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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 582/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
, c.f.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla P.IVA_1
Via Giovanni Spadolini n.
7 - Centro , rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Parte_2
WALCHER ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sandro Ranaldi, in Avezzano alla Via
A. Diaz n. 13
ATTORE
CONTRO
, c.f.: e c.f.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, ambedue rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico ORLANDI ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il di lui studio in Avezzano alla Via A. Diaz n. 63
CONVENUTI
Materia: Revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore non ha depositato note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2024 dovendo, quindi, presumersi che si sia inteso tenere ferme quelle precedentemente formulate (Cass.
Sez. 6-1, 9.5.2018, n. 11222; Cass. Sez. 3, 22.2.2021, Ord n. 4664) e, perciò, quelle di cui all'atto di citazione, che si riportano: “Nel merito previo ogni opportuno accertamento, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, 1) revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c., e per l'effetto dichiararla inefficace nei confronti del creditore , Parte_1
1 la costituzione del fondo patrimoniale avvenuta in data 28.03.2018 a rogito del notai Persona_1 di Avezzano, Rep. 32.921, Racc. 19.440 sugli immobili così censiti: di proprietà d : Controparte_2 Controparte_1
- nel fabbricato alla Via Luigi Giuliani:
1) abitazione disposta sui piani secondo e terzo;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio
13 p.lla 1262 sub 9 Via Luigi Giuliani p.
2-3 cat. A/2 cl. 2 vani 8 R.C.E. 495,80; pervenuto in virtù del seguente titolo: atto del notai di Avezzano in data 11.11.2009 rep. Per_2
1117 (registrato ad Avezzano il 12.11.2009 al n. 5126 e trascritto a L'Aquila il 13.11.2009 al n. 13208 di formalità);
- nel fabbricato alla Via Porta Nuova:
2) garage al piano primo;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio 13 p.lla 5620 Via Porta
Nuova snc p. 1 ctg. C/6 cl. 10 mq. 11 R.C.E. 51,13; pervenuto in virtù del seguente titolo: atto del segretario comunale del Comune di Celano in data
10.4.2013 rep.1974 (registrato ad Avezzano e trascritto a L'Aquila l'8.5.2013 al n. 6094 di formalità); di proprietà d Controparte_2
… omissis … di proprietà d : Controparte_1
- nel fabbricato alla Via Sardellino:
4) abitazione disposta sui piani terra e primo, con annessa corte esclusiva pertinenziale;
nel Catasto
Fabbricati del Comune di Celano foglio 18 p.lla 1154 sub 4 Via Sardellino p. T-1 cat. A/2 cl. 4 vani
8,5 R.C.E. 724,33;
5) garage al piano terra;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio 18 p.lla 1154 sub 3 Via
Sardellino p. T cat. C/6 cl. 7 mq. 30 R.C.E. 86,76; pervenuti in virtù del seguente titolo: atto del notai di Celano in data 30.12.1991 rep. 735 Per_3
(registrato ad Avezzano il 20.1.1992 al n. 344 e trascritto a L'Aquila il 23.1.1992 al n. 735 di formalità); di proprietà d : Controparte_1
- nel fabbricato alla Via Porta Nuova:
6) porzione di fabbricato ad uso abitazione al piano terra;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio 13 p.lla 1487 sub. 1 Via Porta Nuova p. T ctg. A/5 cl. 1 vani 1 R.C.E. 34,60;
- nel fabbricato alla Via del Castello:
7) porzione di fabbricato ad uso ufficio al piano terra;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio 13 p.lla 1473 sub. 4 Via del Castello p. T ctg. A/10 cl. U vani 3,5 R.C.E. 560,36;
2 pervenuti in virtù del seguente titolo: atto a mio rogito in data 28.8.2014 rep. 29166 (registrato ad
Avezzano il 26.9.2014 al n. 3141 e trascritto a L'Aquila il 26.9.2014 ai nn. 11657/11658 di formalità).
In via istruttoria:
- con riserva di produrre ulteriori istanze istruttorie;
In ogni caso:
- condannare i convenuti alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”.
I convenuti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 4.6.2024 riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'On.le Tribunale adito: - Respingere la domanda avanzata dall'attrice in quanto priva di fondamento;
- Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
- In via subordinata in caso di accoglimento della domanda di parte attrice per i motivi spiegati sopra non disporre alcuna condanna alle spese legali a carico del Sig . Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato la società come rappresentata, ha Parte_1 premesso come, con sentenza 397/2017 del 12.12.2017, il Tribunale di Avezzano avesse accolto una domanda risarcitoria proposta dalla convenuta condannando la compagnia di Controparte_1 assicurazione al pagamento in favore di questa della somma di € 30.638,85 oltre interessi a titolo di risarcimento ed € 4.000,00 oltre accessori per spese di lite.
L'attore ha, quindi, dedotto di aver provveduto a dare spontanea esecuzione alla sentenza, versando a la somma di € 36.797,57. Controparte_1
L'attore ha, poi, affermato come, a seguito di impugnazione, la Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 365/2019 pubblicata il 23.5.2019 provvedeva ad accogliere l'appello da essa proposta e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande proposte da , accogliendo Controparte_1 la domanda riconvenzionale della e, perciò, condannando la convenuta al Parte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 9.926,15 maggiorata degli interessi legale ed alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate quali compensi professionali per il primo grado in € 4.050,00 e per il secondo grado in € 3.310,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nonché in
€ 388,50 per esborsi.
L'attore si è, quindi, affermato creditore nei riguardi di della complessiva Controparte_1 somma di € 61.946,21 (al tempo della domanda) pari alla somma di quanto dovuto a titolo restitutorio in conseguenza della esecuzione della sentenza riformata che in forza della sentenza di secondo grado.
3 La a allegato, come in data 28.3.2018, dunque nelle more del giudizio di secondo Parte_1 grado, ed il coniuge con atto pubblico a rogito del Notaio Controparte_1 Controparte_2
di Avezzano (Rep. 32.921 – Racc. 19.440) procedevano a costituire un fondo Persona_1 patrimoniale, conferendo nello stesso tutti gli immobili in loro proprietà.
