Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 6298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6298 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15325 del 2022, proposto da
AR AT, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
1. del verbale n. 70 del 6 luglio 2022, della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 vice ispettori della Polizia di Stato, relativo alla correzione e valutazione dell’elaborato contrassegnato con il n. 1023 e, in particolare, del giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice relativo alla prova scritta della ricorrente;
2. del successivo elenco in forma anonima dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta con i voti attribuiti all’elaborato, associato al numero identificativo della domanda di partecipazione, pubblicato in data 23 settembre 2022;
3. di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo , compresa la successiva graduatoria che sarà stilata all’esito dello svolgimento delle prove in questione;
4. di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente che, ove lesivo, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente domandava l’annullamento degli atti con i quali veniva esclusa dalla procedura concorsuale in epigrafe.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione intimata.
3. Al ricorso era unita istanza cautelare che, esaminata alla camera di consiglio del 19 dicembre 2022, veniva rigettata con ordinanza nona appellata.
4. In data 8 gennaio 2026, parte ricorrente depositava una nota con la quale davo atto della sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento degli atti.
5. Su tali premesse, il Collegio tratteneva la causa per la decisione all’esito dell’udienza del 9 gennaio 2026.
6. Alla luce dell’inequivoca dichiarazione di parte ricorrente non resta che dichiarare il ricorso improcedibile.
7. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA AV, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
IA IG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IG | CA AV |
IL SEGRETARIO