Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CANILLI RICCARDO e dall'avv. BORGA ELENA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Vicenza, Contrà Santa
Corona nr. 9
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. SPECIALE MARCO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Strada Ponte del
Marchese nr. 24
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Bancari..
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
pagina 1 di 19
Nel merito, in via principale:
1. accertarsi e dichiararsi il difetto di titolarità del credito in capo a
[...]
per i motivi esposti in atti e, Controparte_2
conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiararsi nullo e di nessun effetto giuridico e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge, per somme non dovute e comunque per pretese infondate e/o indimostrate, anche previo accertamento e dichiarazione della nullità dei contratti di finanziamento per cui è causa, e per i motivi tutti esposti in atti;
3. rigettarsi ogni domanda formulata dalla convenuta opposta in quanto inammissibile e/o infondata.
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria della convenuta opposta ai danni dell'attrice dovesse risultare anche soltanto in parte fondata, accertarsi e determinarsi l'esatta entità del credito avversario, procedendo ad una corretta applicazione delle pattuizioni contrattuali e legislative, operata la compensazione con le somme che risulteranno essere state indebitamente versate in più dall'opponente, tenendo conto dei versamenti effettuati, anche previo accertamento e dichiarazione di nullità dei contratti di finanziamento per cui è causa.
In ogni caso, spese e competenze di procuratore integralmente rifuse.
In via istruttoria, si chiede che venga disposta una consulenza tecnica contabile al fine di procedere, nel contraddittorio delle parti e sulla scorta della pagina 2 di 19 documentazione in atti, al ricalcolo dell'effettivo rapporto di dare – avere tra le parti, accertando in particolare:
a) se la convenuta abbia prodotto documentazione completa in relazione ai contratti di mutuo ipotecari oggetto di causa, con particolare riferimento ai piani di ammortamento iniziali;
b) se i mutui ipotecari sottoscritti tra le parti indichino in maniera chiara,
precisa e determinata il tasso di interesse applicato, il regime di capitalizzazione (semplice o composto) e le modalità di ammortamento;
c) il regime finanziario degli interessi applicati dalla banca, precisando se l'ammortamento applicato sia a rata costante (cd. alla francese) in regime composto (in luogo di quello semplice ex articolo 821 comma 3 c.c.),
precisando se ciò sia stato esplicitato in contratto;
d) se la banca abbia applicato nel corso del rapporti un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nei contratti di mutuo del 2012 e del
2009;
e) se i tassi di interesse pattuiti, nonché quelli concretamente applicati, abbiano superato i tassi soglia di cui alla Legge n. 108 del 1996 e successivi decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, procedendo a tale verifica anche con riferimento agli interessi moratori, in conformità con i principi espressi dalla
Cass. SU 19597/2020;
f) l'esatta entità del TAEG dichiarato nei contratti e quello effettivamente applicato, tenendo conto di tutti i costi collegati all'erogazione sostenuti dalla mutuataria.
pagina 3 di 19 Sempre in via istruttoria, si chiede, altresì, che venga ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, prima della sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, la signora Pt_1
era titolare di n.
7.615 azioni di Banca Popolare di Vicenza;
[...]
2) Vero che, negli anni 2015 e 2016, la signora si è recata Parte_1
personalmente, almeno cinque volte, presso la Filiale n. 1 di Arzignano
dell'allora Banca Popolare di Vicenza e ha chiesto che le fosse consegnata copia della documentazione negoziale inerente i contratti di mutuo ipotecari n. 56-
5016225 del 2.10.2012 e n. 56-4752341 del 11.09.2009, che Le si rammostrano
(docc. 5 e 8 fasc. convenuta) e di conoscere l'esposizione dei predetti rapporti;
3) Vero che in occasione degli accessi presso la Filiale di Banca Popolare di
Vicenza di cui al capitolo 2) che precede, la signora ha chiesto Parte_1
che venissero vendute le azioni di Banca Popolare di Vicenza di cui era titolare, offrendo di destinare il ricavato della vendita ad estinzione delle somme dovute in forza dei contratti di mutuo di cui al capitolo 2) che precede;
4) Vero che la Banca ha omesso di dare corso alle richieste della signora di cui ai capitoli 2) e 3) che precedono. Parte_1
Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova: il sig. Testimone_1
residente a[...]; il dott. Persona_1
con studio ad Arzignano (VI), in via Stadio n. 36; il dott. Persona_2
, il dott. e il dott. , questi ultimi
[...] Persona_3 Persona_4
tre tutti dipendenti dell'ex Banca Popolare di Vicenza S.p.A., presso la filiale 1
di Arzignano.
pagina 4 di 19 PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
- in via preliminare:
- rigettarsi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo già concessa;
- nel merito:
1. Rigettarsi le domande attoree tutte, poiché infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi dedotti nella presente comparsa.
2. Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare la signora nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._2
residente in [...], a pagare, in favore
[...]
di in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, con sede legale in OL, Via Santa Brigida n. 39, capitale sociale Euro 655.153.674,00, interamente versato, già iscritta al n. 1635/89
presso il Tribunale di OL, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OL , la somma di € P.IVA_1
449.509,36, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori come contrattualmente convenuti nei rispettivi contratti e comunque sempre entro al tasso soglia pro tempore vigente e nei limiti di quanto previsto dalla L.108/96 e successive integrazioni e/o modifiche dal 5.10.2023 fino al saldo effettivo, oltre alle spese del presente procedimento, rimborso forfetario del 15% su compensi, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge sugli importi assoggettabili ed oltre le successive occorrende tutte.
pagina 5 di 19 3. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1972/2023 Parte_1
R. Ing. (R.G. 5178/2023), emesso da questo Tribunale in data 31.10.23 con il quale le era stato ingiunto di pagare immediatamente alla opposta CP_2
l'importo di € 449.509,36, gli interessi come da ricorso e le spese della procedura di ingiunzione come liquidate per i seguenti titoli:
1) contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 56 – 5016225 stipulato con
Banca Popolare di Vicenza, ai sensi degli artt. 38 e ss. d.lgs 385/1993, in data
2.10.2012 Rep. N. 161911 e Racc. n. 36224 Notaio dott. , con Persona_5
la quale era stata concessa la somma di € 170.000,00, per le seguenti somme:
- € 182.262,13 residuo credito per capitale e interessi al 4.10.2023;
- € 21.704,15 conto finanziamento accessorio sospensione rate;
2) contratto di finanziamento ipotecario fondiario n. 56 – 4752341
stipulato con Banca Popolare di Vicenza, ai sensi degli artt. 38 e ss. d.lgs
385/1993, in data 11.09.2009 Rep. N. 155208 e Racc. n. 32586 Notaio dott.
, con di € 300.000,00 originariamente concesso al sig. Persona_5 [...]
successivamente accollato dalla signora , con atto Pt_2 Parte_1
di accollo di mutuo stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. d.lgs 385/1993 in data
13.09.2013 Rep. N. 163594 e Racc. n. 37115, per le seguenti somme:
- € 206.179,41 residuo credito per capitale e interessi al 4.10.2023
- € 39.363,67 conto finanziamento accessorio sospensione rate.
pagina 6 di 19 A fondamento della proposta opposizione la sig.ra formulava, per Pt_1
quanto qui ancora rileva, i seguenti motivi:
a) Difetto di titolarità del credito da parte della ingiungente: in quanto l'opposta non avrebbe dimostrato la cessione dei crediti per cui è causa da parte di prima ad e successivamente da questa CP_3 Controparte_4
ad CP_2
b) Mancanza dei piani di ammortamento iniziali applicati ai rapporti di mutuo azionati in monitorio e della documentazione dei rapporti “conto finanziamento accessorio sospensione rate” rispetto ai quali non potevano avere rilevanza probatoria in sede di opposizione gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB;
c) Emissione del decreto ingiuntivo per una somma superiore a quella effettivamente dovuta in ragione dell'illegittimità e nullità delle clausole contenute nei contratti di finanziamento e delle condizioni contrattuali applicate ai rapporti per cui è causa. In particolare non era indicata la modalità di ammortamento dei mutui e quindi la modalità di composizione delle singole rate in relazione alla parte dovuta per capitale e interessi, né era indicato il regime finanziario di capitalizzazione degli interessi con conseguente nullità delle relative condizioni contrattuali e dei tassi applicati ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c. e 117,
comma 4, TUB. Era carente anche l'indicazione e la pattuizione del regime, semplice o composto, applicato dalla Banca mutuante con conseguente maggior esborso per il mutuatario e rendendo, comunque,
pagina 7 di 19 indeterminato e/o indeterminabile il calcolo degli interessi ai mutuatari,
che rivestivano la qualifica di consumatori;
d) Difformità del TAEG reale rispetto a quello indicato nei contratti;
e) Violazione del canone di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale in quanto la Banca non avrebbe fornito per iscritto al cliente, almeno una volta l'anno e comunque alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara rispetto allo svolgimento del rapporto.
Concludeva quindi come in citazione, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
II. Si costituiva in giudizio replicando specificamente ai CP_2
motivi di opposizione attorei e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da controparte con conferma del d.i. opposto e, in ogni caso,
condanna della opponente a pagare all'opposta gli importi portati dal decreto ingiuntivo.
III. Rigettata, con ordinanza del 12.11.24, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.06.25, preceduta dal deposito di note conclusive scritte, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa e il giudice tratteneva in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c.
IV. L'opposizione è infondata e deve conseguentemente essere rigettata con conferma del d.i. opposto.
pagina 8 di 19 IV.