Ravvisati, quindi, i presupposto per il diritto alla revocatoria di tale atto, la società ha concluso come sopra riportato.
B. I convenuti si sono costituiti in giudizio evidenziando come al tempo (28.3.2018) della costituzione del fondo patrimoniale , anteriore pure alla introduzione del giudizio di appello Controparte_1
(ricorso depositato il 4.5.2018) non era debitrice verso l'attore, né tantomeno riteneva di poterlo essere atteso che era stata pronunciata la sentenza di primo grado, ad ella favorevole.
Hanno, poi, evidenziato come la sentenza di appello sia stata, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione, del che non si sarebbe formato alcun giudicato.
I convenuti hanno, inoltre, allegato come la propria situazione patrimoniale, economica e reddituale sia tale da non potersi affermare che l'atto dispositivo abbia arrecato pregiudizio alle eventuali ragioni della controparte.
Hanno, infine, dedotto come alcuni immobili di , confluiti nel fondo patrimoniale, Controparte_1 in particolare gli immobili Comune di Celano Fg 13 part. 1487 sub 1 e Fg 13 Part. 1473 sub 4 fossero a lei pervenuti con atto di cessione con onere del 28.08.2014 a Notaio Rep. 29166 Racc. Persona_1
16123, con onere per la , pena la restituzione, di prestare in favore del cedente ogni CP_1 assistenza morale e materiale mentre un immobile conferito era di proprietà esclusiva di CP_2 soggetto non debitore.
[...]
I convenuti hanno, dunque, rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
1.a. Come noto, il codice civile del 1942 ha ricomposto ad unità l'azione revocatoria pauliana, cui il codice del 1865 aveva data frammentaria disciplina, dando luogo pure a dubbi circa natura ed effetti.
La collocazione topografica degli artt. 2901-2904 c.c. vale a porre in evidenza come l'azione revocatoria sia un istituto rimediale, la cui funzione si risolve nella conservazione della garanzia patrimoniale generica che la legge (art. 2740 c.c.) assicura al creditore. Pur condividendo, quindi, la medesima finalità dell'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e del sequestro conservativo (artt. 2905 e 2906 c.c.; art. 671
c.p.c.), l'azione revocatoria si distingue per il modo specifico in cui lo scopo viene assicurato che, a sua volta, trova delineata la sua essenza dall'atto di disposizione contro il quale è rivolto.
L'azione surrogatoria ha, infatti, per fine evitare il pregiudizio che alla garanzia patrimoniale potrebbe arrecare l'ingiustificata inerzia del debitore consentendo, perciò, al creditore di sostituirsi a lui entro certi limiti. Il sequestro conservativo vale a scongiurare ex ante che nei riguardi del creditore sequestrante
4 producano effetti pregiudizievoli gli atti di disposizione o sottrazione che si abbia fondato motivo di ritenere che il debitore stia per compiere.
L'azione revocatoria tende ad assicurare che atti di disposizione già compiuti non rechino pregiudizio al creditore che la esercita: minimo mezzo giuridico per perseguire tale finalità è quello di far conseguire all'accoglimento della domanda effetti di accertamento costitutivo in termini di inefficacia relativa dell'atto medesimo. Così, passata in cosa giudicata la sentenza di accoglimento, il creditore potrà esercitare l'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto come ancora facenti parti del patrimonio del suo debitore, pur se essi siano nella titolarità d'altri che subiranno, quindi, l'esecuzione quali terzi proprietari (art. 602
c.c.): si tratterà, insomma, di una responsabilità patrimoniale senza debito.
Per raggiungere tale finalità, quindi, non si ha bisogno di ricorrere alla categoria della nullità poiché:
- la c.d. “frode ai creditori” è cosa ben diversa dalla frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c. in quanto il risultato materiale (es.: trasferimento di proprietà) che si compie con l'atto dispositivo non è, in sé considerato, vietato da norme imperative
- il movente che sta alla base dell'atto di disposizione revocato quasi mai si traduce in un motivo illecito, comune ad entrambe le parti, rilevante ai sensi dell'art. 1345 c.c. Invero, ai fini dell'azione revocatoria, neppure si richiede in genere il dolo specifico (animus nocendi), rilevante solo in relazione agli atti compiuti anteriormente al sorgere del credito (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord.
16092).
1.b. La tutela fornita dall'azione revocatoria è, poi, assicurata a tutti i creditori, in essi inclusi quelli condizionali (per i quali si l'esperimento dell'azione è atto conservativo a tutela dell'aspettativa di diritto pendente la condizione) e quelli a termine, così essendo svincolato il suo esercizio dalla liquidità ed esigibilità del credito (Cass. Sez. 4, 3.6.2020, Ord. 10522).
Peraltro nella nozione di credito eventuale, abilitante l'esercizio dell'azione revocatoria, vi è stato pure incluso il credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – evidenziandosi altresì come in tali ipotesi non sussista neppure il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che imporrebbe la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. atteso che la separata decisione non condurrebbe a contrasto pratico di giudicati (Cass. SS.UU., 18.5.2004, n. 9440).
L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti
5 di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia (Cass. Sez. 3, 14.9.2007, Ord. 19289). Il che è, del resto, coerente con la funzione dell'azione revocatoria che tende unicamente a riaffermare la garanzia patrimoniale generica e con la previsione di un termine ridotto per il suo esercizio (art. 2903 c.c.).
1.c. In ogni caso, il credito deve essere anteriore rispetto all'atto dispositivo e tale anteriorità si valuta con riferimento al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. Sez. 3, 18.8.2011,
n. 17356). Così, con riferimento al credito litigioso, per stabilire l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione del patrimonio, occorre fare riferimento alla data del negozio, ove si tratti di credito di fonte negoziale o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. Sez. 3,
10.6.2020, n. 11121). Con riferimento ai crediti condizionati rileva in momento di conclusione del negozio ovvero il primo momento rilevante della fattispecie, ove la fonte dell'obbligazione sia legale, posto che la tutela è assicurata alla aspettativa di diritto peraltro non rilevando neppure il grado di probabilità di avveramento dell'evento dedotto in condizione atteso che finché vi sia possibilità vi è pure aspettativa tutelata dall'ordinamento.
