Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2014, n. 7813
CASS
Sentenza 3 aprile 2014

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Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2014, n. 7813
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7813
    Data del deposito : 3 aprile 2014

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