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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 531/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4515/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F305639/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 come da procura in calce al ricorso.
Contro
Agenzia delle Entrate _ Direzione Provinciale II di Milano.
Avverso l'avviso di accertamento n. T9D01F305639/2024 , anno imposta 2018, notificato, al ricorrente in data 17.06.2025, dalla Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Controlli, in relazione a compensi ritratti dal Contribuente per l'attività di medico certificatore ai fini del rilascio delle patenti di guida svolta nel 2018.
Come risulta dall'avviso di accertamento, dai dati forniti dal Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che riguardano attività connesse alle patenti di guida e alle pratiche auto è emerso che il signor Ricorrente_1- ricorrente- “in qualità di medico certificatore, ha effettuato n. 805 visite nell'anno d'imposta 2018 per conto delle autoscuole”.- A partire dal
2014 tutte le attività relative alle patenti e alle pratiche auto devono essere trasmesse esclusivamente attraverso l'apposita interfaccia grafica (web app) dal sito www.ilportaledellautomobilista.it. Ciò consente di avere un quadro esaustivo dell'attività di ogni autoscuola/medico certificatore, potendo beneficiare di un elenco di prestazioni in cui vengono indicati i dati relativi all'autoscuola, i dati anagrafici del richiedente, i dettagli del documento rilasciato, i dati del medico che ha effettuato la visita nonché la data della stessa e l'indirizzo IP dell'utente che ha trasmesso i dati nel Portale”.
Al fine di verificare la posizione del Ricorrente sulla base di criteri oggettivi, l'A.F. ha tenuto conto che la tariffa per “la prestazione della visita per le patenti di categoria A e B ai sensi di quanto disposto dalla DGR
Regione Lombardia XI/2672 del 16/12/2019 è pari a:
-€ 30,00 dal 01/02/2020 per sedute ordinarie;
-€ 40,00 dal 01/02/2020 per sedute alcool o con la presenza dello specialista;
-€ 50,00 dal 01/02/2020 per sedute integrata con la presenza dell'ingegnere della Motorizzazione Civile”.
Con l'avviso de quo, l'ufficio, tenuto conto di tutto quanto osservato e prodotto dalla Parte, dopo avere evidenziato che le ricevute emesse dalla Parte e il registro Iva vendite non erano sufficienti a dimostrare la correttezza dichiarativa con riferimento ai compensi incassati nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39, comma
1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973, ha determinato i maggiori compensi incassati e non fatturati dalla Parte nell'anno 2018 nella misura di euro 22.350,00 (€ 30,00x745), considerato che la Parte - a fronte di n. 805 visite risultanti dai dati del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT
- aveva emesso solo ricevute per n. 60 visite mediche effettuate nell'ambito delle attività connesse alle patenti di guida.- Visti gli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 917/1986 e gli artt. 3, c. 1, lett. c), 8, 11, 19 del D.Lgs. n.
446/1997 ha rideterminato in capo al Contribuente per l'anno d'imposta 2018: - il reddito di lavoro autonomo in € 52.103,00; - il valore della produzione netta in € 39.103,00; e, ai sensi degli artt. 41-bis, 42 e 43 del D.
P.R. n. 600/1973 e degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 446/1997, ha accertato: - ai fini Irpef: il reddito imponibile di euro 58.110,00, cui corrisponde la maggiore imposta di euro 8.908,00; - ai fini dell'Addizionale regionale: il reddito imponibile di euro 58.110,00, cui corrisponde la maggiore imposta di euro 385,00. -ai fini dell'Addizionale comunale: il reddito imponibile di euro 58.110,00, cui corrisponde la maggiore imposta di euro 179,00; - ai fini Irap: il valore della produzione netta di euro 39.103,00, cui corrisponde la maggiore imposta di euro 872,00, oltre a sanzioni e interessi.
