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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1615/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/06/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
D'ALEO DOMENICA MARLENE PIERA e , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_2
INCALDANA DANIELA CATTOLICO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Mondragone (CE) in data
10/01/2004 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 05.06.2004), (il 01.07.2007) Per_1 Per_2
e (il 02.01.2016); Persona_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“CASA CONIUGALE
La casa coniugale condotta in locazione in Via Landolfo in Mondragone resterà assegnata alla sig.ra
che provvede a pagare il canone e vi continuerà ad abitare insieme ai tre figli. Il sig. Parte_1
già da qualche mese si è trasferito. Parte_2
AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEI MINORI I minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con Per_2 Persona_3
collocazione prevalente e privilegiata con la madre, seppur maggiorenne frequenta l'ultimo Per_1
anno di Ragioneria in Mondragone e non è indipendente economicamente. frequenta il Per_2
terzo anno dell'Istituto alberghiero e frequenta la terza elementare. Persona_3
DIRITTO DI VISITA
Quanto al diritto di visita, il sig potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutte le Parte_2
volte che vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche dei ragazzi. FESTIVITA' durante le vacanze natalizie ad anni alterni i figli trascorreranno la Vigilia con il padre e il Natale con la madre
e viceversa, il 31 dicembre con il padre e Capodanno con la madre e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
MANTENIMENTO
Il sig. verserà un assegno mensile di euro 800,00 a titolo di concorso al Parte_2
mantenimento dei figli, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
Il Parte_2
parteciperà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
L'Assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra ”. Parte_1
All'udienza del 04.04.2025, il g.i., rilevato che dal piano genitoriale indicato in ricorso non risultava puntualmente regolamentato il diritto di visita del padre, onerava le parti a fornire chiarimenti.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 06.06.2025, le parti integravano il piano genitoriale nei termini seguenti: rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 10/03/1982;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004; 3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1615/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/06/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
D'ALEO DOMENICA MARLENE PIERA e , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_2
INCALDANA DANIELA CATTOLICO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Mondragone (CE) in data
10/01/2004 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 05.06.2004), (il 01.07.2007) Per_1 Per_2
e (il 02.01.2016); Persona_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“CASA CONIUGALE
La casa coniugale condotta in locazione in Via Landolfo in Mondragone resterà assegnata alla sig.ra
che provvede a pagare il canone e vi continuerà ad abitare insieme ai tre figli. Il sig. Parte_1
già da qualche mese si è trasferito. Parte_2
AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEI MINORI I minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con Per_2 Persona_3
collocazione prevalente e privilegiata con la madre, seppur maggiorenne frequenta l'ultimo Per_1
anno di Ragioneria in Mondragone e non è indipendente economicamente. frequenta il Per_2
terzo anno dell'Istituto alberghiero e frequenta la terza elementare. Persona_3
DIRITTO DI VISITA
Quanto al diritto di visita, il sig potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutte le Parte_2
volte che vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche dei ragazzi. FESTIVITA' durante le vacanze natalizie ad anni alterni i figli trascorreranno la Vigilia con il padre e il Natale con la madre
e viceversa, il 31 dicembre con il padre e Capodanno con la madre e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
MANTENIMENTO
Il sig. verserà un assegno mensile di euro 800,00 a titolo di concorso al Parte_2
mantenimento dei figli, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
Il Parte_2
parteciperà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
L'Assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra ”. Parte_1
All'udienza del 04.04.2025, il g.i., rilevato che dal piano genitoriale indicato in ricorso non risultava puntualmente regolamentato il diritto di visita del padre, onerava le parti a fornire chiarimenti.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 06.06.2025, le parti integravano il piano genitoriale nei termini seguenti: rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 10/03/1982;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 1, parte II, serie A, anno 2004; 3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio