatezza della stessa, non essendo obbligatorio l'esperimento della pag. 7 relativa procedura in giudizi di valore inferiore ad euro 1.100,00 ed avendo, in ogni caso, provveduto all'inoltro del relativo invito mediante p.e.c. in data 9-1-2023.
7.1.3. Il motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, invero, è stata formulata per la prima volta nel giudizio di secondo grado, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c..
In primo grado, invero, l'appellante aveva eccepito genericamente l'improponibilità della domanda omettendo alcun riferimento al procedimento di negoziazione assistita o ai relativi riferimenti normativi.
Va, ad ogni buon contro, ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'art.
3. l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014, l'improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del primo grado del giudizio e che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3, comma 7, di tale norma e dell'art. 82, comma 1, c.p.c., la procedura di negoziazione assistita non è obbligatoria per i giudizi di valore inferiore ad euro 1.100,00.
7.2.1. Con il secondo motivo, è stata censurata l'omessa pronuncia in ordine alla competenza per territorio del giudice di pace di Sorrento, risultando competente, ai sensi degli artt. 18 e ss. c.p.c. il giudice di pace di Roma ovvero del luogo in cui la parte convenuta ha sede legale.
7.2.2. ha contestato tale censura, osservando – tra l'altro – che l'eccezione Parte_2 di incompetenza per territorio non era stata formulata contestando tutti i criteri previsti dagli artt. 18 e ss. c.p.c..
7.2.3. Il motivo è infondato.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 primo comma c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33
c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed pag. 8 in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. civ., ordinanza n. 17020 del 4-8-2011; Cass. civ., ordinanza n. 21769 del 27-10-2016; Cass. civ., ordinanza n. 16284 del 18-6-2019; Cass. civ., ordinanza n. 1594 del 24-1-2020; Cass. civ., ordinanza n. 14096 del 7-7-2020).
Ove sia convenuta una persona giuridica, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., la convenuta deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Cass. civ., ordinanza n. 11691/2012; Cass. civ., n. 21253/2011; Cass. civ., n. 13202/2011).
Per quanto riguarda l' , in tema di competenza per Parte_1 territorio, solo la sede centrale e quelle regionali possono essere indentificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio (Cass. civ., ordinanza n. 16928 del 15-6-2021).
Nella specie, l'appellante ha contestato il criterio previsto dall'art 19 c.p.c. (forum rei), ma non ha contestato il criterio di competenza relativo al luogo in cui è sorta l'obbligazione
(forum commissi delicti di cui all'art. 20 c.p.c.), né quello concorrente di cui all'art. 20 c.p.c.
(forum destinatae solutionis).
Pertanto, l'inefficace contestazione dei criteri di collegamento concorrente previsti dall'art. 20 c.p.c., comporta il rigetto dell'eccezione, radicandosi la competenza in base al profilo non efficacemente contestato.
7.3.1. Con il quarto motivo di appello, l' ha criticato Parte_1
l'accoglimento della domanda, mancando la prova del danno patrimoniale, non potendo essere considerata tale una parcella emessa dopo oltre un anno dalla definizione del giudizio relativamente al quale le spese stragiudiziali erano complementari.
Inoltre, ha osservato che, in ogni caso, la domanda di pagamento doveva essere proposta nei giudizi già instaurati e definiti con sentenze passate in giudicato, coprendo l'autorità del giudicato sia il dedotto che il deducibile;
ha evidenziato, ancora, che pur se non si volesse ritenere formatosi sulla domanda giudicato implicito, la stessa non potrebbe essere accolta in quanto proposta dopo la definizione del giudizio cui le spese stragiudiziali afferiscono, con conseguente illegittimo frazionamento del credito ed abuso del processo, in violazione anche degli obblighi di correttezza e buona fede.
pag. 9 7.3.2. ha replicato ritenendo l'insussistenza di un giudicato sulla questione Parte_2 oggetto della domanda proposta.
