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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
20697 /2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nelle cause riunite n.20697/2016 e 12044/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che in data 3 luglio 2008 la società appaltatrice della società Parte_1
committente HayesLemmerz srl per l'esecuzione di lavori di montaggio di nastri trasportatori presso lo stabilimento-unità locale di Dello (BS), riceveva da quest'ultima l'autorizzazione a subappaltare parzialmente i lavori di posizionamento e montaggio dell'impianto di trasporto alla società Cavani snc, presso cui il signor in Parte_2
qualità di socio lavoratore, svolgeva le mansioni di artigiano carpentiere, nonché
all'impresa individuale AG MA;
1 rilevato che, secondo le deduzioni attoree, il giorno successivo, in data 4 luglio 2008, il signor si trovava presso i locali della società HayesLemmerz srl dove Parte_2
dovevano essere eseguite le opere appaltate, unitamente ai signori MA AG,
e questi ultimi rispettivamente capo officina e Parte_3 Parte_4
responsabile tecnico della società per realizzare i lavori di movimentazione dei Pt_1
nastri trasportatori oggetto del contratto di subappalto, e in tale occasione il signor si trovava alla guida di un carrello elevatore di proprietà della società Hayes, Parte_3
mentre i signori AG si posizionavano a fianco del nastro trasportatore;
Pt_2
rilevato che, come ancora dedotto da parte attrice, il signor movimentava il Parte_3
carrello elevatore posizionandosi vicino al signor , presumibilmente a causa di un Pt_2
errore di manovra, ingranava la marcia in avanti anziché la retromarcia, finendo per schiacciare con la ruota del muletto il piede destro del signor che veniva Pt_2
immediatamente trasportato presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Manerbio, ove gli veniva diagnosticato lo schiacciamento dell'avampiede destro con lussazione irriducibile del quinto dito;
rilevato che nei mesi successivi il signor si sottoponeva a numerosi interventi e Pt_2
ricoveri, sino a subire, in data 20 ottobre 2008, l'intervento di amputazione della falange del quinto dito del piede destro;
rilevato che, a seguito di denuncia di infortunio l'INAIL liquidava a favore del signor l'importo di euro 10.864,25 a titolo di indennità, e successivamente, Parte_2
ritenendo che la responsabilità dell'infortunio subito fosse ascrivibile alle società
2 HayesLemmerz srl e AM snc, il signor inviava alle medesime Parte_2
formale richiesta di risarcimento dei danni subiti, senza tuttavia ottenere riscontro;
rilevato pertanto che il signor instaurando la causa rubricata al Parte_2
n.20697/2016 R.G., citava in giudizio la società HayesLemmerz srl, oggi CP_1
la società AM snc e il signor affinché, accertatane
[...] Parte_3
la responsabilità solidale nella causazione del sinistro da esso subito, fossero condannati,
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 82.085,05, già decurtata della somma corrisposta all'attore dall'INAIL, o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
rilevato che si costituiva la società la società HayesLemmerz srl, oggi Controparte_1
[...
chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo l'insussistenza di una propria responsabilità nella causazione del sinistro quale committente, nonché l'esclusiva responsabilità dell'attore quale responsabile della sicurezza del cantiere, e chiedendo in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della pretesa attorea, che la società
fosse condannata a tenere integralmente indenne e manlevata essa società Parte_1
per quanto eventualmente fosse condannata a corrispondere all'attore, CP_1
contestando infine il quantum della pretesa risarcitoria;
rilevato che si costituiva la società chiedendo in via preliminare Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa ex articolo 269 cpc della propria assicuratrice società RA , nonché dei signori e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
in qualità di soci-eredi illimitatamente responsabili della società Cavani snc,
[...]
cancellata in data 1 luglio 2015, chiedendo poi nel merito e in via principale il rigetto di
3 ogni domanda attorea in quanto infondata, deducendo la responsabilità esclusiva dell'attore ai sensi dell'articolo 1655 cc e l'assenza di una propria responsabilità ex articolo
2049 cc, chiedendo poi in subordine che, accertato il concorso colposo dell'attore e di essa società appaltatrice, venisse ridotto l'importo del risarcimento da liquidarsi a favore dell'attore, e infine in ulteriore subordine che, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese attore, i soggetti terzi chiamati fossero condannati a manlevarla e tenerla indenne per quanto fosse condannata a corrispondere all'attore;
rilevato che si costituiva infine il signor domandando in via Parte_3
principale il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, deducendo l'insussistenza di una propria responsabilità ex articolo 2049 cc per i fatti oggetto di causa, essendosi esso limitato ad eseguire le istruzioni impartite dall'attore nella movimentazione dei nastri trasportatori, e in subordine che venisse riconosciuto il concorso di colpa dell'attore ai sensi degli articolo 2055 comma 3 e 1227 cc, contestando infine il quantum della pretesa risarcitoria;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la società Controparte_6
quale assicuratrice della società domandando in via principale il rigetto della Pt_1
pretesa attorea nonché della domanda formulata nei suoi confronti dalla società Parte_1
[...