Il ricorrente contestava l'accertamento per i motivi che seguono: annullare l'Avviso di Accertamento de quo per i seguenti motivi: che si riportano in via sintetica. -1) omesso esame di un fatto decisivo nonché violazione del divieto di doppia imposizione e del principio di capacità contributiva art. 53 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 Tuir e dell'art. 5 bis del Dl.
N. 446/1997;
-2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, per carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e irragionevolezza del criterio utilizzato dalla resistente con riferimento al costo applicato per ciascun certificato;
-3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 Tuir e dell'art. 5 bis del Dl. N. 446/1997 e sullo svolgimento di visite mediche a titolo gratuito per ragioni di amicizia, parentela, colleganze e/o mera convenienza/ derogabilità dei minimi tariffari;
-4) violazione e/o falsa applicazione del principio di buona fede e buon andamento es art. 10 della legge 21 del 2000; violazione e/o falsa applicazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; violazione e/o falsa applicazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.;
-5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del Tuir con riferimento alle visite fatturate dal Dott. Ricorrente_1 non debitamente conteggiate.
Conclude in via principale accogliere il ricorso e annullare l'accertamento. In via subordinata ridurre il numero delle visite in via forfettaria e ridurre la tariffa applicata per le prestazioni certificata. Con vittoria di spese a favare del difensore dichiaratosi anticipatario.
La DP I di Milano, ritualmente costituitasi, resiste alle censure del ricorrente e precisa quanto segue.
-Preliminarmente, l'Ufficio evidenzia alla Corte di Giustizia Tributaria adita la dirimente circostanza che la
Parte, nel ricorso proposto, non contesa di avere effettuato, in qualità di medico certificatore, n. 805 visite mediche connesse al rilascio dei certificati necessari per il rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida di categoria A e B nell'anno d'imposta 2018. D'altra parte incontestabili in quanto emersi dai dati forniti all'Ufficio dal Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (MIT).
Ne deriva che, in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provata la circostanza che il Ricorrente, nell'anno 2018, in qualità di medico certificatore, ha effettuato le visite mediche connesse al rilascio di n. 805 certificati necessari al rilascio e/o al rinnovo delle patenti di guida di categoria
A e B.
-Sul dedotto omesso esame di un fatto decisivo nonché violazione del divieto di doppia imposizione e del principio di capacità contributiva art. 53 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 Tuir e dell'art. 5 bis del Dl. N. 446/1997, osserva l'ufficio che il ricorrente , non ha mai fornito all'Ufficio elementi di prova contraria alla ricostruzione analitica induttiva del reddito da questo operata, né in sede endoprocedimentale, né tantomeno in questa sede. In sede di osservazioni allo schema d'atto, così come anche in sede di accertamento con adesione. Il Ricorrente ha, prodotto ricevute emesse e il registro Iva vendite (a.i. 2018) che, come ben evidenziato nell'Avviso di Accertamento: “non sono sufficienti a dimostrare la correttezza dichiarativa con riferimento ai compensi incassati nell'anno 2018” In sede giudiziale: il Contribuente, a sostegno della propria ricostruzione, ha allegato al ricorso (senza una specifica indicazione al riguardo nelle istanze istruttorie formulate) la copia per immagine (priva di attestazione di conformità e/o di firma digitale) dei Contratti di collaborazione, oltre alla copia delle Certificazioni uniche rilasciate dal Società_3, dalla
Società_1 e dalla Società_2 per l'anno d'imposta 2018. Sulla base delle previsioni contrattuali sopra riportate, all'evidenza connesse alle previsioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (TU 81/2008), non si vede come poter ricondurre ai Contratti di collaborazione le visite mediche connesse al rilascio dei certificati necessari al rilascio e/o al rinnovo delle patenti di guida effettuate nel 2018.
