Decreto presidenziale 8 novembre 2021
Decreto decisorio 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 08/11/2021, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 00680/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01513/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefania Fullin, Maurizio Paniz e Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo Studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - -OMISSIS-^ - -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato dispensato dal -OMISSIS-;
- del processo verbale della -OMISSIS-con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio della-OMISSIS-;
- del processo verbale della -OMISSIS-
- del processo verbale della -OMISSIS-;
- del processo verbale della -OMISSIS-;
- del decreto del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che con atto notificato e depositato in giudizio il -OMISSIS-i difensori del ricorrente hanno comunicato la morte del loro assistito;
Ritenuto che deve darsi atto dell'interruzione del processo - ai sensi dell’articolo 79, co. 2, cod. proc. amm. e dell’articolo 299 e ss. cod. proc. civ. - a far tempo dalla data in cui i procuratori della parte ricorrente hanno reso la relativa dichiarazione;
P.Q.M.
dichiara l'interruzione del processo, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’articolo 299 ss. cod. proc. civ..
Manda alla Segreteria per la comunicazione di questo decreto alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso il giorno 8 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.