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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1749-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, _1 con l'Avv. Leandro Barsotti e con l'Avv. Lorenzo Eustachi, di
Pisa, appellante nei confronti di
e , CP Controparte_2 con l'Avv. Enrico Fascione, di Pisa, convenuti in appello-appellanti incidentali avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di LU;
in materia di condanna al pagamento di debito ereditario.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza
n.228/2022 – n.553/2022 rep. emessa dal Tribunale di LU, in data 11.3.2022, nella causa n.3544/2019 R.G., previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: IN TESI -
I°) In accoglimento dei motivi di impugnazione, condannare i
1 signori e , eredi del sig. Controparte_2 CP R_
, al pagamento, in solido tra loro e comunque per le
[...] rispettive quote ereditarie, in favore di , del _1 complessivo importo di €.237.241,02 o di €.118.620,51 ciascuno, oltre interessi legali dal 17.7.2019 al saldo effettivo, comprensivo di capitale, interessi e spese legali di cui al decreto ingiuntivo n.135/1998 D.I. – n.1895/1998 R.G., emesso dal Tribunale di Pisa in data 16.5.1998 e divenuto esecutivo in data 12.6.2013, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 17.7.2019 al saldo effettivo. IN IPOTESI - II°) In accoglimento dei motivi di impugnazione, condannare i signori
e , eredi del sig. , al Controparte_2 CP PE pagamento, in solido tra loro e comunque per le rispettive quote ereditarie, in favore di , de l complessivo _1 importo di €.182.438,08 o di €.118.620,51 per P_
e di €.63.817,57 per , oltre interessi legali
[...] CP dal 17.7.2019 al saldo effettivo, comprensivo di capitale, interessi e spese legali di cui al decreto ingiuntivo n.135/1998
D.I. – n.1895/1998 R.G., emesso dal Tribunale di Pisa in data
16.5.1998 e divenuto esecutivo in data 12.6.2013, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 17.7.2019 al saldo effettivo. III°) In accoglimento dei motivi di impugnazione, condannare CP alla refusione delle spese ed onorari di causa sia del
[...] giudizio di primo grado, sia della fase cautelare. IN OGNI
CASO - IV°) Con ogni consequenziale ordine all'
[...]
, di Controparte_3 trascrivere l'emanando provvedimento con ogni esonero. V°)
Con vittoria di spese ed onorari di causa sia del giudizio di primo grado, sia della fase cautelare, sia del presente giudizio di appello. Con ogni riserva.”
-
Per i convenuti/appellanti incidentali: “Concludono -per il rigetto dell'appello principale proposto da con _1
2 citazione notificata il 4.10.2022;- per la conferma della sentenza 228/22 del Tribunale di LU salvo che nelle parti sopra contestate e, quindi, perché, in accoglimento di
APPELLO INCIDENTALE da parte di e, solo Controparte_2 nei limiti di quanto occorra, di , sia dichiarata la CP nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui: -dichiara inefficace la rinuncia dei comparenti all'eredità di R_
, avvenuta in data 5/11/2019 ai rogiti del Dr.
[...] Per_2
e sia quindi dichiarato che non ha diritto
[...] _1 di procedere nei loro confronti per crediti da lei asseritamente vantati nei confronti di;
- -dichiara la PE sussistenza dell'interesse ad agire di , pur già _1 titolare di un titolo esecutivo asser itamente valido, sotto il duplice profilo: a-della asserita persistente validità del decreto ingiuntivo n. 135/98 del Tribunale di Pisa, di cui era stata chiesta declaratoria di prescrizione;
b-della asseritamente non inutile duplicazione di giudizi a seguito della persistente validità del medesimo: e chiedono quindi sia dichiarata : a/1-
l'intervenuta prescrizione del diritto portato dal decreto ingiuntivo n. 135/98 del Tribunale di Pisa, ai sensi dell'art.
2945 c. 3 cod.civ.; b/1-in caso di rigetto, l'inammissibilità della domanda di cui al presente giudizio, per la evidente carenza di interesse ad agire di;
- e nella parte in cui: - _1 afferma la parziarietà dell'obbligazione per gli eredi di ER
, senza considerare l'intervenuta confu sione del
[...] patrimonio di col patrimonio di suo marito _1
, con conseguente declaratoria di insussistenza CP_4 anche per tale motivo dell'asserito credito della stessa Pt_1
; - dichiara la sussistenza del credito di
[...] Parte_2 nei confronti del nipote , dovendosi invece Controparte_2 dichiarare il medesimo assolto ed esonerato da qualsiasi contribuzione nei confronti della zia;
- -condanna P_
al pagamento delle spese di lite (sia per la fase
[...] cautelare che per la fase di merito), dovendosi invece ritenere assolto anch'egli da ogni onere nei confronti dell'attrice; -
3 dichiara inefficace il sequestro solo nei confronti di , CP dovendosi invece dichiarare inefficace il sequestro nei confronti di entrambi i resistenti. Con ogni altra pronuncia conseguenziale e di ragione, e vittoria di spese anche per
nel primo Giudizio, e per entrambi nel Controparte_2 presente giudizio d'appello. Salvo ogni altro diritto.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
ha introdotto il giudizio di primo grado, _1 convenendo in giudizio davanti al Tribunale di LU CP
e , assumendo: Controparte_2
- di essere creditrice in forza di decreto ingiuntivo n. 135/1998, emesso dal Tribunale di Pisa in data 16.5.1998, del complessivo importo di lire 500.000.000 (pari ad euro 258.228,45), oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alle spese legali portate, nei confronti di – deceduto il Persona_3
5.10.1993 – e quindi dei suoi eredi (moglie) Persona_4
e ; CP_4 R_
- che il giudizio di opposizione promosso da PE avverso tale decreto si era concluso con la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 399/2013, che aveva dichiarato l'estinzione del processo;
- che il debitore era deceduto in Pietrasanta il PE
19.11.2009, lasciando quali suoi eredi legittimi il figlio P_
e la moglie , i quali, benché avessero
[...] CP formalmente rinunciato all'eredità avevano nel frattempo acquisto la medesima qualità di eredi per aver effettuato atti incompatibili;
- che in considerazione degli interessi maturati, alla data del
16.7.2019, il credito ammontava ad euro 474.482,02 ;
- di aver interesse sia a far accertare la qualità d eredi del suo
4 debitore in capo ai convenuti, sia a ottenere la loro condanna al pagamento del dovuto pur essendo in possesso di un titolo già divenuto esecutivo.
Tanto premesso, concludeva perché i convenuti fossero dichiarati eredi di e, per l'effetto, sentirli PE condannare a pagare in solido, ovvero in ragione delle rispettive quote ereditarie, la somma di euro 474.482,02, oltre interessi legali dal 17.7.2019 sino al soddisfo.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti i quali hanno resistito alla domanda eccependo l'efficacia dell'intervenuta rinuncia all'eredità di effettuata in data PE
5.11.2019, poiché gli atti menzionati dall'attrice erano stati adottati unicamente quali chiamati all'eredità del congiunto, ai sensi dell'art. 460 c.c., ma tali da non valere a qualificarli eredi.
Eccepivano altresì che il credito azionato in via monitoria doveva ritenersi prescritto, poiché, con l'estinzione del giudizio di opposizione, il termine di prescrizione, poi inutilmente spirato, aveva preso nuovamente a decorrer e dall'ultimo atto interruttivo del 22.4.1998, data coincidente con il deposito del ricorso per ingiunzione.
Sostenevano, infine, che una parte del debito doveva ritenersi estinta per confusione, poiché il decreto ingiuntivo era stato emesso oltre che nei confronti di anche nei PE confronti di e (figlio e moglie di CP_4 Persona_4
) e tale – nel cui patrimonio Persona_3 CP_4 era confluita anche la quota di debito della predetta
[...]
, madre premorta in data 16.7.2000 – era deceduto in Per_4 data 28.5.2017, lasciando erede anche la moglie, cioè l'odierna attrice.
5 Talché per la vicenda ereditaria come rappresentata nella Pt_1 si erano confuse, per la corrispondente quota, le qualità di creditrice e di debitrice, con conseguente estinzione parziale del debito.
Svolta l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione ed il Tribunale emetteva la sentenza oggi appellata con la quale riteneva la domanda attorea come fondata accogliendola (per quanto di ragione) unicamente nei confronti di P_
e respingendola quindi nei confronti di ,
[...] CP_5 sulla base delle seguenti considerazioni.
Quanto all'eccepita da parte dei convenuti carenza dell a qualità di eredi, l'invocata rinuncia all'eredità di da loro PE effettuata in data 5.11.219 doveva ritenersi intervenuta quando l'eredità era già stata tacitamente accertata essendo i convenuti intervenuti nel giudizio di riduzione a tutela della quota di legittima vantata dal (quale erede di CP_6
) di cui al n. RG n.4481\94 pendente davanti Persona_3 al Tribunale di Pisa ed avendo gli stessi poi proposto appello avverso la decisione di primo grado che aveva definito il giudizio.
Tale attività non poteva ritenersi costituire un'ipotesi d atti conservativi ex art. 460 c.c.
Andava respinta l'eccezione, sempre sollevata dai convenuti, circa una pretesa carenza di interesse ad agire dell'attrice in quanto già in possesso di titolo esecutivo, non sussistendo nella fattispecie gli estremi per configurare un abuso del diritto o del processo, avendo la la qualità d i creditore che, pur Pt_1 avendo ottenuto una condanna nei confronti del debitore, intendeva far valere una “situazione giuridica” che non aveva trovato esaustiva tutela e “suscettibile di conseguire un
6 “risultato ulteriore” rispetto alla lesione denunciata ed aveva esaurito il suo diritto di azione non potendo chiedere un nuovo decreto ingiuntivo per lo stesso titolo e oggetto, né mirando a ottenere una mera duplicazione del titolo già conseguito.
Peraltro alla occorreva rimuovere la situazione di Pt_1 incertezza derivata da fatti e cause sopravvenuti, evenienze del tutto inedite, come da definizione del primo giudice, “quali il decesso del condebitore , l'individuazione CP_4 degli eredi, la sollevata estinzione parziale dell'obbligazione dedotta in giudizio per confusione, l'eccezione di compensazione, cioè a dirsi un conglome rato di difese che i convenuti, ove l'attrice avesse immediatamente azionato il titolo esecutivo nella propria disponibilità, avrebbero potuto veicolare attraverso un'opposizione ex art. 615 c.p.c. e che, pertanto, la creditrice ha inteso prevenire introdu cendo un autonomo giudizio di cognizione”.
