TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice Dott.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2973 / 2022 promossa tra le parti:
ATTORE
c.f. , con l'avv. LASTRAIOLI DILETTA, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTI
, c.f. , con l'avv. PAOLI Controparte_1 P.IVA_1
SABRINA, presso il cui Studio ha eletto domicilio
, c.f. , con l'Avv. FRANCESCO Controparte_2 P.IVA_2
GRIGNOLIO, presso il cui Studio ha eletto domicilio
Oggetto: arricchimento senza causa
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta, accertare e dichiarare l' tenuta al pagamento dell'importo Controparte_2 di € 12.842,41 oltre IVA versato dal Sig. a mezzo del proprio amministratore di sostegno CP_3 alla in qualità di ente gestore della R.S.A. Istituto “Santa Caterina Dè Ricci” Controparte_1 di Prato, a titolo di quota parte della retta mensile nel periodo compreso da gennaio 2018 a novembre
2020 e, per l'effetto, condannare alla restituzione di detta somma ovvero, in Controparte_1 ipotesi, di quel diverso maggiore o minore importo che sarà accertato di giustizia, se del caso a titolo di arricchimento senza causa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché dichiararsi la nullità del
Pagina 1 di 14 contratto di ingresso sottoscritto in data 21.12.2017 e dell'accettazione del Regolamento interno sottoscritta in data 21.12.2017 con cui l'amministratore di sostegno del paziente si è obbligato corrispondere una parte della quota sociale, per illiceità della causa e dell'oggetto. Con integrale vittoria di spese, funzioni e onorari di causa”.
Per parte convenuta : “-NEL Controparte_4
MERITO:
-RESPINGERE la domanda proposta nei confronti della con vittoria Controparte_5 di spese ed onorari di causa;
-nella denegata ed impugnata ipotesi in cui si dovesse ritenere impugnativamente che il corrispettivo delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale erogate dalla in favore del sig CP_5 [...] doveva essere posto a carico interamente o, comunque, in una quota superiore rispetto a quella dalla CP_3 indicata dalla nelle comunicazioni di revisione delle quote di Controparte_2 compartecipazione periodicamente invitate alla RSA ed all'assistito, ed in cui la Controparte_5 fosse condannata al rimborso della somma di € 12.842,41 oltre IVA, ed interessi e/o
[...] rivalutazione monetaria, e/o della somma superiore o inferiore accertata, CONDANNARE l'
[...]
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, a rimborsare /o a pagare, in favore della la somma che risulterà di sua competenza durante il periodo del Controparte_5 ricovero del sig. , a titolo di quota sociale della retta, ed oggetto di obbligo di rimborso, in CP_3 favore di parte attrice, da parte della Controparte_5
-IN OGNI CASO:
-condannare l'attore alla refusione delle spese di lite, in favore della convenuta, da liquidarsi, in Sentenza, in conformità alle disposizioni di Legge”.
Per parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_2 di Prato adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti della comparente convenuta in quanto infondata Controparte_2 per carenza di legittimazione passiva e per l'insussistenza ed infondatezza dei presupposti di merito dedotti, sia sull'an sia sul quantum;
nonché respingere anche la domanda riconvenzionale trasversale proposta nei confronti della comparente dalla convenuta con la comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta.
Con vittoria di spese, rimborsi nella misura del 15% e compensi secondo i parametri forensi vigenti, oltre
CAP ed IVA come per legge.
Pagina 2 di 14 In via istruttoria: ci si riporta alla documentazione prodotta in atti, opponendosi a tutte le istanze istruttorie dedotte dall'attore e, in denegata e non creduta ipotesi di ammissione della CTU, si chiede sin
d'ora termine per la nomina di un CTP sino all'inizio delle operazioni peritali”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di erede del sig. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l' CP_3 [...]
tenuta al pagamento dell'importo di € 12.842,41, oltre IVA, versato Controparte_2 dal sig. a mezzo del proprio amministratore di sostegno, alla CP_3 [...]
in qualità di ente gestore della di Controparte_1 Controparte_6
Prato, a titolo di quota parte della retta mensile per il ricovero nel periodo compreso tra gennaio 2018 e novembre 2020, con condanna di quest'ultima alla restituzione di detta somma, se del caso a titolo di arricchimento senza causa, nonché al fine di sentir dichiarare la nullità di eventuali atti di impegno con cui l'ADS del paziente si fosse obbligato a corrispondere una parte della quota sociale per illiceità della causa e dell'oggetto.
