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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1168/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1168/2025 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Ceca) il 15.2.1966, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Scandaliato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente, via Antonino Lo Surdo n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
AN Li Noce, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 25.3.2025, , premettendo Parte_1 di essersi separata da , giusto decreto di omologa n. 438/2008 del 18.11.2008, Controparte_1 depositato il 20.11.2008, con efficacia acquisita il 9.12.2008 (allegato in atti), e che dalla loro unione nasceva il figlio ST (il 10.3.2001), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione dell'obbligo in capo all'ex marito di corrisponderle la somma mensile di euro 330,50, di cui euro 165,25 per il proprio mantenimento (rectius: assegno divorzile) e la restante parte a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.9.2025 si costituiva in giudizio
, il quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, manifestava la Controparte_1 propria disponibilità a versare alla ricorrente la sola somma di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, percettore di pensione di invalidità.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. dell'11.12.2025 le parti, comparse personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo, già depositato telematicamente, e pertanto chiedevano congiuntamente pronunciare sentenza di divorzio alla seguente condizione:
“- Disporre a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese ed a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente, la somma di € 150,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita”.
Pertanto, alla medesima udienza, il giudice relatore, preso atto di quanto sopra, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio è fondata e va accolta.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello prescritto (art. 3, n. 2, lett. b Legge n.
898/1970) non è stata rispristinata, risultando impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. decreto di omologa depositato in atti).
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pagina 2 di 3 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Siracusa il
15.2.1995 (atto n. 16, parte II, serie A, anno 1995).
Inoltre, il Collegio dà atto della condizione contenuta nell'accordo, la quale va integralmente condivisa e recepita, in quanto conforme alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1168 /2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Siracusa il 15.2.1995 (atto n. 16, parte II, serie A, anno 1995), dando atto della
[...] condizione concordata dalle parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1168/2025 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Ceca) il 15.2.1966, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Scandaliato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente, via Antonino Lo Surdo n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
AN Li Noce, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 25.3.2025, , premettendo Parte_1 di essersi separata da , giusto decreto di omologa n. 438/2008 del 18.11.2008, Controparte_1 depositato il 20.11.2008, con efficacia acquisita il 9.12.2008 (allegato in atti), e che dalla loro unione nasceva il figlio ST (il 10.3.2001), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione dell'obbligo in capo all'ex marito di corrisponderle la somma mensile di euro 330,50, di cui euro 165,25 per il proprio mantenimento (rectius: assegno divorzile) e la restante parte a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.9.2025 si costituiva in giudizio
, il quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, manifestava la Controparte_1 propria disponibilità a versare alla ricorrente la sola somma di euro 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, percettore di pensione di invalidità.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. dell'11.12.2025 le parti, comparse personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo, già depositato telematicamente, e pertanto chiedevano congiuntamente pronunciare sentenza di divorzio alla seguente condizione:
“- Disporre a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese ed a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente, la somma di € 150,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita”.
Pertanto, alla medesima udienza, il giudice relatore, preso atto di quanto sopra, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio è fondata e va accolta.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello prescritto (art. 3, n. 2, lett. b Legge n.
898/1970) non è stata rispristinata, risultando impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. decreto di omologa depositato in atti).
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pagina 2 di 3 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Siracusa il
15.2.1995 (atto n. 16, parte II, serie A, anno 1995).
Inoltre, il Collegio dà atto della condizione contenuta nell'accordo, la quale va integralmente condivisa e recepita, in quanto conforme alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1168 /2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Siracusa il 15.2.1995 (atto n. 16, parte II, serie A, anno 1995), dando atto della
[...] condizione concordata dalle parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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