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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2416/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 20 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
e rappresentate e difese unitamente e Parte_1 Parte_2 Parte_3 disgiuntamente dagli avvocati Andrea Conte, Letizia Martini e Andrea Ranfagni, in forza di procura speciale in calce al ricorso e congiunto a quest'ultimo con gli strumenti informatici previsti dalla normativa vigente ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Firenze, Piazza dei Rossi, n. 1;
RICORRENTI E elett.te dom.ta presso lo studio De Fusco Legal in Roma, alla Piazza Controparte_1 dell'Enciclopedia italiana n. 50, assistita dall'avv. Riccardo Fuso, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente e da intendersi in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.8.2023 e ritualmente notificato, le lavoratrici e hanno convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, la società datrice per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: Controparte_1
“
1. Dichiarare l'illegittimità della decurtazione operata dall'azienda a decorrere dal 2010 dei ratei di tredicesima e del premio annuo in ragione delle assenze per sospensione della prestazione per solidarietà e/o per altre assenze.
2. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a che i giorni di assenza per sospensione dell'attività lavorativa per effetto dell'applicazione del contratto di solidarietà e/o per altre assenze non retribuite vengano conteggiati secondo il criterio di “stretta proporzionalità” prescritto dai contratti di solidarietà dal 2010 al 2018 ai fini della decurtazione della tredicesima mensilità e del premio annuo.
3. Per l'effetto, condannare a corrispondere Pt_4 alle ricorrenti le differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità e di premio annuale, pari, sino al 31 dicembre 2022: ad € 2.892,91 complessivi per la ricorrente ad € 1.344,01 Parte_1 complessivi, per la ricorrente ad € 4070,00 complessivi per la ricorrente o le diverse Pt_2 Pt_3 somme, maggiori o minori, che verranno ritenute di giustizia, oltre alle differenze retributive maturate e maturande dal 31.12.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese”. 2. si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- in Controparte_1 via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dalla Sig.ra per Parte_1 intervenuta conciliazione in sede sindacale in data 28.11.2023; - in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali somme a qualsiasi titolo dovute almeno sino al
10/4/2019; - nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto inammissibile,
pagina 1 di 4 improponibile e, comunque, del tutto infondato, in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
3. La causa è stata istruita con prove documentali e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, ritiene il Tribunale, all'esito della valutazione degli atti e documenti di causa, che il ricorso proposto dalle ricorrenti e sia fondato nei Pt_2 Pt_3 termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. Diversamente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dalla ricorrente in ragione del verbale di conciliazione in sede sindacale dalla stessa sottoscritto Parte_1 con la convenuta in data 28.11.2023, e, quindi, successivamente al deposito del ricorso introduttivo (v. doc. 4, punto 7, fasc. res.).
6. Nel merito, in sintesi, le ricorrenti e hanno introdotto il presente giudizio per sentir Pt_2 Pt_3 dichiarare il proprio diritto al ricalcolo dei ratei di 13ma di mensilità e del premio annuo a decorrere dall'anno 2010, secondo il criterio di “stretta proporzionalità” di cui ai contratti di solidarietà difensiva decorrenti dal 21.10.2010 e prodotti in atti, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
7. A fondamento della pretesa azionata le due lavoratrici hanno dedotto, in sintesi, che da un controllo delle buste paga è emerso che il premio annuo corrisposto con la mensilità di luglio e la tredicesima mensilità di ciascun anno sono stati decurtati di un dodicesimo in conseguenza della sottrazione delle giornate di solidarietà dal totale delle giornate lavorate: in pratica, l'azienda in tutte le occasioni in cui a fine anno il numero di giorni di sospensione dal servizio è stato, nel complesso, superiore a 15, ha ritenuto che le ricorrenti non avessero maturato un dodicesimo di tredicesima e di premio annuo e ha decurtato gli emolumenti dei due istituti di un dodicesimo.
8. Sostengono le ricorrenti che tale decurtazione sia illegittima in quanto eseguita dall'azienda in forza di una errata interpretazione del disposto dell'art. 42 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di telecomunicazione e dell'Accordo 19 luglio 2000 e del meccanismo di calcolo di dette voci retributive così come ivi previsto, applicato analogicamente al caso di specie.