Nello specifico, l'attore, a fondamento delle proprie pretese, ha dedotto: (1) che suo fratello
è stato per anni affetto da una sindrome schizofrenica grave, che ha assunto CP_3 nel tempo caratteristiche di cronicità tali da determinargli una percentuale di invalidità riconosciuta del 100%, che gli ha impedito di attendere nel corso della sua vita ai normali atti di ordinaria amministrazione;
(2) che il quadro clinico del era altresì caratterizzato CP_3 da una notevole componente dimensionale di tipo autistico, determinante gravi disabilità nell'area relazionale, nella vita affettiva e sociale;
(3) che il fin dall'anno 1964, è stato CP_3 ricoverato presso apposite strutture di assistenza ospedaliera, dapprima presso l'ospedale psichiatrico “San Salvi” di Firenze e poi, nel periodo compreso tra il 09/08/1990 e il Cont 31/12/2017, presso la “Rosa Giorgi” di Prato e, infine, trasferito fino al momento del suo decesso, avvenuto il 20/01/2021, presso la RSA Istituto “Santa Caterina De' Ricci” di
Prato, struttura gestita dalla;
(4) che il mantenimento per Controparte_1 il tempo del ricovero presso la struttura fiorentina è stato interamente posto a carico della sanità pubblica, mentre, in seguito al trasferimento del presso le strutture assistenziali CP_3 pratesi, una parte delle spese necessarie per la sua cura ed assistenza sono state poste direttamente a carico del sig. (5) che, nel periodo compreso tra gennaio 2018 e CP_3 novembre 2020, è stata versata in favore della la somma Controparte_1 di € 12.842,41, oltre accessori di legge, a titolo di quota parte della retta mensile stabilita a carico del paziente;
(6) che l'Ufficio Territoriale del Governo di Prato, con nota del
Pagina 3 di 14 19/11/2019, ha precisato che la retta giornaliera percepita dalla RSA è composta di due parti distinte, la prima – cd. quota sanitaria – posta interamente a carico della sanità pubblica e la seconda – cd. quota sociale – posta in parte a carico della sanità pubblica e in parte a carico dell'utente in base alla propria situazione economica, corrispondente ad €
12,62 giornalieri per il ricovero del sig. nell'anno 2019; (7) che in data 20/05/2022, CP_3
l'attore, in seguito al decesso del fratello ed in qualità di suo erede, ha inoltrato alla CP_3
e all' l'invito alla stipula di una Controparte_1 Controparte_2 convenzione di negoziazione assistita al fine di ottenere il rimborso delle somme versate dal sig. a mezzo del proprio amministratore di sostegno a parziale copertura CP_3 della quota sociale per il ricovero nella struttura pratese, ma queste non vi hanno aderito.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la
[...]
, demandando, nel merito, il rigetto della domanda proposta nei suoi Controparte_1 confronti e, in denegata ipotesi di accoglimento della predetta, la condanna dell'
[...]
a manlevarla per la somma che risulterà di sua competenza per il Controparte_2 periodo di ricovero del sig. a titolo di quota sociale della retta;
in ogni caso, col favore CP_3 delle spese di lite.
