Art. 16.
Gli Enti locali ed altresi', previa deliberazione dei competenti organi collegiali ((da assoggettare all'approvazione)) del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle disponibilita' dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall' art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 .
Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresi' estendere, con le modalita' e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.
Gli Enti locali ed altresi', previa deliberazione dei competenti organi collegiali ((da assoggettare all'approvazione)) del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle disponibilita' dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall' art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 .
Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresi' estendere, con le modalita' e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.