Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2014, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20257/2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UZ LA;
- intimata -
e sul ricorso 7157/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UZ LA C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, V. PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1089/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2007 R.G.N. 6207/2005;
avverso la sentenza n. 8314/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2010 R.G.N. 2334/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l'Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto per il ricorso n. 20257/2008, rigetto per il ricorso n. 7157/2011.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. Con sentenza in data 25 luglio 2007 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 24 settembre 2003, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con decorrenza 2 ottobre 2000, stipulato da Poste Italiane con ZZ IO e, per l'effetto, ha dichiarato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima decorrenza ed ha condannato Poste Italiane s.p.a. a risarcire alla lavoratrice il danno subito liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate dal 15 luglio 2003 (data della costituzione in mora del datore di lavoro) alla scadenza del triennio successivo alla data di interruzione del rapporto (31 gennaio 2004).
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a cinque motivi;
la lavoratrice è rimasta intimata.
3. Con sentenza in data 16 marzo 2010 la stessa Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma in data 22 marzo 2006 emessa fra le stesse parti ed avente ad oggetto la legittimità del termine apposto allo stesso contratto di lavoro;
il dispositivo di questa seconda decisione della Corte di merito differisce da quello della prima sentenza emessa dalla stessa Corte (menzionata sub 1.) unicamente per il fatto che il risarcimento del danno è stato liquidato nella misura delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (15 luglio 2003) alla data della sentenza.
4. Anche nei confronti di quest'ultima sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso. La lavoratrice ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
5. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., giustificata dalla peculiarità della fattispecie, in cui l'unica contesa sostanziale ha dato vita a due processi solo formalmente distinti (cfr. Cass. 10 marzo 1999 n. 2064).
6. Col primo e secondo motivo del ricorso avverso la prima delle sentenze sopra richiamate (sub 1.) la società ricorrente censura (denunciando, in particolare, violazione dell'art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 1427, 1431 e 2697 cod. civ. e vizio di motivazione) la statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.
7. Le censure sono infondate. Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell'illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;
la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto;
nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso.
8. Quanto alla statuizione concernente l'illegittimità del termine osserva il Collegio che la Corte di merito, nella sentenza menzionata sub 1., ha attribuito rilievo decisivo ai fini della statuizione sull'illegittimità del termine, tra l'altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali... - ai sensi dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall'accordo aziendale 25 settembre 1997 - in data successiva al 30 aprile 1998.
9. La società ricorrente censura tale statuizione col terzo e quarto motivo di ricorso con il quale si denuncia, in particolare, violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell'art. 1362 cod. civ. e segg., in relazione all'interpretazione dell'art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994 e di altre norme collettive nonché vizio di motivazione.
10. Anche tali censure sono infondate.
11. Ed infatti, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l'attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245,
Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all'individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16
gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l'ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608;
Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
12. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
13. Con riferimento al profilo relativo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell'applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.
14. In proposito deve premettersi, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest'ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria;
ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili;
in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati,
a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile;
in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell'accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.
15. Nel caso in esame il terzo motivo investe il tema al quale si riferisce la disciplina di cui all'art. 32 prima citato. Con tale motivo, con il quale è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ., parte ricorrente lamenta, in particolare, la violazione dei principi in tema di mora accipiendi e l'omessa valutazione dell'aliunde perceptum anche con riferimento all'onere della prova. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.: per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore - a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del contratto a termine stipulato - ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1206 cod. civ. e segg.. 16. Osserva il Collegio che il suddetto quesito risulta del tutto generico e sostanzialmente non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso di specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011 n. 17674). 17. Il ricorso avverso la prima sentenza deve essere pertanto rigettato.
18. Con riferimento alla seconda sentenza deve preliminarmente osservarsi che il principio ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasca dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione di tale causa è emendabile anche in fase di impugnazione , inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa (Cass. 10 marzo 1999 n. 2064). 19. Ne consegue che, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza da ultimo citata, si deve accogliere il ricorso di Poste Italiane s.p.a. avverso la seconda sentenza della Corte d'appello di Roma anche se per motivi di diritto divergenti da quelli sviluppati e cassare senza rinvio la suddetta decisione ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., comma 3, seconda ipotesi.
20. In relazione alla peculiarità della fattispecie e tenuto conto del comportamento processuale delle parti si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le stesse le spese del giudizio di cassazione nonché quelle del giudizio di merito reiterato.
P.Q.M.
La Corte riunisce al presente ricorso quello recante il numero di R.G. 7157.2011; rigetta il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 25 luglio 2007; accoglie il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 16 marzo 2010 e per l'effetto cassa quest'ultima sentenza senza rinvio;
compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione nonché quelle del secondo giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2014