A sostegno delle proprie eccezioni, la convenuta ha dedotto: (1) che, in data 21/12/2017, contestualmente all'inserimento del sig. nella RSA della Sarah società CP_3
Cont Cooperativa Sociale, l' ha trasmesso alla e all'utente il Controparte_2 calcolo di compartecipazione della retta sociale per la conferma dell'inserimento effettuato e le revisioni successive della predetta retta dell'ospite, da cui emergeva che la quota di partecipazione de qua risultava calcolata in base all'applicazione del nuovo regolamento adottato con L.R. del 2008, nonché in base all'applicazione dei regolamenti comunali recepiti dall con delibera del 2010; (2) che la copia del contratto di ingresso CP_2 sottoscritto in data 21/12/2017 dalla sorella di , nonché Controparte_7 CP_3
l'accettazione del Regolamento Interno della struttura, sottoscritto dalla medesima in pari data, comprovano la legittimità del pagamento delle prestazioni effettuate dalla RSA Sarah
Società Cooperativa Sociale e delle fatture corrispondenti, costituendo ciò una promessa di pagamento della retta per il ricovero dell'utente; (3) che le prestazioni erogate dalla RSA in favore dell'utente corrispondono alle prestazioni lungo-assistenziali, destinate ad anziani e a persone non autosufficienti per le quali è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico dell'utente, con l'eventuale compartecipazione del sulla base sia di una specifica tabella allegata ad CP_8 un provvedimento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2011, sia sulla
Pagina 4 di 14 base di uno specifico allegato ad un precedente provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nel 2001; (4) che la legittimità della prevista compartecipazione Cont dell'utente al pagamento delle prestazioni erogate presso la sarebbe comprovata anche dal fatto che queste non hanno natura esclusivamente sanitaria, ma anche socio- assistenziale e ciò troverebbe conferma nell'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come debba diversificarsi tra “prestazioni sanitarie” e
“prestazioni aventi natura non sanitaria” (ossia prestazioni esclusivamente di “natura sociale-assistenziale”), assumendo che solo nei casi in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite “se non congiuntamente” all'attività di natura socio- assistenziale prevale la natura sanitaria del servizio, in quanto le prestazioni di natura diversa devono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria;
(5) che le prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale erogate dalla in favore del CP_5
Cont sig. si collocano nell'ambito della convenzione conclusa fra la stessa e CP_3
Cont l' in data 26.06.2013, con la quale la – oltre alle Controparte_2 prestazioni a valenza prevalentemente sanitaria e il cui corrispettivo è posto a carico del
SSR – eroga una serie di servizi “alberghieri” che costituiscono il corrispettivo della quota di parte sociale a carico degli assistiti, che comprendono anche le voci di costo relative al personale addetto all'assistenza ed ai servizi generali, alle utenze, al servizio di lavanderia per la biancheria, al vitto, al parrucchiere ed al podologo, nonché al materiale igienico- sanitario non ricompreso nella quota sanitaria;
(6) che, qualora l'attore avesse ritenuto, prima del pagamento, che la ripartizione delle voci di spesa non fosse corretta avrebbe dovuto attivarsi direttamente nei confronti dell' , che è Controparte_2 normativamente tenuta a farsi carico della quota sanitaria della retta del sig. e che CP_3 dovrà, dunque, essere chiamata a costituirsi nel presente giudizio affinché l'accertamento della natura delle prestazioni erogate all'utente avvenga in suo contraddittorio e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, questa venga condannata a restituire quanto di spettanza in favore della RSA Sarah società Cooperativa Sociale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio, altresì, l
[...]
, demandando il rigetto della domanda attorea proposta nei suoi confronti CP_2 in quanto infondata per carenza di legittimazione passiva e per insussistenza ed infondatezza dei presupposti di merito dedotti, sia in punto di an che di quantum debeatur, col favore delle spese di lite.
A sostegno delle proprie eccezioni, la ha dedotto: (1) di non essere Controparte_9 legittimata passiva del giudizio de quo, non essendo la medesima l'ente percettore delle
Pagina 5 di 14 somme di cui è stata proposta azione di rimborso, dovendo questa riguardare esclusivamente la;
(2) che l'azione introdotta è infondata anche Controparte_1 nel merito, stante l'erroneo inquadramento giuridico della fattispecie da parte dell'attore e la validità del sottoscritto contratto di ospitalità e degli intervenuti pagamenti;
(3) che il sig.
è stato inserito nella RSA come soggetto a “ricovero residenziale”, previa CP_3 verifica dei requisiti vantati sulla base dei regolamenti vigenti senza alcuna esenzione in ordine all'obbligo di provvedere al pagamento della quota sociale di competenza, alla quale il degente o chi ne fa le veci (cfr. l si era validamente obbligato, salvo il Controparte_7 diritto riconosciuto alla contribuzione del Comune in relazione all'attestazione ISEE da cui
è derivata una compartecipazione parziale dell'utente; (4) che le norme che regolano la complessa materia sono l'art. 1 comma terzo del DL 30.12.1992 n. 502, l'art. 22 della L.
328/2000, l'art. 54 della L. 289/2002, la L.R.T. n. 40/2008 art. 4, la L.R.T. n. 41/2005 artt.