Risulta infondato il motivo relativo alla motivazione, ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge
27 luglio 2000, n. 212, in data 27/12/2024, l'Ufficio ha notificato alla Parte la comunicazione dello schema di atto n. T9DQ1F305639/2024, l'avviso risulta puntualmente motivato. L'ufficio ha determinato i maggiori compensi del Ricorrente applicando alle visite mediche connesse al rilascio di n. 805 certificati necessari al rilascio e/o al rinnovo delle patenti di guida di categoria una tariffa (euro 30,00) più bassa di quella ordinariamente applicata dal Dott. Ricorrente_1 è stato ugualmente oltremodo improntato alla correttezza dell'ufficio.
Risulta infondato il motivo 3. Nessuna norma del Tuir, infatti, prevede che la ricostruzione analitico induttiva dei maggiori redditi di un libero professionista debba contemplare a, pena di nullità dell'accertamento, il riconoscimento ad opera dell'Ufficio di una percentuale forfettaria di attività professionali a “a titolo gratuito”.
Risulta infondato il motivo 4 - violazione dell'art. 10 della L. 212/2000 in ragione di un asserito difetto di contraddittorio preventivo.- La doglianza è priva di pregio. Invero, nel caso in esame, come ricordato in premessa (e come ammesso dallo stesso Ricorrente in atti) l'Avviso di Accertamento è stato, preceduto: - dalla notifica dello schema d'atto ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1 e 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, oltre che - dall'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.
Da ultimo la Parte eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del Tuir e dell'art. 5 bis Dl.
446/1997 con riferimento alle n. 60 visite fatturate dal Dott. Ricorrente_1 che, a suo dire, non sarebbero state debitamente conteggiate dall'A.F. nel calcolo della base imponibile ai fini Irpef e del valore della produzione ai fini Irap.- Osserva l'ufficio che l'eccezione è priva di pregio e, di per sé sola, rivela la pretestuosità del ricorso. l'A.F., ai fini del calcolo della base imponibile ai fini Irpef e del valore della produzione ai fini Irap, ha assolutamente tenuto conto delle n. 60 visite fatturate dal Dott. Ricorrente_1.
Conclude l'ufficio per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue-
Le censure del ricorrente risultano fragili e privi di elementi probatori.
Non sussiste alcuna doppia imposizione.
Il maggior reddito accertato scaturisce dalle prestazioni professionali, cioè per l'attività di medico certificatore ai fini del rilascio delle patenti di guida svolta nel 2018.
Ne dettaglio, come si rileva dall'Avviso di Accertamento, dai dati forniti dal Centro Elaborazione Dati della
Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che riguardano attività connesse alle patenti di guida e alle pratiche auto è emerso che il dr. Ricorrente_1 “in qualità di medico certificatore, ha effettuato n. 805 visite nell'anno d'imposta 2018”.
Vi è da rilevare che il dr Ricorrente_1 nell'anno 2018, ha emesso ricevute per n. 60 visite mediche effettuate nell'ambito delle attività connesse alle patenti di guida a fronte degli 805 accertati.
Dalle ricevute si evince che il compenso varia dai 45 a 58 euro per certificato. Pertanto, l'ufficio è stato benevolo e corretto nel quantificare € 30 per il rilascio di ogni certificato medico.
I dati e la documentazione inviati della Direzione Generale per la Motorizzazione, è documentazione da ritenersi probatoria.
Non sussiste alcuna doppia imposizione, l'ufficio correttamente ha detratto le 60 ricevute, ( 805-60) 745 .
Difatti a pagina 4 dell'avviso impugnato l'ufficio ha determinato maggiori compensi incassati e non dichiarati
“in nero” nell'anno 2018 pari ad euro 22.350,00 (745x30).
I contratti di collaborazione professionale che il ricorrente , nel corso del 2018, aveva in essere, con il
Società_3, con la Società_1 e con la Società_2, risultano estranei alle certificazioni per rinnovo della patente.
