Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 171.
((Cessazione del fondo.)) ((La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo' dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli, in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale))
((Cessazione del fondo.)) ((La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo' dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli, in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale))
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- 1. Cessazione e scioglimento convenzionale del fondo patrimonialeDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 16 gennaio 2026 · 178.11957
DISCIPLINA NORMATIVA SULLO SCIOGLIMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE La cessazione del fondo patrimoniale è disciplinata dall'art. 171 codice civile, il quale dispone che: “La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento, o dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 299Provvedimento: […] 2 cessazione della materia del contendere, essendo cessato il fondo patrimoniale per effetto dell'articolo 171 c.c. a causa del decesso del coniuge disponente sig.ra Persona_1 ; 4) Vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio”. […] 3 Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha accolto la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in conseguenza dello scioglimento del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 171 c.c., oggetto dell'azione revocatoria proposta, a seguito del decesso della convenuta Persona_1 (che aveva occasionato, […]Leggi di più...
- revocatoria ordinaria·
- fondo patrimoniale·
- art. 171 c.c.·
- principio della ragione più liquida·
- interesse ad agire·
- art. 2901 c.c.·
- scioglimento matrimonio·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite