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Sentenza 15 giugno 2024
Sentenza 15 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/06/2024, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Marzano di Nola (AV) alla via C.F._1
Nazionale n. 40, presso lo studio dell'Avv. Antonio Muto, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E (nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Giacinto C.F._2
Vicinanza n.16, scala A, presso lo studio dell'Avv. Gloriana Gargano, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza dell'11.10.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M., in data 13.11.2023, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24.02.2023, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in data 24.07.1983 in Palma Campania.
[...]
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio erano nati tre figli: Per_1 in data 03.06.1984, e , in data 07.01.1911; e che i coniugi Per_2 Per_3 erano separati dal 26.05.2020, allorquando il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 751/2020, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 20.11.2018 e passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria del 10.05.2021.
chiedeva, dunque, di pronunciare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, dichiarando che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 14.06.2023, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della ricorrente, il
Presidente dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 751/2020 del Tribunale di Nola pubblicata in data
26.05.2020, rinviando in prosieguo.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza dell'11.10.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), e disponeva trasmettersi gli atti al P.M affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 13.11.2023, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Risulta, invero, realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data (20.11.2018) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. 751/2020 del 26.05.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. pagina 2 di 3 In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Considerato che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, così come lo sono i figli maggiorenni della coppia, il Collegio è tenuto a pronunciarsi solo sullo status.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 24.07.1983 in Palma Campania (atto n. 45, Parte_1 Controparte_1 parte II, serie A, anno 1983 del Comune di Palma Campania);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 20-3-2024, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 3 di 3
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Marzano di Nola (AV) alla via C.F._1
Nazionale n. 40, presso lo studio dell'Avv. Antonio Muto, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E (nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Giacinto C.F._2
Vicinanza n.16, scala A, presso lo studio dell'Avv. Gloriana Gargano, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza dell'11.10.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M., in data 13.11.2023, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24.02.2023, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in data 24.07.1983 in Palma Campania.
[...]
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio erano nati tre figli: Per_1 in data 03.06.1984, e , in data 07.01.1911; e che i coniugi Per_2 Per_3 erano separati dal 26.05.2020, allorquando il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 751/2020, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 20.11.2018 e passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria del 10.05.2021.
chiedeva, dunque, di pronunciare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, dichiarando che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 14.06.2023, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della ricorrente, il
Presidente dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 751/2020 del Tribunale di Nola pubblicata in data
26.05.2020, rinviando in prosieguo.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza dell'11.10.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), e disponeva trasmettersi gli atti al P.M affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 13.11.2023, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Risulta, invero, realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data (20.11.2018) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. 751/2020 del 26.05.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. pagina 2 di 3 In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Considerato che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, così come lo sono i figli maggiorenni della coppia, il Collegio è tenuto a pronunciarsi solo sullo status.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 24.07.1983 in Palma Campania (atto n. 45, Parte_1 Controparte_1 parte II, serie A, anno 1983 del Comune di Palma Campania);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 20-3-2024, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
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