1.c. Presupposto oggettivo imprescindibile dell'azione è l'eventus damni, il quale deve essere inteso non già quale valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità o maggiore difficoltà della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.
Sez. 3, 29.9.2021, Ord. 26310). A tal proposito deve compiersi una analisi della consistenza patrimoniale pre e post atto non tanto in base a criteri quantitativi, ma piuttosto qualitativi: così, pure l'alienazione di un immobile a giusto prezzo o anche a un prezzo più elevato del valore di mercato è atto pregiudizievole poiché provoca la fuoriuscita dal patrimonio del debitore di un bene utilmente aggredibile ed il suo rimpiazzo con altro bene (denaro o crediti) che si prestano ad essere facilmente dispersi o occultati, con maggiori incertezze o difficoltà per l'azione esecutiva (Cass. Sez. 3, 14.7.2023,
Ord. 20232).
Non si richiede, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. Sez.
2, 3.2.2015, n. 1902).
6
1.d. Chiaramente, viste le finalità dell'azione, sono oggetto di possibile revocatoria i soli atti di disposizione a contenuto patrimoniale. Peraltro deve trattarsi di atti inter vivos, atteso che le ragioni dei creditori del de cuius sono tutelate con altri mezzi quali la separatio bonorum (artt. 512 ss. c.c.)
Sono esclusi dall'azione revocatoria tutti gli atti che costituiscono adempimento di un debito scaduto
(art. 2901, co. 3 c.c.) trattandosi di atto dovuto. Detta esclusione assume particolare importanza nelle ipotesi di rapporti tra contratto preliminare e definitivo o, in genere, in tutte le ipotesi di c.d. “pagamento traslativo”. Il contratto preliminare, in quanto privo di effetti traslativi, non rientra nella tassonomia degli atti di disposizione oggetto dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., ma (è ammesso) che la revocatoria investa il contratto definitivo, anche se atto compiuto in adempimento di un obbligo preesistente con la precisazione che l'eventus damni deve essere valutato al momento del definitivo (Cass. Sez. 3,
12.6.2018, Ord. 15215) mentre gli stati soggettivi rilevanti devono essere valutati al momento della stipulazione del contratto preliminare poiché è in quel momento che si forma la volontà di disporre, sebbene l'effetto non sia ancora prodotto (Cass. Sez. 3, 18.2.2020, n. 4010).
1.e. Quanto agli stati soggettivi rilevanti, la legge distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ed a seconda che esso sia compiuto a titolo gratuito o oneroso.
Il quadro complessivo che ne deriva può essere così descritto:
- non può mai mancare il consilium fraudis del debitore disponente. Tale requisito va inteso in termini di scientia damni, cioè di mera consapevolezza (dolo generico quale coscienza e volontà sub specie di dolo diretto, volendo attingere alle nozioni penalistiche) di recare pregiudizio alle ragioni del creditore in caso di atti posteriori al sorgere del credito mentre va declinato in termini di dolo specifico per gli atti anteriori nel senso che l'atto deve essere stipulato al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditori (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord. 16092);
- se l'atto è a titolo oneroso si richiede, a tutela del sacrificio sopportato dal terzo, che anche questi condivida la coscienza del suddetto pregiudizio o che, in caso di atto anteriore, abbia partecipato alla dolosa preordinazione anche da parte sua. Nulla si richiede in caso di atti a titolo gratuito posto che la tutela del creditore è sempre prevalente atteso che colui che certat de damno vitando è favorito rispetto a chi, invece, certat de lucro captando;
Quanto alla natura onerosa o gratuita dell'atto si precisa che l'onerosità vada intesa in termini di sacrificio reciproco e non già di sinallagmaticità, potendo esistere contratti onerosi che però non sono a prestazioni corrispettive (si pensi al contratto di società). La gratuità, invece, è un minus rispetto alla liberalità potendo aversi atti gratuiti (es.: rinuncia, comodato …) che non sono liberalità poiché non accrescono il patrimonio altrui. Rispetto alle garanzie la onerosità o la gratuità deriva dalla contestualità
o meno in relazione al sorgere del debito (art. 2901, co. 2 c.c.).
7 2. Il fondo patrimoniale costituisce, per quanto qui di specifico interesse, strumento per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e loro rafforzamento. Tale scopo si attua, tecnicamente, mediante la segregazione patrimoniale di talune entità giuridiche (diritti reali su immobili, beni mobili registrati e titoli di credito), dimodoché l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Viene, in sostanza, istituita una previsione di impignorabilità fondata sulla qualità del rapporto tra fonte del credito ed interesse che l'assunzione del debito intendeva assicurare rispetto ai bisogni della famiglia. Ciò all'evidente fine di tutelare il soddisfacimento di tali interessi contro condotte patrimonialmente irresponsabili di chi si obblighi.
Così, in tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate, in negativo, dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori (Cass Sez. 3, 13.11.2023, Ord. 31575).
L'impignorabilità discende, quindi, dalla sinergica combinazione di tre elementi:
- quello formale, costituito dall'adempimento della formalità pubblicitaria rappresentata dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio ex art. 162 c.c. valendo la trascrizione presso i registri immobiliari di cui all'art. 2647 c.c. da mera pubblicità-notizia (Cass. SS.UU. 23.10.2009, n.
21658; Cass. Sez. 1, 10.5.2019, Ord. 12545);
- quello oggettivo, cioè l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia;
- quello soggettivo, cioè la consapevolezza in capo dal creditore della ridetta estraneità.
In sostanza, se la destinazione dell'obbligazione alla soddisfazione dei bisogni delle famiglia è condizione sufficiente perché si possa agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale, così non è a dirsi ove tale destinazione manchi occorrendo, invece, verificare la consapevolezza da parte del creditore dell'assenza di tale funzionalità.
Si è, poi affermato che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni
(legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la
8 possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria (Cass. Sez. 5, 7.7.2009,
n. 15862).