54 comma 3° e 55, la L.R.T. n. 66/2008 artt. 1 e 5, la L.R.T. n. 45/2014, il DPCM
14.2.2001 e il DPCM 29.11.2001, il DPGR 25.03.2008 n. 15/R e la Deliberazione della
Giunta Regionale Toscana n. 364/2006, dalle quali si rileva che le prestazioni di natura sociale a rilevanza sanitaria, come quella erogata, sono compartecipate dall'utente e che, a tale fine, la Regione Toscana, con la L.R.T. 66/2008, ha istituito il fondo regionale per la non autosufficienza e ha predisposto una graduatoria d'accesso che detta i criteri e le ipotesi di esenzione e le modalità di compartecipazione per la quota sociale, operando tale disposizione, conformemente alla sussistenza delle risorse erogate, la condizione necessaria per l'esenzione o per la partecipazione, compatibilmente anche con i vincoli di bilancio, come peraltro espressamente indicato nell'art. 1 comma terzo del D.Lgs 502/1992; (5) che, dunque, il contratto di ospitalità ed i pagamenti effettuati sono da considerare pienamente Cont validi;
(6) che le norme che regolano l'accesso per l'inserimento nella da parte di soggetti non autosufficienti e con malattie croniche, sono tali da rientrare nell'ambito del procedimento amministrativo dettato dalle norme e regolamenti costituzionali, statali e Cont regionali e della discrezionalità di natura tecnica degli Enti preposti e
Amministrazioni Comunali) alla gestione del sociale e, quindi, l'obbligazione di pagamento e la legittimità di quanto versato è assolutamente priva di qualsivoglia nullità e l'ospite e/o l'obbligato sono tenuti al pagamento di quanto dovuto per la quota sociale determinata e di Cont sua competenza, nell'ammontare correttamente preteso dalla e corrisposto all'istituto dall'ospite.
Preso atto del tempestivo deposito delle parti delle memorie istruttorie ex art. 183, comma
6, c.p.c., il precedente magistrato assegnatario del procedimento ha rigettato le istanze di
Pagina 6 di 14 prova testimoniale di parte attrice e di parte convenuta, nonché l'istanza di CTU di parte attrice ed ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione. La causa è stata, dunque, istruita esclusivamente mediante produzione documentale.
Con provvedimento del 23.10.2024, emesso a seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti così come indicate in epigrafe, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
La domanda non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento.
La legge 833/1978 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 5 prevede che la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria sia esercitata dallo Stato, oltre che con legge o atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'art. 30 della legge 730/1983 dispone che per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento, mentre sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali.
Il decreto legislativo 502/1992 che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria, all'art. 3 septies prevede: “1.Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge
30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata
Pagina 7 di 14 integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche
e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma
5 e dall'articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.”.
In attuazione di detta norma è stato emanato il D.P.C.M. 14/2/2001 che all'articolo 2 specifica i criteri in base ai quali sono definite le tipologie delle prestazioni socio-sanitarie previste dall'art. 3 septies del decreto legislativo suindicato: 1) la natura del bisogno, da determinarsi tenendo conto delle funzioni psicofisiche, della natura delle attività del soggetto e relative limitazioni, della modalità di partecipazione alla vita sociale e dei fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento;
2) l'intensità dell'intervento assistenziale, stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato (la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenza di medio o prolungato periodo definito;
la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la
Pagina 8 di 14 partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi); 3) la complessità dell'intervento assistenziale, determinata con riferimento alla composizione dei fatti produttivi impiegati (professionali e di altra natura) e alla loro articolazione nel progetto personalizzato;
4) la durata dell'intervento.
E la definizione di dette tipologie di prestazioni sanitarie è la seguente: “Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione
e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali 2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'àmbito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli
Pagina 9 di 14 interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare
o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.”.
Nella tabella richiamata dall'art. 4, comma 1 del d.P.C.M. 14/02/2001, relativa ai criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, vengono individuate le quote di compartecipazione alla spesa delle diverse prestazioni. In particolare, per le prestazioni destinate ad anziani e a persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative non curabili a domicilio, consistenti nella cura e nel recupero funzionale tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia, si distingue tra: 1) «l'assistenza in fase intensiva e le prestazioni a elevata integrazione nella fase estensiva», di cui gli oneri economici sono al 100% a carico del
2) le «forme di lungoassistenza semiresidenziali e residenziali», delle quali il 50% del costo CP_10 complessivo è a carico del e il restante 50% è a carico del fatta salva, nel CP_10 CP_8 secondo caso, la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
Questa impostazione è confermata dal D.P.C.M. 29/11/2001 («Definizione dei livelli essenziali di assistenza», cc.dd. LEA) nell'allegata tabella (allegato 1), sezione 1C (area integrazione socio-sanitaria), punto 9 (assistenza territoriale residenziale, cfr. pagina 44).