Andava quindi ritenuta proponibile la domanda attrice per la ricordata sopravvenienza di fatti nuovi, aventi efficacia potenzialmente estintiva o modificativa del diritto di credito originario consacrato nel provvedimento irrevocabile, rendendo così necessario un nuovo accertamento.
Passando a esaminare l'eccezione di prescrizione del credito, i l primo giudice evidenziava che i convenuti avevano sostenuto che l'ultimo atto interruttivo del decorso dell'ordinario te rmine prescrizionale di 10 anni, andava fatto risalire al deposito del ricorso per decreto di ingiunzione (22.4.1998) e che quindi alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, questo era interamente decorso senza che fosse inter venuto alcun altro atto di interruzione. E ciò perché doveva considerarsi che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo era stato dichiarato estinto (e quindi con riferimento al 7 disposto di cui all'art. 2945 3 comma c.c.)
L'eccezione veniva ritenuta destituita di fondamento perché nell'ipotesi dell'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non tutti gli atti vengono travolti “secondo il generale paradigma di cui all'art. 310 2 comma c.p.c.” che si riferisce alle sentenze di merito e a quelle che regolano la competenza.
Il primo giudice riteneva che il computo del termine prescrizionale andasse calcolato a decorrere dal momento in cui il decreto ingiuntivo aveva acquistato l'irrevocabilità e che andava collocato al momento de lla sentenza n. 227\2011 del
Tribunale di Pisa che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo , nella fattispecie quindi il termine decennale non era decorso interamente.
Passando quindi a decidere il merito della causa, il Tribunale determinava in 1\3zo dell'importo portato dal decreto ingiuntivo il credito vantato dall'attrice ne confronti dei convenuti, dal momento che – ex art. 754 c.c. - debitori di erano i tre eredi di , e cioè _1 Persona_5 [...]
, e in proporzione alle loro Per_4 PE CP_4 rispettive quote ereditarie di 1 \3zo.
Peraltro l'attrice aveva anche tralasciato d i considerare che anche la predetta era deceduta, lascando a Persona_4 succedergli anche il figlio , marito della Persona_6 Pt_1 che, morendo nella data del 28.5.2017 , aveva lasciato a succedergli oltre a figli anche la moglie attrice in causa che, quindi, vedeva confusa la sua posizione di creditrice del marito defunto e debitrice in quanto erede di questi.
8 Di conseguenza il credito nei confronti di era PE quantificabile in un terzo della somma portata dal titolo
(decreto ingiuntivo dotato di efficacia di cosa giudicata) , nella cui quota erano subentrati, quali successo ri legittimi, i convenuti in quote uguali, per cui ciascuno di loro doveva la somma di euro 79.08,33.
La sola aveva eccepito in compensazione un CP controcredito nei confronti di (di cui la era PE CP edere) a lei derivante da decreto ingiuntivo n. 1126\2006.
L'attrice aveva sollevato avverso tale controcredito eccezione di prescrizione che doveva ritenersi tardiva in quanto proposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e pertanto, calcolato in euro 112.54,03 l'importo di cui l'attrice, in base alla quota ereditaria a lei da attribuirsi a seguito della successione nei diritti e nelle obbligazioni del marito, doveva ritenersi debitrice verso la poteva affermarsi l 'estinzione del correlato CP credito di cui all'atto di citazione per effetto di compensazione legale, persistendo tale credito unicamente con riguardo alla posizione di Controparte_2
Infondata, infine, doveva ritenersi l'eccezione sollevata dal convenuto circa la prescrizione degli interessi non potendosi ritenere che l'obbligazione fosse caratterizzata dalla periodicità.
Le spese del giudizio venivano regolate secondo il principio di soccombenza.
Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a _1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal Tribunale di Firenze.
L'appellante ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel
9 quantificare la somma calcolata a debito nei confronti del convenuto.
Ha poi censurato l'errore commesso dal Tribunale per aver omesso di valutare l'eccezione difensiva proposta nel primo grado di giudizio e con la quale aveva contestato l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del marito , che non CP_4 poteva essere basata sul documento n. 4 prodotto dai convenuti e non costituiva nemmeno oggetto di una specifica domanda di accertamento introdotta in causa dai convenuti.
La decisione era comunque da ritenersi errata per il fatto che il Tribunale aveva poi comunque ritenuto che la avesse Pt_1 acquistato per intero la quota di debito facente capo al marito, mentre per la presenza dei figli eredi ne aveva acquistato solo un terzo.
L'appellante ha poi – col quarto motivo – evidenziato l'errore commesso da parte del Tribunale nell'aver respinto , rilevandone erroneamente/ingiustamente d'ufficio la tardività, la propria eccezione di prescrizione del credito derivante dal
D.I. num. 1126\2016 che a sua volta la aveva eccepito CP in compensazione.
L'appellante ha sostenuto che, essendo la sua un'eccezione in senso “stretto”, la sua eventuale tardività/inammissibilità doveva essere invece oggetto di una specifica eccezione di controparte e non poteva, pertanto, essere rilevata ufficiosamente dal primo giudice.
L'appellante ha censurato l'errore commesso dal tribunale nella valutazione del quantum della predetta eccezione di compensazione, dovendo l'importo del credito a favore della essere quantificato nella minor somma pari alla sua CP
10 quota di spettanza, cioè un terzo, del debito del marito (che ammontava alla metà della somma oggetto dell'ingiunzione del
2006).
Con l'ultimo motivo di appello, la ha infine censurato Pt_1 anche la regolamentazione delle spese di giudizio come disposta dal Tribunale, poiché – in base a quanto premesso – non vi era alcuna soccombenza dell'attrice nei confronti della convenuta e conseguentemente dovesse essere riformato anche il punto dell'impugnata decisione nel quale era stata disposta la revoca del sequestro conservativo conces so in via cautelare dal medesimo Tribunale di LU.
-
Il e la , costituendosi in giudizio, Controparte_2 CP hanno resistito all'appello chiedendone la reiezione.
Dopo una lunga ricostruzione della vicenda processuale (con riferimenti anche a episodi attinenti i rapporti strettamente familiari/personali tra le parti e i danti causa) i convenuti hanno trattato e risposto ai motivi dell'appello principale formulando doglianze che costituivano motivi di appello incidentale.
Hanno ribadito:
- di aver rinunciato all'eredità del padre , non PE potendosi ritenere che la prosecuzione del giudizio di riduzione proposto dal predetto padre contro il fratello CP_4 fosse un atto di accettazione tacita di eredità, bensì dovesse essere interpretato e qualificato come un atto solo conservativo.
- Che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 135\1998 era prescritto e, comunque, nel caso fosse stato esigibile, non vi
11 sarebbe stato alcun giustificato motivo in base al quale ritiene che la potesse instaurare il nuovo presente giudizio Pt_1
(preceduto persino da un ricorso cautelare), ben potendo la medesima iniziare direttamente l'esecuzione.
- Che la sentenza di puro rito che aveva definito il giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo dl 1998, dichiarandolo estinto, si era vista erroneamente attribuita dal
Tribunale l'efficacia sostanziale di giudicato, con la conseguenza di veder calcolato il termine decennale di prescrizione dal suo deposito e non dal momento interruttivo risalente all'introduzione del giudizio monitorio;
la attestazione di esecutività ex art. 653 comma 1 c.p.c. apposta al decreto ingiuntivo per l'avvenuta estinzione, non aveva alcun valore riguardo alle questioni di merito dell'opposizione, avendo unicamente la funzione di consentire l'esecuzione del titolo facendo salva l'intervenuta eventuale prescrizione del credito.
- Che il Tribunale aveva ritenuto che il riconoscimento del debito operato dal gravasse sui suoi eredi pro quota Persona_3
e senza vincolo solidale: pertanto, dopo aver erroneamente statuito ritenendo esigibile il credito, il primo giudice era entrato nel merito della causa sul presupposto che il riconoscimento di debito dell'originario obbligato ( ER
) si fosse trasferito in capo ai suoi eredi (
[...] [...]
, moglie, e Pietro, figli) ma senza Per_4 CP_4 considerare che la era moglie ed erede dell'altro Pt_1 condebitore, venendo così a confondersi le sue posizioni.
Quanto al controcredito vantato da parte della basato CP sul citato Decreto ingiuntivo del 2006, i convenuti hanno sostenuto che corretta era da ritenersi la valutazione operata dal Tribunale in merito alla sua persistenza “per la pendenza di
12 procedimenti esecutivi immobiliari”) con la conseguente compensazione integrale del credito dell'attrice.
Il ha poi, con specifico riferimento alla sua Controparte_2 posizione, nuovamente ribadito di aver rinunciato all'eredità del padre , che l'asserito credito della zia PE Pt_1
si era prescritto non essendovi stati atti interruttivi,
[...] che le spese di giudizio erano state ingiustamente poste a suo carico e che il decreto di sequestro doveva essere revocato anche nei suoi confronti.
La Corte, all'udienza del 5.12.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Le questioni preliminari/pregiudiziali che gli appelli pr incipale e incidentale come introdotti in causa pongono alla Corte sono le seguenti.
Se sussista accettazione tacita di eredità da parte d ei convenuti.
Quanto alla questione relativa all'accettazione tacita di eredità, la Corte ritiene che pur rimanendo ampiamente controvertibile la materia, è noto che, in merito agli atti che riguardano l'esercizio di attività processuale, sia di iniziativa che di impulso, un orientamento consolidato ritiene che debba verificarsi se l'atto abbia “travalicato” il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento di apertura della successione.
13 Un atto di proposizione comunque di intervento, qualificandosi previamente erede, nell'azione di riduzione intrapresa dal proprio dante causa, dimostrano che il chiamato, proponendol i, ha accettato di assumere la qua lità di erede (con riguardo all'azione di riduzione vedi Cassazione n. 18068 \12; con riguardo alla prosecuzione del processo vedi Cassazione n.
12780\03; con riguardo alla riassunzione v. Cassazione n.
771\12).
Deve pertanto ritenersi ampiamente condivisibile la motivazione della sentenza impugnata sul punto c he ha ritenuto come i convenuti avessero posto in essere atti che importavano accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. e che, stante l'irrevocabilità dell'accettazione e la definitività dell'acquisto della qualità di erede, la successiva rinuncia da loro effettuata era priva di effetto, in forza del generale principio “semel heres semper heres” (sul punto, cfr.