3. Viste le conseguenze dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per i creditori deve pacificamente ammettersi che esso possa formare oggetto di azione revocatoria. Si è, in fatti, ripetutamente affermata che in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. (Cass. Sez. 3, 7.7.2007, n. 15310; Cass. Sez. 3, 28.8.2023, n. 25361).
Pacifica è pure la qualificazione dell'atto in questione in termini di atto a titolo gratuito pur laddove effettuata da entrambi i coniugi (Cass. Sez. 1, 8.8.2013, n. 19029; Cass. Sez. 6 - 1, 6.12.2017, Ord.
29298).
4. Quanto alla individuazione delle parti del giudizio si è condivisibilmente affermato che, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art.168 c.c.., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni,
è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio (Cass Sez. 1,
27.1.2012, n. 1242; Cass. Sez. 6 - 3, 22.2.2022, Ord n. 5768).
Per contro, i figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio atteso che il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, come è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell'art. 171
c.c. (Cass. Sez. 1, 14.2.2018, n. 3641).
5. Applicando tali principi, anzitutto va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di entrambi i coniugi non rilevando, in rito, che on fosse in alcun modo debitore. Controparte_2
Si segnala, poi, come l'attore non abbia l'onere di contestare le allegazioni che il convenuto avesse ad opporre e che fossero già, in negativo, ricomprese nelle allegazioni a fondamento della domanda.
Nel merito si evidenzia, anzitutto, come l'atto di dispositivo compiuto arrechi pregiudizio alle ragioni della peraltro definitivamente accertate giusta rigetto del ricorso per cassazione con Parte_1 sentenza prodotta in copia. Con l'atto oggetto di revocatoria, infatti, la debitrice Controparte_1
9 ha conferito in fondo patrimoniale, realizzando un patrimonio autonomo e in comproprietà con il coniuge,
i seguenti beni immobili meglio indicati nell'atto, taluni i comunione con il coniuge ed altri di sua proprietà esclusiva. L'atto, quindi, determina una alterazione della garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità o maggiore difficoltà della futura esecuzione. Non risulta, infatti, provato dai convenuti che il patrimonio residuo della debitrici offra possibilità di utile esecuzione: dal raffronto tra la visura catastale prodotta (v. all. 2 produzioni convenuti), che non è probatoria della titolarità di diritti reali, e l'atto in questione si evince come solamente il terreno censito Fol 18 Part 408 di 493 mq., peraltro in comproprietà e all'evidenza di scarso valore, non sia stato interessato dal conferimento in fondo patrimoniale.
Con l'atto oggetto di revocatoria, la debitrice ha dunque istituito un vincolo di destinazione alla sostanziale totalità della garanzia patrimoniale di consistenza immobiliare, col che non rilevano neppure differenti entità, risolvendosi l'atto in un pregiudizio, come sopra inteso, per l'attore.
6. Quanto all'accertamento della scientia damni in capo alla disponente (si tratta Controparte_1 di atto a titolo gratuito) appare dirimente la considerazione che un atto dispositivo di tal fatta, per sua natura, denotasse l'esistenza di tale elemento soggettivo.
Il pagamento di quanto disposto con la sentenza di primo grado avvenne nel gennaio 2018, dunque prima dell'atto di disposizione (v. doc. 3 parte attrice, non contestato dai convenuti) allorquando il credito poteva dirsi ancora litigioso, stante la mancata formazione della cosa giudicata formale.
Così era pure eventuale poiché condizionato il credito restitutorio che la avrebbe Parte_1 poi, in effetti, maturato per effetto della riforma e degli effetti espansivi esterni ex art. 336 c.p.c., prodottisi anche sull'atto solutorio. In sostanza ricevette un pagamento che conosceva Controparte_1 poter divenire giuridicamente inefficace.
E' evidente come l'azione revocatoria, secondo quanto osservato, possa essere utilmente esperita a tutela di aspettative di diritto, dunque anche per crediti eventuali e, in tali circostanze, denotate da pendenza giuridica e perciò da incertezza, non possa certo richiedersi che il disponente si fosse rappresentato, confidandovi, il mancato avveramento della condizione rilevando piuttosto la agevole conoscibilità del pregiudizio che l'atto possa arrecare in caso di venuta ad esistenza del debito.
Essendo, inoltre, in atto la fattispecie complessa che avrebbe, poi, condotto ad esistenza il credito dell'attore è evidente come non si trattasse di atto “anteriore” al sorgere del credito posto che l'anteriorità va riferita al primo segmento di giuridico rilievo e, quindi, non è richiesta prova del dolo specifico. In particolare, l'atto è posteriore al pagamento che, per quanto concerne l'obbligazione restitutoria di fonte legale va identificato quale primo momento della fattispecie.
10 Tenuto conto di ciò, in considerazione dell'oggetto dell'atto di disposizione secondo quanto descritto al punto che precede, è evidente come non rilevi che l'atto fosse stato compiuto dopo che
[...]
ottenne la sentenza ad ella favorevole. CP_1
Nella situazione in concreto verificatasi a seguito della spontanea esecuzione della pronuncia resa in prime cure, deve quindi ritenersi integrata la scientia damni in capo a detta convenuta.
7. La domanda dell'attore deve essere, quindi, conclusivamente accolta rimarcandosi pure l'esito del giudizio di cassazione, con declaratoria di inefficacia relativa dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale del 28.3.2018 a rogito del notaio di Avezzano, Rep. 32.921, Racc. 19.440, Persona_1
a nulla rilevando quant'altro dedotto dai convenuti in punto di oneri e di provenienza e con l'ovvia precisazione che l'effetto dell'accoglimento è la ricostituzione della garanzia patrimoniale offerta dalla sola debitrice prima del compimento dell'atto.
8. In ragione delle peculiarità delle vicende concrete, rese di spiccata particolarità dalla collocazione dell'atto costitutivo nella pendenza di un giudizio, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazioni delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei suoi riguardi dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale del 28.3.2018 a rogito del notaio Per_1
di Avezzano, Rep. 32.921, Racc. 19.440;
[...]