attesa l'inoperatività delle polizze assicurative, e in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'operatività delle polizze, che la condanna in manleva di essa società
terza chiamata fosse limitata alla quota di colpa individuata a carico della società
x articolo 1227 cc e al relativo importo;
Pt_1
4 rilevato che successivamente la società citava in separato giudizio Controparte_1
la propria assicuratrice società (causa rubricata al n.12044/2017 Controparte_7
R.G.) affinché fosse condannata a tenerla indenne e manlevare da tutte le somme che fosse eventualmente condannata a corrispondere al signor per il sinistro già Parte_2
oggetto della causa n. 20697/2016, e la società si costituiva nel Controparte_7
relativo giudizio eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale
di Brescia a favore del Tribunale di Milano, deducendo in via preliminare l'improcedibilità
del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, in via principale il rigetto della pretesa attorea per inoperatività dell'invocata polizza assicurativa e infine in via subordinata che l'eventuale sua condanna fosse contenuta nei limiti del massimale di polizza e delle franchigie e scoperti previsti;
rilevato che nella causa n.20697/2016 il giudice, dato atto della regolarità della notifica,
dichiarava la contumacia dei signori e in CP_3 CP_4 Controparte_5
qualità di soci-eredi illimitatamente responsabili della società Cavani snc e successivamente disponeva la riunione a questa causa n.20697/2016 R.G. della causa n.12044/2017 R.G. per l'evidente connessione nonché l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, che tuttavia aveva esito negativo;
rilevato poi che il giudice procedeva all'istruzione ammettendo le prove orali dedotte dalle parti e successivamente disponeva CTU medico-legale sulla persona del signor Pt_2
e infine, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le
[...]
conclusioni;
5 ciò premesso, va rilevato preliminarmente con riferimento alla dinamica del fatto che essa può essere ricostruita con sufficiente certezza sulla base delle risultanze di causa non contestate e di quanto dichiarato dai testi sentiti sui capitoli di prova formulati dalle parti nel corso dell'udienza del 18 dicembre 2018;
rilevato in particolare che il signor sentito in sede di interrogatorio Parte_2
formale, confermava che in data 4 luglio 2008 iniziavano le operazioni di movimentazione del nastro trasportatore, caricato su un carrello elevatore alla cui guida vi era il signor e dichiarava che “mi trovavo vicino al muletto e AG era nel lato opposto, c'era Parte_3
anche sul muletto. Io e AG provvedevamo a guidare la manovra” e che “mi trovavo Parte_3
in fianco al muletto e davanti al nastro e indicavo al Sig. il percorso da svolgere”, Parte_3
riferendo poi “di aver detto al Sig. di indietreggiare” e tuttavia invece di Parte_3 Parte_3
indietreggiare come chiestogli dal avrebbe innestato la marcia avanti investendo il Pt_2
(cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 18 dicembre 2018) provocando lo Pt_2
schiacciamento del piede dell'attore sotto la ruota del muletto;
rilevato che le dichiarazioni rese dall'attore hanno trovato conferma in quanto dichiarato dal teste MA AG, secondo cui “al momento del sinistro, non ricordo esattamente
l'orario, il Sig. ha urlato di fermarsi e di indietreggiare” e “il signor si è fermato Pt_2 Parte_3
e poi ha innestato la marcia avanti… ricordo che il signor urlava perché aveva il piede sotto Pt_2
la ruota del muletto” (cfr. pagg.
2-3 del verbale di udienza del 18 dicembre 2018);
ritenuto dunque che, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di audizione testimoniale e di interrogatorio formale, può ritenersi accertato che il signor in data 4 Parte_2
luglio 2008 era posizionato a fianco del muletto, alla guida del quale si trovava il signor
6 e indicava a quest'ultimo le manovre da compiere per la Parte_3
movimentazione del nastro trasportatore, quando il signor ricevuta Parte_3
l'indicazione di arrestarsi e inserire la retromarcia, erroneamente procedeva in senso contrario, ossia in avanti, provocando lo schiacciamento del piede destro del signor
Pt_2
ritenuto poi quanto al fatto che il signor rivestisse la carica di responsabile del Pt_2
cantiere, che tale circostanza emerge con chiarezza sia dal Piano operativo di sicurezza
(cfr. documento n.5 di parte convenuta e documento n.2 di parte convenuta Pt_1
, dove il nominativo del signor è indicato sotto la qualifica di Parte_3 Pt_2
“responsabile di cantiere” nonché dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1
quest'ultimo presente all'incontro in cui le società appaltante e Parte_4
subappaltante si accordavano affinché il signor assumesse la carica di Parte_2
responsabile del cantiere (cfr. pag. 4 del verbale di udienza del 18 dicembre 2018);
rilevato poi quanto all'individuazione dei soggetti responsabili del sinistro occorso al signor che rispetto alla società committente va osservato Pt_2 Controparte_1
che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità “in tema di
infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza
gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia
esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori,
di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto
l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative
della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai
7 criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla
sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera,
nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”
(cfr. Cass. n.9178/23);
ritenuto che nel caso di specie non risulta esservi stata alcuna incidenza causale in capo alla società committente HayesLemmerz srl, ora nella Controparte_8
causazione del sinistro oggetto di causa, in quanto, considerata la dinamica del sinistro come accertata in istruttoria, non è emersa alcuna ingerenza da parte della società
committente nella direzione e nell'esecuzione dei lavori, che anzi venivano diretti dallo stesso signor e non dal personale della società committente, ed è altresì irrilevante Pt_2
la circostanza che il carrello elevatore fosse di proprietà della società , in quanto la CP_1
causa del sinistro va individuata nell'erronea movimentazione dello stesso da parte del signor dipendente della società appaltatrice, e non in un malfunzionamento del Parte_3
muletto, per cui non si ravvisano violazioni degli obblighi di manutenzione, controllo o messa in sicurezza del muletto da parte della società committente Controparte_1
[...