7.3.3. Il motivo di impugnazione concerne la valutazione della legittimità della richiesta delle spese stragiudiziale in un autonomo giudizio, successivo a quello cui le stesse si riferiscono.
In proposito, è opportuno richiamare la normativa e la giurisprudenza in materia, diversamente interpretata dalle parti in causa.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. civ. n. 15265/2023; Cass. civ., ordinanza, sez. 3 n. 15732/2022; Cass. civ., sez. un., n. 16990/2017; Cass. civ., sez. un., n. 24481/2020). Ha chiarito che, pertanto, “la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (Cass. civ., ordinanza, sez. 3 n.
15732/2022; Cass. civ., n. 9548 del 2017) e che, di conseguenza, “le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova”; ne deriva la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c..
Ciò posto, risulta pacifico che la giurisprudenza di legittimità subordina il risarcimento delle spese stragiudiziali alla sussistenza di specifici requisiti di merito, non potendo essere liquidate spese inutili o superflue o prive del requisito dell'autonomia rispetto al giudizio pag. 10 sotteso, in quanto funzionali e complementari con quelle giudiziali, già liquidate nel precedente giudizio.
Ai fini del riconoscimento della spettanza delle spese stragiudiziali, occorre, quindi valutare se l'attività di assistenza stragiudiziale sia autonoma rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo e non sia prodromica e funzionale rispetto all'instaurazione del giudizio.
Occorre, altresì, valutare, se la stessa sia necessaria ai fini dell'eventuale definizione del giudizio, non essendo risarcibile una spesa che sia, invece, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, che non abbia avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
In merito al requisito dell'autonomia dell'attività svolta, giova ricordare che lo stesso l'art. 20, comma primo, d.m. n. 55/2014, prevede che “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che, a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. civ. n. 21565/2020; Cass. civ. n. 13770/2007, Cass. civ. n. 6214/1992). Ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali.
La richiesta di documentazione (cartelle esattoriali, copie di estratti di ruolo, documentazione comprovante il perfezionamento del procedimento notificatorio, multe, contratti, accesso agli sportelli, consulenza telefonica, lettere di diffida, risposte a contestazioni, etc.) non può costituire attività stragiudiziale autonomamente valutabile, essendo annoverata tra le attività professionali prodromiche e funzionali all'instaurazione del processo;
per la relativa attività, quindi, compete unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale.
pag. 11 Nel caso in esame, l'attività stragiudiziale di cui è stato richiesto il compenso, secondo quanto dedotto in primo grado dall'appellato, si è concretata nel richiedere all'
[...]
informazioni relative alla propria posizione debitoria e, a mezzo pec, Controparte_3
“l'invio di tutta la documentazione attestante la regolare notificazione delle sopraindicate cartelle di pagamento nonché l'immediato sgravio ove i crediti da esse portati risultassero prescritti ai sensi e per gli effetti di legge”.
L'accesso agli sportelli dell' e la richiesta di Parte_1 documentazione a quest'ultima costituiscono la tipica attività di studio prodromica all'instaurazione del giudizio e, pertanto, rientrano nella categoria di attività che, sebbene svolte prima del giudizio sono tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari, in quanto intese all'introduzione ed allo svolgimento del successivo procedimento giudiziale (cfr. Trib. Torre Annunziata sentenze nn. 14/2023, 15/2023,
16/2023, 34/2023, 56/2023, 2353/2023, 2475/2023, 2487/2023, 2489/2023, 2490/2023,
38/2023, 57/2023, 255/2023, 451/2023). Del resto senza copia dell'estratto di ruolo rilasciata dall'agente di riscossione, l'appellante non avrebbe avuto il documento necessario per proporre impugnazione avverso la cartella esattoriale.
Tanto chiarito, deve essere posto in evidenza il principio contenuto nelle sentenze prima menzionate, secondo cui le spese stragiudiziali restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale”.