9. Ad avviso delle lavoratrici, infatti, l'azienda avrebbe dovuto applicare il criterio di “stretta proporzionalità” previsto in tutti i contratti di solidarietà difensiva per cui è causa, a decorrere dal 21 ottobre 2010 (cfr. punto 11 degli accordi del 21.10.2010 e del 27.3.2013, punto 5 dell'accordo del 3.4.2013, nonché paragrafo 7 degli accordi del 27.10.2015 e dell'11.6.2018, docc. da n. 1 a n. 6 fasc. ric.).
10. La società datrice, dal canto suo, ha ribadito la legittimità del proprio operato, deducendo, in sintesi, che il criterio di calcolo adottato dalla convenuta al fine di determinare l'entità effettiva della tredicesima e del premio annuo, in relazione ai periodi di assenza dal servizio per solidarietà e altre causali di assenza non retribuita, si fonda sull'interpretazione analogica dell'articolo 42, co. 3 del C.C.N.L. Telecomunicazioni e delle norme di raccordo del 19 luglio 2000, che, rispettivamente, disciplinano il calcolo dei due emolumenti in caso di assunzione e/o cessazione dal servizio in corso d'anno. Assume la resistente che tali disposizioni devono essere lette alla luce degli accordi di solidarietà che, certamente, a esse hanno fatto riferimento per la determinazione della “misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro”.
11. Oggetto della presente controversia è, dunque, l'individuazione del criterio in base al quale
“proporzionare” la misura degli istituti de quibus (13esima e premio annuo) al tempo di lavoro effettivamente osservato, in conseguenza dei giorni mensilmente non lavorati alla stregua delle previsioni dei contratti di solidarietà in essere dal 2010, contratti che fanno essi stessi riferimento ad una rideterminazione di detti istituti “in misura proporzionale” alla effettiva prestazione di lavoro. 12. Orbene, a giudizio del Tribunale, non è condivisibile la tesi di parte convenuta secondo la quale nella fattispecie di causa dovrebbe farsi applicazione, in via analogica, dell'art. 42 C.C.N.L.1 - che regola pagina 2 di 4 espressamente il caso di rapporto iniziato o cessato durante l'anno -, atteso che nella vicenda in esame le parti sociali hanno già adottato un apposito e specifico criterio di rimodulazione delle voci retributive (tra le quali, appunto, 13esima e premio annuo, voce quest'ultima correlata alla sola presenza in servizio2), ancorato al diverso principio della stretta proporzionalità.
13. È, infatti, pacifico e, comunque, provato per tabulas, che i contratti di solidarietà in questione abbiano stabilito che “… per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale alla effettiva prestazione di lavoro, …”.
14. Ne discende che, in applicazione del criterio di stretta proporzionalità pattuito dalle parti sociali nei predetti contratti, l'ammontare dei ratei di 13esima mensilità e del premio annuo deve essere ridotto in misura proporzionale (ossia, in rapporto) alla minore prestazione di lavoro in concreto resa in esecuzione degli stessi contratti di solidarietà, così da realizzare la ratio della clausola sopra riportata, atteso che la tesi della resistente condurrebbe, invece, a una riduzione delle predette voci in misura più che proporzionale rispetto alla minore prestazione effettivamente resa.
15. In conclusione, la norma applicabile può essere solo quella che le stesse parti sociali hanno indicato nei contratti di solidarietà in termini di pura e semplice “proporzione” rispetto alla riduzione delle voci retributive dovute in base alla effettiva presenza in servizio, non rilevando che il criterio adottato dall'azienda sia l'unico evincibile dalla contrattazione collettiva, stante l'esistenza di un criterio dettato ad hoc dalle parti che hanno stipulato i contratti di solidarietà.
16. Dovendosi, quindi, fare riferimento a un criterio di stretta proporzionalità così come previsto dalle parti sociali, si ritiene corretto ridurre la tredicesima (e il premio annuo) di tanti tredicesimi quanti sono i giorni di assenza, avendo riguardo ai trenta giorni del mese (ad esempio, 20 giorni di assenza su 30 del mese comportano una riduzione di venti/trentesimi di un rateo).