la cui responsabilità va dunque esclusa;
ritenuto che quanto sopra statuito è assorbente rispetto ad ogni domanda e pretesa formulate da e nei confronti dell'assicuratrice della predetta società, _7
, chiamata in giudizio dalla società a fini di manleva;
[...] Controparte_1
ritenuto quanto alla responsabilità del signor ex articolo 2043 cc Parte_3
che essa emerge incontestabilmente dalle risultanze di causa, atteso che l'istruzione ha confermato che il convenuto, nonostante le indicazioni fornite dal signor circa la Pt_2
8 direzione da seguire nel manovrare il muletto, con imprudenza e imperizia si muoveva nella direzione opposta rispetto a quella indicata dal signor investendolo e Pt_2
provocandone lo schiacciamento del piede destro, e dunque un danno ingiusto, per cui non è risultato vero quanto da lui sostenuto e cioè di essersi limitato ad eseguire le manovre indicategli dall'attore ma in relazione all'episodio per cui è causa egli, per errore e/o negligenza, ha fatto esattamente il contrario di quanto gli era stato chiesto di fare, e cioè è andato avanti invece di andare indietro….;
ritenuto quanto alla responsabilità della società che risulta configurabile in Parte_1
questo caso un'ipotesi di responsabilità dei padroni e dei committenti di cui all'articolo
2049 cc, e sul tema la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “ai fini della
configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del
commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra
l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito
finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle
quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (cfr. Cass.
n.21385/2024);
ritenuto che nel caso di specie risulta sussistere un nesso di occasionalità tra il fatto illecito e il rapporto di dipendenza tra la società il signor che manovrava il Pt_1 Parte_3
carrello elevatore proprio in qualità di dipendente della società stessa, e non risulta d'altra parte che il signor perseguisse finalità proprie e diverse da quelle perseguite Parte_3
dalla società appaltatrice, consistenti nell'esecuzione dei lavori di montaggio del nastro trasportatore oggetto del contratto d'appalto, atteso che il signor si trovava alla Parte_3
9 guida del muletto proprio per provvedere allo svolgimento di tali lavori e il sinistro veniva cagionato per semplice imperizia ed imprudenza dello stesso, per cui anche la società risponde, ai sensi dell'articolo 2049 cc, della causazione del sinistro de Pt_1
quo;
ritenuto poi quanto all'invocata responsabilità del medesimo signor nella Parte_2
causazione del sinistro de quo che, tenuto conto che l'attore rivestiva la carica di responsabile del cantiere come sopra accertato, nel caso di specie è possibile ravvisare un concorso di colpa, sebbene minimo, in capo al signor nella causazione del sinistro Pt_2
oggetto di causa, atteso che l'attore, proprio in virtù della carica di responsabile della sicurezza da esso rivestita sul cantiere, avrebbe dovuto prevedere la possibilità di un pericolo concreto per la sua persona derivante dall'essersi posizionato nelle immediate vicinanze del carrello elevatore manovrato dal signor ed avrebbe piuttosto Parte_3
dovuto adottare modalità di comunicazione tali che consentissero di fornire le indicazioni necessarie all' tenendosi però a distanza di sicurezza;
Parte_3
ritenuto per il resto che va esclusa la responsabilità dei terzi chiamati rimasti contumaci signori e (escluso il signor deceduto in corso CP_3 Controparte_5 CP_4
di causa) quali già soci illimitatamente responsabili della società Cavani snc cancellata in data 1 luglio 2015, in quanto nel caso di specie non si ravvisano residuali profili di colpa in capo alla società Cavani snc, atteso che, come sopra accertato, la responsabilità del sinistro
è da addebitarsi in misura prevalente alla condotta colposa del signor e in Parte_3
misura minore al signor che in qualità di responsabile della sicurezza si Parte_2
presume a conoscenza delle misure e dei protocolli da adottare per evitare il rischio
10 dell'evento dannoso, per cui non è individuabile alcuna violazione della normativa e delle dovute misure di sicurezza da parte dell'allora società Cavani snc;
ritenuto dunque che il sinistro è stato cagionato in misura prevalente dalla condotta imprudente e imperita del signor pur con un concorso di colpa da parte del Parte_3
signor che, anche quale responsabile della sicurezza del cantiere, avrebbe Pt_2
comunque dovuto tenersi a distanza di sicurezza dal muletto e non porsi davanti ad esso;
ritenuto che in tale contesto il concorso di responsabilità attribuibile al signor Pt_2
i sensi dell'articolo 2055 cc può essere determinato nella misura del 25%, per cui il
[...]
signor e la società rispondono in solido dei danni Parte_3 Parte_1
subiti e lamentati dall'attore nella misura del restante 75%, il signor ai sensi Parte_3
dell'art.2043 cc e la società ai sensi dell'art.2049 cc per il fatto del dipendente;
Parte_1
ritenuto quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore che va ribadito l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
11950/2013) per cui il danno non patrimoniale ha natura unitaria e va liquidato in una somma omnicomprensiva, come ricordato da ultimo anche da recenti pronunce, per cui
“la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute… nel caso in cui sia accertata la
sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve
effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i
profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione
risarcitoria” (cfr. Cass. n. 5119/2023);
ciò premesso, va rilevato che dalla relazione del CTU dottor di risulta che a Per_1 Per_2
seguito del sinistro per cui è causa il signor riportava un'invalidità Parte_2
11 “temporanea totale gg. 7, temporanea al 75% gg. 90; temporanea al 50% gg. 30 temporanea al 25%
gg. 30”, mentre i postumi permanenti venivano valutati “sotto il profilo del donno biologico
nella misura del 7% (sette per cento), senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica”,
escludendo altresì postumi di natura soggettiva (cfr. pag. 6 relazione CTU dottor
[...]
del 10 maggio 2022); Per_3
ritenuto pertanto, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.), opportunatamente adeguati al caso di specie, tenuto conto dell'assenza di ulteriori postumi soggettivi e della mancata incidenza del sinistro sulla capacità lavorativa specifica pur considerando la maggior affaticabilità ed usura derivante dall'amputazione del dito del piede considerata l'attività lavorativa attualmente svolta dall'attore (operaio saldatore), che il risarcimento può essere determinato, ad oggi, nella somma complessiva di euro 30.000,00;
ritenuto che dalla somma come sopra determinata vanno detratti gli importi già percepiti dall'attore a titolo di indennità dall'INAIL quale danno biologico come riconosciuto dallo stesso attore (cfr. pagg.7/8 dell'atto di citazione) e pari complessivamente ad euro
10.864,35 (cfr. documento nl. 13 di parte attrice), somma che rivalutata ad oggi ammonta ad euro 14.449,00, per cui il risarcimento spettante al signor i riduce all'importo di Pt_2
euro 15.551,00 (30.000,00 - 14.449,00);
ritenuto pertanto che il signor e la società vanno Parte_3 Parte_1
condannati, in solido tra loro, a corrispondere al signor a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale patito il 75% dell'importo come sopra
12 determinato, ossia la somma di euro 11.663,25, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, posto che non vi è stata da parte dei soccombenti alcuna offerta che possa giustificare la parziale compensazione a loro favore e pertanto i convenuti signor e Parte_3 Controparte_9
vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di Parte_2
causa che si liquidano come in dispositivo presi come riferimento i parametri relativi agli importi come sopra liquidati, nonché le spese di CTU così come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 30 marzo 2022;
ritenuto che per tutte le altre parti del giudizio le spese possono essere integralmente compensate tenuto conto della natura della causa e dei soggetti coinvolti;
ritenuto infine quanto alla domanda di manleva formulata dalla società nei Parte_1
confronti della propria assicuratrice società che, nonostante la poca Controparte_6
chiarezza e l'apparente incoerenza del testo delle condizioni generali di contratto di cui alla polizza n.112/59/00816032, l'assicurazione RCT stipulata dalla società eve Pt_1
considerarsi come operativa, atteso che il signor rientra nel novero dei Parte_2
soggetti terzi indicati all'articolo 42 lettera c) delle condizioni di contratto, ossia nel novero dei “titolari delle ditte appaltatrici, subappaltatrici e loro prestatori di lavoro, limitatamente agli
infortuni subiti in occasione di lavoro e sempre che il contratto d'appalto o subappalto sia stato
regolarmente concluso a norma di legge”, e non risulta invece riconducibile alla clausola derogatoria di cui all'articolo 41 lettera d), che esclude dal novero dei terzi i subappaltatori e i loro dipendenti che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione
13 manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, atteso che il sinistro oggetto di causa avveniva in occasione dell'attività lavorativa svolta dal signor in esecuzione delle Pt_2
mansioni specificamente individuate a suo carico dal contratto di subappalto (cfr.
documento n.5 e 10 di parte convenuta e non nel generico svolgimento di Pt_1
attività manuali ulteriori cui sembrerebbe riferirsi l'articolo 41 delle condizioni generali di contratto;
ritenuto che interpretare diversamente il contenuto delle clausole contrattuali di cui sopra comporterebbe praticamente una totale esclusione dell'operatività della polizza RCT in caso di danni subiti dai dipendenti delle società subappaltatrici, il che determinerebbe uno svuotamento del contratto de quo, per cui va privilegiata l'interpretazione secondo cui, ai sensi dell'art.1367 cc, nel dubbio le singole clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno;
ritenuto pertanto che, considerata l'operatività della polizza assicurativa di cui sopra, la società va condannata a manlevare e tenere indenne la società Controparte_6
AM snc per quanto essa pagherà al signor in forza di quanto sopra Parte_2
disposto;
P.Q.M.
il Tribunale, nelle cause riunite n.20697/16 R.G. e n.12044/17 R.G., definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
14 a) accertato il concorso di colpa come indicato in motivazione, condanna il signor e la società in solido tra loro a corrispondere Parte_3 Parte_1
al signor a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, Parte_2
la somma di euro 11.663,25, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione,
sino al saldo effettivo;
b) condanna il signor e la società in solido tra Parte_3 Parte_1
loro a rimborsare a parte attrice le spese di causa che si liquidano in euro 7.000,00
per compensi professionali ed euro 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU così come già
liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 30 marzo 2022;
c) spese compensate per tutte le altre parti;
d) condanna la società a manlevare e tenere indenne la società Controparte_10
per quanto pagherà al signor in forza di quanto sopra Parte_1 Parte_2
disposto sub a) e b).
