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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1051/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1051/2014
All'udienza del 7-04-2025, è presente per parte ricorrente l'avv. Laura
Palazzolo mentre nessuno è comparso per parte resistente che non risulta costituita.
Il Giudice, dott. Gianluca A. Peluso, invita la ricorrente alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente discute e conclude, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo e riportandosi al preverbale depositato il 5-04-2025.
La causa è posta in decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c., come richiamato dall'art. 447 bis comma 1 c.p.c.
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, alle ore 15,50,
pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1051/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. Laura Palazzolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), via S. Francesco n. 8;
Ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), ivi residente in [...]I San Francesco di Paola C.F._2
n. 1;
Resistente non costituito-
Conclusioni: come da verbale dell' udienza del 7-04-2025.
***
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 7-10-2024, Parte_1
premesse le proprie ragioni in fatto ed in diritto ivi illustrate,
[...]
chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti domande
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e
difesa 1) – Accogliere il presente ricorso per tutte le ragioni spiegate in
narrativa; 2)– Accertare e dichiarare la cessazione e/o risoluzione del contratto
di comodato stipulato, in data 07/01/2020, tra la Signora e il Parte_1
Sig. , a far data dalla richiesta di rilascio dell'immobile in data Controparte_1
22/04/2023; 3) – Accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile, sito in
Sant'Angelo di Brolo (ME), senza giusto titolo da parte del Controparte_2
comodatario; 4)- per l'effetto, condannare il Sig. all'immediato Controparte_1
rilascio dell'immobile sito in Sant'Angelo di Brolo, in favore Controparte_2
della proprietaria;
5) - sempre per l'effetto, condannare il Sig. Parte_1
al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, in Controparte_1
favore della ricorrente per tutte le ragioni esposte in narrativa e per il mancato
godimento dell'immobile dal momento della richiesta di restituzione
dell'immobile in data 22/04/2023 sino all'effettivo rilascio;
6) –
Conseguentemente, condannare il resistente al pagamento delle spese e dei
compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, il
quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio (cfr. produzione documentale del 29-11-2024), come disposto con decreto del 10-10-2024, CP_1
non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
3 All'udienza di discussione del 2-12-2024, il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie formulate da parte ricorrente.
Quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 4-12-2024,
ritenuto che “le prove testimoniali chieste da parte ricorrente vertono, in parte,
su circostanze documentate e/o documentabili (nn. 1 e 2), in parte, su
circostanze non contestate (stante, peraltro, la contumacia del resistente – n. 3)
e, in parte, assumono carattere generico (n. 4) e ritenuta, allora, la causa matura
per la decisione”, rinviava la causa all'udienza del 7-04-2025 per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 429 comma 1
c.p.c., come richiamato dall'art. 447 bis comma 1 c.p.c.
Come accennato, all'udienza del 7-04-2025, sulle conclusioni precisate dalla la causa era assunta in decisione. Pt_1
2. Vanno separatamente vagliate la domande della ricorrente.
2.1. Quanto alle seguenti: “2)– Accertare e dichiarare la cessazione e/o
risoluzione del contratto di comodato stipulato, in data 07/01/2020, tra la
Signora e il Sig. , a far data dalla richiesta di Parte_1 Controparte_1
rilascio dell'immobile in data 22/04/2023; 3) – Accertare e dichiarare la
detenzione dell'immobile, sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), Controparte_2
senza giusto titolo da parte del comodatario;
4)- per l'effetto, condannare il
[...]
Sig. all'immediato rilascio dell'immobile sito in Sant'Angelo Controparte_1
di Brolo, in favore della proprietaria ”, Controparte_2 Parte_1
dall'esame del contratto di comodato stipulato inter partes in data 7-01-
2020 e registrato in data 16/10/2023, risulta che Parte_1
concesse in comodato, ad uso abitativo, a , l'immobile Controparte_1
sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), C/da Scarapulli snc, piano T,
4 identificato al catasto fabbricati del Comune di Sant'Angelo di Brolo al foglio 13, part. 443, sub. 4, con l'esplicita previsione negoziale secondo cui : “Il contratto è stipulato per una durata illimitata a partire dal 07/01/2020.
