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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5794 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Aci Catena, via Nizzeti n. 153, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX Settembre n. 45-G, presso lo studio dell'avv. Andrea Mania, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il
15.06.2024, il ricorrente, premetteva di essere titolare della pensione di Invalidità Civile n. e di Numer_1
CP_ percepire l'importo mensile di € 343,66; che con nota del 30.11.2023 l gli comunicava l'avvio del procedimento di recupero delle somme dallo stesso già percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza pratica n. 170017, per un ammontare complessivo di € 4.457,57, attraverso una trattenuta del 20% sulla
1 pensione INVCIV n. 07271993, pari ad € 68,37, a decorrere dal primo mese utile, coinciso con il mese di
Dicembre 2023; che contestava il provvedimento con la comunicazione del 14.02.2024, riscontrata CP_ negativamente dall' sulla base dell'assunto che “l'operazione di compensazione posta in essere dall'Istituto e l'invalidità civile hanno la stessa natura assistenziale”.
Contestava l'operato dell'ente previdenziale, sotto il profilo delle modalità di recupero in quanto non poteva essere applicata la c.d. compensazione impropria, perché il debito ed il credito non derivavano dallo stesso rapporto, né quella propria, perché il credito risultava impignorabile, ai sensi dell'art. 545
c.p.c.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- Ritenere e dichiarare l'inviolabilità degli importi erogati a titolo di indennità di Invalidità Civile n. 07271993, per l'effetto - Ritenere e dichiarare la CP_ illegittimità del provvedimento del 30 novembre 2023 con il quale l , Controparte_1 in persona del legale rappresentante, con sede in Catania, Viale Libertà 137, ha compensato un proprio P.IVA_ credito (reddito di cittadinanza n. n. ) e le somme dovute al ricorrente a titolo della pensione di
Invalidità civile n. 07271993, e per gli effetti annullarlo;
- Per gli effetti, condannare l
[...]
, in persona del legale rap- presentante, con sede in Catania, Viale Libertà 137, a Controparte_1 ripetere l'importo delle somme illegittimamente trattenute al ricorrente sulla pensione INVCIV n.
07271993 dal 01/12/2023 e mensilità successive, fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. - con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l il quale incentrava le proprie difese sulla legittimità della CP_1 dichiarazione di decadenza e revoca della prestazione a titolo di Reddito di Cittadinanza, sottesa al formarsi dell'indebito. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 28.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevato come parte ricorrente non contesta in questa sede le ragioni che hanno portato alla decadenza e revoca della prestazione erogata a titolo di Reddito di Cittadinanza, sottesa al
2 CP_ formarsi dell'indebito, bensì le modalità con le quali l sta procedendo al recupero delle somme a CP_ tale titolo erogate ed in merito alle quali nessuna difesa è stata articolata dall' .
L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e ss. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la c.d. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Ebbene, se da un lato è indubbia la natura assistenziale della pensione di invalidità civile, non lo è altrettanto la prestazione erogata a titolo di Reddito di Cittadinanza, in cui tale connotazione risulta essere più sfumata.
Tuttavia, in tal senso sembra deporre la ricostruzione operata dalla Corte dei Conti, al fine di declinare in materia la propria giurisdizione, sin dalla sentenza n. 439/2020, nella quale si legge “… la procura contabile ha fatto anche presente che la normativa offre degli spunti che consentono di ricondurre il reddito di cittadinanza alla tipologia del mutuo di scopo e non ad una erogazione priva di condizioni;
ciò sulla base sia dell'analisi letterale del dato normativo (che pone il carattere assistenziale del contributo in una posizione ancillare rispetto alla preminente finalità di consentire al beneficiario di affrontare un percorso di inserimento nel mondo del lavoro), sia per ragioni di ordine sistematico (rinvenibili nella previsione di obblighi, vincoli e sanzioni puntualmente previsti).” e reiterato in quelle successive n. 335,
336 e 337 del 2021, nelle quali si ritiene che “il contributo che ne occupa risponde a una finalità assistenziale attraverso vantaggi che riguardano in via diretta il solo beneficiario, in quanto gli interessi pubblici perseguiti dalla normativa in esame non si traducono in un vincolo giuridico di funzionalizzazione del contributo (il che renderebbe il soggetto compartecipe di un programma pubblicistico idoneo a radicare la giurisdizione di questa Corte), né tantomeno nell'inserimento funzionale e con carattere di continuità nell'apparato organizzativo dell'amministrazione e nella gestione di risorse pubbliche, con l'attribuzione di compiti specifici da esercitare per conto della p.a. nell'ambito di un pubblico interesse affidato dalla legge a quest'ultima”.