Così deciso in Brescia il 20 maggio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nelle cause riunite n.20697/2016 e 12044/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che in data 3 luglio 2008 la società appaltatrice della società Parte_1
committente HayesLemmerz srl per l'esecuzione di lavori di montaggio di nastri trasportatori presso lo stabilimento-unità locale di Dello (BS), riceveva da quest'ultima l'autorizzazione a subappaltare parzialmente i lavori di posizionamento e montaggio dell'impianto di trasporto alla società Cavani snc, presso cui il signor in Parte_2
qualità di socio lavoratore, svolgeva le mansioni di artigiano carpentiere, nonché
all'impresa individuale AG MA;
1 rilevato che, secondo le deduzioni attoree, il giorno successivo, in data 4 luglio 2008, il signor si trovava presso i locali della società HayesLemmerz srl dove Parte_2
dovevano essere eseguite le opere appaltate, unitamente ai signori MA AG,
e questi ultimi rispettivamente capo officina e Parte_3 Parte_4
responsabile tecnico della società per realizzare i lavori di movimentazione dei Pt_1
nastri trasportatori oggetto del contratto di subappalto, e in tale occasione il signor si trovava alla guida di un carrello elevatore di proprietà della società Hayes, Parte_3
mentre i signori AG si posizionavano a fianco del nastro trasportatore;
Pt_2
rilevato che, come ancora dedotto da parte attrice, il signor movimentava il Parte_3
carrello elevatore posizionandosi vicino al signor , presumibilmente a causa di un Pt_2
errore di manovra, ingranava la marcia in avanti anziché la retromarcia, finendo per schiacciare con la ruota del muletto il piede destro del signor che veniva Pt_2
immediatamente trasportato presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Manerbio, ove gli veniva diagnosticato lo schiacciamento dell'avampiede destro con lussazione irriducibile del quinto dito;
rilevato che nei mesi successivi il signor si sottoponeva a numerosi interventi e Pt_2
ricoveri, sino a subire, in data 20 ottobre 2008, l'intervento di amputazione della falange del quinto dito del piede destro;
rilevato che, a seguito di denuncia di infortunio l'INAIL liquidava a favore del signor l'importo di euro 10.864,25 a titolo di indennità, e successivamente, Parte_2
ritenendo che la responsabilità dell'infortunio subito fosse ascrivibile alle società
2 HayesLemmerz srl e AM snc, il signor inviava alle medesime Parte_2
formale richiesta di risarcimento dei danni subiti, senza tuttavia ottenere riscontro;
rilevato pertanto che il signor instaurando la causa rubricata al Parte_2
n.20697/2016 R.G., citava in giudizio la società HayesLemmerz srl, oggi CP_1
la società AM snc e il signor affinché, accertatane
[...] Parte_3
la responsabilità solidale nella causazione del sinistro da esso subito, fossero condannati,
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 82.085,05, già decurtata della somma corrisposta all'attore dall'INAIL, o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
rilevato che si costituiva la società la società HayesLemmerz srl, oggi Controparte_1
[...
chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo l'insussistenza di una propria responsabilità nella causazione del sinistro quale committente, nonché l'esclusiva responsabilità dell'attore quale responsabile della sicurezza del cantiere, e chiedendo in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della pretesa attorea, che la società
fosse condannata a tenere integralmente indenne e manlevata essa società Parte_1
per quanto eventualmente fosse condannata a corrispondere all'attore, CP_1
contestando infine il quantum della pretesa risarcitoria;
rilevato che si costituiva la società chiedendo in via preliminare Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa ex articolo 269 cpc della propria assicuratrice società RA , nonché dei signori e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
in qualità di soci-eredi illimitatamente responsabili della società Cavani snc,
[...]
cancellata in data 1 luglio 2015, chiedendo poi nel merito e in via principale il rigetto di
3 ogni domanda attorea in quanto infondata, deducendo la responsabilità esclusiva dell'attore ai sensi dell'articolo 1655 cc e l'assenza di una propria responsabilità ex articolo
2049 cc, chiedendo poi in subordine che, accertato il concorso colposo dell'attore e di essa società appaltatrice, venisse ridotto l'importo del risarcimento da liquidarsi a favore dell'attore, e infine in ulteriore subordine che, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese attore, i soggetti terzi chiamati fossero condannati a manlevarla e tenerla indenne per quanto fosse condannata a corrispondere all'attore;
rilevato che si costituiva infine il signor domandando in via Parte_3
principale il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, deducendo l'insussistenza di una propria responsabilità ex articolo 2049 cc per i fatti oggetto di causa, essendosi esso limitato ad eseguire le istruzioni impartite dall'attore nella movimentazione dei nastri trasportatori, e in subordine che venisse riconosciuto il concorso di colpa dell'attore ai sensi degli articolo 2055 comma 3 e 1227 cc, contestando infine il quantum della pretesa risarcitoria;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la società Controparte_6
quale assicuratrice della società domandando in via principale il rigetto della Pt_1
pretesa attorea nonché della domanda formulata nei suoi confronti dalla società Parte_1
[...