Nel silenzio si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta scritta da
parte di una delle parti con lettera R/R almeno sei mesi prima. Il Comodante si
riserva il diritto di pretendere in qualsiasi momento la restituzione della cosa
data in comodato, qualora sopravvenga un bisogno urgente, ai sensi dell'art.
1809 C.c.”.
Le parti, pertanto, convennero una durata illimitata del rapporto lasciando, pur tuttavia, salva la facoltà, in capo a ciascuna di esse, di recedere nelle forme pattuite, purché almeno sei mesi prima del termine annuale di tacito rinnovo, oltre all'attribuzione al comodante del diritto di richiedere la restituzione dell'immobile concesso in comodato al sopravvenire di un bisogno urgente ex art. 1809 c.c.
Trattasi, quest'ultima, di una figura negoziale atipica, in quanto non riconducibile né al modello legale del comodato a termine (art. 1809 c.c.),
né a quello del comodato senza limitazione di tempo (art. 1810 c.c.),
rilevato che “la clausola convenzionale, con cui si preveda la restituzione al
comodante sulla base della indicazione di una necessità di riavere l'immobile
connota il comodato come una figura atipica, che non è riconducibile né al
modello legale del comodato a termine, né a quello del comodato senza
limitazione di durata, quali espressi rispettivamente nelle norme dell'art. 1809 e deve trattarsi di un bisogno di riavere la disponibilità dell'immobile per goderne
in uno dei modi consentiti dal titolo di godimento che su di esso si ha, il che
significa che si può chiedere la restituzione perché, ad esempio, si vuole vendere)
è evento incertus an. Il comodato è, invece, senza determinazione di tempo (salvo
quello che ex lege può discendere dall'applicazione dell'art. 1811, e salvo che un
termine non risulti altrimenti in relazione all'uso pattuito), ma le parti hanno
convenuto, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che il potere di richiedere la restituzione
possa esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell'immobile
che, evidentemente, sia incompatibile con il protrarsi del godimento, e che deve
essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e dimostrata, in caso di
contestazione” (Cassazione civile sez. III, 12/03/2008, n. 6678).
Ora come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, e segnatamente dalle “lettere di diffida al rilascio dell'immobile a firma del
sottoscritto avvocato inviate in data 22/04/23- 24/05/23 e 29/6/23 con ricevute
telematiche di avvenuta consegna;
- copia domanda di mediazione inoltrata
all'Organismo di mediazione Conciliazione.net e ricevuta telematica di avvenuta
consegna in data 28/12/23; - copia verbale negativo di Mediazione del
20/03/2024”, la comodante ha esercitato il diritto di richiedere la restituzione dell'immobile sito in Sant'Angelo di Brolo Controparte_2
allegandone l'urgenza per motivi familiari.
[...]
Di talché, premesso che le diffide in atti già varrebbero ad integrare la previsione contrattuale del recesso dal contratto (comunicato per iscritto e almeno sei mesi del tacito rinnovo annuale), in ogni caso, giova osservare che “In tema di comodato e di restituzione della cosa, l'articolo 1809
del Cc contiene un criterio di equo contemperamento dei contrapposti interessi:
6 l'interesse del comodante a rientrare in possesso del bene prevale su quello
del comodatario solo di fronte al sopravvenire di un bisogno che sia urgente e
impreveduto. Il connotato essenziale del bisogno legittimante il recesso non è
qualitativo, ma cronologico. Ciò significa che il bisogno, sebbene non
pretestuoso, voluttuario o artificiosamente indotto, non per forza deve essere
grave. Piuttosto, deve essere imprevisto, ossia sopravvenuto rispetto al
contratto. Inoltre, deve essere urgente, ossia attuale e concreto al momento del
recesso. Da ciò discende che il bisogno ben può consistere nel deterioramento
della situazione economica del comodante, che gli imponga urgentemente di
rientrare in possesso del bene per disporne in modo più redditizio. Dunque,
l'interesse del comodante protetto dall'art. 1809 Cc non necessariamente implica il bisogno di un uso diretto del bene comodato” (Cassazione civile sez. III,
27/06/2023, n.18334).