In ogni caso, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 20.11.2019 n. 30220) ha escluso che l'identità del titolo possa essere affermato sul generico presupposto che entrambe le prestazioni abbiano natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione
(escludendo l'identità del titolo anche tra le somme dovute dall' per indennità di CP_1 accompagnamento e quelle dovute dal debitore sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto).
3 CP_ Ebbene, nel caso in esame l non si è attenuto ai suddetti principi, avendo operato la compensazione tra prestazioni che non hanno identità di titolo e che persino – pacificamente - possano sussumersi nell'alveo assistenziale.
Conclusivamente – assorbito l'ulteriore motivo di censura di violazione del limite pignorabile - in CP_ accoglimento del ricorso, deve dichiararsi illegittima la compensazione operata dall' e la CP_ conseguente trattenuta, e per l'effetto, deve condannarsi l al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole trattenute al soddisfo.
3. Spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15.06.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede: CP_
1) Dichiara illegittima la compensazione operata dall' e la conseguente trattenuta, e per CP_ l'effetto condanna l al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole trattenute al soddisfo. CP_
2) Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 1.061,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Andrea Mania.
Così deciso in Catania, 04.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5794 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Aci Catena, via Nizzeti n. 153, ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX Settembre n. 45-G, presso lo studio dell'avv. Andrea Mania, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il
15.06.2024, il ricorrente, premetteva di essere titolare della pensione di Invalidità Civile n. e di Numer_1
CP_ percepire l'importo mensile di € 343,66; che con nota del 30.11.2023 l gli comunicava l'avvio del procedimento di recupero delle somme dallo stesso già percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza pratica n. 170017, per un ammontare complessivo di € 4.457,57, attraverso una trattenuta del 20% sulla
1 pensione INVCIV n. 07271993, pari ad € 68,37, a decorrere dal primo mese utile, coinciso con il mese di
Dicembre 2023; che contestava il provvedimento con la comunicazione del 14.02.2024, riscontrata CP_ negativamente dall' sulla base dell'assunto che “l'operazione di compensazione posta in essere dall'Istituto e l'invalidità civile hanno la stessa natura assistenziale”.
Contestava l'operato dell'ente previdenziale, sotto il profilo delle modalità di recupero in quanto non poteva essere applicata la c.d. compensazione impropria, perché il debito ed il credito non derivavano dallo stesso rapporto, né quella propria, perché il credito risultava impignorabile, ai sensi dell'art. 545
c.p.c.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- Ritenere e dichiarare l'inviolabilità degli importi erogati a titolo di indennità di Invalidità Civile n. 07271993, per l'effetto - Ritenere e dichiarare la CP_ illegittimità del provvedimento del 30 novembre 2023 con il quale l , Controparte_1 in persona del legale rappresentante, con sede in Catania, Viale Libertà 137, ha compensato un proprio P.IVA_ credito (reddito di cittadinanza n. n. ) e le somme dovute al ricorrente a titolo della pensione di
Invalidità civile n. 07271993, e per gli effetti annullarlo;
- Per gli effetti, condannare l
[...]