Ritiene, quindi, il tribunale che la domanda, l'allegazione e la prova del risarcimento del danno emergente per l'attività stragiudiziale svolta andavano dedotte tempestivamente nel giudizio avente ad oggetto l'annullamento delle cartelle esattoriali e nel rispetto delle preclusioni ivi previste;
andavano sottoposte all'attenzione dello stesso giudice investito della successiva attività giudiziale, stante la complementarietà dell'attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale e, quindi, delle spese richieste a titolo di danno emergente rispetto a quelle giudiziali, riconosciute nel precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato.
Si ricorda, inoltre, che secondo l'art. 91 c.p.c, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte;
con la locuzione “spese” si opera un generico indistinto riferimento a tutti gli esborsi che, considerati nel loro insieme, rappresentano il costo del processo, comprensivo sia di spese stragiudiziali che giudiziali.
pag. 12 Il diritto alla refusione delle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c non può essere oggetto di un autonomo e separato giudizio, ma deve necessariamente tutelato nell'ambito del processo dal quale i medesimi esborsi traggono origine (cfr. Cass. civ. 10450/1993).
In particolare, la S.C. ha espressamente statuito, in fattispecie analoga alla presente, che
“Le spese per l'assistenza legale anteriori all'instaurazione del processo rientrano tra quelle concernenti lo “studio della controversia” che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice in sede di decisione sulla domanda. Deve conseguentemente escludersi che, esaurito un giudizio, si possa nuovamente adire il giudice con autonoma domanda, con la quale si richieda il rimborso delle spese legali affrontate prima di instaurare il processo al fine di valutare la convenienza a proporlo, configurandosi una violazione del principio del “ne bis in idem”” (Cass. civ., sentenza n. 8985 del 19-4-2011).
Inoltre, secondo la S.C., le spese oggetto di statuizione da parte del giudice del procedimento in cui sono state sostenute, derivano dal processo e dal modo di intendere la condemnatio ad expensas in base all'art. 91 c.p.c., applicabile solo tra le parti del procedimento ed esclusivamente nell'ambito di questo;
è nel rapporto processuale che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto, basata ora sulla soccombenza oggettiva, e dunque sull'esito del giudizio, ora sulla responsabilità preprocessuale nell'avervi dato causa, ora sul modo di gestione della lite;
al di là e al di fuori del processo nel quale e per il quale sono state sostenute, le spese non sono altrimenti recuperabili dalla parte vittoriosa;
mancandone per qualsivoglia ragione il regolamento, queste restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. Cass. civ., sentenza n. 18487 del 1°-9-2014).
Va aggiunto, ancora, che il diritto al rimborso delle spese di lite, giudiziali e stragiudiziali, trova origine nell'unico rapporto giuridico oggetto del giudizio e, pertanto, introdurre un ulteriore procedimento per la refusione delle spese stragiudiziali non è consentito;
tale scissione comporterebbe una parcellizzazione della domanda, contrastante sia con i principi di correttezza e buona fede sia con il principio di ragionevole durata del processo, integrando un'ipotesi di abuso del processo. Il divieto di abusare del diritto è annoverato tra i principi generali sia nel nostro ordinamento giuridico, ponendosi in contrasto con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e con il principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost., sia nell'ordinamento comunitario, essendo sancito dall'art. 6 del Trattato sull'Unione
Europea e dall'art. 54 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (cfr. anche pag. 13 C.G.U.E. 5-7-2007 causa C-321/05; C.G.U.E. 21-2-2006 causa C-255/02; C.G.U.E. 9-3-1999, causa C-212/97).
In effetti, come rilevato dalla giurisprudenza, il processo non potrebbe essere “giusto” ove frutto di abuso, a causa dell'esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi (cfr. Cass. civ., sez. un., sentenza n. 23726 del 5-11-
2007; Cass. civ. n. 15476/2008 e n. 24539/2009).