attesa l'inoperatività delle polizze assicurative, e in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'operatività delle polizze, che la condanna in manleva di essa società
terza chiamata fosse limitata alla quota di colpa individuata a carico della società
x articolo 1227 cc e al relativo importo;
Pt_1
4 rilevato che successivamente la società citava in separato giudizio Controparte_1
la propria assicuratrice società (causa rubricata al n.12044/2017 Controparte_7
R.G.) affinché fosse condannata a tenerla indenne e manlevare da tutte le somme che fosse eventualmente condannata a corrispondere al signor per il sinistro già Parte_2
oggetto della causa n. 20697/2016, e la società si costituiva nel Controparte_7
relativo giudizio eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale
di Brescia a favore del Tribunale di Milano, deducendo in via preliminare l'improcedibilità
del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, in via principale il rigetto della pretesa attorea per inoperatività dell'invocata polizza assicurativa e infine in via subordinata che l'eventuale sua condanna fosse contenuta nei limiti del massimale di polizza e delle franchigie e scoperti previsti;
rilevato che nella causa n.20697/2016 il giudice, dato atto della regolarità della notifica,
dichiarava la contumacia dei signori e in CP_3 CP_4 Controparte_5
qualità di soci-eredi illimitatamente responsabili della società Cavani snc e successivamente disponeva la riunione a questa causa n.20697/2016 R.G. della causa n.12044/2017 R.G. per l'evidente connessione nonché l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, che tuttavia aveva esito negativo;
rilevato poi che il giudice procedeva all'istruzione ammettendo le prove orali dedotte dalle parti e successivamente disponeva CTU medico-legale sulla persona del signor Pt_2
e infine, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le
[...]
conclusioni;
5 ciò premesso, va rilevato preliminarmente con riferimento alla dinamica del fatto che essa può essere ricostruita con sufficiente certezza sulla base delle risultanze di causa non contestate e di quanto dichiarato dai testi sentiti sui capitoli di prova formulati dalle parti nel corso dell'udienza del 18 dicembre 2018;
rilevato in particolare che il signor sentito in sede di interrogatorio Parte_2
formale, confermava che in data 4 luglio 2008 iniziavano le operazioni di movimentazione del nastro trasportatore, caricato su un carrello elevatore alla cui guida vi era il signor e dichiarava che “mi trovavo vicino al muletto e AG era nel lato opposto, c'era Parte_3
anche sul muletto. Io e AG provvedevamo a guidare la manovra” e che “mi trovavo Parte_3
in fianco al muletto e davanti al nastro e indicavo al Sig. il percorso da svolgere”, Parte_3
riferendo poi “di aver detto al Sig. di indietreggiare” e tuttavia invece di Parte_3 Parte_3
indietreggiare come chiestogli dal avrebbe innestato la marcia avanti investendo il Pt_2
(cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 18 dicembre 2018) provocando lo Pt_2
schiacciamento del piede dell'attore sotto la ruota del muletto;
rilevato che le dichiarazioni rese dall'attore hanno trovato conferma in quanto dichiarato dal teste MA AG, secondo cui “al momento del sinistro, non ricordo esattamente
l'orario, il Sig. ha urlato di fermarsi e di indietreggiare” e “il signor si è fermato Pt_2 Parte_3
e poi ha innestato la marcia avanti… ricordo che il signor urlava perché aveva il piede sotto Pt_2
la ruota del muletto” (cfr. pagg.
2-3 del verbale di udienza del 18 dicembre 2018);
ritenuto dunque che, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di audizione testimoniale e di interrogatorio formale, può ritenersi accertato che il signor in data 4 Parte_2
luglio 2008 era posizionato a fianco del muletto, alla guida del quale si trovava il signor
6 e indicava a quest'ultimo le manovre da compiere per la Parte_3
movimentazione del nastro trasportatore, quando il signor ricevuta Parte_3
l'indicazione di arrestarsi e inserire la retromarcia, erroneamente procedeva in senso contrario, ossia in avanti, provocando lo schiacciamento del piede destro del signor
Pt_2
ritenuto poi quanto al fatto che il signor rivestisse la carica di responsabile del Pt_2
cantiere, che tale circostanza emerge con chiarezza sia dal Piano operativo di sicurezza
(cfr. documento n.5 di parte convenuta e documento n.2 di parte convenuta Pt_1
, dove il nominativo del signor è indicato sotto la qualifica di Parte_3 Pt_2
“responsabile di cantiere” nonché dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1
quest'ultimo presente all'incontro in cui le società appaltante e Parte_4
subappaltante si accordavano affinché il signor assumesse la carica di Parte_2
responsabile del cantiere (cfr. pag. 4 del verbale di udienza del 18 dicembre 2018);
rilevato poi quanto all'individuazione dei soggetti responsabili del sinistro occorso al signor che rispetto alla società committente va osservato Pt_2 Controparte_1
che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità “in tema di
infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza
gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia
esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori,
di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto
l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative
della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai
7 criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla
sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera,
nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”
(cfr. Cass. n.9178/23);
ritenuto che nel caso di specie non risulta esservi stata alcuna incidenza causale in capo alla società committente HayesLemmerz srl, ora nella Controparte_8
causazione del sinistro oggetto di causa, in quanto, considerata la dinamica del sinistro come accertata in istruttoria, non è emersa alcuna ingerenza da parte della società
committente nella direzione e nell'esecuzione dei lavori, che anzi venivano diretti dallo stesso signor e non dal personale della società committente, ed è altresì irrilevante Pt_2
la circostanza che il carrello elevatore fosse di proprietà della società , in quanto la CP_1
causa del sinistro va individuata nell'erronea movimentazione dello stesso da parte del signor dipendente della società appaltatrice, e non in un malfunzionamento del Parte_3
muletto, per cui non si ravvisano violazioni degli obblighi di manutenzione, controllo o messa in sicurezza del muletto da parte della società committente Controparte_1
[...
