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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 21 gennaio 2025
Il G.I. lette le note di trattazione scritta di entrambe le parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. svoltasi all'udienza del 21 gennaio 2025, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Botricello, Via Nazionale n. Parte_1 C.F._1
292, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Iannone (cf. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende in giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Botricello, Via Napoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Valentina
Funaro (c.f. , che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce C.F._3
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1879/21, emessa in data
12.11.021 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da entrambe le parti.
Fatto e diritto
1 1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Catanzaro ha rigettato la domanda di risarcimento, dalla stessa avanzata nei confronti del
, per i danni subiti a seguito di una caduta, avvenuta in data 10.10.2018 lungo Controparte_1
Via Rinascimento all'incrocio con Viale Europa nel comune di Botricello. Ha dedotto, ai fini dell'appellabilità della sentenza, la commissione di una grave violazione di legge scaturita da un'erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure del contenuto dell'art. 2051 c.c.
Dunque, parte appellante ha chiesto in via principale di “riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva del in persona del sindaco p.t. Controparte_1 nella causazione dell'occorso sinistro per cui è causa e, pertanto, condannare il convenuto appellato a risarcire i danni subiti dall'attore e quantificati in Euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa”. In subordine, ha chiesto di voler “ai fini della determinazione esatta del risarcimento richiesto, perché patito, tenere conto dell'eventuale concorso di colpa del danneggiante valutabile ai sensi dell'art 1227 c.c. e di conseguenza ridurlo secondo la gravità della colpa che verrà individuata e/o che sarà ritenuta di giustizia”. In via istruttoria, ha reiterato l'stanza di “CTU medica esplicitamente richiesta nel giudizio di primo grado ma considerata inammissibile dal Giudice, il quale nel rigettarla ha omesso di formulare anche una succinta motivazione relativamente alle ragioni della sua decisione”.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha evidenziato la correttezza delle Controparte_1 statuizioni della sentenza impugnata, contestando l'infondatezza della domanda.
Ha quindi chiesto in via principale di rigettare l'appello proposto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, conseguentemente, di confermare la sentenza di primo grado e condannare l'appellante al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio;
in subordine, ha chiesto che il
Giudicante, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, tenga conto, ai sensi dell'art. 1227
c.c., dell'effettivo contributo causale delle parti nella causazione del sinistro e che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta nel minimo.
2. Pare utile ricordare preliminarmente i tratti fondamentali della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c., il quale dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Prendendo atto delle distonie emerse in giurisprudenza, negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha definitivamente contribuito, grazie ai suoi interventi, a chiarire il tema della responsabilità della cosa in custodia. Essa ha carattere oggettivo, e non
2 presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza. L'art. 2051 c.c., dunque, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde dal connotato della colpa del custode, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (cfr. Cass., S.U., sent. n. 20943/2022). Il danneggiato è gravato soltanto dell'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito. Secondo
l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il caso fortuito può essere rappresentato dal fatto naturale o del terzo, ma anche dalla condotta del danneggiato. Essa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; essa deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. (cfr. Cass., S.U., cit. n. 20943/2022). Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr. Cass. sent. n. 16034/2023).
Dunque, il comportamento del danneggiato da cose in custodia può rilevare o come concorso di responsabilità ex art. 1227 c. 1, c.c. o come caso fortuito. Nel primo caso, dovrà essere proporzionalmente ridotta la responsabilità del custode;
nel secondo, il custode sarà liberato da ogni responsabilità. Ratio del principio è l'esigenza che sul danneggiante non gravi il danno per quella parte che non è a lui causalmente imputabile.
L'esclusione della responsabilità del custode esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. n. 25837/2017).
3 3. Delineati i caratteri della responsabilità ex art. 2051 c.c. più rilevanti ai fini della risoluzione della controversia sottoposta all'attenzione di questo Giudicante, l'appello promosso è infondato e non può trovare accoglimento.