Quindi, come fondatamente affermato dalla parte appellante, la richiesta delle spese stragiudiziali andava proposta dalla controparte nel giudizio instaurato in opposizione alle cartelle ed all'estratto di ruolo e, nel caso in cui il giudice di pace nulla avesse statuito in merito alla liquidazione delle spese stragiudiziali, il richiedente avrebbe potuto proporre appello, se e quando la richiesta di tali spese fosse stata sottoposta all'attenzione del giudice.
Non è possibile proporre un giudizio separato per richiedere tali spese, atteso che il giudicato formatosi con la sentenza dichiarativa della prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate ed annullate copre il dedotto ed il deducibile, con conseguente illegittimità di ogni ulteriore domanda formulata in violazione dei principi del divieto del “ne bis in idem”, della infrazionabilità del credito, degli obblighi di buona fede e correttezza processuale, nonché di abuso del processo e, quindi, dell'art. 111 Cost., imponendo i richiamati principi al creditore di evitare azioni che implicano un aggravio della sfera del debitore.
Da tutto quanto sopra detto consegue la fondatezza del motivo di impugnazione e, quindi,
l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
7.4. Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite, conseguente alla ritenuta fondatezza della domanda proposta in virtù del principio della soccombenza.
Al riguardo, va ricordato che la riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per pag. 14 il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., n. 15112/2005; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
8. Va disattesa, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Infatti, l'accoglimento della richiesta di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (malafede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo.
Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui l'appellante nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 01.12.1995, n. 12422). La liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente
(secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; conf. Cass. civ.,
13395/2007, 9080/2013).
9. Le spese di lite del primo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, in base ai valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m.. n. 147 del 13-8-
2022, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, sino ad euro 1.100,00: fase studio, euro 68,00; fase introduttiva, euro 68,00; fase istruttoria/trattazione, euro
68,00; fase decisionale, euro 142,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, parimenti, seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, in base ai valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m.. n. 147 del 13-8-2022, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, sino ad euro
1.100,00: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase pag. 15 istruttoria/trattazione, euro 200,00; fase decisionale, euro 200,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
Non ricorrono, invero, i presupposti per accogliere la richiesta dell'appellato – formulata solo in comparsa conclusionale - di compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
a seguito della sentenza n. 77 del 19-4-2018 della Corte Costituzionale, tale possibilità è stata estesa anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (v. Cass. civ., ordinanza n. 3977 del 18-2-2020).
Nella specie certamente non vi sono i presupposti indicati che non possono certamente ravvisarsi nella circostanza - evidenziata dalla difesa dell'appellato -, che la richiesta di ristoro del “danno emergente” sia scaturita dalle statuizioni favorevoli di cui alle sentenze n.
402/2021 e n. 1962/2022 di questo tribunale, né da quella ulteriore che in numerosi altri precedenti, questo tribunale, pur accogliendo il gravame proposto dall'appellante, abbia compensato per intero le spese di lite tra le parti per i due gradi del giudizio.
Le decisioni favorevoli del tribunale, quale giudice di appello, a cui ha fatto riferimento l'appellato, oltre a non costituire un mutamento rispetto a “questioni dirimenti”, hanno esaminato il profilo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle spese stragiudiziali in relazione alla fattispecie concreta esaminata e non quello, in questa sede affrontato, della possibilità di proporre la relativa domanda in un nuovo giudizio, successivo alla definizione del primo.
Parimenti, non possono assumere rilievo le decisioni assunte negli altri giudizi di appello, non integrando alcuna ipotesi prevista dalla norma in questione.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 Pt_2
, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
[...]
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda proposta da;
Parte_2
B) rigetta la richiesta di risarcimento del danno proposta da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
[...]
pag. 16 C) condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore Parte_2 di , in persona del legale rappresentante p.t., che Parte_1 liquida in euro 346,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D) condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado in Parte_2 favore di , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 che liquida in euro 662,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie,
i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 31 maggio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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