Cass. ord. n. 15663 del 2020).
In concreto i convenuti si erano costituiti nel predetto giudizio che era stato iniziato da contro , PE CP_4
, CP_7 CP_8 Controparte_9
a seguito de decesso del proprio
[...] dante causa, intervenendo volontariamente nel procedimento quali eredi/successori a titolo universale, così come risulta anche dalla sentenza n.227/2011 (non ben comprensibile cosa voglia significare a difesa convenuta quando sostiene che i propri assistiti, intervenendo in un giudizio in cui si coltivano le domande introdotte in causa e introducendo anche il grado di giudizio successivo, si sarebbero dichiarati sì eredi, ma in senso “atecnico”),
14 L'azione giudiziaria laddove intesa alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, è atto che travalica “il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. ord. n. 10060 del 2018. In senso conforme, sent. n. 13738 del 2005).
E pertanto, i convenuti, agendo nell'espressa qualità dichiarata di “eredi di ”, subentravano nella promossa PE azione di riduzione di disposizioni lesive della legittima spettante al loro dante causa (che pure agiva in qualità di erede di ), così rivendicando i propri diritti su una Persona_3 quota dell'asse ereditario da cui il sosteneva PE essere stato ingiustamente pretermesso, azione che non avrebbero potuto intentare se non ne lla qualità di eredi.
Escluso quindi che potesse farsi riferimento al precedente della
Corte di legittimità invocato di convenuti (del tutto fuori termini), si doveva fare piuttosto applicazione del principio secondo il quale il comportamento collegato all 'intervento operato dai convenuti in qualità di eredi di nel PE giudizio iscritto al r.g. n. 4881/1994 del Tribunale di Pisa e l'aver proposto l'appello la sentenza n. 227/2011 che lo aveva definito, costituiva accettazione tacita dell'eredità risolvendosi in un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi.
Se sussista l'interesse ad agire dell'attrice, in quanto già munita di titolo.
Il Tribunale ha ritenuto che il fatto che la fosse già in Pt_1 possesso del decreto ingiuntivo con efficacia di giudicato
15 emesso nei confronti dei convenuti e cioè il titolo (esecutivo) fondante il credito di cui protestava l'inadempimento e chiedeva pronunciarsi condanna al pagamento, non pregiudicasse il suo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ciò sulla base del principio affermato alla Corte di Cassazione
(num. 21768\19 e 24646\21) in base al quale non vi è nell'ordinamento giuridico alcun divieto per il creditore eventualmente già munito di un titolo esecutivo, a procurarsene un altro, salvo il divieto di ne bis in idem e salvi i limiti in tema di abuso del diritto e del processo, non sussistenti nel caso di specie (e nemmeno specificamente ipotizzate).
Come ricordato dal Tribunale, nella fattispecie, inoltre, a seguito della formazione del titolo, negli anni si era venuta a creare una situazione di incertezza – a causa del decesso del condebitore, della necessità di individuare gli eredi, della pretesa confusione delle posizioni di creditrice e debitrice della e della conseguente compensazione/estinzione del debito Pt_1
– tale da “veicolare” un'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Non poteva quindi impedirsi al creditore, , di agire _1 per risolvere questioni e contestazioni in astratto preventivabili in merito al suo diritto a procedere a esecuzione forzata.
Se il credito della possa ritenersi prescritto, come Pt_1 eccepito dai convenuti nel primo grado di giudizio.
Si discute se a seguito della pronunciata estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 135\1998 da cui trare origine il credito vantato dalla e per cui è causa, la Pt_1 domanda monitoria abbia mantenuto un effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale solo istantaneo (risalente
16 alla notificazione del provvedimento) anziché permanente (fino alla sentenza del Tribunale di Pisa che ha poi dichiarato l'estinzione del giudizio i dopposizione) .
Come correttamente premesso dal pr imo giudice, la disciplina dei rapporti tra processo ed interruzione della prescrizione, completata dall'effetto sospensivo della decorrenza del termine che consegue all'introduzione della domanda giudiziale, a norma del combinato disposto degli artt. 2943 , commi 1°-3°,
2945, 2° comma, c.c. necessitava di un coordinamento con le regole che presidiano il fenomeno dell'estinzione del processo.
Fatta tale premessa, il primo giudice rilevava ( anche qui correttamente ad avviso di questa Corte) che: “Con particolare riguardo all'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mette conto rilevare che non si assiste al travolgersi di tutti gli atti processo fin lì compiuti secondo il generale paradigma di cui all'art. 310, 2° comma, c.p.c. – che da tale automatismo esonera soltanto le sentenze di merito e le pronunce che regolano la competenza – atteso che la lex specialis di cui all'art. 653 c.p.c. sancisce che, al sopravvenire di una tale eventualità, il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito, acquisti efficacia esecutiva, per tale dovendosi intendere l'autorità propria del giudicato sostanziale, ciò implicando non già il venir meno dell'effetto sospensivo, con efficacia retroattiva sino all'ultimo atto interruttivo, in base al parametro erroneamente invocato di cui all'art. 2945, 2° comma, c.c., bensì il suo protrarsi sino all'avveramento della fattispecie estintiva del processo di opposizione, che al contempo segna il momento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, a norma del 3° comma dell'art. 2945 c.c.
Tanto in ultima analisi comporta che è dall'acquistata irrevocabilità del decreto ingiuntivo, per effetto del
17 meccanismo estintivo, che occorre computare la decorrenza di un autonomo termine di prescrizione decennale in base al generale principio di cui all'art. 2953 c.c. (cfr., su tale ultimo aspetto, Cass. sent. n. 15157 del 2017). Orbene, poiché nel caso di specie è con la sentenza n. 227/2011 del Tribunale di
Pisa (doc. 5 fasc. attoreo) che è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione, contemporaneamente determinando il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo,
è con tale momento che viene a coincidere il dies a quo del nuovo termine di prescrizione decennale, termine che, alla data di instaurazione del presente giudizio, era indubitabilmente ancora pendente ed è stato quindi sottoposto ad nuovo meccanismo di sospensione-interruzione secondo le coordinate normative già esaminate.”
La Corte ritiene che l'appellata decisione sia ineccepibile in quanto in termini con l'orientamento della citata giurisprudenza di legittimità di cui è stato effettivamente e bene applicato il principio.
La citata Cass. n. 15157/2017, decidendo proprio un caso di estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato che si verifica non solo l'effetto interruttivo istantaneo, ma anche quello permanente, per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato in esito all'estinzione del giudizio di opposizione.
In senso sost. conforme vedi anche Cass. num. 4676/2023:
l'effetto interruttivo permanente si produce sino a quando il decreto ingiuntivo abbia acquistato efficacia di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna;
Cass. 20176 del 3.9.2013 secondo cui: ”l'interruzione del termine di
18 prescrizione, con la notificazione del decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti sino all'acquisto dell'efficacia di giudicato da parte del decreto, per mancata tempestiva opposizione, anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo sin dalla sua emissione”.
Le decisioni sono nel solco dell'ormai risalente affermazione di
Cass. n.5021/1977, secondo la quale: “l'estinzione del processo rende inefficaci gli Atti compiuti, si riferisce agli Atti del giudizio di cognizione ordinaria, ma non estende la sua efficacia al decreto ingiuntivo opposto. Quest'ultimo, infatti, acquista efficacia esecutiva, a norma dell'art 653 cod proc civ, qualora con ordinanza sia dichiarata l'Estinzione del giudizio
d'opposizione.”
-
Una volta superate in senso favorevole all'appellante principale le questioni pregiudiziali/preliminari indicate, va esaminato il merito degli appelli.
Se sussista l'errore commesso dal Tribunale ne lla rideterminazione e quantificazione del credito.
E' incontestato tra e parti – e comunque riscontrabile attraverso i documenti e gli atti di causa – che la somma portata dal decreto ingiuntivo n. 135 \1998 riguarda un debito di (l'atto di riconoscimento di debito di Persona_3
500milioni di vecchie Lire in favore della trasmesso in Pt_1 via ereditaria a , e Persona_4 PE CP_4
(la moglie e i due figli, di cui uno marito della . Pt_1
Correttamente e condivisibilmente il primo giudice ha sul punto chiarito che ogni eventuale contestazione sollevata dai convenuti avverso l'efficacia dell'atto di riconoscimento de 19 debito in oggetto (datato 10.3.1993), doveva considerarsi tardiva e comunque superabile sulla base della consideraz ione che il decreto ingiuntivo più volte citato aveva conseguito in merito autorità di cosa giudicata.
Ciascuno dei debitori ingiunti, in quanto erede, era quindi tenuto solo in base alla propria quota di un terzo, ma, a causa del decesso della (madre degli altri due coeredi), Persona_4 quella a favore dei figli del de cuius ( e ) si era R_ CP_4 accresciuta a un mezzo.
L'assunto dell'appellante deve ritenersi fondato, rilevando la
Corte che:
- Il credito di cui al decreto ingiuntivo n.135/1998, a seguito del decesso del debitore originario e principale ( ) Persona_3
e quindi per trasferimento mortis causa, gravava sugli eredi
(moglie) e (figli), Persona_4 PE CP_4 in proporzione della loro quota ereditaria (ossia di 1 /3 ciascuno) e che pertanto il debito complessivo pari ad euro
474.482,02 era sin dall'origine da suddividersi in tre quote uguali (come ben sostenuto nella sentenza impugnata).
- Il detto debito obbligava (dante causa dei PE convenuti) per 1\3zo, ma nella determinazione delle quote di successione, doveva tenersi debitamente conto del fatto che in data 16.7.2000 era – come incontestato in atti - deceduta la predetta (moglie di e madre di Persona_4 Persona_3
e ) come premesso obbligata, in virtù R_ CP_4 dell'ingiunzione nei limiti di 1/3 della somma ingiunta.
- Essendo i due figli, (deceduto in data PE
19.11.2009) e (deceduto in data 28.5.2017) CP_4 eredi della e non risultando agli atti alcuna rinuncia Per_4 all'eredità, questi erano quindi succeduti nella quota di
20 obbligazione a carico della madre (1 \6 ciascuno e così divenuti debitori dell'obbligazione di cui al provvedimento monitorio per la quota di 1\2 ciascuno in quanto subentrati ciascuno nella posizione solo di uno dei due figli condebitori ).
E quindi la somma dovuta è da quantificarsi nell'importo complessivo di euro 237.241,02, diviso poi nella misura della metà a carico di ciascuno dei convenuti in euro 118.629,51 – determinato con riferimento al debito per capitale, interessi e spese portato dal decreto ingiuntivo n. 1895 \1998 emesso dal
Tribunale di Pisa il 16.5.1998 e divenuto esecutivo in data
12.6.2013, somma che andrà maggiorata dalla data della domanda, 17.7.2019.
Se, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1126 \06 ottenuto dalla convenuta nei confronti dei fratelli CP
e , l'attrice possa PE CP_4 _1 essere considerata sua debitrice, per successione ereditaria nella quota del debito del marito, il predetto
e se sia poi fondata l'eccezione, sollevata CP_4 in primo grado dalla di estinzione del debito CP azionato in citazione per compensazione con il detto controcredito.
Sul punto, come premesso, il Tribunale aveva accolto l'eccezione di compensazione, ritenendo che sussistesse il controcredito che la convenuta aveva preteso di vantare nei confronti del dante causa dell'attrice, il marito CP_4 ed aveva anche respinto l'eccezione di prescrizione del credito in parola sulla base del fatto che tale eccezione era stata sollevata dall'attrice tardivamente.
Tale credito era basato sul citato decreto ingiuntivo num.
1126\2006 (prodotto nel primo grado di giudizio con la
21 comparsa di risposta) per l'importo di 273.895,43 Euro, originariamente emesso a favore della anche nei CP confronti di . PE
L'appellante, argomenta la sua impugnazione sostenendo dapprima che esista un'omessa motivazione sul primo punto della questione, avendo il Tribunale dato in sostanza per scontato che, in assenza di una specifica formale domanda dei convenuti in merito, la avesse accettato l'eredità del Pt_1 marito . CP_4
E sostiene (in realtà con quella che appare una mera congettura) che, a suo avviso, ciò sia stato basato sulla documentazione di cui ai numm. 4 e 5 versati in atti dai convenuti e cioè una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed una memoria depositata nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa da un Istituto di credito nei confronti dei fratelli e , con la PE CP_4 quale gli eredi di , tra i quali vi era anche la CP_4 moglie odierna attrice/appellante, con cui si formulava istanza di rettifica dell'ordinanza di vendita. L'assunto è in astratto condivisibile, atteso che la memoria depositata nella procedura esecutiva immobiliare non è un atto di intervento vero e proprio, né può costituire qualcosa di diverso da un mero atto conservativo ex art. 460 c.c. così come alcun decisivo valore può avere la sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ma l'appello non pare che tenga conto di una dirimente questione logica preliminare e cioè del fatto che l a titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata (o attribuita) in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), e quindi lo status di erede, quale elemento
22 fondante la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, può considerarsi dimostrato per effetto della non contestazione.
Come ogni altro elemento attinente il merito di una questione introdotta in causa, è quindi onere preciso di chi l'abbia allegata darne dimostrazione, mentre è onere di chi la contrasti quello di contestarla tempestivamente.
Nella fattispecie, l'eccezione di compensazione così come l'attribuzione alla della qualità di erede del marito Pt_1
è stata proposta nella comparsa di costituzione, CP_4 da parte dei convenuti (e in particolare dalla che ne CP aveva titolo), deducendo anche che aveva “svolto attività in procedure in corso contro il marito e presentato al Comune di
Bientina una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
E quindi era l'attrice che avrebbe a quel punto _1 dovuto eccepire a sua volta di non aver accettato l'eredità del marito e ciò alla prima udienza di trattazione , stando all'art. 183 c.p.c. vigente ratione temporis.
Dagli atti di primo grado emerge che alla prima udienza tenutasi ex art. 183 davanti al primo giudice, l'attrice Pt_1 non ha tempestivamente contestato la qualità di erede del marito attribuitagli dalla controparte nella comparsa.
Solo successivamente l'attrice ha svolto poi le sue difese, affermando – tardivamente - che i convenuti non avevano dimostrato la sussistenza di un accettazione dell'eredità del marito (cosa che non aveva specificamente contestato nei termini processuali a lei imposti) e che nemmeno era stata da loro proposta una riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta accettazione dell'eredità domanda
23 riconvenzionale che non si vede perché la avrebbe CP dovuto proporre con la propria comparsa di risposta, a meno che non fosse consapevole che la non era erede del Pt_1 marito (cosa del tutto indimostrata), né dopo visto che alla prima udienza a non aveva specificamente contestata la Pt_1 qualità di erede del marito dedotta in giudizio.
Il Tribunale ha pertanto solo ritenuto che l'allegazione della circostanza fosse un dato non oggetto di contestazione specifica.
Passando quindi a esaminare l'altro punto della questione,
l'attrice ricorda che aveva anche eccepito la prescrizione Pt_1 del controcredito oppostole in compensazione dalla convenuta assumendo che non le era mai stato notificato il CP predetto decreto ingiuntivo del 2006 .
L'appellante si duole della decisione del Tribunale che t ale eccezione ha ritenuto, d'ufficio, inammissibile per essere stata dedotta tardivamente nella prima memoria ex art. 183, 6 ° comma c.p.c. e non alla prima udienza.
Deve al riguardo invero ribadirsi che la memoria di cui al
(previgente e applicabile ratione temporis) art. 183, sesto comma, num. 1 c.p.c. consentiva all'attrice di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (v. ex multis Cass. n.
30745 del 26/11/2019, Rv. 656177; n. 9880 del 13/05/2016,
Rv. 639817-01; n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877 -01; n.
25409 del 12/11/2013, Rv. 629119 - 01; Sez. U. n. 3567 del
14/02/2011, Rv. 616565-01).
24 Non può quindi affermarsi l'illegittimità della sentenza appellata per aver il giudice rilevato d'ufficio la tardività dell'eccezione di prescrizione.
L'appello principale, però, deve ritenersi sul punto fondato con riguardo al denunciato e censurato errore commesso dal primo giudice nell'aver considerato che la fosse erede e Pt_1 subentrata per intero nella posizione debitoria del marito defunto e non per la quota di sua spettanza (1 \3zo per la presenza di figli).
Ne consegue che l'effetto estintivo per compensazione non potrà che aver riguardo alla predetta misura di 1\3zo della metà della somma portata dal decreto ingiuntivo del
20.11.2006 (cioè 1\6to dell'intero importo) e cioè euro
45.649,23 oltre interessi legali dal 6.11.2006 (273.895,43 : 2
x 3).
Tutti gli ulteriori aspetti inseriti dai convenuti nelle lo ro difese finali (peraltro nella comparsa di replica) non possono, all'evidenza, costituire motivo di trattazione essendo peraltro in gran parte basati su una dedotta “simulazione” dell'atto di ricognizione del debito di , qu estione qui non Persona_3 più proponibile e non potendo essere ritenute ammissibili le difese contenenti eccezioni nuove.
All'esito del presente grado di giudizio , rideterminato il debito a carico di ciascuno dei due convenuti, ne consegue la riforma della sentenza appellata che costituisce presupposto perché la regolamentazione delle spese del giudizio avvenga in base alla valutazione dell'esito complessivo della lite , restando così assorbito il motivo dell'appello principale che lamentava l'erronea/ingiusta regolamentazione dispos ta in merito dal primo giudice e con revoca della disposta dichiarazione di
25 inefficacia del sequestro di cui all'ordinanza del giudice di primo grado del 4.7.2019 – confermato dal Tribunale in sede di reclamo.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Come ora premesso la riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400 \2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass.
(ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito
e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza a bbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
26 La Corte ritiene sussistente nella fattispecie un evidente caso in cui ravvisare un'ipotesi di soccombenza reciproca/accoglimento parziale della domanda, che impone di individuare la soccombenza prevalente che è chiaramente ravvisabile, per la gran parte degli aspetti controversi della causa, a carico dei convenuti.
Le spese di giudizio possono essere compensate per 1 \3zo dovendosi considerare gli aspetti in merito ai quali l'odierna appellante può essere considerata parzialmente soccombente,
e cioè considerando la ritenuta parziarietà dell'originaria obbligazione che ha comportato la riduzione della pretesa originaria della (che costei aveva quantificato in una Pt_1 somma maggiore sin dall'iniz io della lite già nel proposto ricorso cautelare, aspetto che già trova regolamentazione liquidando le spese con riferimento al valore della causa basato sul decisum e non sul petitum) e considerando che i convenuti
– la cui posizione processuale può essere considerata sostanzialmente unitaria – vedono le loro domande accolte solo con riguardo all'eccepita compensazione del controcredito della
CP
I convenuti dovranno pertanto rimborsare all'appellante i 2\3zi delle spese dei due gradi di giudizio, ivi compresa la fase cautelare.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi ed i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da 52.000 a 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi, nel caso dell'appello incidentale, di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del
27 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei conventi, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 228\2022 emessa inter partes dal Tribunale di LU, pubbl. il g.
11.3.2022:
- ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti di e di , _1 Controparte_2 CP determinando il debito dei convenuti nella somma di Euro
118.629,51, con riferimento al debito per capitale, interessi e spese portato dal decreto ingiuntivo n. 1895\1998 emesso dal
Tribunale di Pisa il 16.5.1998 e divenuto esecutivo in data
12.6.2013, somma che andrà maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda, 17.7.2019.
- DICHIARA per effetto di compensazione, parzialmente estinto alla data del 20.11.2006 per l'importo di euro
45.649,23 il predetto debito di;
CP
- CONDANNA per l'effetto ciascuno dei convenuti P_
e di , al pagamento in favore della
[...] CP medesima attrice/appellante principale delle _1 somme dovute in base a quanto determinato ai capi precedenti della presente sentenza: Euro 118.629,51, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda, 17.7.2019, somma che nei soli confronti della debitrice dovrà decurtarsi CP dell'importo di Euro 45.649,23 alla data del 20.11.2006.
- RESPINGE l'appello incidentale come in atti proposto.