E' onere del ricorrente dimostrare quanto dedotto, che parte dei certificati rientrano nelle collaborazioni. Si rileva che i contratti di collaborazione riguardano l'ambito lavorativo dei dipendenti, luogo di lavoro e aziendale.
Non sussiste carenza di motivazione, l'avviso di accertamento risulta ampiamente motivato, lo stesso è stato proceduto dalla comunicazione dello schema di atto n. T9DQ1F305639/2024, per l'anno d'imposta
2018 (prot. n. 410160/2024 del 27/12/2024), indicando il reddito imponibile accertabile di euro 59.910,00 ai fini Irpef e relative addizionali e il valore della produzione netta accertabile di euro 40.903,00 ai fini Irap. In data 03/02/2025, la Dott.ssa Nominativo_1 – delegata della Parte - ha presentato a mezzo PEC
(prot.32603/2025 del 04/02/2025) la seguente documentazione: - Schede contabili compensi anno 2018; -
Registro Iva vendite anno 2018; - Ricevute fiscali emesse nel 2018; - Delega e documenti d'identità.-Il Dott.
Nominativo_2 ha presentato a mezzo PEC (Prot. n. 46303/2025 del 13.02.2025) la richiesta di accesso ai documenti amministrativi - ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni – per l'accesso agli atti riferiti alla comunicazione di schema d'atto n. T9DQ1F305639/2024, per l'anno d'imposta 2018,
E' di tutta evidenza che il ricorrete conosce in modo puntuale i motivi del maggiore reddito accertato. Invero, risulta dal ricorso introduttivo che il ricorrente ha contestato il maggior reddito accertato, proposto le proprie ed ampie difese in diritto e in fatto, nessun diritto risulta leso.
Risulta infondato anche il terzo motivo, svolgimento e rilascio a titolo gratuito delle certificazioni, ad amici, colleghi parenti. - La doglianza risulta fragile e priva di pregio. Nessuna norma del Tuir, infatti, prevede che la ricostruzione analitico induttiva dei maggiori redditi di un libero professionista debba contemplare a, pena di nullità dell'accertamento, il riconoscimento ad opera dell'Ufficio di una percentuale forfettaria di attività professionali a “a titolo gratuito”.- In ogni caso, era onere del ricorrente, produrre dichiarazioni di atto notorio, di amici, parenti e familiari, che la certificazione era avvenuta a titolo gratuito.
Parimenti fragile e infondata risulta la quarta doglianza, violazione dell'art. 10 della L. 212/2000 in ragione di un asserito difetto di contraddittorio preventivo. - Come già rilevato sopra, al ricorrente è stato notificato lo schema d'atto. Il ricorrente non ha disconosciuto i certificati contestati, di conseguenza lo stesso conosce tutti i dati delle persone fisiche “certificate”. “ (sia dei 60 con la ricevuta che i 745 senza ricevuta).
Risulta infondata anche la doglianza 5. Come già rilevato sopra, l'ufficio ai fini del calcolo della base imponibile ai fini IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP, ha tenuto conto delle n. 60 visite fatturate dal Dott.
Ricorrente_1. Infatti, l'Avviso di Accertamento riporta : “Considerato che la Parte ha emesso ricevute per n. 60 visite mediche effettuate nell'ambito delle attività connesse alle patenti di guida a fronte di n. 805 visite risultanti dai dati del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); Visto che le visite mediche non fatturate sono pari a n. 745, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 l'Ufficio determina i maggiori compensi incassati e non fatturati dalla Parte nell'anno 2018 nella misura di euro 22.350,00 (€ 30,00 x 745). Alla luce di quanto sopra, l'avviso di accertamento risulta legittimo e fondato e va confermato integralmente comprese le sanzioni irrogate, con conseguente rigetto del ricorso.
Segue la condanna al pagamento delle spese a carico del soccombente al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e liquida le spese a carico di Parte Ricorrente in Euro 2.200,00 omnicomprensive.
Il giudice estensore Il presidente
HE VO EL LL
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4515/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F305639/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 come da procura in calce al ricorso.