17. Ad avviso del giudicante, infatti, deve considerarsi, da un lato, che l'istituto della tredicesima è costruito, per contrattazione collettiva, su mensilità di trenta giorni, come si evince dall'art. 42 del C.C.N.L.; dall'altro, che il criterio di stretta proporzionalità impone di calcolare tredicesima e premio annuo decurtandoli delle retribuzioni relative ai soli giorni di effettiva assenza non retribuita. E, del resto, la stessa convenuta ha sempre fatto scattare la decurtazione in contestazione col superamento del 16esimo giorno di assenza nell'anno, ritenuto pari alla metà + 1.
18. Si recepiscono, pertanto, e si pongono a base della presente pronuncia, i conteggi analitici prodotti dalle ricorrenti (docc. 18 e 19), in quanto elaborati sulla base del criterio di calcolo che il Tribunale reputa corretto e non specificamente contestati dalla convenuta sotto il profilo contabile (i.e. del calcolo matematico).
19. Infine, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, atteso che, come affermato anche dal giudice di legittimità, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022).
20. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore per il quale il ricorso è stato accolto e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero”. 2 Istituto retributivo introdotto dall'accordo sindacale del 19.7.2000 che rinvia alla disciplina dell'art. 42
C.C.N.L.
pagina 3 di 4 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere fra la ricorrente e la parte convenuta, Parte_1 compensando fra le stesse le spese di lite;
- accerta e dichiara l'illegittimità della decurtazione operata dalla convenuta a decorrere dal 2010 sui ratei di tredicesima mensilità e del premio annuo in virtù di una contabilizzazione annuale delle assenze complessive maturate dalle ricorrenti e per sospensione della Parte_2 Parte_3 prestazione per solidarietà e/o per altre assenze non retribuite, risultando a tal fine corretto il diverso criterio di stretta proporzionalità di cui in motivazione;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere alle predette ricorrenti le differenze retributive maturate a titolo di tredicesima mensilità e di premio annuo, quantificate, sino al 31 dicembre 2022, in € 1.344,01 complessivi per la ricorrente e in € 4.070,00 complessivi per la Pt_2 ricorrente ogni somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo ex Pt_3 art. 429 c.p.c.;
- condanna la parte convenuta a rifondere alle ricorrenti e le spese di lite, liquidate Pt_2 Pt_3 complessivamente in € 1.500,00 per compensi professionali ex D.M. n. 147/22, oltre rimborso forfetario spese generali 15% e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti.
Firenze, 20 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
1. L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione mensile percepita…3. Nel
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 20 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
e rappresentate e difese unitamente e Parte_1 Parte_2 Parte_3 disgiuntamente dagli avvocati Andrea Conte, Letizia Martini e Andrea Ranfagni, in forza di procura speciale in calce al ricorso e congiunto a quest'ultimo con gli strumenti informatici previsti dalla normativa vigente ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Firenze, Piazza dei Rossi, n. 1;
RICORRENTI E elett.te dom.ta presso lo studio De Fusco Legal in Roma, alla Piazza Controparte_1 dell'Enciclopedia italiana n. 50, assistita dall'avv. Riccardo Fuso, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente e da intendersi in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.8.2023 e ritualmente notificato, le lavoratrici e hanno convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, la società datrice per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: Controparte_1
“
1. Dichiarare l'illegittimità della decurtazione operata dall'azienda a decorrere dal 2010 dei ratei di tredicesima e del premio annuo in ragione delle assenze per sospensione della prestazione per solidarietà e/o per altre assenze.
2. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a che i giorni di assenza per sospensione dell'attività lavorativa per effetto dell'applicazione del contratto di solidarietà e/o per altre assenze non retribuite vengano conteggiati secondo il criterio di “stretta proporzionalità” prescritto dai contratti di solidarietà dal 2010 al 2018 ai fini della decurtazione della tredicesima mensilità e del premio annuo.
