Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 2
Con riferimento alla pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., qualora la Corte ritenga le censure manifestamente infondate, non sussistono ragioni di incompatibilità per la trattazione della causa in camera di consiglio anche se il P.M. abbia concluso per l'inammissibilità e non per la manifesta infondatezza ai sensi del comma secondo del suddetto articolo.
Qualora il danno erariale sia stato cagionato da un provvedimento amministrativo (nella specie da inquadramento di dipendente pubblico in modo non conforme a legge) il giudice contabile conosce dell'illegittimità dell'atto al fine della verifica in via principale ( e non incidentale ai sensi dell'art. 5, legge n. 2248 del 1865, all. E) di uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità amministrativa - restando irrilevante nel giudizio contabile l'eventuale ritenuta legittimità dell'atto in sede di controllo o da parte del giudice amministrativo - con conseguente esclusione della violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile rispetto alla giurisdizione amministrativa.
Commentario • 1
- 1. Circolazione stradale, infrazione, omessa comunicazione dati del conducenteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2005, n. 21291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21291 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di Sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA DO elettivamente domiciliato in Roma, Via Sannio, n. 65, presso gli avv. TORCHIA Luisa e Anselmo Torchia, che lo difendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- resistente -
per la cassazione della sentenza n. 100 della Corte dei Conti, Sezione 3^ centrale d'appello, in data 10 marzo 2003;
nella Camera di consiglio del 13.10.2005:
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentita la relazione del Cons. Dott. Picone.
RITENUTO IN FATTO
1. È domandata, con ricorso per unico motivo, la cassazione della sentenza sopra specificata, con la quale DO LA, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato al pagamento di _ 5.000 per danno erariale cagionato per avere, nell'esercizio delle funzioni di dirigente dell'ufficio del personale della Regione Calabria, disposto l'inquadramento di un dipendente in modo non conforme a legge.
2. Ha resistito con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei conti.
3. È stata disposta la trattazione della causa in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. e il Pubblico ministero, con le conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per non essere le censure inerenti alla giurisdizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice contabile sotto un duplice profilo: a) l'accertamento dell'illegittimità di un atto amministrativo (delibera della giunta regionale 27.2.1992), sarebbe riservato al giudice amministrativo;
b) la Corte dei conti avrebbe sindacato l'esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione.
2. Le censure sono (non inammissibili ma) manifestamente infondate. Non sussistono, perciò, condizioni di incompatibilità con la trattazione della causa in Camera di consiglio, ancorché il Pubblico ministero abbia concluso per l'inammissibilità, anziché per la manifesta infondatezza ai sensi del secondo comma dell'art. 375 cod. proc. civ. (vedi Cass. n. 12384 del 2005).
3. Infatti, il primo profilo di censura attiene alla violazione dei limiti esterni della competenza giurisdizionale, unico vizio che può essere denunciato con il ricorso per ON (art. 111, ultimo comma, Cost.), siccome si deduce che la Corte dei Conti avrebbe deciso su questione devoluta alla competenza del giudice amministrativo.
3.1. La manifesta infondatezza deriva dalla considerazione che l'illegittimità dell'atto amministrativo, nel giudizio per danno erariale, rappresenta uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità contabile, le quante volte il danno patrimoniale sia stato cagionato con l'adozione di misure provvedimentali;
di tale illegittimità, quindi, il giudice contabile conosce ai soli fini del giudizio per danno erariale, onde valutare, unitamente agli altri elementi della fattispecie, la sussistenza della responsabilità dell'agente, con certo ai fini dell'annullamento dell'atto, riservato ai poteri dell'amministrazione o del giudice amministrativo. Pertanto, resta priva di diretta rilevanza nel giudizio contabile persino la circostanza che l'atto sia stato ritenuto legittimo in sede di controllo, o anche dallo stesso giudice amministrativo (vedi, in termini, Cass. S.U. n. 469 del 2000), non trattandosi neppure di un'ipotesi di disapplicazione dell'atto in senso stretto o tecnico (art. 5 L. n. 2248 del 1865, ali. E), ma di verifica di un elemento della fattispecie oggetto di cognizione (non incidentale ma principale). È utile richiamare al riguardo la ricostruzione giuridica operata da queste Sezioni unite con la sentenza n. 500 del 1999, con l'avvertenza che, per i rapporti giudice amministrativo-giudice contabile, non può neppure porsi il problema della cd. "pregiudiziale" amministrativa, esprimendo con evidenza l'ordinamento la regola della verifica del danno erariale per effetto di iniziativa di organo pubblico, indipendentemente dall'impugnazione di atti amministrativi.
4. In ordine al secondo profilo di censura, queste Sezioni unite hanno già precisato che la denuncia dell'eventuale intrusione del giudice contabile nel merito delle scelte discrezionali della P.A., pone una questione attinente alla giurisdizione e non ai limiti interni della competenza, atteso che, essendo il sindacato della Corte dei conti sull'attività discrezionale dell'amministrazione subordinata ad un limite preciso ed invalicabile, sancito espressamente dalla legge e volto ad escludere che le valutazoni del giudice contabile possano sovrapponi e/o sostituirsi alle scelte rimesse in via esclusiva alla discrezionalità amministrativa (art. 1, comma 1, Legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo di cui all'art. 2 D.L. n. 543 del 1996, conv.
in legge n. 639 del 1996), è inevitabile che anche il giudice della giurisdizione ripercorra lo stesso iter logico e giuridico, senza il quale non sarebbe possibile alcun controllo e la tassativa preclusione legislativa non troverebbe possibilità di accertamento (Cass. S.U. n. 6851 del 2003).
4.1. Ciò non significa, però, che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, non possa e non debba verificare la compatibilita delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionalità, fermandosi così il sindacato sulla soglia della legittimità, senza penetrare nel merito delle scelte riservate all'amministrazione (vedi Cass. S.U. n. 14488 del 2003).
4.2. Nel caso di specie, peraltro, la materia era quello dell'inquadramento del personale nel sistema delle qualifiche funzionali (regime dell'impiego pubblico), nell'ambito della quale i provvedimenti hanno si natura autoritativa, in quanto espressione della potestà di organizzazione interna, e producono effetti costitutivi della nuova posizione rivestita dal dipendente nell'organizzazione stessa dell'ente, ma hanno anche carattere vincolato, in quanto attuativi di norme giuridiche. Ed infatti, nella sentenza la valutazione della legittimità dell'inquadramento è interamente condotta sotto il profilo del vizio di violazione di legge, ne' il ricorrente specifica in alcun modo quali fossero i poteri discrezionali esercitati nell'adozione dell'atto, parlando anzi, al contrario, di difficoltà nell'interpretazione delle norme.
5. Il ricorso va, di conseguenza, respinto per manifesta infondatezza, con la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei conti non deve provvedersi sulle spese del giudizio di ON, essendo il resistente parte in senso soltanto formale (Cass. S.U. n. 4956 del 2005).
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di ON, il 13 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005.