Contro
Agenzia delle Entrate _ Direzione Provinciale II di Milano.
Avverso l'avviso di accertamento n. T9D01F305639/2024 , anno imposta 2018, notificato, al ricorrente in data 17.06.2025, dalla Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Controlli, in relazione a compensi ritratti dal Contribuente per l'attività di medico certificatore ai fini del rilascio delle patenti di guida svolta nel 2018.
Come risulta dall'avviso di accertamento, dai dati forniti dal Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che riguardano attività connesse alle patenti di guida e alle pratiche auto è emerso che il signor Ricorrente_1- ricorrente- “in qualità di medico certificatore, ha effettuato n. 805 visite nell'anno d'imposta 2018 per conto delle autoscuole”.- A partire dal
2014 tutte le attività relative alle patenti e alle pratiche auto devono essere trasmesse esclusivamente attraverso l'apposita interfaccia grafica (web app) dal sito www.ilportaledellautomobilista.it. Ciò consente di avere un quadro esaustivo dell'attività di ogni autoscuola/medico certificatore, potendo beneficiare di un elenco di prestazioni in cui vengono indicati i dati relativi all'autoscuola, i dati anagrafici del richiedente, i dettagli del documento rilasciato, i dati del medico che ha effettuato la visita nonché la data della stessa e l'indirizzo IP dell'utente che ha trasmesso i dati nel Portale”.
Al fine di verificare la posizione del Ricorrente sulla base di criteri oggettivi, l'A.F. ha tenuto conto che la tariffa per “la prestazione della visita per le patenti di categoria A e B ai sensi di quanto disposto dalla DGR
Regione Lombardia XI/2672 del 16/12/2019 è pari a:
-€ 30,00 dal 01/02/2020 per sedute ordinarie;
-€ 40,00 dal 01/02/2020 per sedute alcool o con la presenza dello specialista;
-€ 50,00 dal 01/02/2020 per sedute integrata con la presenza dell'ingegnere della Motorizzazione Civile”.
Con l'avviso de quo, l'ufficio, tenuto conto di tutto quanto osservato e prodotto dalla Parte, dopo avere evidenziato che le ricevute emesse dalla Parte e il registro Iva vendite non erano sufficienti a dimostrare la correttezza dichiarativa con riferimento ai compensi incassati nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39, comma
1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973, ha determinato i maggiori compensi incassati e non fatturati dalla Parte nell'anno 2018 nella misura di euro 22.350,00 (€ 30,00x745), considerato che la Parte - a fronte di n. 805 visite risultanti dai dati del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT
- aveva emesso solo ricevute per n. 60 visite mediche effettuate nell'ambito delle attività connesse alle patenti di guida.- Visti gli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 917/1986 e gli artt. 3, c. 1, lett. c), 8, 11, 19 del D.Lgs. n.
446/1997 ha rideterminato in capo al Contribuente per l'anno d'imposta 2018: - il reddito di lavoro autonomo in € 52.103,00; - il valore della produzione netta in € 39.103,00; e, ai sensi degli artt. 41-bis, 42 e 43 del D.
P.R. n. 600/1973 e degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 446/1997, ha accertato: - ai fini Irpef: il reddito imponibile di euro 58.110,00, cui corrisponde la maggiore imposta di euro 8.908,00; - ai fini dell'Addizionale regionale: il reddito imponibile di euro 58.110,00, cui corrisponde la maggiore imposta di euro 385,00. -ai fini dell'Addizionale comunale: il reddito imponibile di euro 58.110,00, cui corrisponde la maggiore imposta di euro 179,00; - ai fini Irap: il valore della produzione netta di euro 39.103,00, cui corrisponde la maggiore imposta di euro 872,00, oltre a sanzioni e interessi.