1. Quanto alla eccezione attorea di difetto titolarità del credito da parte dell'opposta la stessa non è fondata.
A seguito della sottoposizione della Banca Popolare di Vicenza s.p.a.
(d'ora in avanti a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 5 CP_3
D.L. 99/2017 conv. in L. 121/2017 è stato previsto che “Il Ministro
dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Controparte_5
Cont (di seguito anche ") di crediti deteriorati e altri attivi non
[...]
ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti
Cont ceduti all . Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58,
commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma
2.”. Con successivo contratto di cessione tra l'allora e i Commissari CP_5
liquidatori di (doc. 2 opposta) si è perfezionato il negozio di cessione del CP_3
quale è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data 12.04.2018 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.
3, comma 2, e 5, comma 1, D.L. 99/2017 e tale pubblicazione produce gli effetti di cui all'art. 58, comma 3, TUB e art. 3, comma 2 D.L. 99/2017 (doc. 3
opposta). nelle more, ha mutato la propria denominazione in CP_5
Nel contratto di cessione in l.c.a-S.G.A. era previsto che la CP_2 CP_3
liquidatela cedesse alla seconda una serie di crediti classificati come “in sofferenza” (inclusi i crediti in titolarità e gestione di quale Originator in CP_3
relazione all'operazione di cartolarizzazione realizzata da , Controparte_4
pagina 9 di 19 “inadempienze probabili”, “esposizioni scadute e/o sconfinati” o comunque
“crediti deteriorati”. Ad ulteriore prova dell'avvenuta cessione e CP_6
quindi della titolarità attiva di quest'ultima, l'opposta deposita la dichiarazione dei Commissari Liquidatori della (parte cedente) di cessione dei crediti CP_3
verso l'opponente per cui è causa (doc. 14 opposta) e lo stato di rischio di detti crediti da cui si evince la natura di inadempienze probabili/incagliati degli stessi. Peraltro, ad ulteriore confutazione dell'eccezione attorea, l'opposta ha depositato, essendone quindi in possesso, la documentazione giustificativa dei crediti (contratti, etc.), già in sede monitoria. Si rammenta, infine, che differentemente da quanto dedotto dall'opponente il contratto di cessione di crediti è a forma libera e può essere oggetto di prova anche per presunzioni
(cfr. ex multis Cass. 17944/2023).
IV.
2. Quanto ai motivi di opposizione sub. b) e c) gli stessi non meritano accoglimento. Infatti Cass., S.U. 15130/2024 ha statuito che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” e tale principio è stato esteso, dalla giurisprudenza di legittimità successiva,
anche ai mutui a tasso variabile, come quello che ci occupano (cfr. Cass.
7382/2025).
Né, sempre ad avviso della menzionata Cass., S.U. 15130/2024 si è in presenza di una carenza rispetto agli obblighi di trasparenza gravanti sull'istituto di credito “…Come si è detto, il maggior carico di interessi pagina 10 di 19 derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis (all'epoca di stipulazione del contratto nel 2007) e successivamente. Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente:
in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della
Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea
è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21,
comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore,
senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito,
pagina 11 di 19 un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e]
contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2,
T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa che la invoca, riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio
non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio
2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»
e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle «modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» e del 29 settembre 2016 in tema di «disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori»). Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di pagina 12 di 19 capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca
d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese). Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è
sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza europea che,
in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo «alla francese» di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la pagina 13 di 19 clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). Ed allora,
se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno
(Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico,
proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di «credito ai consumatori», prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato»; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di pagina 14 di 19 violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007). A una opposta conclusione non potrebbe pervenirsi alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore (Direttiva 1993/13/CEE), secondo la quale le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, anche nel caso in cui riguardino la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023, n. 23655/2021),
essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia l'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto….”.
Orbene, riguardo ai mutui azionati in monitorio si rileva quanto segue:
- L'art. 2 del mutuo del 02.10.2012 prevedeva un tasso di preammortamento del 3,90% fisso nominale annuo valido dalla data di sottoscrizione fino al termine del trimestre solare in corso e un tasso successivo, determinato e indicizzato come da successivo art.
3. La parte mutuataria era tenuta a restituire l'importo mutuato mediante il pagamento di
180 rate mensili posticipate di € 1.248,97, ciascuna comprendente gli interessi e la parte capitale necessaria per il graduale rimborso della somma mutuata, da ricalcolarsi ogni qualvolta il tasso di interesse venisse modificato, prendendo come riferimento il residuo debito capitale in essere e il nuovo tasso di pagina 15 di 19 interesse, ferme restano le scadenze originariamente previste e la durata residua. Gli interessi erano calcolati sulla base dei giorni di calendario commerciale con divisore 360. All'art. 3 si prevedeva che il tasso di interesse era sottoposto a revisione trimestrale sulla base della quotazione, aumentata di
0,10 e moltiplicata per il coefficiente 365/360, dell'Euribor nominale annuo sul circuito Reuters alle date indicate con spread di 3,50 e tasso floor di 0,50. Il
Taeg era indicato in 4,030%;
- l'art. 3 del mutuo del 30.9.2009, accollato dalla opponente con atto del
19.09.2013, prevedeva per tale contratto una disciplina, fatti salvi i diversi valori, sostanzialmente analoga a quella dell'altro contratto.