Atteso, quindi, che, a fronte dell'iniziativa giudiziaria della il Pt_1
comodatario non si è costituito e non ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'uso del bene da parte della comodante, la domanda della stessa, diretta alla dichiarazione di risoluzione del contratto di comodato del 7/01/2020, a far data dalla richiesta di rilascio dell'immobile del 22/04/2023, è fondata e merita accoglimento.
Del pari, venendo meno un valido titolo negoziale in forza del quale il possa continuare a detenere l'immobile, ne va ordinato CP_1
l'immediato rilascio in favore dell'odierna ricorrente.
3. Va, adesso, esaminata la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento dell'immobile (dalla
7 richiesta di restituzione dell'immobile in data 22-4-2023 sino all'effettivo rilascio).
A tale proposito, va rammentato che la Suprema Corte (Cass. sent. 14222
del 7.8.12; n. 24100/11) aveva precisato che “in caso di occupazione senza
titolo di un cespite immobiliare altrui il danno subito dal proprietario è in re ipsa
discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dalla impossibilità di
conseguire la utilità ricavabile dal medesimo bene in relazione alla natura
normalmente fruttifera di esso”.
Tuttavia, seguendo il ragionamento logico giuridico di cui alla sentenza del Tribunale Roma sez. VI, 15/01/2018, n.1320, del principio sopra espresso dalla Suprema Corte va data adeguata applicazione secondo le stesse indicazioni della Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. III sentenza n. 15757 del 27.7.2015) che ha ritenuto, comunque, necessario
l'assolvimento da parte del danneggiato, quantomeno, di un onere di
“allegazione” delle situazioni fattuali dimostrative dell'esistenza del
danno c.d. conseguenza.
Ora, il c.d. danno evento, inteso come lesione della situazione vantata sull'immobile dal titolare, è rappresentato dall'instaurarsi sul bene di una situazione di godimento diretto dell'occupante, che preclude il godimento diretto del titolare e, nel contempo, non gli permette di goderlo indirettamente, ossia conferendone il godimento, la detenzione,
ad altri.
Mentre, il danno evento, come conseguenza in senso patrimoniale,
dipenderà dall'atteggiarsi del godimento del titolare sul bene nel momento in cui si verifica l'occupazione e, successivamente, dipenderà
8 dal verificarsi di situazioni che, qualora l'occupazione non esistesse,
consentirebbero la fruizione di utilità al titolare del bene: esso va, quindi,
allegato e dimostrato.
D'altronde, la situazione del titolare che godeva direttamente dell'immobile svolgendovi un'attività e che, dunque, vede preclusa la continuazione di tale possibilità, va differenziata da quella del titolare che non svolgeva alcuna attività sull'immobile, cioè non esercitava un godimento diretto su di esso e nemmeno lo godeva indirettamente, cioè
riscuotendo un'utilità economica da un terzo (ad esempio, un conduttore), ossia frutti civili, oppure soddisfaceva un'esigenza affettiva o amicale (come nel caso di utilizzazione gratuita da parte di un figlio o di un amico) – circostanza quest'ultima che ricorre nella vicenda a mano.
A tal proposito, la Cass. civ. sez. VI, ordinanza n.25898 del 15.12.2016, ha precisato che il danno in re ipsa nelle occupazioni senza titolo va inteso in senso descrittivo, come normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, tale che “non fa comunque
venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, ed anche di provare il
fatto base da cui il pregiudizio discende”, ovvero il fatto che, ove il proprietario avesse immediatamente recuperato la disponibilità
dell'immobile, l'avrebbe impiegato per una finalità produttiva (es.
locazione).
Così si sono, successivamente, pronunciate le Sezioni Unite nel 2022,
rimarcando che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza
titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad
allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento
9 perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il
profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un
canone superiore a quello di mercato)” (Cassazione civile sez.
un., 15/11/2022, n.33645).
Tanto premesso, di tutto ciò non vi è traccia negli atti di parte ricorrente che si è limitata a chiedere genericamente la condanna della controparte,
peraltro, secondo la valutazione equitativa del Giudice.