- CONDANNA i convenuti, in solido tra di loro, a rimborsare a le spese del giudizio che liquida: _1
28 quanto al primo grado, in complessivi – compresa la fase cautelare - Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CAP;
quanto al presente grado di appello, in complessivi Euro
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- ANNULLA l'ultimo capo del dispositivo della sentenza appellata, nel punto in cui ha dichiarato inefficace il sequestro conservativo di cui all'ordinanza del giudice di primo grado del
4.7.2019 – confermato dal Tribunale di LU in sede di reclamo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2 003, n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
29
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, _1 con l'Avv. Leandro Barsotti e con l'Avv. Lorenzo Eustachi, di
Pisa, appellante nei confronti di
e , CP Controparte_2 con l'Avv. Enrico Fascione, di Pisa, convenuti in appello-appellanti incidentali avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di LU;
in materia di condanna al pagamento di debito ereditario.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza
n.228/2022 – n.553/2022 rep. emessa dal Tribunale di LU, in data 11.3.2022, nella causa n.3544/2019 R.G., previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: IN TESI -
I°) In accoglimento dei motivi di impugnazione, condannare i
1 signori e , eredi del sig. Controparte_2 CP R_
, al pagamento, in solido tra loro e comunque per le
[...] rispettive quote ereditarie, in favore di , del _1 complessivo importo di €.237.241,02 o di €.118.620,51 ciascuno, oltre interessi legali dal 17.7.2019 al saldo effettivo, comprensivo di capitale, interessi e spese legali di cui al decreto ingiuntivo n.135/1998 D.I. – n.1895/1998 R.G., emesso dal Tribunale di Pisa in data 16.5.1998 e divenuto esecutivo in data 12.6.2013, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 17.7.2019 al saldo effettivo. IN IPOTESI - II°) In accoglimento dei motivi di impugnazione, condannare i signori
e , eredi del sig. , al Controparte_2 CP PE pagamento, in solido tra loro e comunque per le rispettive quote ereditarie, in favore di , de l complessivo _1 importo di €.182.438,08 o di €.118.620,51 per P_
e di €.63.817,57 per , oltre interessi legali
[...] CP dal 17.7.2019 al saldo effettivo, comprensivo di capitale, interessi e spese legali di cui al decreto ingiuntivo n.135/1998
D.I. – n.1895/1998 R.G., emesso dal Tribunale di Pisa in data
16.5.1998 e divenuto esecutivo in data 12.6.2013, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 17.7.2019 al saldo effettivo. III°) In accoglimento dei motivi di impugnazione, condannare CP alla refusione delle spese ed onorari di causa sia del
[...] giudizio di primo grado, sia della fase cautelare. IN OGNI
CASO - IV°) Con ogni consequenziale ordine all'
[...]
, di Controparte_3 trascrivere l'emanando provvedimento con ogni esonero. V°)
Con vittoria di spese ed onorari di causa sia del giudizio di primo grado, sia della fase cautelare, sia del presente giudizio di appello. Con ogni riserva.”
-
Per i convenuti/appellanti incidentali: “Concludono -per il rigetto dell'appello principale proposto da con _1
2 citazione notificata il 4.10.2022;- per la conferma della sentenza 228/22 del Tribunale di LU salvo che nelle parti sopra contestate e, quindi, perché, in accoglimento di
APPELLO INCIDENTALE da parte di e, solo Controparte_2 nei limiti di quanto occorra, di , sia dichiarata la CP nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui: -dichiara inefficace la rinuncia dei comparenti all'eredità di R_
, avvenuta in data 5/11/2019 ai rogiti del Dr.
[...] Per_2
e sia quindi dichiarato che non ha diritto
[...] _1 di procedere nei loro confronti per crediti da lei asseritamente vantati nei confronti di;
- -dichiara la PE sussistenza dell'interesse ad agire di , pur già _1 titolare di un titolo esecutivo asser itamente valido, sotto il duplice profilo: a-della asserita persistente validità del decreto ingiuntivo n. 135/98 del Tribunale di Pisa, di cui era stata chiesta declaratoria di prescrizione;
b-della asseritamente non inutile duplicazione di giudizi a seguito della persistente validità del medesimo: e chiedono quindi sia dichiarata : a/1-
l'intervenuta prescrizione del diritto portato dal decreto ingiuntivo n. 135/98 del Tribunale di Pisa, ai sensi dell'art.
2945 c. 3 cod.civ.; b/1-in caso di rigetto, l'inammissibilità della domanda di cui al presente giudizio, per la evidente carenza di interesse ad agire di;
- e nella parte in cui: - _1 afferma la parziarietà dell'obbligazione per gli eredi di ER
, senza considerare l'intervenuta confu sione del
[...] patrimonio di col patrimonio di suo marito _1
, con conseguente declaratoria di insussistenza CP_4 anche per tale motivo dell'asserito credito della stessa Pt_1
; - dichiara la sussistenza del credito di
[...] Parte_2 nei confronti del nipote , dovendosi invece Controparte_2 dichiarare il medesimo assolto ed esonerato da qualsiasi contribuzione nei confronti della zia;
- -condanna P_
al pagamento delle spese di lite (sia per la fase
[...] cautelare che per la fase di merito), dovendosi invece ritenere assolto anch'egli da ogni onere nei confronti dell'attrice; -
3 dichiara inefficace il sequestro solo nei confronti di , CP dovendosi invece dichiarare inefficace il sequestro nei confronti di entrambi i resistenti. Con ogni altra pronuncia conseguenziale e di ragione, e vittoria di spese anche per
nel primo Giudizio, e per entrambi nel Controparte_2 presente giudizio d'appello. Salvo ogni altro diritto.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
ha introdotto il giudizio di primo grado, _1 convenendo in giudizio davanti al Tribunale di LU CP
e , assumendo: Controparte_2
- di essere creditrice in forza di decreto ingiuntivo n. 135/1998, emesso dal Tribunale di Pisa in data 16.5.1998, del complessivo importo di lire 500.000.000 (pari ad euro 258.228,45), oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alle spese legali portate, nei confronti di – deceduto il Persona_3
5.10.1993 – e quindi dei suoi eredi (moglie) Persona_4
e ; CP_4 R_
- che il giudizio di opposizione promosso da PE avverso tale decreto si era concluso con la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 399/2013, che aveva dichiarato l'estinzione del processo;
- che il debitore era deceduto in Pietrasanta il PE
19.11.2009, lasciando quali suoi eredi legittimi il figlio P_
e la moglie , i quali, benché avessero
[...] CP formalmente rinunciato all'eredità avevano nel frattempo acquisto la medesima qualità di eredi per aver effettuato atti incompatibili;
- che in considerazione degli interessi maturati, alla data del
16.7.2019, il credito ammontava ad euro 474.482,02 ;
- di aver interesse sia a far accertare la qualità d eredi del suo
4 debitore in capo ai convenuti, sia a ottenere la loro condanna al pagamento del dovuto pur essendo in possesso di un titolo già divenuto esecutivo.
Tanto premesso, concludeva perché i convenuti fossero dichiarati eredi di e, per l'effetto, sentirli PE condannare a pagare in solido, ovvero in ragione delle rispettive quote ereditarie, la somma di euro 474.482,02, oltre interessi legali dal 17.7.2019 sino al soddisfo.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti i quali hanno resistito alla domanda eccependo l'efficacia dell'intervenuta rinuncia all'eredità di effettuata in data PE
5.11.2019, poiché gli atti menzionati dall'attrice erano stati adottati unicamente quali chiamati all'eredità del congiunto, ai sensi dell'art. 460 c.c., ma tali da non valere a qualificarli eredi.
Eccepivano altresì che il credito azionato in via monitoria doveva ritenersi prescritto, poiché, con l'estinzione del giudizio di opposizione, il termine di prescrizione, poi inutilmente spirato, aveva preso nuovamente a decorrer e dall'ultimo atto interruttivo del 22.4.1998, data coincidente con il deposito del ricorso per ingiunzione.
Sostenevano, infine, che una parte del debito doveva ritenersi estinta per confusione, poiché il decreto ingiuntivo era stato emesso oltre che nei confronti di anche nei PE confronti di e (figlio e moglie di CP_4 Persona_4
) e tale – nel cui patrimonio Persona_3 CP_4 era confluita anche la quota di debito della predetta
[...]
, madre premorta in data 16.7.2000 – era deceduto in Per_4 data 28.5.2017, lasciando erede anche la moglie, cioè l'odierna attrice.
5 Talché per la vicenda ereditaria come rappresentata nella Pt_1 si erano confuse, per la corrispondente quota, le qualità di creditrice e di debitrice, con conseguente estinzione parziale del debito.
Svolta l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione ed il Tribunale emetteva la sentenza oggi appellata con la quale riteneva la domanda attorea come fondata accogliendola (per quanto di ragione) unicamente nei confronti di P_
e respingendola quindi nei confronti di ,
[...] CP_5 sulla base delle seguenti considerazioni.
Quanto all'eccepita da parte dei convenuti carenza dell a qualità di eredi, l'invocata rinuncia all'eredità di da loro PE effettuata in data 5.11.219 doveva ritenersi intervenuta quando l'eredità era già stata tacitamente accertata essendo i convenuti intervenuti nel giudizio di riduzione a tutela della quota di legittima vantata dal (quale erede di CP_6
) di cui al n. RG n.4481\94 pendente davanti Persona_3 al Tribunale di Pisa ed avendo gli stessi poi proposto appello avverso la decisione di primo grado che aveva definito il giudizio.
Tale attività non poteva ritenersi costituire un'ipotesi d atti conservativi ex art. 460 c.c.
Andava respinta l'eccezione, sempre sollevata dai convenuti, circa una pretesa carenza di interesse ad agire dell'attrice in quanto già in possesso di titolo esecutivo, non sussistendo nella fattispecie gli estremi per configurare un abuso del diritto o del processo, avendo la la qualità d i creditore che, pur Pt_1 avendo ottenuto una condanna nei confronti del debitore, intendeva far valere una “situazione giuridica” che non aveva trovato esaustiva tutela e “suscettibile di conseguire un
6 “risultato ulteriore” rispetto alla lesione denunciata ed aveva esaurito il suo diritto di azione non potendo chiedere un nuovo decreto ingiuntivo per lo stesso titolo e oggetto, né mirando a ottenere una mera duplicazione del titolo già conseguito.
Peraltro alla occorreva rimuovere la situazione di Pt_1 incertezza derivata da fatti e cause sopravvenuti, evenienze del tutto inedite, come da definizione del primo giudice, “quali il decesso del condebitore , l'individuazione CP_4 degli eredi, la sollevata estinzione parziale dell'obbligazione dedotta in giudizio per confusione, l'eccezione di compensazione, cioè a dirsi un conglome rato di difese che i convenuti, ove l'attrice avesse immediatamente azionato il titolo esecutivo nella propria disponibilità, avrebbero potuto veicolare attraverso un'opposizione ex art. 615 c.p.c. e che, pertanto, la creditrice ha inteso prevenire introdu cendo un autonomo giudizio di cognizione”.