Il D.P.C.M. 12/01/2017, applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, conferma l'impostazione del precedente decreto, e all'art. 30, relativo all'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, distingue tra: a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore, aventi una durata limitata (di norma non superiore a 60 giorni) e a carico del S.S.N.: vengono in rilievo i trattamenti erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici, educazione terapeutica al paziente e al caregiver; b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le
Pagina 10 di 14 cure, a persone non autosufficienti, a carico del S.S.N. per una quota del 50% della tariffa giornaliera: si tratta di prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e attività di socializzazione e animazione.
La Regione Toscana è intervenuta in questa materia con la legge n. 41/2005 («Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»), che disciplina, tra l'altro, le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e a integrazione socio-sanitaria, e con la legge n. 66/2008
(«Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza»), che all'art. 14, primo comma, come modificato dalla legge regionale n. 37/2015, prevede che “Fatto salvo il principio dell'accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE), secondo fasce economiche e di contribuzione differenziate, disciplinate dagli enti erogatori. A tali fini la Giunta regionale può, con deliberazione, formulare appositi indirizzi.”.
Alla luce di tale normativa occorre verificare in quale categoria di prestazioni rientra il caso oggetto del presente giudizio. Per svolgere tale verifica non rilevano né le patologie di cui risultava affetto l'utente né la durata dell'intervento, posto che sia le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria possono essere erogate nelle fasi c.d. estensive e di lungoassistenza.
Al contrario l'esame deve essere condotto avendo riguardo alla tipologia di trattamento del quale l'ospite necessitava in ragione del suo stato di salute e non alla gravità dello stato di handicap dal quale era affetto. Ciò trova conferma nell'orientamento formatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel vigente quadro normativo le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria vanno distinte sia dalle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che dalle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. Quanto alla interpretazione della nozione di
'prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria', ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite
Pagina 11 di 14 se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale, talchè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa – debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito. In definitiva, nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato (e, dunque, non connotato da occasionalità) va ravvisato il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima” (Cass. 13714/2023).
Nel caso in esame non appare essere di fronte ad una inscindibilità tra le due tipologie di prestazioni.
Risulta, infatti, circostanza pacifica che era affetto da sindrome schizofrenica CP_3 grave, che nel tempo ha assunto carattere di cronicità e che il suo quadro clinico era caratterizzato da una notevole componente dimensionale di tipo autistico determinante gravi disabilità nell'area relazionale, nella vita affettiva e sociale. Sin dal 1964 il medesimo è stato ricoverato in diverse strutture: dapprima, presso l'ospedale psichiatrico San Salvi di
Firenze, successivamente, a partire dal 9.8.1990 e fino al 31.12.2017 è stato ricoverato presso la e infine, presso la R.S.A. Istituto ' Santa Caterina De' Ricci' Controparte_11 sino al suo decesso avvenuto in data 20.1.2021.
Dalla documentazione prodotta risulta che il assumesse una terapia farmacologica per CP_3 bocca quotidianamente, che fosse autonomo nella nutrizione e nel recarsi in bagno e che trascorresse gran parte della giornata fuori dalla struttura. Il fatto che al momento dell'inserimento nell'ultima struttura che lo ha ospitato sia stato redatto il denominato
'Primo PAI' (doc. 44 fascicolo parte attrice) nulla rileva di per sé, perché esso non individua un piano terapeutico personalizzato ma si limita a fare l'anamnesi del soggetto, il suo quadro clinico ed individua le prestazioni assistenziali necessarie al medesimo.