Difatti, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie alla luce della documentazione prodotta e delle prove testimoniali espletate.
afferma di essere caduto a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, Parte_1
procurandosi lesioni personali. Parte attrice alloca la responsabilità del fatto in capo al CP_1
che, in quanto custode della strada, avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti necessari
[...] per garantire gli utenti da qualunque pericolo. Da un'attenta analisi degli atti di causa emerge che il danno è stato causato esclusivamente dalla condotta dell'attore, il quale ha volontariamente scelto di percorrere un tratto di strada che presentava al centro una buca, peraltro di grandezza non indifferente per come risulta dai reperti fotografici allegati e per come confermato dal teste oculare
. Inoltre, nel tratto di strada interessato erano presenti due marciapiedi e dunque Testimone_1
l'attore avrebbe ben potuto usufruire degli stessi, evitando così la grossa buca. Quest'ultima, per la sua grandezza, non poteva non essere vista dallo stesso. Nel caso di specie, dunque, la buca non è da considerare causa dell'evento dannoso, ma solo l'occasione del suo verificarsi. La caduta è stata cagionata dal comportamento della vittima che deve imputare a se stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta;
l'apertura del manto stradale è causa dell'evento dannoso solo sul piano naturalistico. Il comportamento tenuto da è senza dubbio Parte_1
negligente e imprevedibile, in quanto la sua condotta è stata eccezionale, inconsueta, dunque inattesa da una persona sensata. Peraltro, nel punto esatto della strada interessato dall'apertura nell'asfalto non sono presenti elementi, quali ad esempio la presenza di strisce pedonali, che possano giustificare la scelta dell'attore di passare proprio da là; circostanza, questa, da cui ancor di più emerge l'insensatezza della condotta attorea. Infine, nell'atto di citazione depositato presso il
Giudice di Pace di Catanzaro parte attrice afferma che il sinistro sia avvenuto in data 10.10.2018 alle ore 18:30; può affermarsi con certezza che, a quella data, la visibilità nella fascia oraria indicata sia più che sufficiente per notare una buca di così notevoli dimensioni.
Nel caso di specie, dunque, nessuna responsabilità può essere ascritta al per il Controparte_1 sinistro occorso, ritenendo questo Tribunale non sussistente, per l'abnormità del comportamento tenuto da parte attorea, neanche il concorso di colpa del danneggiante nella causazione del danno
Ne consegue il rigetto dell'appello in ogni sua parte e la conferma della sentenza di primo grado.
4 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tra le parti come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, in base ai valori medi, escluso il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, liquidato al minimo tenuto conto del rito e dell'assenza di istruttoria.
Si dà atto, infine, che, per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore del delle spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 2.126,50, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- dà atto che è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
5
Il G.I. lette le note di trattazione scritta di entrambe le parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. svoltasi all'udienza del 21 gennaio 2025, mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Botricello, Via Nazionale n. Parte_1 C.F._1
292, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Iannone (cf. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende in giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Botricello, Via Napoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Valentina
Funaro (c.f. , che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce C.F._3
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1879/21, emessa in data
12.11.021 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da entrambe le parti.
Fatto e diritto
1 1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Catanzaro ha rigettato la domanda di risarcimento, dalla stessa avanzata nei confronti del
, per i danni subiti a seguito di una caduta, avvenuta in data 10.10.2018 lungo Controparte_1
Via Rinascimento all'incrocio con Viale Europa nel comune di Botricello. Ha dedotto, ai fini dell'appellabilità della sentenza, la commissione di una grave violazione di legge scaturita da un'erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure del contenuto dell'art. 2051 c.c.
Dunque, parte appellante ha chiesto in via principale di “riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva del in persona del sindaco p.t. Controparte_1 nella causazione dell'occorso sinistro per cui è causa e, pertanto, condannare il convenuto appellato a risarcire i danni subiti dall'attore e quantificati in Euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa”. In subordine, ha chiesto di voler “ai fini della determinazione esatta del risarcimento richiesto, perché patito, tenere conto dell'eventuale concorso di colpa del danneggiante valutabile ai sensi dell'art 1227 c.c. e di conseguenza ridurlo secondo la gravità della colpa che verrà individuata e/o che sarà ritenuta di giustizia”. In via istruttoria, ha reiterato l'stanza di “CTU medica esplicitamente richiesta nel giudizio di primo grado ma considerata inammissibile dal Giudice, il quale nel rigettarla ha omesso di formulare anche una succinta motivazione relativamente alle ragioni della sua decisione”.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha evidenziato la correttezza delle Controparte_1 statuizioni della sentenza impugnata, contestando l'infondatezza della domanda.
Ha quindi chiesto in via principale di rigettare l'appello proposto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, conseguentemente, di confermare la sentenza di primo grado e condannare l'appellante al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio;
in subordine, ha chiesto che il
Giudicante, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, tenga conto, ai sensi dell'art. 1227
c.c., dell'effettivo contributo causale delle parti nella causazione del sinistro e che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta nel minimo.