Andava quindi ritenuta proponibile la domanda attrice per la ricordata sopravvenienza di fatti nuovi, aventi efficacia potenzialmente estintiva o modificativa del diritto di credito originario consacrato nel provvedimento irrevocabile, rendendo così necessario un nuovo accertamento.
Passando a esaminare l'eccezione di prescrizione del credito, i l primo giudice evidenziava che i convenuti avevano sostenuto che l'ultimo atto interruttivo del decorso dell'ordinario te rmine prescrizionale di 10 anni, andava fatto risalire al deposito del ricorso per decreto di ingiunzione (22.4.1998) e che quindi alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, questo era interamente decorso senza che fosse inter venuto alcun altro atto di interruzione. E ciò perché doveva considerarsi che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo era stato dichiarato estinto (e quindi con riferimento al 7 disposto di cui all'art. 2945 3 comma c.c.)
L'eccezione veniva ritenuta destituita di fondamento perché nell'ipotesi dell'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non tutti gli atti vengono travolti “secondo il generale paradigma di cui all'art. 310 2 comma c.p.c.” che si riferisce alle sentenze di merito e a quelle che regolano la competenza.
Il primo giudice riteneva che il computo del termine prescrizionale andasse calcolato a decorrere dal momento in cui il decreto ingiuntivo aveva acquistato l'irrevocabilità e che andava collocato al momento de lla sentenza n. 227\2011 del
Tribunale di Pisa che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo , nella fattispecie quindi il termine decennale non era decorso interamente.
Passando quindi a decidere il merito della causa, il Tribunale determinava in 1\3zo dell'importo portato dal decreto ingiuntivo il credito vantato dall'attrice ne confronti dei convenuti, dal momento che – ex art. 754 c.c. - debitori di erano i tre eredi di , e cioè _1 Persona_5 [...]
, e in proporzione alle loro Per_4 PE CP_4 rispettive quote ereditarie di 1 \3zo.
Peraltro l'attrice aveva anche tralasciato d i considerare che anche la predetta era deceduta, lascando a Persona_4 succedergli anche il figlio , marito della Persona_6 Pt_1 che, morendo nella data del 28.5.2017 , aveva lasciato a succedergli oltre a figli anche la moglie attrice in causa che, quindi, vedeva confusa la sua posizione di creditrice del marito defunto e debitrice in quanto erede di questi.
8 Di conseguenza il credito nei confronti di era PE quantificabile in un terzo della somma portata dal titolo
(decreto ingiuntivo dotato di efficacia di cosa giudicata) , nella cui quota erano subentrati, quali successo ri legittimi, i convenuti in quote uguali, per cui ciascuno di loro doveva la somma di euro 79.08,33.
La sola aveva eccepito in compensazione un CP controcredito nei confronti di (di cui la era PE CP edere) a lei derivante da decreto ingiuntivo n. 1126\2006.
L'attrice aveva sollevato avverso tale controcredito eccezione di prescrizione che doveva ritenersi tardiva in quanto proposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e pertanto, calcolato in euro 112.54,03 l'importo di cui l'attrice, in base alla quota ereditaria a lei da attribuirsi a seguito della successione nei diritti e nelle obbligazioni del marito, doveva ritenersi debitrice verso la poteva affermarsi l 'estinzione del correlato CP credito di cui all'atto di citazione per effetto di compensazione legale, persistendo tale credito unicamente con riguardo alla posizione di Controparte_2
Infondata, infine, doveva ritenersi l'eccezione sollevata dal convenuto circa la prescrizione degli interessi non potendosi ritenere che l'obbligazione fosse caratterizzata dalla periodicità.
Le spese del giudizio venivano regolate secondo il principio di soccombenza.
Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a _1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal Tribunale di Firenze.
L'appellante ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel
9 quantificare la somma calcolata a debito nei confronti del convenuto.
Ha poi censurato l'errore commesso dal Tribunale per aver omesso di valutare l'eccezione difensiva proposta nel primo grado di giudizio e con la quale aveva contestato l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del marito , che non CP_4 poteva essere basata sul documento n. 4 prodotto dai convenuti e non costituiva nemmeno oggetto di una specifica domanda di accertamento introdotta in causa dai convenuti.
La decisione era comunque da ritenersi errata per il fatto che il Tribunale aveva poi comunque ritenuto che la avesse Pt_1 acquistato per intero la quota di debito facente capo al marito, mentre per la presenza dei figli eredi ne aveva acquistato solo un terzo.
L'appellante ha poi – col quarto motivo – evidenziato l'errore commesso da parte del Tribunale nell'aver respinto , rilevandone erroneamente/ingiustamente d'ufficio la tardività, la propria eccezione di prescrizione del credito derivante dal
D.I. num. 1126\2016 che a sua volta la aveva eccepito CP in compensazione.
L'appellante ha sostenuto che, essendo la sua un'eccezione in senso “stretto”, la sua eventuale tardività/inammissibilità doveva essere invece oggetto di una specifica eccezione di controparte e non poteva, pertanto, essere rilevata ufficiosamente dal primo giudice.
L'appellante ha censurato l'errore commesso dal tribunale nella valutazione del quantum della predetta eccezione di compensazione, dovendo l'importo del credito a favore della essere quantificato nella minor somma pari alla sua CP
10 quota di spettanza, cioè un terzo, del debito del marito (che ammontava alla metà della somma oggetto dell'ingiunzione del
2006).
Con l'ultimo motivo di appello, la ha infine censurato Pt_1 anche la regolamentazione delle spese di giudizio come disposta dal Tribunale, poiché – in base a quanto premesso – non vi era alcuna soccombenza dell'attrice nei confronti della convenuta e conseguentemente dovesse essere riformato anche il punto dell'impugnata decisione nel quale era stata disposta la revoca del sequestro conservativo conces so in via cautelare dal medesimo Tribunale di LU.
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Il e la , costituendosi in giudizio, Controparte_2 CP hanno resistito all'appello chiedendone la reiezione.
Dopo una lunga ricostruzione della vicenda processuale (con riferimenti anche a episodi attinenti i rapporti strettamente familiari/personali tra le parti e i danti causa) i convenuti hanno trattato e risposto ai motivi dell'appello principale formulando doglianze che costituivano motivi di appello incidentale.
Hanno ribadito:
- di aver rinunciato all'eredità del padre , non PE potendosi ritenere che la prosecuzione del giudizio di riduzione proposto dal predetto padre contro il fratello CP_4 fosse un atto di accettazione tacita di eredità, bensì dovesse essere interpretato e qualificato come un atto solo conservativo.
- Che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 135\1998 era prescritto e, comunque, nel caso fosse stato esigibile, non vi
11 sarebbe stato alcun giustificato motivo in base al quale ritiene che la potesse instaurare il nuovo presente giudizio Pt_1
(preceduto persino da un ricorso cautelare), ben potendo la medesima iniziare direttamente l'esecuzione.
- Che la sentenza di puro rito che aveva definito il giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo dl 1998, dichiarandolo estinto, si era vista erroneamente attribuita dal
Tribunale l'efficacia sostanziale di giudicato, con la conseguenza di veder calcolato il termine decennale di prescrizione dal suo deposito e non dal momento interruttivo risalente all'introduzione del giudizio monitorio;
la attestazione di esecutività ex art. 653 comma 1 c.p.c. apposta al decreto ingiuntivo per l'avvenuta estinzione, non aveva alcun valore riguardo alle questioni di merito dell'opposizione, avendo unicamente la funzione di consentire l'esecuzione del titolo facendo salva l'intervenuta eventuale prescrizione del credito.
- Che il Tribunale aveva ritenuto che il riconoscimento del debito operato dal gravasse sui suoi eredi pro quota Persona_3
e senza vincolo solidale: pertanto, dopo aver erroneamente statuito ritenendo esigibile il credito, il primo giudice era entrato nel merito della causa sul presupposto che il riconoscimento di debito dell'originario obbligato ( ER
) si fosse trasferito in capo ai suoi eredi (
[...] [...]
, moglie, e Pietro, figli) ma senza Per_4 CP_4 considerare che la era moglie ed erede dell'altro Pt_1 condebitore, venendo così a confondersi le sue posizioni.
Quanto al controcredito vantato da parte della basato CP sul citato Decreto ingiuntivo del 2006, i convenuti hanno sostenuto che corretta era da ritenersi la valutazione operata dal Tribunale in merito alla sua persistenza “per la pendenza di
12 procedimenti esecutivi immobiliari”) con la conseguente compensazione integrale del credito dell'attrice.
Il ha poi, con specifico riferimento alla sua Controparte_2 posizione, nuovamente ribadito di aver rinunciato all'eredità del padre , che l'asserito credito della zia PE Pt_1
si era prescritto non essendovi stati atti interruttivi,
[...] che le spese di giudizio erano state ingiustamente poste a suo carico e che il decreto di sequestro doveva essere revocato anche nei suoi confronti.
La Corte, all'udienza del 5.12.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
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Le questioni preliminari/pregiudiziali che gli appelli pr incipale e incidentale come introdotti in causa pongono alla Corte sono le seguenti.
Se sussista accettazione tacita di eredità da parte d ei convenuti.
Quanto alla questione relativa all'accettazione tacita di eredità, la Corte ritiene che pur rimanendo ampiamente controvertibile la materia, è noto che, in merito agli atti che riguardano l'esercizio di attività processuale, sia di iniziativa che di impulso, un orientamento consolidato ritiene che debba verificarsi se l'atto abbia “travalicato” il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento di apertura della successione.
13 Un atto di proposizione comunque di intervento, qualificandosi previamente erede, nell'azione di riduzione intrapresa dal proprio dante causa, dimostrano che il chiamato, proponendol i, ha accettato di assumere la qua lità di erede (con riguardo all'azione di riduzione vedi Cassazione n. 18068 \12; con riguardo alla prosecuzione del processo vedi Cassazione n.
12780\03; con riguardo alla riassunzione v. Cassazione n.
771\12).
Deve pertanto ritenersi ampiamente condivisibile la motivazione della sentenza impugnata sul punto c he ha ritenuto come i convenuti avessero posto in essere atti che importavano accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. e che, stante l'irrevocabilità dell'accettazione e la definitività dell'acquisto della qualità di erede, la successiva rinuncia da loro effettuata era priva di effetto, in forza del generale principio “semel heres semper heres” (sul punto, cfr.
