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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2164/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2164/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Metella Costanzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in data 23 gennaio 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Cles (TN) in data 3 settembre 2022, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cles, Parte II, N. 5,
1 Serie A, Anno 2022, e dalla loro unione sono nate le figlie minori (in data Per_1
23 gennaio 2020) e (in data 20 gennaio 2022). Per_2
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta depositate in data 23 gennaio 2025:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cles.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Cles (TN) in Corso Dante, 27, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto Parte_1
che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento delle figlie e ad entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente delle figlie in Cles (TN) Corso Dante, 27 presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- due week-end al mese alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina;
nel corso di ciascuna settimana le tiene con sé dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con se le figlie ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie
2 trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- In ogni caso i genitori si accordano che, previo avviso telefonico di almeno un giorno, il padre potrà visitare le figlie presso la loro abitazione ogni qual volta lo desidererà in considerazione dei propri impegni lavorativi.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 rivalutati mensili e così € 200,00 rivalutati per ciascuna figlia, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 219/2024 di data 10 luglio 2024, pubblicata il
12 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa sulla domanda di divorzio è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta, depositate in data 23 gennaio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il
3 prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 25 giugno 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 219/2024 di data 10 luglio 2024, pubblicata il 12 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra le minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) a Cles (TN) in data 3 settembre 2022, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cles, Parte II, N. 5, Serie A, Anno
2022, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva e precisate con note di
4 trattazione scritta depositate in data 23 gennaio 2025, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2164/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Metella Costanzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in data 23 gennaio 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Cles (TN) in data 3 settembre 2022, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cles, Parte II, N. 5,
1 Serie A, Anno 2022, e dalla loro unione sono nate le figlie minori (in data Per_1
23 gennaio 2020) e (in data 20 gennaio 2022). Per_2
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta depositate in data 23 gennaio 2025:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cles.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Cles (TN) in Corso Dante, 27, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto Parte_1
che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento delle figlie e ad entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente delle figlie in Cles (TN) Corso Dante, 27 presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- due week-end al mese alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina;
nel corso di ciascuna settimana le tiene con sé dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con se le figlie ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie
2 trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- In ogni caso i genitori si accordano che, previo avviso telefonico di almeno un giorno, il padre potrà visitare le figlie presso la loro abitazione ogni qual volta lo desidererà in considerazione dei propri impegni lavorativi.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 rivalutati mensili e così € 200,00 rivalutati per ciascuna figlia, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 219/2024 di data 10 luglio 2024, pubblicata il
12 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa sulla domanda di divorzio è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta, depositate in data 23 gennaio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il
3 prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 25 giugno 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 219/2024 di data 10 luglio 2024, pubblicata il 12 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra le minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) a Cles (TN) in data 3 settembre 2022, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cles, Parte II, N. 5, Serie A, Anno
2022, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva e precisate con note di
4 trattazione scritta depositate in data 23 gennaio 2025, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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