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Avezzano, 8 novembre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
, c.f.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla P.IVA_1
Via Giovanni Spadolini n.
7 - Centro , rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Parte_2
WALCHER ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sandro Ranaldi, in Avezzano alla Via
A. Diaz n. 13
ATTORE
CONTRO
, c.f.: e c.f.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, ambedue rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico ORLANDI ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il di lui studio in Avezzano alla Via A. Diaz n. 63
CONVENUTI
Materia: Revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore non ha depositato note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2024 dovendo, quindi, presumersi che si sia inteso tenere ferme quelle precedentemente formulate (Cass.
Sez. 6-1, 9.5.2018, n. 11222; Cass. Sez. 3, 22.2.2021, Ord n. 4664) e, perciò, quelle di cui all'atto di citazione, che si riportano: “Nel merito previo ogni opportuno accertamento, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, 1) revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c., e per l'effetto dichiararla inefficace nei confronti del creditore , Parte_1
1 la costituzione del fondo patrimoniale avvenuta in data 28.03.2018 a rogito del notai Persona_1 di Avezzano, Rep. 32.921, Racc. 19.440 sugli immobili così censiti: di proprietà d : Controparte_2 Controparte_1
- nel fabbricato alla Via Luigi Giuliani:
1) abitazione disposta sui piani secondo e terzo;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio
13 p.lla 1262 sub 9 Via Luigi Giuliani p.
2-3 cat. A/2 cl. 2 vani 8 R.C.E. 495,80; pervenuto in virtù del seguente titolo: atto del notai di Avezzano in data 11.11.2009 rep. Per_2
1117 (registrato ad Avezzano il 12.11.2009 al n. 5126 e trascritto a L'Aquila il 13.11.2009 al n. 13208 di formalità);
- nel fabbricato alla Via Porta Nuova:
2) garage al piano primo;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio 13 p.lla 5620 Via Porta
Nuova snc p. 1 ctg. C/6 cl. 10 mq. 11 R.C.E. 51,13; pervenuto in virtù del seguente titolo: atto del segretario comunale del Comune di Celano in data
10.4.2013 rep.1974 (registrato ad Avezzano e trascritto a L'Aquila l'8.5.2013 al n. 6094 di formalità); di proprietà d Controparte_2
… omissis … di proprietà d : Controparte_1
- nel fabbricato alla Via Sardellino:
4) abitazione disposta sui piani terra e primo, con annessa corte esclusiva pertinenziale;
nel Catasto
Fabbricati del Comune di Celano foglio 18 p.lla 1154 sub 4 Via Sardellino p. T-1 cat. A/2 cl. 4 vani
8,5 R.C.E. 724,33;
5) garage al piano terra;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio 18 p.lla 1154 sub 3 Via
Sardellino p. T cat. C/6 cl. 7 mq. 30 R.C.E. 86,76; pervenuti in virtù del seguente titolo: atto del notai di Celano in data 30.12.1991 rep. 735 Per_3
(registrato ad Avezzano il 20.1.1992 al n. 344 e trascritto a L'Aquila il 23.1.1992 al n. 735 di formalità); di proprietà d : Controparte_1
- nel fabbricato alla Via Porta Nuova:
6) porzione di fabbricato ad uso abitazione al piano terra;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio 13 p.lla 1487 sub. 1 Via Porta Nuova p. T ctg. A/5 cl. 1 vani 1 R.C.E. 34,60;
- nel fabbricato alla Via del Castello:
7) porzione di fabbricato ad uso ufficio al piano terra;
nel Catasto Fabbricati del Comune di Celano foglio 13 p.lla 1473 sub. 4 Via del Castello p. T ctg. A/10 cl. U vani 3,5 R.C.E. 560,36;
2 pervenuti in virtù del seguente titolo: atto a mio rogito in data 28.8.2014 rep. 29166 (registrato ad
Avezzano il 26.9.2014 al n. 3141 e trascritto a L'Aquila il 26.9.2014 ai nn. 11657/11658 di formalità).
In via istruttoria:
- con riserva di produrre ulteriori istanze istruttorie;
In ogni caso:
- condannare i convenuti alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”.
I convenuti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 4.6.2024 riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'On.le Tribunale adito: - Respingere la domanda avanzata dall'attrice in quanto priva di fondamento;
- Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
- In via subordinata in caso di accoglimento della domanda di parte attrice per i motivi spiegati sopra non disporre alcuna condanna alle spese legali a carico del Sig . Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato la società come rappresentata, ha Parte_1 premesso come, con sentenza 397/2017 del 12.12.2017, il Tribunale di Avezzano avesse accolto una domanda risarcitoria proposta dalla convenuta condannando la compagnia di Controparte_1 assicurazione al pagamento in favore di questa della somma di € 30.638,85 oltre interessi a titolo di risarcimento ed € 4.000,00 oltre accessori per spese di lite.
L'attore ha, quindi, dedotto di aver provveduto a dare spontanea esecuzione alla sentenza, versando a la somma di € 36.797,57. Controparte_1
L'attore ha, poi, affermato come, a seguito di impugnazione, la Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 365/2019 pubblicata il 23.5.2019 provvedeva ad accogliere l'appello da essa proposta e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande proposte da , accogliendo Controparte_1 la domanda riconvenzionale della e, perciò, condannando la convenuta al Parte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 9.926,15 maggiorata degli interessi legale ed alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate quali compensi professionali per il primo grado in € 4.050,00 e per il secondo grado in € 3.310,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nonché in
€ 388,50 per esborsi.
L'attore si è, quindi, affermato creditore nei riguardi di della complessiva Controparte_1 somma di € 61.946,21 (al tempo della domanda) pari alla somma di quanto dovuto a titolo restitutorio in conseguenza della esecuzione della sentenza riformata che in forza della sentenza di secondo grado.
3 La a allegato, come in data 28.3.2018, dunque nelle more del giudizio di secondo Parte_1 grado, ed il coniuge con atto pubblico a rogito del Notaio Controparte_1 Controparte_2
di Avezzano (Rep. 32.921 – Racc. 19.440) procedevano a costituire un fondo Persona_1 patrimoniale, conferendo nello stesso tutti gli immobili in loro proprietà.
Ravvisati, quindi, i presupposto per il diritto alla revocatoria di tale atto, la società ha concluso come sopra riportato.
B. I convenuti si sono costituiti in giudizio evidenziando come al tempo (28.3.2018) della costituzione del fondo patrimoniale , anteriore pure alla introduzione del giudizio di appello Controparte_1
(ricorso depositato il 4.5.2018) non era debitrice verso l'attore, né tantomeno riteneva di poterlo essere atteso che era stata pronunciata la sentenza di primo grado, ad ella favorevole.
Hanno, poi, evidenziato come la sentenza di appello sia stata, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione, del che non si sarebbe formato alcun giudicato.
I convenuti hanno, inoltre, allegato come la propria situazione patrimoniale, economica e reddituale sia tale da non potersi affermare che l'atto dispositivo abbia arrecato pregiudizio alle eventuali ragioni della controparte.
Hanno, infine, dedotto come alcuni immobili di , confluiti nel fondo patrimoniale, Controparte_1 in particolare gli immobili Comune di Celano Fg 13 part. 1487 sub 1 e Fg 13 Part. 1473 sub 4 fossero a lei pervenuti con atto di cessione con onere del 28.08.2014 a Notaio Rep. 29166 Racc. Persona_1
16123, con onere per la , pena la restituzione, di prestare in favore del cedente ogni CP_1 assistenza morale e materiale mentre un immobile conferito era di proprietà esclusiva di CP_2 soggetto non debitore.
[...]
I convenuti hanno, dunque, rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
1.a. Come noto, il codice civile del 1942 ha ricomposto ad unità l'azione revocatoria pauliana, cui il codice del 1865 aveva data frammentaria disciplina, dando luogo pure a dubbi circa natura ed effetti.
La collocazione topografica degli artt. 2901-2904 c.c. vale a porre in evidenza come l'azione revocatoria sia un istituto rimediale, la cui funzione si risolve nella conservazione della garanzia patrimoniale generica che la legge (art. 2740 c.c.) assicura al creditore. Pur condividendo, quindi, la medesima finalità dell'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e del sequestro conservativo (artt. 2905 e 2906 c.c.; art. 671
c.p.c.), l'azione revocatoria si distingue per il modo specifico in cui lo scopo viene assicurato che, a sua volta, trova delineata la sua essenza dall'atto di disposizione contro il quale è rivolto.
L'azione surrogatoria ha, infatti, per fine evitare il pregiudizio che alla garanzia patrimoniale potrebbe arrecare l'ingiustificata inerzia del debitore consentendo, perciò, al creditore di sostituirsi a lui entro certi limiti. Il sequestro conservativo vale a scongiurare ex ante che nei riguardi del creditore sequestrante
4 producano effetti pregiudizievoli gli atti di disposizione o sottrazione che si abbia fondato motivo di ritenere che il debitore stia per compiere.
L'azione revocatoria tende ad assicurare che atti di disposizione già compiuti non rechino pregiudizio al creditore che la esercita: minimo mezzo giuridico per perseguire tale finalità è quello di far conseguire all'accoglimento della domanda effetti di accertamento costitutivo in termini di inefficacia relativa dell'atto medesimo. Così, passata in cosa giudicata la sentenza di accoglimento, il creditore potrà esercitare l'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto come ancora facenti parti del patrimonio del suo debitore, pur se essi siano nella titolarità d'altri che subiranno, quindi, l'esecuzione quali terzi proprietari (art. 602
c.c.): si tratterà, insomma, di una responsabilità patrimoniale senza debito.
Per raggiungere tale finalità, quindi, non si ha bisogno di ricorrere alla categoria della nullità poiché:
- la c.d. “frode ai creditori” è cosa ben diversa dalla frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c. in quanto il risultato materiale (es.: trasferimento di proprietà) che si compie con l'atto dispositivo non è, in sé considerato, vietato da norme imperative
- il movente che sta alla base dell'atto di disposizione revocato quasi mai si traduce in un motivo illecito, comune ad entrambe le parti, rilevante ai sensi dell'art. 1345 c.c. Invero, ai fini dell'azione revocatoria, neppure si richiede in genere il dolo specifico (animus nocendi), rilevante solo in relazione agli atti compiuti anteriormente al sorgere del credito (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord.
16092).
1.b. La tutela fornita dall'azione revocatoria è, poi, assicurata a tutti i creditori, in essi inclusi quelli condizionali (per i quali si l'esperimento dell'azione è atto conservativo a tutela dell'aspettativa di diritto pendente la condizione) e quelli a termine, così essendo svincolato il suo esercizio dalla liquidità ed esigibilità del credito (Cass. Sez. 4, 3.6.2020, Ord. 10522).
Peraltro nella nozione di credito eventuale, abilitante l'esercizio dell'azione revocatoria, vi è stato pure incluso il credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – evidenziandosi altresì come in tali ipotesi non sussista neppure il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che imporrebbe la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. atteso che la separata decisione non condurrebbe a contrasto pratico di giudicati (Cass. SS.UU., 18.5.2004, n. 9440).
L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti
5 di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia (Cass. Sez. 3, 14.9.2007, Ord. 19289). Il che è, del resto, coerente con la funzione dell'azione revocatoria che tende unicamente a riaffermare la garanzia patrimoniale generica e con la previsione di un termine ridotto per il suo esercizio (art. 2903 c.c.).
1.c. In ogni caso, il credito deve essere anteriore rispetto all'atto dispositivo e tale anteriorità si valuta con riferimento al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. Sez. 3, 18.8.2011,
n. 17356). Così, con riferimento al credito litigioso, per stabilire l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione del patrimonio, occorre fare riferimento alla data del negozio, ove si tratti di credito di fonte negoziale o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. Sez. 3,
10.6.2020, n. 11121). Con riferimento ai crediti condizionati rileva in momento di conclusione del negozio ovvero il primo momento rilevante della fattispecie, ove la fonte dell'obbligazione sia legale, posto che la tutela è assicurata alla aspettativa di diritto peraltro non rilevando neppure il grado di probabilità di avveramento dell'evento dedotto in condizione atteso che finché vi sia possibilità vi è pure aspettativa tutelata dall'ordinamento.