Cass. ord. n. 15663 del 2020).
In concreto i convenuti si erano costituiti nel predetto giudizio che era stato iniziato da contro , PE CP_4
, CP_7 CP_8 Controparte_9
a seguito de decesso del proprio
[...] dante causa, intervenendo volontariamente nel procedimento quali eredi/successori a titolo universale, così come risulta anche dalla sentenza n.227/2011 (non ben comprensibile cosa voglia significare a difesa convenuta quando sostiene che i propri assistiti, intervenendo in un giudizio in cui si coltivano le domande introdotte in causa e introducendo anche il grado di giudizio successivo, si sarebbero dichiarati sì eredi, ma in senso “atecnico”),
14 L'azione giudiziaria laddove intesa alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, è atto che travalica “il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. ord. n. 10060 del 2018. In senso conforme, sent. n. 13738 del 2005).
E pertanto, i convenuti, agendo nell'espressa qualità dichiarata di “eredi di ”, subentravano nella promossa PE azione di riduzione di disposizioni lesive della legittima spettante al loro dante causa (che pure agiva in qualità di erede di ), così rivendicando i propri diritti su una Persona_3 quota dell'asse ereditario da cui il sosteneva PE essere stato ingiustamente pretermesso, azione che non avrebbero potuto intentare se non ne lla qualità di eredi.
Escluso quindi che potesse farsi riferimento al precedente della
Corte di legittimità invocato di convenuti (del tutto fuori termini), si doveva fare piuttosto applicazione del principio secondo il quale il comportamento collegato all 'intervento operato dai convenuti in qualità di eredi di nel PE giudizio iscritto al r.g. n. 4881/1994 del Tribunale di Pisa e l'aver proposto l'appello la sentenza n. 227/2011 che lo aveva definito, costituiva accettazione tacita dell'eredità risolvendosi in un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi.
Se sussista l'interesse ad agire dell'attrice, in quanto già munita di titolo.
Il Tribunale ha ritenuto che il fatto che la fosse già in Pt_1 possesso del decreto ingiuntivo con efficacia di giudicato
15 emesso nei confronti dei convenuti e cioè il titolo (esecutivo) fondante il credito di cui protestava l'inadempimento e chiedeva pronunciarsi condanna al pagamento, non pregiudicasse il suo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ciò sulla base del principio affermato alla Corte di Cassazione
(num. 21768\19 e 24646\21) in base al quale non vi è nell'ordinamento giuridico alcun divieto per il creditore eventualmente già munito di un titolo esecutivo, a procurarsene un altro, salvo il divieto di ne bis in idem e salvi i limiti in tema di abuso del diritto e del processo, non sussistenti nel caso di specie (e nemmeno specificamente ipotizzate).
Come ricordato dal Tribunale, nella fattispecie, inoltre, a seguito della formazione del titolo, negli anni si era venuta a creare una situazione di incertezza – a causa del decesso del condebitore, della necessità di individuare gli eredi, della pretesa confusione delle posizioni di creditrice e debitrice della e della conseguente compensazione/estinzione del debito Pt_1
– tale da “veicolare” un'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Non poteva quindi impedirsi al creditore, , di agire _1 per risolvere questioni e contestazioni in astratto preventivabili in merito al suo diritto a procedere a esecuzione forzata.
Se il credito della possa ritenersi prescritto, come Pt_1 eccepito dai convenuti nel primo grado di giudizio.
Si discute se a seguito della pronunciata estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 135\1998 da cui trare origine il credito vantato dalla e per cui è causa, la Pt_1 domanda monitoria abbia mantenuto un effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale solo istantaneo (risalente
16 alla notificazione del provvedimento) anziché permanente (fino alla sentenza del Tribunale di Pisa che ha poi dichiarato l'estinzione del giudizio i dopposizione) .
Come correttamente premesso dal pr imo giudice, la disciplina dei rapporti tra processo ed interruzione della prescrizione, completata dall'effetto sospensivo della decorrenza del termine che consegue all'introduzione della domanda giudiziale, a norma del combinato disposto degli artt. 2943 , commi 1°-3°,
2945, 2° comma, c.c. necessitava di un coordinamento con le regole che presidiano il fenomeno dell'estinzione del processo.
Fatta tale premessa, il primo giudice rilevava ( anche qui correttamente ad avviso di questa Corte) che: “Con particolare riguardo all'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mette conto rilevare che non si assiste al travolgersi di tutti gli atti processo fin lì compiuti secondo il generale paradigma di cui all'art. 310, 2° comma, c.p.c. – che da tale automatismo esonera soltanto le sentenze di merito e le pronunce che regolano la competenza – atteso che la lex specialis di cui all'art. 653 c.p.c. sancisce che, al sopravvenire di una tale eventualità, il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito, acquisti efficacia esecutiva, per tale dovendosi intendere l'autorità propria del giudicato sostanziale, ciò implicando non già il venir meno dell'effetto sospensivo, con efficacia retroattiva sino all'ultimo atto interruttivo, in base al parametro erroneamente invocato di cui all'art. 2945, 2° comma, c.c., bensì il suo protrarsi sino all'avveramento della fattispecie estintiva del processo di opposizione, che al contempo segna il momento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, a norma del 3° comma dell'art. 2945 c.c.
Tanto in ultima analisi comporta che è dall'acquistata irrevocabilità del decreto ingiuntivo, per effetto del
17 meccanismo estintivo, che occorre computare la decorrenza di un autonomo termine di prescrizione decennale in base al generale principio di cui all'art. 2953 c.c. (cfr., su tale ultimo aspetto, Cass. sent. n. 15157 del 2017). Orbene, poiché nel caso di specie è con la sentenza n. 227/2011 del Tribunale di
Pisa (doc. 5 fasc. attoreo) che è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione, contemporaneamente determinando il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo,
è con tale momento che viene a coincidere il dies a quo del nuovo termine di prescrizione decennale, termine che, alla data di instaurazione del presente giudizio, era indubitabilmente ancora pendente ed è stato quindi sottoposto ad nuovo meccanismo di sospensione-interruzione secondo le coordinate normative già esaminate.”
La Corte ritiene che l'appellata decisione sia ineccepibile in quanto in termini con l'orientamento della citata giurisprudenza di legittimità di cui è stato effettivamente e bene applicato il principio.
La citata Cass. n. 15157/2017, decidendo proprio un caso di estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato che si verifica non solo l'effetto interruttivo istantaneo, ma anche quello permanente, per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato in esito all'estinzione del giudizio di opposizione.
In senso sost. conforme vedi anche Cass. num. 4676/2023:
l'effetto interruttivo permanente si produce sino a quando il decreto ingiuntivo abbia acquistato efficacia di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna;
Cass. 20176 del 3.9.2013 secondo cui: ”l'interruzione del termine di
18 prescrizione, con la notificazione del decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti sino all'acquisto dell'efficacia di giudicato da parte del decreto, per mancata tempestiva opposizione, anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo sin dalla sua emissione”.
Le decisioni sono nel solco dell'ormai risalente affermazione di
Cass. n.5021/1977, secondo la quale: “l'estinzione del processo rende inefficaci gli Atti compiuti, si riferisce agli Atti del giudizio di cognizione ordinaria, ma non estende la sua efficacia al decreto ingiuntivo opposto. Quest'ultimo, infatti, acquista efficacia esecutiva, a norma dell'art 653 cod proc civ, qualora con ordinanza sia dichiarata l'Estinzione del giudizio
d'opposizione.”
-
Una volta superate in senso favorevole all'appellante principale le questioni pregiudiziali/preliminari indicate, va esaminato il merito degli appelli.
Se sussista l'errore commesso dal Tribunale ne lla rideterminazione e quantificazione del credito.
E' incontestato tra e parti – e comunque riscontrabile attraverso i documenti e gli atti di causa – che la somma portata dal decreto ingiuntivo n. 135 \1998 riguarda un debito di (l'atto di riconoscimento di debito di Persona_3
500milioni di vecchie Lire in favore della trasmesso in Pt_1 via ereditaria a , e Persona_4 PE CP_4
(la moglie e i due figli, di cui uno marito della . Pt_1
Correttamente e condivisibilmente il primo giudice ha sul punto chiarito che ogni eventuale contestazione sollevata dai convenuti avverso l'efficacia dell'atto di riconoscimento de 19 debito in oggetto (datato 10.3.1993), doveva considerarsi tardiva e comunque superabile sulla base della consideraz ione che il decreto ingiuntivo più volte citato aveva conseguito in merito autorità di cosa giudicata.
Ciascuno dei debitori ingiunti, in quanto erede, era quindi tenuto solo in base alla propria quota di un terzo, ma, a causa del decesso della (madre degli altri due coeredi), Persona_4 quella a favore dei figli del de cuius ( e ) si era R_ CP_4 accresciuta a un mezzo.
L'assunto dell'appellante deve ritenersi fondato, rilevando la
Corte che:
- Il credito di cui al decreto ingiuntivo n.135/1998, a seguito del decesso del debitore originario e principale ( ) Persona_3
e quindi per trasferimento mortis causa, gravava sugli eredi
(moglie) e (figli), Persona_4 PE CP_4 in proporzione della loro quota ereditaria (ossia di 1 /3 ciascuno) e che pertanto il debito complessivo pari ad euro
474.482,02 era sin dall'origine da suddividersi in tre quote uguali (come ben sostenuto nella sentenza impugnata).
- Il detto debito obbligava (dante causa dei PE convenuti) per 1\3zo, ma nella determinazione delle quote di successione, doveva tenersi debitamente conto del fatto che in data 16.7.2000 era – come incontestato in atti - deceduta la predetta (moglie di e madre di Persona_4 Persona_3
e ) come premesso obbligata, in virtù R_ CP_4 dell'ingiunzione nei limiti di 1/3 della somma ingiunta.
- Essendo i due figli, (deceduto in data PE
19.11.2009) e (deceduto in data 28.5.2017) CP_4 eredi della e non risultando agli atti alcuna rinuncia Per_4 all'eredità, questi erano quindi succeduti nella quota di
20 obbligazione a carico della madre (1 \6 ciascuno e così divenuti debitori dell'obbligazione di cui al provvedimento monitorio per la quota di 1\2 ciascuno in quanto subentrati ciascuno nella posizione solo di uno dei due figli condebitori ).