la cui responsabilità va dunque esclusa;
ritenuto che quanto sopra statuito è assorbente rispetto ad ogni domanda e pretesa formulate da e nei confronti dell'assicuratrice della predetta società, _7
, chiamata in giudizio dalla società a fini di manleva;
[...] Controparte_1
ritenuto quanto alla responsabilità del signor ex articolo 2043 cc Parte_3
che essa emerge incontestabilmente dalle risultanze di causa, atteso che l'istruzione ha confermato che il convenuto, nonostante le indicazioni fornite dal signor circa la Pt_2
8 direzione da seguire nel manovrare il muletto, con imprudenza e imperizia si muoveva nella direzione opposta rispetto a quella indicata dal signor investendolo e Pt_2
provocandone lo schiacciamento del piede destro, e dunque un danno ingiusto, per cui non è risultato vero quanto da lui sostenuto e cioè di essersi limitato ad eseguire le manovre indicategli dall'attore ma in relazione all'episodio per cui è causa egli, per errore e/o negligenza, ha fatto esattamente il contrario di quanto gli era stato chiesto di fare, e cioè è andato avanti invece di andare indietro….;
ritenuto quanto alla responsabilità della società che risulta configurabile in Parte_1
questo caso un'ipotesi di responsabilità dei padroni e dei committenti di cui all'articolo
2049 cc, e sul tema la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “ai fini della
configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del
commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra
l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito
finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle
quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (cfr. Cass.
n.21385/2024);
ritenuto che nel caso di specie risulta sussistere un nesso di occasionalità tra il fatto illecito e il rapporto di dipendenza tra la società il signor che manovrava il Pt_1 Parte_3
carrello elevatore proprio in qualità di dipendente della società stessa, e non risulta d'altra parte che il signor perseguisse finalità proprie e diverse da quelle perseguite Parte_3
dalla società appaltatrice, consistenti nell'esecuzione dei lavori di montaggio del nastro trasportatore oggetto del contratto d'appalto, atteso che il signor si trovava alla Parte_3
9 guida del muletto proprio per provvedere allo svolgimento di tali lavori e il sinistro veniva cagionato per semplice imperizia ed imprudenza dello stesso, per cui anche la società risponde, ai sensi dell'articolo 2049 cc, della causazione del sinistro de Pt_1
quo;
ritenuto poi quanto all'invocata responsabilità del medesimo signor nella Parte_2
causazione del sinistro de quo che, tenuto conto che l'attore rivestiva la carica di responsabile del cantiere come sopra accertato, nel caso di specie è possibile ravvisare un concorso di colpa, sebbene minimo, in capo al signor nella causazione del sinistro Pt_2
oggetto di causa, atteso che l'attore, proprio in virtù della carica di responsabile della sicurezza da esso rivestita sul cantiere, avrebbe dovuto prevedere la possibilità di un pericolo concreto per la sua persona derivante dall'essersi posizionato nelle immediate vicinanze del carrello elevatore manovrato dal signor ed avrebbe piuttosto Parte_3
dovuto adottare modalità di comunicazione tali che consentissero di fornire le indicazioni necessarie all' tenendosi però a distanza di sicurezza;
Parte_3
ritenuto per il resto che va esclusa la responsabilità dei terzi chiamati rimasti contumaci signori e (escluso il signor deceduto in corso CP_3 Controparte_5 CP_4
di causa) quali già soci illimitatamente responsabili della società Cavani snc cancellata in data 1 luglio 2015, in quanto nel caso di specie non si ravvisano residuali profili di colpa in capo alla società Cavani snc, atteso che, come sopra accertato, la responsabilità del sinistro
è da addebitarsi in misura prevalente alla condotta colposa del signor e in Parte_3
misura minore al signor che in qualità di responsabile della sicurezza si Parte_2
presume a conoscenza delle misure e dei protocolli da adottare per evitare il rischio
10 dell'evento dannoso, per cui non è individuabile alcuna violazione della normativa e delle dovute misure di sicurezza da parte dell'allora società Cavani snc;
ritenuto dunque che il sinistro è stato cagionato in misura prevalente dalla condotta imprudente e imperita del signor pur con un concorso di colpa da parte del Parte_3
signor che, anche quale responsabile della sicurezza del cantiere, avrebbe Pt_2
comunque dovuto tenersi a distanza di sicurezza dal muletto e non porsi davanti ad esso;
ritenuto che in tale contesto il concorso di responsabilità attribuibile al signor Pt_2
i sensi dell'articolo 2055 cc può essere determinato nella misura del 25%, per cui il
[...]
signor e la società rispondono in solido dei danni Parte_3 Parte_1
subiti e lamentati dall'attore nella misura del restante 75%, il signor ai sensi Parte_3
dell'art.2043 cc e la società ai sensi dell'art.2049 cc per il fatto del dipendente;
Parte_1
ritenuto quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore che va ribadito l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
11950/2013) per cui il danno non patrimoniale ha natura unitaria e va liquidato in una somma omnicomprensiva, come ricordato da ultimo anche da recenti pronunce, per cui
“la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute… nel caso in cui sia accertata la
sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve
effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i
profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione
risarcitoria” (cfr. Cass. n. 5119/2023);
ciò premesso, va rilevato che dalla relazione del CTU dottor di risulta che a Per_1 Per_2
seguito del sinistro per cui è causa il signor riportava un'invalidità Parte_2
11 “temporanea totale gg. 7, temporanea al 75% gg. 90; temporanea al 50% gg. 30 temporanea al 25%
gg. 30”, mentre i postumi permanenti venivano valutati “sotto il profilo del donno biologico
nella misura del 7% (sette per cento), senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica”,
escludendo altresì postumi di natura soggettiva (cfr. pag. 6 relazione CTU dottor
[...]