Il ricorrente contestava l'accertamento per i motivi che seguono: annullare l'Avviso di Accertamento de quo per i seguenti motivi: che si riportano in via sintetica. -1) omesso esame di un fatto decisivo nonché violazione del divieto di doppia imposizione e del principio di capacità contributiva art. 53 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 Tuir e dell'art. 5 bis del Dl.
N. 446/1997;
-2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, per carente e/o insufficiente motivazione, illogicità e irragionevolezza del criterio utilizzato dalla resistente con riferimento al costo applicato per ciascun certificato;
-3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 Tuir e dell'art. 5 bis del Dl. N. 446/1997 e sullo svolgimento di visite mediche a titolo gratuito per ragioni di amicizia, parentela, colleganze e/o mera convenienza/ derogabilità dei minimi tariffari;
-4) violazione e/o falsa applicazione del principio di buona fede e buon andamento es art. 10 della legge 21 del 2000; violazione e/o falsa applicazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; violazione e/o falsa applicazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.;
-5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del Tuir con riferimento alle visite fatturate dal Dott. Ricorrente_1 non debitamente conteggiate.
Conclude in via principale accogliere il ricorso e annullare l'accertamento. In via subordinata ridurre il numero delle visite in via forfettaria e ridurre la tariffa applicata per le prestazioni certificata. Con vittoria di spese a favare del difensore dichiaratosi anticipatario.
La DP I di Milano, ritualmente costituitasi, resiste alle censure del ricorrente e precisa quanto segue.
-Preliminarmente, l'Ufficio evidenzia alla Corte di Giustizia Tributaria adita la dirimente circostanza che la
Parte, nel ricorso proposto, non contesa di avere effettuato, in qualità di medico certificatore, n. 805 visite mediche connesse al rilascio dei certificati necessari per il rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida di categoria A e B nell'anno d'imposta 2018. D'altra parte incontestabili in quanto emersi dai dati forniti all'Ufficio dal Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (MIT).
Ne deriva che, in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provata la circostanza che il Ricorrente, nell'anno 2018, in qualità di medico certificatore, ha effettuato le visite mediche connesse al rilascio di n. 805 certificati necessari al rilascio e/o al rinnovo delle patenti di guida di categoria
A e B.
-Sul dedotto omesso esame di un fatto decisivo nonché violazione del divieto di doppia imposizione e del principio di capacità contributiva art. 53 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 Tuir e dell'art. 5 bis del Dl. N. 446/1997, osserva l'ufficio che il ricorrente , non ha mai fornito all'Ufficio elementi di prova contraria alla ricostruzione analitica induttiva del reddito da questo operata, né in sede endoprocedimentale, né tantomeno in questa sede. In sede di osservazioni allo schema d'atto, così come anche in sede di accertamento con adesione. Il Ricorrente ha, prodotto ricevute emesse e il registro Iva vendite (a.i. 2018) che, come ben evidenziato nell'Avviso di Accertamento: “non sono sufficienti a dimostrare la correttezza dichiarativa con riferimento ai compensi incassati nell'anno 2018” In sede giudiziale: il Contribuente, a sostegno della propria ricostruzione, ha allegato al ricorso (senza una specifica indicazione al riguardo nelle istanze istruttorie formulate) la copia per immagine (priva di attestazione di conformità e/o di firma digitale) dei Contratti di collaborazione, oltre alla copia delle Certificazioni uniche rilasciate dal Società_3, dalla
Società_1 e dalla Società_2 per l'anno d'imposta 2018. Sulla base delle previsioni contrattuali sopra riportate, all'evidenza connesse alle previsioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (TU 81/2008), non si vede come poter ricondurre ai Contratti di collaborazione le visite mediche connesse al rilascio dei certificati necessari al rilascio e/o al rinnovo delle patenti di guida effettuate nel 2018.