1.c. Presupposto oggettivo imprescindibile dell'azione è l'eventus damni, il quale deve essere inteso non già quale valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità o maggiore difficoltà della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.
Sez. 3, 29.9.2021, Ord. 26310). A tal proposito deve compiersi una analisi della consistenza patrimoniale pre e post atto non tanto in base a criteri quantitativi, ma piuttosto qualitativi: così, pure l'alienazione di un immobile a giusto prezzo o anche a un prezzo più elevato del valore di mercato è atto pregiudizievole poiché provoca la fuoriuscita dal patrimonio del debitore di un bene utilmente aggredibile ed il suo rimpiazzo con altro bene (denaro o crediti) che si prestano ad essere facilmente dispersi o occultati, con maggiori incertezze o difficoltà per l'azione esecutiva (Cass. Sez. 3, 14.7.2023,
Ord. 20232).
Non si richiede, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. Sez.
2, 3.2.2015, n. 1902).
6
1.d. Chiaramente, viste le finalità dell'azione, sono oggetto di possibile revocatoria i soli atti di disposizione a contenuto patrimoniale. Peraltro deve trattarsi di atti inter vivos, atteso che le ragioni dei creditori del de cuius sono tutelate con altri mezzi quali la separatio bonorum (artt. 512 ss. c.c.)
Sono esclusi dall'azione revocatoria tutti gli atti che costituiscono adempimento di un debito scaduto
(art. 2901, co. 3 c.c.) trattandosi di atto dovuto. Detta esclusione assume particolare importanza nelle ipotesi di rapporti tra contratto preliminare e definitivo o, in genere, in tutte le ipotesi di c.d. “pagamento traslativo”. Il contratto preliminare, in quanto privo di effetti traslativi, non rientra nella tassonomia degli atti di disposizione oggetto dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., ma (è ammesso) che la revocatoria investa il contratto definitivo, anche se atto compiuto in adempimento di un obbligo preesistente con la precisazione che l'eventus damni deve essere valutato al momento del definitivo (Cass. Sez. 3,
12.6.2018, Ord. 15215) mentre gli stati soggettivi rilevanti devono essere valutati al momento della stipulazione del contratto preliminare poiché è in quel momento che si forma la volontà di disporre, sebbene l'effetto non sia ancora prodotto (Cass. Sez. 3, 18.2.2020, n. 4010).
1.e. Quanto agli stati soggettivi rilevanti, la legge distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ed a seconda che esso sia compiuto a titolo gratuito o oneroso.
Il quadro complessivo che ne deriva può essere così descritto:
- non può mai mancare il consilium fraudis del debitore disponente. Tale requisito va inteso in termini di scientia damni, cioè di mera consapevolezza (dolo generico quale coscienza e volontà sub specie di dolo diretto, volendo attingere alle nozioni penalistiche) di recare pregiudizio alle ragioni del creditore in caso di atti posteriori al sorgere del credito mentre va declinato in termini di dolo specifico per gli atti anteriori nel senso che l'atto deve essere stipulato al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditori (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord. 16092);
- se l'atto è a titolo oneroso si richiede, a tutela del sacrificio sopportato dal terzo, che anche questi condivida la coscienza del suddetto pregiudizio o che, in caso di atto anteriore, abbia partecipato alla dolosa preordinazione anche da parte sua. Nulla si richiede in caso di atti a titolo gratuito posto che la tutela del creditore è sempre prevalente atteso che colui che certat de damno vitando è favorito rispetto a chi, invece, certat de lucro captando;
Quanto alla natura onerosa o gratuita dell'atto si precisa che l'onerosità vada intesa in termini di sacrificio reciproco e non già di sinallagmaticità, potendo esistere contratti onerosi che però non sono a prestazioni corrispettive (si pensi al contratto di società). La gratuità, invece, è un minus rispetto alla liberalità potendo aversi atti gratuiti (es.: rinuncia, comodato …) che non sono liberalità poiché non accrescono il patrimonio altrui. Rispetto alle garanzie la onerosità o la gratuità deriva dalla contestualità
o meno in relazione al sorgere del debito (art. 2901, co. 2 c.c.).
7 2. Il fondo patrimoniale costituisce, per quanto qui di specifico interesse, strumento per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e loro rafforzamento. Tale scopo si attua, tecnicamente, mediante la segregazione patrimoniale di talune entità giuridiche (diritti reali su immobili, beni mobili registrati e titoli di credito), dimodoché l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Viene, in sostanza, istituita una previsione di impignorabilità fondata sulla qualità del rapporto tra fonte del credito ed interesse che l'assunzione del debito intendeva assicurare rispetto ai bisogni della famiglia. Ciò all'evidente fine di tutelare il soddisfacimento di tali interessi contro condotte patrimonialmente irresponsabili di chi si obblighi.
Così, in tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate, in negativo, dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori (Cass Sez. 3, 13.11.2023, Ord. 31575).
L'impignorabilità discende, quindi, dalla sinergica combinazione di tre elementi:
- quello formale, costituito dall'adempimento della formalità pubblicitaria rappresentata dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio ex art. 162 c.c. valendo la trascrizione presso i registri immobiliari di cui all'art. 2647 c.c. da mera pubblicità-notizia (Cass. SS.UU. 23.10.2009, n.
21658; Cass. Sez. 1, 10.5.2019, Ord. 12545);
- quello oggettivo, cioè l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia;
- quello soggettivo, cioè la consapevolezza in capo dal creditore della ridetta estraneità.
In sostanza, se la destinazione dell'obbligazione alla soddisfazione dei bisogni delle famiglia è condizione sufficiente perché si possa agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale, così non è a dirsi ove tale destinazione manchi occorrendo, invece, verificare la consapevolezza da parte del creditore dell'assenza di tale funzionalità.
Si è, poi affermato che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni
(legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la
8 possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria (Cass. Sez. 5, 7.7.2009,
n. 15862).