Pertanto, anche senza l'allegazione di un piano di ammortamento, la parte mutuataria era in grado di conoscere senza particolari difficoltà il costo iniziale del mutuo (e quindi la rata e il capitale che andrà a rimborsare alla fine del periodo con una semplice operazione matematica), salvo, trattandosi di mutuo a tasso variabile l'eventuale modifica dei tassi nel prosieguo,
connaturata alla tipologia di mutuo, che avrebbe comportato il conseguente ricalcolo del piano di ammortamento. Pertanto, pur mancando l'allegazione del piano di ammortamento in origine, erano comunque presenti gli elementi ritenuti necessari dalla giurisprudenza di legittimità per rendere conoscibile al mutuatario il costo del finanziamento, tenuto conto che, come detto la mancata indicazione del regime di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione “semplice” o “composto” non incide sui requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. L'eventuale carenza di trasparenza comporterebbe, nel caso,
pagina 16 di 19 una responsabilità risarcitoria (precontrattuale) che, tuttavia, non è stata dedotta.
Quanto alle deduzioni circa l'importo ingiunto le stesse sono del tutto generiche e prive di quel minimo di specificità perché possano essere esaminate (di talché è stata rigettata anche la chiesta CTU che sarebbe stata del tutto esplorativa) a fronte anche della completa produzione documentale effettuata dall'opposta.
IV.
3. Quanto al motivo sub. d) lo stesso non ha pregio. Il TAEG/ISC non
è un tasso di interesse o una specifica condizione economica e quindi un elemento del contratto in senso stretto, ma un'informazione fornita dalla Banca
al cliente, cioè un semplice indicatore, su base annua, del costo del finanziamento nel suo complesso, destinato a porre il cliente nelle condizioni di meglio conoscere la singola offerta e i relativi costi e così di meglio valutare le diverse proposte del mercato. Sembra significativo, in proposito, che tale informazione sia basata su calcoli elaborati secondo le indicazioni della Banca
d'Italia, indicazioni che comprendono anche imposte e tasse, cioè voci che, a differenza degli interessi, non costituiscono remunerazioni per la Banca e non compaiono nel TEG. Ne discende che eventuali difformità o indicazioni erronee del TAEG/ISC potrebbero al più importare un difetto di informazione,
ma non una nullità invalidante le clausole contrattuali pattuite e applicate (cfr.
App. Milano, n. 1807/2020, in senso conforme ex multis Trib. Milano
10832/2017 G.U. Tombesi;
Trib. Bologna, n. 20123/2018; Trib. Roma, n.
3632/2018; Trib. Bologna, n. 3/2018). Né può farsi applicazione dell'art. 125bis,
comma 7, TUB non trattandosi di credito ai consumatori (v. art. 122TUB che pagina 17 di 19 espressamente esclude dall'ambito di applicazione del Capo i finanziamenti con ipoteca su beni immobili, come quello di cui trattasi, la distinzione ulteriore del “credito immobiliare a consumatori” non era applicabile ratione temporis ai contratti di cui trattasi). Tale giurisprudenza è ormai condivisa anche dalla
Corte di legittimità: ““in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento,
che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità
contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Sez. 1 n. 4597-23) (cfr.
Cass. 16121/2024), tale ultima tipologia di responsabilità non è, tuttavia, stata dedotta dall'attrice opponente in riferimento a tale profilo.
IV.
4. Quanto al motivo sub. e) lo stesso è da respingere in quanto l'eventuale domanda concernente una responsabilità risarcitoria per carenza di correttezza e buona fede sarebbe da rivolgersi alla Banca mutuataria e non alla cessionaria, odierna opposta, ed è comunque priva di qualsivoglia prova (anche solo in punto di allegazione) a supporto (sia in punto di an, sia in punto di eventuale quantum).
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e pagina 18 di 19 ss.mm.ii. per il valore di causa pari all'importo portato dal d.i. opposto al parametro minimo per tutte le fasi previste dal citato D.M., stante la non particolare difficoltà delle questioni oggetto di causa, l'assenza di attività
istruttoria (diversa dal deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.) e la discussione solo orale svolta
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 1972/2023 R.
Ing. - R.G. 5178/2023, emesso da questo Tribunale in data 31.10.23);
2) condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite della presente fase di opposizione che liquida in € 11.229 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 10/06/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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