2. Pare utile ricordare preliminarmente i tratti fondamentali della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c., il quale dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Prendendo atto delle distonie emerse in giurisprudenza, negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha definitivamente contribuito, grazie ai suoi interventi, a chiarire il tema della responsabilità della cosa in custodia. Essa ha carattere oggettivo, e non
2 presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza. L'art. 2051 c.c., dunque, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde dal connotato della colpa del custode, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (cfr. Cass., S.U., sent. n. 20943/2022). Il danneggiato è gravato soltanto dell'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito. Secondo
l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il caso fortuito può essere rappresentato dal fatto naturale o del terzo, ma anche dalla condotta del danneggiato. Essa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; essa deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. (cfr. Cass., S.U., cit. n. 20943/2022). Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr. Cass. sent. n. 16034/2023).
Dunque, il comportamento del danneggiato da cose in custodia può rilevare o come concorso di responsabilità ex art. 1227 c. 1, c.c. o come caso fortuito. Nel primo caso, dovrà essere proporzionalmente ridotta la responsabilità del custode;
nel secondo, il custode sarà liberato da ogni responsabilità. Ratio del principio è l'esigenza che sul danneggiante non gravi il danno per quella parte che non è a lui causalmente imputabile.
L'esclusione della responsabilità del custode esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. n. 25837/2017).
3 3. Delineati i caratteri della responsabilità ex art. 2051 c.c. più rilevanti ai fini della risoluzione della controversia sottoposta all'attenzione di questo Giudicante, l'appello promosso è infondato e non può trovare accoglimento.
Difatti, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie alla luce della documentazione prodotta e delle prove testimoniali espletate.
afferma di essere caduto a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, Parte_1
procurandosi lesioni personali. Parte attrice alloca la responsabilità del fatto in capo al CP_1
che, in quanto custode della strada, avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti necessari
[...] per garantire gli utenti da qualunque pericolo. Da un'attenta analisi degli atti di causa emerge che il danno è stato causato esclusivamente dalla condotta dell'attore, il quale ha volontariamente scelto di percorrere un tratto di strada che presentava al centro una buca, peraltro di grandezza non indifferente per come risulta dai reperti fotografici allegati e per come confermato dal teste oculare
. Inoltre, nel tratto di strada interessato erano presenti due marciapiedi e dunque Testimone_1
l'attore avrebbe ben potuto usufruire degli stessi, evitando così la grossa buca. Quest'ultima, per la sua grandezza, non poteva non essere vista dallo stesso. Nel caso di specie, dunque, la buca non è da considerare causa dell'evento dannoso, ma solo l'occasione del suo verificarsi. La caduta è stata cagionata dal comportamento della vittima che deve imputare a se stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta;
l'apertura del manto stradale è causa dell'evento dannoso solo sul piano naturalistico. Il comportamento tenuto da è senza dubbio Parte_1
negligente e imprevedibile, in quanto la sua condotta è stata eccezionale, inconsueta, dunque inattesa da una persona sensata. Peraltro, nel punto esatto della strada interessato dall'apertura nell'asfalto non sono presenti elementi, quali ad esempio la presenza di strisce pedonali, che possano giustificare la scelta dell'attore di passare proprio da là; circostanza, questa, da cui ancor di più emerge l'insensatezza della condotta attorea. Infine, nell'atto di citazione depositato presso il
Giudice di Pace di Catanzaro parte attrice afferma che il sinistro sia avvenuto in data 10.10.2018 alle ore 18:30; può affermarsi con certezza che, a quella data, la visibilità nella fascia oraria indicata sia più che sufficiente per notare una buca di così notevoli dimensioni.
Nel caso di specie, dunque, nessuna responsabilità può essere ascritta al per il Controparte_1 sinistro occorso, ritenendo questo Tribunale non sussistente, per l'abnormità del comportamento tenuto da parte attorea, neanche il concorso di colpa del danneggiante nella causazione del danno
Ne consegue il rigetto dell'appello in ogni sua parte e la conferma della sentenza di primo grado.
4 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tra le parti come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, in base ai valori medi, escluso il compenso per la fase di trattazione/istruttoria, liquidato al minimo tenuto conto del rito e dell'assenza di istruttoria.
Si dà atto, infine, che, per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore del delle spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 2.126,50, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- dà atto che è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 21 gennaio 2025
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