Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2005, n. 21291
CASS
Sentenza 3 novembre 2005

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Massime2

Con riferimento alla pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., qualora la Corte ritenga le censure manifestamente infondate, non sussistono ragioni di incompatibilità per la trattazione della causa in camera di consiglio anche se il P.M. abbia concluso per l'inammissibilità e non per la manifesta infondatezza ai sensi del comma secondo del suddetto articolo.

Qualora il danno erariale sia stato cagionato da un provvedimento amministrativo (nella specie da inquadramento di dipendente pubblico in modo non conforme a legge) il giudice contabile conosce dell'illegittimità dell'atto al fine della verifica in via principale ( e non incidentale ai sensi dell'art. 5, legge n. 2248 del 1865, all. E) di uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità amministrativa - restando irrilevante nel giudizio contabile l'eventuale ritenuta legittimità dell'atto in sede di controllo o da parte del giudice amministrativo - con conseguente esclusione della violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile rispetto alla giurisdizione amministrativa.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2005, n. 21291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21291
Data del deposito : 3 novembre 2005

Testo completo