A ciò si aggiunga la genericità (e, quindi, inammissibilità) del seguente capitolo di prova: “Vero che la Signora ha subito danni a Parte_1
causa della mancata disponibilità del proprio immobile e dell'impossibilità di
conseguire utilità ricavabile dallo stesso immobile” articolato nel ricorso introduttivo.
Inoltre, “La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo
nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile
nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata. Ne consegue che,
ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di
creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata
raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua
puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di
sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di
assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra
risarcimento accordato e danno risentito. Giammai la
valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né
può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso
10 causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed
il danno” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6957).
Di conseguenza, stante il deficit allegatorio della ricorrente, la domanda risarcitoria va rigettata.
4. Per quel che attiene alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, stante il rigetto della domanda risarcitoria, le stesse vanno compensate per la metà; mentre, in ragione dell'accoglimento delle altre domande formulate dalla la restante metà va posta a Pt_1
carico del resistente soccombente e va liquidata come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa,
dichiarato nel ricorso, con esclusione della fase istruttoria che non si è
svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1051/2024 R.G.;
1. In accogliento della domanda di parte ricorrente, dichiara risolto il contratto di comodato stipulato tra le parti il 7/01/2020, e, per l'effetto,
ordina al resistente l'immediato rilascio, in favore di , Parte_1
dell'immobile sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), Controparte_2
piano T, iscritto nel catasto fabbricati del Comune di Sant'Angelo di
Brolo al foglio 13, part. 443, sub. 4.;
2. Rigetta la domanda risarcitoria della ricorrente per le causali di cui in motivazione;
11
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 850,50,
[...]
oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, oltre ad € 27,40
per esborsi e alla refusione del C.U, da distrarsi in favore dell'avv. Laura
Palazzolo, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Patti, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1810 c.c.. In presenza di una simile clausola il comodato non è a termine, per la
ragione che la verificazione della necessità che il comodante può addurre come
motivo di rilascio (e che può essere della più varia specie, con il solo limite che
5
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1051/2014
All'udienza del 7-04-2025, è presente per parte ricorrente l'avv. Laura
Palazzolo mentre nessuno è comparso per parte resistente che non risulta costituita.
Il Giudice, dott. Gianluca A. Peluso, invita la ricorrente alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente discute e conclude, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo e riportandosi al preverbale depositato il 5-04-2025.
La causa è posta in decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c., come richiamato dall'art. 447 bis comma 1 c.p.c.
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, alle ore 15,50,
pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1051/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. Laura Palazzolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), via S. Francesco n. 8;
Ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), ivi residente in [...]I San Francesco di Paola C.F._2
n. 1;
Resistente non costituito-
Conclusioni: come da verbale dell' udienza del 7-04-2025.
***
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 7-10-2024, Parte_1
premesse le proprie ragioni in fatto ed in diritto ivi illustrate,
[...]
chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti domande
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e
difesa 1) – Accogliere il presente ricorso per tutte le ragioni spiegate in
narrativa; 2)– Accertare e dichiarare la cessazione e/o risoluzione del contratto
di comodato stipulato, in data 07/01/2020, tra la Signora e il Parte_1
Sig. , a far data dalla richiesta di rilascio dell'immobile in data Controparte_1
22/04/2023; 3) – Accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile, sito in
Sant'Angelo di Brolo (ME), senza giusto titolo da parte del Controparte_2
comodatario; 4)- per l'effetto, condannare il Sig. all'immediato Controparte_1
rilascio dell'immobile sito in Sant'Angelo di Brolo, in favore Controparte_2
della proprietaria;
5) - sempre per l'effetto, condannare il Sig. Parte_1
al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, in Controparte_1
favore della ricorrente per tutte le ragioni esposte in narrativa e per il mancato
godimento dell'immobile dal momento della richiesta di restituzione
dell'immobile in data 22/04/2023 sino all'effettivo rilascio;
6) –
Conseguentemente, condannare il resistente al pagamento delle spese e dei
compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, il
quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio (cfr. produzione documentale del 29-11-2024), come disposto con decreto del 10-10-2024, CP_1
non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
3 All'udienza di discussione del 2-12-2024, il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie formulate da parte ricorrente.
Quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 4-12-2024,
ritenuto che “le prove testimoniali chieste da parte ricorrente vertono, in parte,
su circostanze documentate e/o documentabili (nn. 1 e 2), in parte, su
circostanze non contestate (stante, peraltro, la contumacia del resistente – n. 3)
e, in parte, assumono carattere generico (n. 4) e ritenuta, allora, la causa matura
per la decisione”, rinviava la causa all'udienza del 7-04-2025 per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 429 comma 1
c.p.c., come richiamato dall'art. 447 bis comma 1 c.p.c.
Come accennato, all'udienza del 7-04-2025, sulle conclusioni precisate dalla la causa era assunta in decisione. Pt_1
2. Vanno separatamente vagliate la domande della ricorrente.
2.1. Quanto alle seguenti: “2)– Accertare e dichiarare la cessazione e/o
risoluzione del contratto di comodato stipulato, in data 07/01/2020, tra la
Signora e il Sig. , a far data dalla richiesta di Parte_1 Controparte_1
rilascio dell'immobile in data 22/04/2023; 3) – Accertare e dichiarare la
detenzione dell'immobile, sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), Controparte_2
senza giusto titolo da parte del comodatario;
4)- per l'effetto, condannare il
[...]
Sig. all'immediato rilascio dell'immobile sito in Sant'Angelo Controparte_1
di Brolo, in favore della proprietaria ”, Controparte_2 Parte_1
dall'esame del contratto di comodato stipulato inter partes in data 7-01-
2020 e registrato in data 16/10/2023, risulta che Parte_1
concesse in comodato, ad uso abitativo, a , l'immobile Controparte_1
sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), C/da Scarapulli snc, piano T,
4 identificato al catasto fabbricati del Comune di Sant'Angelo di Brolo al foglio 13, part. 443, sub. 4, con l'esplicita previsione negoziale secondo cui : “Il contratto è stipulato per una durata illimitata a partire dal 07/01/2020.
Nel silenzio si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta scritta da
parte di una delle parti con lettera R/R almeno sei mesi prima. Il Comodante si
riserva il diritto di pretendere in qualsiasi momento la restituzione della cosa
data in comodato, qualora sopravvenga un bisogno urgente, ai sensi dell'art.
1809 C.c.”.
Le parti, pertanto, convennero una durata illimitata del rapporto lasciando, pur tuttavia, salva la facoltà, in capo a ciascuna di esse, di recedere nelle forme pattuite, purché almeno sei mesi prima del termine annuale di tacito rinnovo, oltre all'attribuzione al comodante del diritto di richiedere la restituzione dell'immobile concesso in comodato al sopravvenire di un bisogno urgente ex art. 1809 c.c.
Trattasi, quest'ultima, di una figura negoziale atipica, in quanto non riconducibile né al modello legale del comodato a termine (art. 1809 c.c.),
né a quello del comodato senza limitazione di tempo (art. 1810 c.c.),
rilevato che “la clausola convenzionale, con cui si preveda la restituzione al
comodante sulla base della indicazione di una necessità di riavere l'immobile
connota il comodato come una figura atipica, che non è riconducibile né al
modello legale del comodato a termine, né a quello del comodato senza
limitazione di durata, quali espressi rispettivamente nelle norme dell'art. 1809 e deve trattarsi di un bisogno di riavere la disponibilità dell'immobile per goderne
in uno dei modi consentiti dal titolo di godimento che su di esso si ha, il che
significa che si può chiedere la restituzione perché, ad esempio, si vuole vendere)
è evento incertus an. Il comodato è, invece, senza determinazione di tempo (salvo
quello che ex lege può discendere dall'applicazione dell'art. 1811, e salvo che un
termine non risulti altrimenti in relazione all'uso pattuito), ma le parti hanno
convenuto, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che il potere di richiedere la restituzione
possa esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell'immobile
che, evidentemente, sia incompatibile con il protrarsi del godimento, e che deve
essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e dimostrata, in caso di
contestazione” (Cassazione civile sez. III, 12/03/2008, n. 6678).