Risulta infondato il motivo relativo alla motivazione, ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge
27 luglio 2000, n. 212, in data 27/12/2024, l'Ufficio ha notificato alla Parte la comunicazione dello schema di atto n. T9DQ1F305639/2024, l'avviso risulta puntualmente motivato. L'ufficio ha determinato i maggiori compensi del Ricorrente applicando alle visite mediche connesse al rilascio di n. 805 certificati necessari al rilascio e/o al rinnovo delle patenti di guida di categoria una tariffa (euro 30,00) più bassa di quella ordinariamente applicata dal Dott. Ricorrente_1 è stato ugualmente oltremodo improntato alla correttezza dell'ufficio.
Risulta infondato il motivo 3. Nessuna norma del Tuir, infatti, prevede che la ricostruzione analitico induttiva dei maggiori redditi di un libero professionista debba contemplare a, pena di nullità dell'accertamento, il riconoscimento ad opera dell'Ufficio di una percentuale forfettaria di attività professionali a “a titolo gratuito”.
Risulta infondato il motivo 4 - violazione dell'art. 10 della L. 212/2000 in ragione di un asserito difetto di contraddittorio preventivo.- La doglianza è priva di pregio. Invero, nel caso in esame, come ricordato in premessa (e come ammesso dallo stesso Ricorrente in atti) l'Avviso di Accertamento è stato, preceduto: - dalla notifica dello schema d'atto ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1 e 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, oltre che - dall'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.
Da ultimo la Parte eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del Tuir e dell'art. 5 bis Dl.
446/1997 con riferimento alle n. 60 visite fatturate dal Dott. Ricorrente_1 che, a suo dire, non sarebbero state debitamente conteggiate dall'A.F. nel calcolo della base imponibile ai fini Irpef e del valore della produzione ai fini Irap.- Osserva l'ufficio che l'eccezione è priva di pregio e, di per sé sola, rivela la pretestuosità del ricorso. l'A.F., ai fini del calcolo della base imponibile ai fini Irpef e del valore della produzione ai fini Irap, ha assolutamente tenuto conto delle n. 60 visite fatturate dal Dott. Ricorrente_1.
Conclude l'ufficio per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue-
Le censure del ricorrente risultano fragili e privi di elementi probatori.
Non sussiste alcuna doppia imposizione.
Il maggior reddito accertato scaturisce dalle prestazioni professionali, cioè per l'attività di medico certificatore ai fini del rilascio delle patenti di guida svolta nel 2018.
Ne dettaglio, come si rileva dall'Avviso di Accertamento, dai dati forniti dal Centro Elaborazione Dati della
Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che riguardano attività connesse alle patenti di guida e alle pratiche auto è emerso che il dr. Ricorrente_1 “in qualità di medico certificatore, ha effettuato n. 805 visite nell'anno d'imposta 2018”.
Vi è da rilevare che il dr Ricorrente_1 nell'anno 2018, ha emesso ricevute per n. 60 visite mediche effettuate nell'ambito delle attività connesse alle patenti di guida a fronte degli 805 accertati.
Dalle ricevute si evince che il compenso varia dai 45 a 58 euro per certificato. Pertanto, l'ufficio è stato benevolo e corretto nel quantificare € 30 per il rilascio di ogni certificato medico.
I dati e la documentazione inviati della Direzione Generale per la Motorizzazione, è documentazione da ritenersi probatoria.
Non sussiste alcuna doppia imposizione, l'ufficio correttamente ha detratto le 60 ricevute, ( 805-60) 745 .
Difatti a pagina 4 dell'avviso impugnato l'ufficio ha determinato maggiori compensi incassati e non dichiarati
“in nero” nell'anno 2018 pari ad euro 22.350,00 (745x30).
I contratti di collaborazione professionale che il ricorrente , nel corso del 2018, aveva in essere, con il
Società_3, con la Società_1 e con la Società_2, risultano estranei alle certificazioni per rinnovo della patente.
E' onere del ricorrente dimostrare quanto dedotto, che parte dei certificati rientrano nelle collaborazioni. Si rileva che i contratti di collaborazione riguardano l'ambito lavorativo dei dipendenti, luogo di lavoro e aziendale.
Non sussiste carenza di motivazione, l'avviso di accertamento risulta ampiamente motivato, lo stesso è stato proceduto dalla comunicazione dello schema di atto n. T9DQ1F305639/2024, per l'anno d'imposta
2018 (prot. n. 410160/2024 del 27/12/2024), indicando il reddito imponibile accertabile di euro 59.910,00 ai fini Irpef e relative addizionali e il valore della produzione netta accertabile di euro 40.903,00 ai fini Irap. In data 03/02/2025, la Dott.ssa Nominativo_1 – delegata della Parte - ha presentato a mezzo PEC
(prot.32603/2025 del 04/02/2025) la seguente documentazione: - Schede contabili compensi anno 2018; -
Registro Iva vendite anno 2018; - Ricevute fiscali emesse nel 2018; - Delega e documenti d'identità.-Il Dott.
Nominativo_2 ha presentato a mezzo PEC (Prot. n. 46303/2025 del 13.02.2025) la richiesta di accesso ai documenti amministrativi - ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni – per l'accesso agli atti riferiti alla comunicazione di schema d'atto n. T9DQ1F305639/2024, per l'anno d'imposta 2018,
E' di tutta evidenza che il ricorrete conosce in modo puntuale i motivi del maggiore reddito accertato. Invero, risulta dal ricorso introduttivo che il ricorrente ha contestato il maggior reddito accertato, proposto le proprie ed ampie difese in diritto e in fatto, nessun diritto risulta leso.
Risulta infondato anche il terzo motivo, svolgimento e rilascio a titolo gratuito delle certificazioni, ad amici, colleghi parenti. - La doglianza risulta fragile e priva di pregio. Nessuna norma del Tuir, infatti, prevede che la ricostruzione analitico induttiva dei maggiori redditi di un libero professionista debba contemplare a, pena di nullità dell'accertamento, il riconoscimento ad opera dell'Ufficio di una percentuale forfettaria di attività professionali a “a titolo gratuito”.- In ogni caso, era onere del ricorrente, produrre dichiarazioni di atto notorio, di amici, parenti e familiari, che la certificazione era avvenuta a titolo gratuito.
Parimenti fragile e infondata risulta la quarta doglianza, violazione dell'art. 10 della L. 212/2000 in ragione di un asserito difetto di contraddittorio preventivo. - Come già rilevato sopra, al ricorrente è stato notificato lo schema d'atto. Il ricorrente non ha disconosciuto i certificati contestati, di conseguenza lo stesso conosce tutti i dati delle persone fisiche “certificate”. “ (sia dei 60 con la ricevuta che i 745 senza ricevuta).
Risulta infondata anche la doglianza 5. Come già rilevato sopra, l'ufficio ai fini del calcolo della base imponibile ai fini IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP, ha tenuto conto delle n. 60 visite fatturate dal Dott.
Ricorrente_1. Infatti, l'Avviso di Accertamento riporta : “Considerato che la Parte ha emesso ricevute per n. 60 visite mediche effettuate nell'ambito delle attività connesse alle patenti di guida a fronte di n. 805 visite risultanti dai dati del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); Visto che le visite mediche non fatturate sono pari a n. 745, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 l'Ufficio determina i maggiori compensi incassati e non fatturati dalla Parte nell'anno 2018 nella misura di euro 22.350,00 (€ 30,00 x 745). Alla luce di quanto sopra, l'avviso di accertamento risulta legittimo e fondato e va confermato integralmente comprese le sanzioni irrogate, con conseguente rigetto del ricorso.
Segue la condanna al pagamento delle spese a carico del soccombente al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e liquida le spese a carico di Parte Ricorrente in Euro 2.200,00 omnicomprensive.
Il giudice estensore Il presidente
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