, in persona del legale rap- presentante, con sede in Catania, Viale Libertà 137, a Controparte_1 ripetere l'importo delle somme illegittimamente trattenute al ricorrente sulla pensione INVCIV n.
07271993 dal 01/12/2023 e mensilità successive, fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. - con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva l il quale incentrava le proprie difese sulla legittimità della CP_1 dichiarazione di decadenza e revoca della prestazione a titolo di Reddito di Cittadinanza, sottesa al formarsi dell'indebito. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 28.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevato come parte ricorrente non contesta in questa sede le ragioni che hanno portato alla decadenza e revoca della prestazione erogata a titolo di Reddito di Cittadinanza, sottesa al
2 CP_ formarsi dell'indebito, bensì le modalità con le quali l sta procedendo al recupero delle somme a CP_ tale titolo erogate ed in merito alle quali nessuna difesa è stata articolata dall' .
L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e ss. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la c.d. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Ebbene, se da un lato è indubbia la natura assistenziale della pensione di invalidità civile, non lo è altrettanto la prestazione erogata a titolo di Reddito di Cittadinanza, in cui tale connotazione risulta essere più sfumata.
Tuttavia, in tal senso sembra deporre la ricostruzione operata dalla Corte dei Conti, al fine di declinare in materia la propria giurisdizione, sin dalla sentenza n. 439/2020, nella quale si legge “… la procura contabile ha fatto anche presente che la normativa offre degli spunti che consentono di ricondurre il reddito di cittadinanza alla tipologia del mutuo di scopo e non ad una erogazione priva di condizioni;
ciò sulla base sia dell'analisi letterale del dato normativo (che pone il carattere assistenziale del contributo in una posizione ancillare rispetto alla preminente finalità di consentire al beneficiario di affrontare un percorso di inserimento nel mondo del lavoro), sia per ragioni di ordine sistematico (rinvenibili nella previsione di obblighi, vincoli e sanzioni puntualmente previsti).” e reiterato in quelle successive n. 335,
336 e 337 del 2021, nelle quali si ritiene che “il contributo che ne occupa risponde a una finalità assistenziale attraverso vantaggi che riguardano in via diretta il solo beneficiario, in quanto gli interessi pubblici perseguiti dalla normativa in esame non si traducono in un vincolo giuridico di funzionalizzazione del contributo (il che renderebbe il soggetto compartecipe di un programma pubblicistico idoneo a radicare la giurisdizione di questa Corte), né tantomeno nell'inserimento funzionale e con carattere di continuità nell'apparato organizzativo dell'amministrazione e nella gestione di risorse pubbliche, con l'attribuzione di compiti specifici da esercitare per conto della p.a. nell'ambito di un pubblico interesse affidato dalla legge a quest'ultima”.
In ogni caso, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 20.11.2019 n. 30220) ha escluso che l'identità del titolo possa essere affermato sul generico presupposto che entrambe le prestazioni abbiano natura assistenziale, dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione
(escludendo l'identità del titolo anche tra le somme dovute dall' per indennità di CP_1 accompagnamento e quelle dovute dal debitore sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto).
3 CP_ Ebbene, nel caso in esame l non si è attenuto ai suddetti principi, avendo operato la compensazione tra prestazioni che non hanno identità di titolo e che persino – pacificamente - possano sussumersi nell'alveo assistenziale.
Conclusivamente – assorbito l'ulteriore motivo di censura di violazione del limite pignorabile - in CP_ accoglimento del ricorso, deve dichiararsi illegittima la compensazione operata dall' e la CP_ conseguente trattenuta, e per l'effetto, deve condannarsi l al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole trattenute al soddisfo.
3. Spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15.06.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede: CP_
1) Dichiara illegittima la compensazione operata dall' e la conseguente trattenuta, e per CP_ l'effetto condanna l al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole trattenute al soddisfo. CP_
2) Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 1.061,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Andrea Mania.
Così deciso in Catania, 04.02.2025
Il Giudice Onorario
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