Ora come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, e segnatamente dalle “lettere di diffida al rilascio dell'immobile a firma del
sottoscritto avvocato inviate in data 22/04/23- 24/05/23 e 29/6/23 con ricevute
telematiche di avvenuta consegna;
- copia domanda di mediazione inoltrata
all'Organismo di mediazione Conciliazione.net e ricevuta telematica di avvenuta
consegna in data 28/12/23; - copia verbale negativo di Mediazione del
20/03/2024”, la comodante ha esercitato il diritto di richiedere la restituzione dell'immobile sito in Sant'Angelo di Brolo Controparte_2
allegandone l'urgenza per motivi familiari.
[...]
Di talché, premesso che le diffide in atti già varrebbero ad integrare la previsione contrattuale del recesso dal contratto (comunicato per iscritto e almeno sei mesi del tacito rinnovo annuale), in ogni caso, giova osservare che “In tema di comodato e di restituzione della cosa, l'articolo 1809
del Cc contiene un criterio di equo contemperamento dei contrapposti interessi:
6 l'interesse del comodante a rientrare in possesso del bene prevale su quello
del comodatario solo di fronte al sopravvenire di un bisogno che sia urgente e
impreveduto. Il connotato essenziale del bisogno legittimante il recesso non è
qualitativo, ma cronologico. Ciò significa che il bisogno, sebbene non
pretestuoso, voluttuario o artificiosamente indotto, non per forza deve essere
grave. Piuttosto, deve essere imprevisto, ossia sopravvenuto rispetto al
contratto. Inoltre, deve essere urgente, ossia attuale e concreto al momento del
recesso. Da ciò discende che il bisogno ben può consistere nel deterioramento
della situazione economica del comodante, che gli imponga urgentemente di
rientrare in possesso del bene per disporne in modo più redditizio. Dunque,
l'interesse del comodante protetto dall'art. 1809 Cc non necessariamente implica il bisogno di un uso diretto del bene comodato” (Cassazione civile sez. III,
27/06/2023, n.18334).
Atteso, quindi, che, a fronte dell'iniziativa giudiziaria della il Pt_1
comodatario non si è costituito e non ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'uso del bene da parte della comodante, la domanda della stessa, diretta alla dichiarazione di risoluzione del contratto di comodato del 7/01/2020, a far data dalla richiesta di rilascio dell'immobile del 22/04/2023, è fondata e merita accoglimento.
Del pari, venendo meno un valido titolo negoziale in forza del quale il possa continuare a detenere l'immobile, ne va ordinato CP_1
l'immediato rilascio in favore dell'odierna ricorrente.
3. Va, adesso, esaminata la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento dell'immobile (dalla
7 richiesta di restituzione dell'immobile in data 22-4-2023 sino all'effettivo rilascio).
A tale proposito, va rammentato che la Suprema Corte (Cass. sent. 14222
del 7.8.12; n. 24100/11) aveva precisato che “in caso di occupazione senza
titolo di un cespite immobiliare altrui il danno subito dal proprietario è in re ipsa
discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dalla impossibilità di
conseguire la utilità ricavabile dal medesimo bene in relazione alla natura
normalmente fruttifera di esso”.
Tuttavia, seguendo il ragionamento logico giuridico di cui alla sentenza del Tribunale Roma sez. VI, 15/01/2018, n.1320, del principio sopra espresso dalla Suprema Corte va data adeguata applicazione secondo le stesse indicazioni della Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. III sentenza n. 15757 del 27.7.2015) che ha ritenuto, comunque, necessario
l'assolvimento da parte del danneggiato, quantomeno, di un onere di
“allegazione” delle situazioni fattuali dimostrative dell'esistenza del
danno c.d. conseguenza.
Ora, il c.d. danno evento, inteso come lesione della situazione vantata sull'immobile dal titolare, è rappresentato dall'instaurarsi sul bene di una situazione di godimento diretto dell'occupante, che preclude il godimento diretto del titolare e, nel contempo, non gli permette di goderlo indirettamente, ossia conferendone il godimento, la detenzione,
ad altri.