3. Viste le conseguenze dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per i creditori deve pacificamente ammettersi che esso possa formare oggetto di azione revocatoria. Si è, in fatti, ripetutamente affermata che in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. (Cass. Sez. 3, 7.7.2007, n. 15310; Cass. Sez. 3, 28.8.2023, n. 25361).
Pacifica è pure la qualificazione dell'atto in questione in termini di atto a titolo gratuito pur laddove effettuata da entrambi i coniugi (Cass. Sez. 1, 8.8.2013, n. 19029; Cass. Sez. 6 - 1, 6.12.2017, Ord.
29298).
4. Quanto alla individuazione delle parti del giudizio si è condivisibilmente affermato che, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art.168 c.c.., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni,
è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio (Cass Sez. 1,
27.1.2012, n. 1242; Cass. Sez. 6 - 3, 22.2.2022, Ord n. 5768).
Per contro, i figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio atteso che il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, come è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell'art. 171
c.c. (Cass. Sez. 1, 14.2.2018, n. 3641).
5. Applicando tali principi, anzitutto va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di entrambi i coniugi non rilevando, in rito, che on fosse in alcun modo debitore. Controparte_2
Si segnala, poi, come l'attore non abbia l'onere di contestare le allegazioni che il convenuto avesse ad opporre e che fossero già, in negativo, ricomprese nelle allegazioni a fondamento della domanda.
Nel merito si evidenzia, anzitutto, come l'atto di dispositivo compiuto arrechi pregiudizio alle ragioni della peraltro definitivamente accertate giusta rigetto del ricorso per cassazione con Parte_1 sentenza prodotta in copia. Con l'atto oggetto di revocatoria, infatti, la debitrice Controparte_1
9 ha conferito in fondo patrimoniale, realizzando un patrimonio autonomo e in comproprietà con il coniuge,
i seguenti beni immobili meglio indicati nell'atto, taluni i comunione con il coniuge ed altri di sua proprietà esclusiva. L'atto, quindi, determina una alterazione della garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità o maggiore difficoltà della futura esecuzione. Non risulta, infatti, provato dai convenuti che il patrimonio residuo della debitrici offra possibilità di utile esecuzione: dal raffronto tra la visura catastale prodotta (v. all. 2 produzioni convenuti), che non è probatoria della titolarità di diritti reali, e l'atto in questione si evince come solamente il terreno censito Fol 18 Part 408 di 493 mq., peraltro in comproprietà e all'evidenza di scarso valore, non sia stato interessato dal conferimento in fondo patrimoniale.
Con l'atto oggetto di revocatoria, la debitrice ha dunque istituito un vincolo di destinazione alla sostanziale totalità della garanzia patrimoniale di consistenza immobiliare, col che non rilevano neppure differenti entità, risolvendosi l'atto in un pregiudizio, come sopra inteso, per l'attore.
6. Quanto all'accertamento della scientia damni in capo alla disponente (si tratta Controparte_1 di atto a titolo gratuito) appare dirimente la considerazione che un atto dispositivo di tal fatta, per sua natura, denotasse l'esistenza di tale elemento soggettivo.
Il pagamento di quanto disposto con la sentenza di primo grado avvenne nel gennaio 2018, dunque prima dell'atto di disposizione (v. doc. 3 parte attrice, non contestato dai convenuti) allorquando il credito poteva dirsi ancora litigioso, stante la mancata formazione della cosa giudicata formale.
Così era pure eventuale poiché condizionato il credito restitutorio che la avrebbe Parte_1 poi, in effetti, maturato per effetto della riforma e degli effetti espansivi esterni ex art. 336 c.p.c., prodottisi anche sull'atto solutorio. In sostanza ricevette un pagamento che conosceva Controparte_1 poter divenire giuridicamente inefficace.
E' evidente come l'azione revocatoria, secondo quanto osservato, possa essere utilmente esperita a tutela di aspettative di diritto, dunque anche per crediti eventuali e, in tali circostanze, denotate da pendenza giuridica e perciò da incertezza, non possa certo richiedersi che il disponente si fosse rappresentato, confidandovi, il mancato avveramento della condizione rilevando piuttosto la agevole conoscibilità del pregiudizio che l'atto possa arrecare in caso di venuta ad esistenza del debito.
Essendo, inoltre, in atto la fattispecie complessa che avrebbe, poi, condotto ad esistenza il credito dell'attore è evidente come non si trattasse di atto “anteriore” al sorgere del credito posto che l'anteriorità va riferita al primo segmento di giuridico rilievo e, quindi, non è richiesta prova del dolo specifico. In particolare, l'atto è posteriore al pagamento che, per quanto concerne l'obbligazione restitutoria di fonte legale va identificato quale primo momento della fattispecie.
10 Tenuto conto di ciò, in considerazione dell'oggetto dell'atto di disposizione secondo quanto descritto al punto che precede, è evidente come non rilevi che l'atto fosse stato compiuto dopo che
[...]
ottenne la sentenza ad ella favorevole. CP_1
Nella situazione in concreto verificatasi a seguito della spontanea esecuzione della pronuncia resa in prime cure, deve quindi ritenersi integrata la scientia damni in capo a detta convenuta.
7. La domanda dell'attore deve essere, quindi, conclusivamente accolta rimarcandosi pure l'esito del giudizio di cassazione, con declaratoria di inefficacia relativa dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale del 28.3.2018 a rogito del notaio di Avezzano, Rep. 32.921, Racc. 19.440, Persona_1
a nulla rilevando quant'altro dedotto dai convenuti in punto di oneri e di provenienza e con l'ovvia precisazione che l'effetto dell'accoglimento è la ricostituzione della garanzia patrimoniale offerta dalla sola debitrice prima del compimento dell'atto.
8. In ragione delle peculiarità delle vicende concrete, rese di spiccata particolarità dalla collocazione dell'atto costitutivo nella pendenza di un giudizio, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazioni delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei suoi riguardi dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale del 28.3.2018 a rogito del notaio Per_1
di Avezzano, Rep. 32.921, Racc. 19.440;
[...]
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Avezzano, 8 novembre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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