Né può dirsi rilevante ai fini del diverso inquadramento posto a fondamento della domanda attorea il fatto che ogni mese il venisse monitorato. Al momento del ricovero in detta CP_3 struttura, avvenuto nel 2018, si trattava comunque di un soggetto di 80 anni. Dalla disamina della cartella clinica in atti (doc. 45 fascicolo parte attrice) si evidenzia che gli interventi di carattere medico sono stati di carattere routinario, tenuto conto della terapia farmacologica che il medesimo assumeva quotidianamente, di somministrazione di vaccini antinfluenzali (prestazione non prettamente medica) e di accertamenti a seguito di cadute accidentali, verosimilmente dovute all'età. Tali trattamenti si inseriscono nell'ambito del monitoraggio della complessiva condizione di salute del Corsi che ha rivestito, sulla scorta
Pagina 12 di 14 di quanto si ricava dalla documentazione fornita, una componente di secondo rilievo Cont rispetto alle pratiche di assistenza offerte dalla . Cont Si osserva, inoltre, che non risulta circostanza contestata che la fornisse alloggio in camera con bagno privato, scrivania, armadio personale, letto snodabile antidecupito, pulizie, vitto, utenze, servizio lavanderia per la biancheria piana, parrucchiere, podologo, materiale igienico sanitario diverso da quello ricompreso nella quota sanitaria fornito dal
SSN.
Inoltre, dalla lettura dell'accordo intercorso in data 26.6.2013 tra le due parti, odierne convenute (doc. 6 depositato dalla convenuta società cooperativa) all'art. 10 si legge che le Cont Con persone ospitate nella usufruiscono delle prestazioni previste dal , organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari, che lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il SSN, che la struttura si impegna a predisporre i programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo per ogni persona ospitata, nonché a curare l'approvvigionamento, con costi a carico dell'utente, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante e che tutte le attività e gli interventi devono essere registrati nella cartella personale della persona ospitata.
Non si condividono le deduzioni svolte da parte attrice nella prima memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Erra, infatti, la stessa nell'affermare che il per la sua patologia, è
CP_3 stato sempre inserito in strutture di assistenza ospedaliera. Dapprima, infatti, il era
CP_3 inserito in un ospedale psichiatrico e, al momento della chiusura del medesimo, è stato Cont inserito, su scelta dei familiari in una , struttura che ha natura ben diversa rispetto Cont all'ospedale psichiatrico. La che ha accolto il negli ultimi anni della sua vita è
CP_3 una residenza per anziani, il fatto che vi fosse la presenza di personale sanitario che abbia vigilato sulla corretta assunzione da parte del dei medicinali prescritti dal SSN non è
CP_3 di per sé circostanza idonea ad affermare la prevalenza della componente sanitaria, componente inscindibile da quella socio-assistenziale. Il ben poteva essere gestito e
CP_3 curato in ambiente domestico, qualora ve ne fosse stata la possibilità e al momento della chiusura degli ospedali psichiatrici è stato inserito in RSA su base volontaria dei familiari.
Erra l'attrice nell'affermare la sussistenza di un programma terapeutico individualizzato e, solo per questo, sostenere la stretta correlazione tra le prestazioni sanitarie e quelle socio- assistenziali. L'utente assumeva i medicinali necessari per la malattia di cui era affetto, il fatto che non fosse autosufficiente (circostanza questa peraltro non corrispondente
Pagina 13 di 14 perfettamente alla realtà, alla luce del PAI in atti) non rileva perché la non autosufficienza può essere gestita a domicilio con personale di ausilio, anche non specializzato. Inoltre, nel
PAI c'è scritto che il assumeva la terapia anche se veniva aiutato nella CP_3 somministrazione, aiuto che si ripete non certo veniva posto in essere da personale medico.
Infine, non si condividono le osservazioni formulate dall'attore secondo cui “come si evince dalla relativa cartella sanitaria (doc. 45), ed è destinatario di un trattamento terapeutico personalizzato
(peraltro più volte modificato laddove sono insorti stati di 'stordimento' o 'confusionali' – doc. 46) senz'altro finalizzato al raggiungimento di uno scopo terapeutico e somministrato da personale specializzato”. In atti risulta soltanto che il venisse monitorato con una media di una CP_3 volta al mese – frequenza questa che fa deporre per la non inscindibilità delle due tipologie di prestazioni -. Non vi è prova della sussistenza di un trattamento terapeutico personalizzato finalizzato al raggiungimento di uno scopo terapeutico.
Dunque, alla di quanto ricostruito, la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi, fase istruttoria ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Respinge la domanda attorea;
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute che si liquidano per ciascuna in euro 4.237,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 21/02/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
Pagina 14 di 14