Mentre, il danno evento, come conseguenza in senso patrimoniale,
dipenderà dall'atteggiarsi del godimento del titolare sul bene nel momento in cui si verifica l'occupazione e, successivamente, dipenderà
8 dal verificarsi di situazioni che, qualora l'occupazione non esistesse,
consentirebbero la fruizione di utilità al titolare del bene: esso va, quindi,
allegato e dimostrato.
D'altronde, la situazione del titolare che godeva direttamente dell'immobile svolgendovi un'attività e che, dunque, vede preclusa la continuazione di tale possibilità, va differenziata da quella del titolare che non svolgeva alcuna attività sull'immobile, cioè non esercitava un godimento diretto su di esso e nemmeno lo godeva indirettamente, cioè
riscuotendo un'utilità economica da un terzo (ad esempio, un conduttore), ossia frutti civili, oppure soddisfaceva un'esigenza affettiva o amicale (come nel caso di utilizzazione gratuita da parte di un figlio o di un amico) – circostanza quest'ultima che ricorre nella vicenda a mano.
A tal proposito, la Cass. civ. sez. VI, ordinanza n.25898 del 15.12.2016, ha precisato che il danno in re ipsa nelle occupazioni senza titolo va inteso in senso descrittivo, come normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, tale che “non fa comunque
venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, ed anche di provare il
fatto base da cui il pregiudizio discende”, ovvero il fatto che, ove il proprietario avesse immediatamente recuperato la disponibilità
dell'immobile, l'avrebbe impiegato per una finalità produttiva (es.
locazione).
Così si sono, successivamente, pronunciate le Sezioni Unite nel 2022,
rimarcando che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza
titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad
allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento
9 perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il
profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un
canone superiore a quello di mercato)” (Cassazione civile sez.
un., 15/11/2022, n.33645).
Tanto premesso, di tutto ciò non vi è traccia negli atti di parte ricorrente che si è limitata a chiedere genericamente la condanna della controparte,
peraltro, secondo la valutazione equitativa del Giudice.
A ciò si aggiunga la genericità (e, quindi, inammissibilità) del seguente capitolo di prova: “Vero che la Signora ha subito danni a Parte_1
causa della mancata disponibilità del proprio immobile e dell'impossibilità di
conseguire utilità ricavabile dallo stesso immobile” articolato nel ricorso introduttivo.
Inoltre, “La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo
nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile
nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata. Ne consegue che,
ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di
creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata
raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua
puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di
sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di
assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra
risarcimento accordato e danno risentito. Giammai la
valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né
può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso
10 causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed
il danno” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6957).
Di conseguenza, stante il deficit allegatorio della ricorrente, la domanda risarcitoria va rigettata.
4. Per quel che attiene alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, stante il rigetto della domanda risarcitoria, le stesse vanno compensate per la metà; mentre, in ragione dell'accoglimento delle altre domande formulate dalla la restante metà va posta a Pt_1
carico del resistente soccombente e va liquidata come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa,
dichiarato nel ricorso, con esclusione della fase istruttoria che non si è
svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1051/2024 R.G.;
1. In accogliento della domanda di parte ricorrente, dichiara risolto il contratto di comodato stipulato tra le parti il 7/01/2020, e, per l'effetto,
ordina al resistente l'immediato rilascio, in favore di , Parte_1
dell'immobile sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), Controparte_2
piano T, iscritto nel catasto fabbricati del Comune di Sant'Angelo di
Brolo al foglio 13, part. 443, sub. 4.;
2. Rigetta la domanda risarcitoria della ricorrente per le causali di cui in motivazione;
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3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 850,50,
[...]
oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, oltre ad € 27,40
per esborsi e alla refusione del C.U, da distrarsi in favore dell'avv. Laura
Palazzolo, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Patti, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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1810 c.c.. In presenza di una simile clausola il comodato non è a termine, per la
ragione che la verificazione della necessità che il comodante può addurre come
motivo di rilascio (e che può essere della più varia specie, con il solo limite che
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