E quindi la somma dovuta è da quantificarsi nell'importo complessivo di euro 237.241,02, diviso poi nella misura della metà a carico di ciascuno dei convenuti in euro 118.629,51 – determinato con riferimento al debito per capitale, interessi e spese portato dal decreto ingiuntivo n. 1895 \1998 emesso dal
Tribunale di Pisa il 16.5.1998 e divenuto esecutivo in data
12.6.2013, somma che andrà maggiorata dalla data della domanda, 17.7.2019.
Se, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1126 \06 ottenuto dalla convenuta nei confronti dei fratelli CP
e , l'attrice possa PE CP_4 _1 essere considerata sua debitrice, per successione ereditaria nella quota del debito del marito, il predetto
e se sia poi fondata l'eccezione, sollevata CP_4 in primo grado dalla di estinzione del debito CP azionato in citazione per compensazione con il detto controcredito.
Sul punto, come premesso, il Tribunale aveva accolto l'eccezione di compensazione, ritenendo che sussistesse il controcredito che la convenuta aveva preteso di vantare nei confronti del dante causa dell'attrice, il marito CP_4 ed aveva anche respinto l'eccezione di prescrizione del credito in parola sulla base del fatto che tale eccezione era stata sollevata dall'attrice tardivamente.
Tale credito era basato sul citato decreto ingiuntivo num.
1126\2006 (prodotto nel primo grado di giudizio con la
21 comparsa di risposta) per l'importo di 273.895,43 Euro, originariamente emesso a favore della anche nei CP confronti di . PE
L'appellante, argomenta la sua impugnazione sostenendo dapprima che esista un'omessa motivazione sul primo punto della questione, avendo il Tribunale dato in sostanza per scontato che, in assenza di una specifica formale domanda dei convenuti in merito, la avesse accettato l'eredità del Pt_1 marito . CP_4
E sostiene (in realtà con quella che appare una mera congettura) che, a suo avviso, ciò sia stato basato sulla documentazione di cui ai numm. 4 e 5 versati in atti dai convenuti e cioè una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed una memoria depositata nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa da un Istituto di credito nei confronti dei fratelli e , con la PE CP_4 quale gli eredi di , tra i quali vi era anche la CP_4 moglie odierna attrice/appellante, con cui si formulava istanza di rettifica dell'ordinanza di vendita. L'assunto è in astratto condivisibile, atteso che la memoria depositata nella procedura esecutiva immobiliare non è un atto di intervento vero e proprio, né può costituire qualcosa di diverso da un mero atto conservativo ex art. 460 c.c. così come alcun decisivo valore può avere la sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ma l'appello non pare che tenga conto di una dirimente questione logica preliminare e cioè del fatto che l a titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata (o attribuita) in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), e quindi lo status di erede, quale elemento
22 fondante la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, può considerarsi dimostrato per effetto della non contestazione.
Come ogni altro elemento attinente il merito di una questione introdotta in causa, è quindi onere preciso di chi l'abbia allegata darne dimostrazione, mentre è onere di chi la contrasti quello di contestarla tempestivamente.
Nella fattispecie, l'eccezione di compensazione così come l'attribuzione alla della qualità di erede del marito Pt_1
è stata proposta nella comparsa di costituzione, CP_4 da parte dei convenuti (e in particolare dalla che ne CP aveva titolo), deducendo anche che aveva “svolto attività in procedure in corso contro il marito e presentato al Comune di
Bientina una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
E quindi era l'attrice che avrebbe a quel punto _1 dovuto eccepire a sua volta di non aver accettato l'eredità del marito e ciò alla prima udienza di trattazione , stando all'art. 183 c.p.c. vigente ratione temporis.
Dagli atti di primo grado emerge che alla prima udienza tenutasi ex art. 183 davanti al primo giudice, l'attrice Pt_1 non ha tempestivamente contestato la qualità di erede del marito attribuitagli dalla controparte nella comparsa.
Solo successivamente l'attrice ha svolto poi le sue difese, affermando – tardivamente - che i convenuti non avevano dimostrato la sussistenza di un accettazione dell'eredità del marito (cosa che non aveva specificamente contestato nei termini processuali a lei imposti) e che nemmeno era stata da loro proposta una riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta accettazione dell'eredità domanda
23 riconvenzionale che non si vede perché la avrebbe CP dovuto proporre con la propria comparsa di risposta, a meno che non fosse consapevole che la non era erede del Pt_1 marito (cosa del tutto indimostrata), né dopo visto che alla prima udienza a non aveva specificamente contestata la Pt_1 qualità di erede del marito dedotta in giudizio.
Il Tribunale ha pertanto solo ritenuto che l'allegazione della circostanza fosse un dato non oggetto di contestazione specifica.
Passando quindi a esaminare l'altro punto della questione,
l'attrice ricorda che aveva anche eccepito la prescrizione Pt_1 del controcredito oppostole in compensazione dalla convenuta assumendo che non le era mai stato notificato il CP predetto decreto ingiuntivo del 2006 .
L'appellante si duole della decisione del Tribunale che t ale eccezione ha ritenuto, d'ufficio, inammissibile per essere stata dedotta tardivamente nella prima memoria ex art. 183, 6 ° comma c.p.c. e non alla prima udienza.
Deve al riguardo invero ribadirsi che la memoria di cui al
(previgente e applicabile ratione temporis) art. 183, sesto comma, num. 1 c.p.c. consentiva all'attrice di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (v. ex multis Cass. n.
30745 del 26/11/2019, Rv. 656177; n. 9880 del 13/05/2016,
Rv. 639817-01; n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877 -01; n.
25409 del 12/11/2013, Rv. 629119 - 01; Sez. U. n. 3567 del
14/02/2011, Rv. 616565-01).
24 Non può quindi affermarsi l'illegittimità della sentenza appellata per aver il giudice rilevato d'ufficio la tardività dell'eccezione di prescrizione.
L'appello principale, però, deve ritenersi sul punto fondato con riguardo al denunciato e censurato errore commesso dal primo giudice nell'aver considerato che la fosse erede e Pt_1 subentrata per intero nella posizione debitoria del marito defunto e non per la quota di sua spettanza (1 \3zo per la presenza di figli).
Ne consegue che l'effetto estintivo per compensazione non potrà che aver riguardo alla predetta misura di 1\3zo della metà della somma portata dal decreto ingiuntivo del
20.11.2006 (cioè 1\6to dell'intero importo) e cioè euro
45.649,23 oltre interessi legali dal 6.11.2006 (273.895,43 : 2
x 3).
Tutti gli ulteriori aspetti inseriti dai convenuti nelle lo ro difese finali (peraltro nella comparsa di replica) non possono, all'evidenza, costituire motivo di trattazione essendo peraltro in gran parte basati su una dedotta “simulazione” dell'atto di ricognizione del debito di , qu estione qui non Persona_3 più proponibile e non potendo essere ritenute ammissibili le difese contenenti eccezioni nuove.
All'esito del presente grado di giudizio , rideterminato il debito a carico di ciascuno dei due convenuti, ne consegue la riforma della sentenza appellata che costituisce presupposto perché la regolamentazione delle spese del giudizio avvenga in base alla valutazione dell'esito complessivo della lite , restando così assorbito il motivo dell'appello principale che lamentava l'erronea/ingiusta regolamentazione dispos ta in merito dal primo giudice e con revoca della disposta dichiarazione di
25 inefficacia del sequestro di cui all'ordinanza del giudice di primo grado del 4.7.2019 – confermato dal Tribunale in sede di reclamo.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Come ora premesso la riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400 \2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass.
(ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito
e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza a bbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
26 La Corte ritiene sussistente nella fattispecie un evidente caso in cui ravvisare un'ipotesi di soccombenza reciproca/accoglimento parziale della domanda, che impone di individuare la soccombenza prevalente che è chiaramente ravvisabile, per la gran parte degli aspetti controversi della causa, a carico dei convenuti.
Le spese di giudizio possono essere compensate per 1 \3zo dovendosi considerare gli aspetti in merito ai quali l'odierna appellante può essere considerata parzialmente soccombente,
e cioè considerando la ritenuta parziarietà dell'originaria obbligazione che ha comportato la riduzione della pretesa originaria della (che costei aveva quantificato in una Pt_1 somma maggiore sin dall'iniz io della lite già nel proposto ricorso cautelare, aspetto che già trova regolamentazione liquidando le spese con riferimento al valore della causa basato sul decisum e non sul petitum) e considerando che i convenuti
– la cui posizione processuale può essere considerata sostanzialmente unitaria – vedono le loro domande accolte solo con riguardo all'eccepita compensazione del controcredito della
CP
I convenuti dovranno pertanto rimborsare all'appellante i 2\3zi delle spese dei due gradi di giudizio, ivi compresa la fase cautelare.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi ed i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da 52.000 a 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi, nel caso dell'appello incidentale, di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del
27 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei conventi, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 228\2022 emessa inter partes dal Tribunale di LU, pubbl. il g.
11.3.2022:
- ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti di e di , _1 Controparte_2 CP determinando il debito dei convenuti nella somma di Euro
118.629,51, con riferimento al debito per capitale, interessi e spese portato dal decreto ingiuntivo n. 1895\1998 emesso dal
Tribunale di Pisa il 16.5.1998 e divenuto esecutivo in data
12.6.2013, somma che andrà maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda, 17.7.2019.
- DICHIARA per effetto di compensazione, parzialmente estinto alla data del 20.11.2006 per l'importo di euro
45.649,23 il predetto debito di;
CP
- CONDANNA per l'effetto ciascuno dei convenuti P_
e di , al pagamento in favore della
[...] CP medesima attrice/appellante principale delle _1 somme dovute in base a quanto determinato ai capi precedenti della presente sentenza: Euro 118.629,51, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda, 17.7.2019, somma che nei soli confronti della debitrice dovrà decurtarsi CP dell'importo di Euro 45.649,23 alla data del 20.11.2006.
- RESPINGE l'appello incidentale come in atti proposto.
- CONDANNA i convenuti, in solido tra di loro, a rimborsare a le spese del giudizio che liquida: _1
28 quanto al primo grado, in complessivi – compresa la fase cautelare - Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CAP;
quanto al presente grado di appello, in complessivi Euro
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- ANNULLA l'ultimo capo del dispositivo della sentenza appellata, nel punto in cui ha dichiarato inefficace il sequestro conservativo di cui all'ordinanza del giudice di primo grado del
4.7.2019 – confermato dal Tribunale di LU in sede di reclamo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2 003, n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
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