del 10 maggio 2022); Per_3
ritenuto pertanto, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.), opportunatamente adeguati al caso di specie, tenuto conto dell'assenza di ulteriori postumi soggettivi e della mancata incidenza del sinistro sulla capacità lavorativa specifica pur considerando la maggior affaticabilità ed usura derivante dall'amputazione del dito del piede considerata l'attività lavorativa attualmente svolta dall'attore (operaio saldatore), che il risarcimento può essere determinato, ad oggi, nella somma complessiva di euro 30.000,00;
ritenuto che dalla somma come sopra determinata vanno detratti gli importi già percepiti dall'attore a titolo di indennità dall'INAIL quale danno biologico come riconosciuto dallo stesso attore (cfr. pagg.7/8 dell'atto di citazione) e pari complessivamente ad euro
10.864,35 (cfr. documento nl. 13 di parte attrice), somma che rivalutata ad oggi ammonta ad euro 14.449,00, per cui il risarcimento spettante al signor i riduce all'importo di Pt_2
euro 15.551,00 (30.000,00 - 14.449,00);
ritenuto pertanto che il signor e la società vanno Parte_3 Parte_1
condannati, in solido tra loro, a corrispondere al signor a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale patito il 75% dell'importo come sopra
12 determinato, ossia la somma di euro 11.663,25, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, posto che non vi è stata da parte dei soccombenti alcuna offerta che possa giustificare la parziale compensazione a loro favore e pertanto i convenuti signor e Parte_3 Controparte_9
vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di Parte_2
causa che si liquidano come in dispositivo presi come riferimento i parametri relativi agli importi come sopra liquidati, nonché le spese di CTU così come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 30 marzo 2022;
ritenuto che per tutte le altre parti del giudizio le spese possono essere integralmente compensate tenuto conto della natura della causa e dei soggetti coinvolti;
ritenuto infine quanto alla domanda di manleva formulata dalla società nei Parte_1
confronti della propria assicuratrice società che, nonostante la poca Controparte_6
chiarezza e l'apparente incoerenza del testo delle condizioni generali di contratto di cui alla polizza n.112/59/00816032, l'assicurazione RCT stipulata dalla società eve Pt_1
considerarsi come operativa, atteso che il signor rientra nel novero dei Parte_2
soggetti terzi indicati all'articolo 42 lettera c) delle condizioni di contratto, ossia nel novero dei “titolari delle ditte appaltatrici, subappaltatrici e loro prestatori di lavoro, limitatamente agli
infortuni subiti in occasione di lavoro e sempre che il contratto d'appalto o subappalto sia stato
regolarmente concluso a norma di legge”, e non risulta invece riconducibile alla clausola derogatoria di cui all'articolo 41 lettera d), che esclude dal novero dei terzi i subappaltatori e i loro dipendenti che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione
13 manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, atteso che il sinistro oggetto di causa avveniva in occasione dell'attività lavorativa svolta dal signor in esecuzione delle Pt_2
mansioni specificamente individuate a suo carico dal contratto di subappalto (cfr.
documento n.5 e 10 di parte convenuta e non nel generico svolgimento di Pt_1
attività manuali ulteriori cui sembrerebbe riferirsi l'articolo 41 delle condizioni generali di contratto;
ritenuto che interpretare diversamente il contenuto delle clausole contrattuali di cui sopra comporterebbe praticamente una totale esclusione dell'operatività della polizza RCT in caso di danni subiti dai dipendenti delle società subappaltatrici, il che determinerebbe uno svuotamento del contratto de quo, per cui va privilegiata l'interpretazione secondo cui, ai sensi dell'art.1367 cc, nel dubbio le singole clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno;
ritenuto pertanto che, considerata l'operatività della polizza assicurativa di cui sopra, la società va condannata a manlevare e tenere indenne la società Controparte_6
AM snc per quanto essa pagherà al signor in forza di quanto sopra Parte_2
disposto;
P.Q.M.
il Tribunale, nelle cause riunite n.20697/16 R.G. e n.12044/17 R.G., definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
14 a) accertato il concorso di colpa come indicato in motivazione, condanna il signor e la società in solido tra loro a corrispondere Parte_3 Parte_1
al signor a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, Parte_2
la somma di euro 11.663,25, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione,
sino al saldo effettivo;
b) condanna il signor e la società in solido tra Parte_3 Parte_1
loro a rimborsare a parte attrice le spese di causa che si liquidano in euro 7.000,00
per compensi professionali ed euro 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU così come già
liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 30 marzo 2022;
c) spese compensate per tutte le altre parti;
d) condanna la società a manlevare e tenere indenne la società Controparte_10
per quanto pagherà al signor in forza di quanto sopra Parte_1 Parte_2
disposto sub a) e b).
Così deciso in Brescia il 20 maggio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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