3. Per l'effetto, condannare a corrispondere Pt_4 alle ricorrenti le differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità e di premio annuale, pari, sino al 31 dicembre 2022: ad € 2.892,91 complessivi per la ricorrente ad € 1.344,01 Parte_1 complessivi, per la ricorrente ad € 4070,00 complessivi per la ricorrente o le diverse Pt_2 Pt_3 somme, maggiori o minori, che verranno ritenute di giustizia, oltre alle differenze retributive maturate e maturande dal 31.12.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese”. 2. si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- in Controparte_1 via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dalla Sig.ra per Parte_1 intervenuta conciliazione in sede sindacale in data 28.11.2023; - in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali somme a qualsiasi titolo dovute almeno sino al
10/4/2019; - nel merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto inammissibile,
pagina 1 di 4 improponibile e, comunque, del tutto infondato, in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
3. La causa è stata istruita con prove documentali e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, ritiene il Tribunale, all'esito della valutazione degli atti e documenti di causa, che il ricorso proposto dalle ricorrenti e sia fondato nei Pt_2 Pt_3 termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. Diversamente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dalla ricorrente in ragione del verbale di conciliazione in sede sindacale dalla stessa sottoscritto Parte_1 con la convenuta in data 28.11.2023, e, quindi, successivamente al deposito del ricorso introduttivo (v. doc. 4, punto 7, fasc. res.).
6. Nel merito, in sintesi, le ricorrenti e hanno introdotto il presente giudizio per sentir Pt_2 Pt_3 dichiarare il proprio diritto al ricalcolo dei ratei di 13ma di mensilità e del premio annuo a decorrere dall'anno 2010, secondo il criterio di “stretta proporzionalità” di cui ai contratti di solidarietà difensiva decorrenti dal 21.10.2010 e prodotti in atti, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
7. A fondamento della pretesa azionata le due lavoratrici hanno dedotto, in sintesi, che da un controllo delle buste paga è emerso che il premio annuo corrisposto con la mensilità di luglio e la tredicesima mensilità di ciascun anno sono stati decurtati di un dodicesimo in conseguenza della sottrazione delle giornate di solidarietà dal totale delle giornate lavorate: in pratica, l'azienda in tutte le occasioni in cui a fine anno il numero di giorni di sospensione dal servizio è stato, nel complesso, superiore a 15, ha ritenuto che le ricorrenti non avessero maturato un dodicesimo di tredicesima e di premio annuo e ha decurtato gli emolumenti dei due istituti di un dodicesimo.
8. Sostengono le ricorrenti che tale decurtazione sia illegittima in quanto eseguita dall'azienda in forza di una errata interpretazione del disposto dell'art. 42 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di telecomunicazione e dell'Accordo 19 luglio 2000 e del meccanismo di calcolo di dette voci retributive così come ivi previsto, applicato analogicamente al caso di specie.
9. Ad avviso delle lavoratrici, infatti, l'azienda avrebbe dovuto applicare il criterio di “stretta proporzionalità” previsto in tutti i contratti di solidarietà difensiva per cui è causa, a decorrere dal 21 ottobre 2010 (cfr. punto 11 degli accordi del 21.10.2010 e del 27.3.2013, punto 5 dell'accordo del 3.4.2013, nonché paragrafo 7 degli accordi del 27.10.2015 e dell'11.6.2018, docc. da n. 1 a n. 6 fasc. ric.).
10. La società datrice, dal canto suo, ha ribadito la legittimità del proprio operato, deducendo, in sintesi, che il criterio di calcolo adottato dalla convenuta al fine di determinare l'entità effettiva della tredicesima e del premio annuo, in relazione ai periodi di assenza dal servizio per solidarietà e altre causali di assenza non retribuita, si fonda sull'interpretazione analogica dell'articolo 42, co. 3 del C.C.N.L. Telecomunicazioni e delle norme di raccordo del 19 luglio 2000, che, rispettivamente, disciplinano il calcolo dei due emolumenti in caso di assunzione e/o cessazione dal servizio in corso d'anno. Assume la resistente che tali disposizioni devono essere lette alla luce degli accordi di solidarietà che, certamente, a esse hanno fatto riferimento per la determinazione della “misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro”.
11. Oggetto della presente controversia è, dunque, l'individuazione del criterio in base al quale
“proporzionare” la misura degli istituti de quibus (13esima e premio annuo) al tempo di lavoro effettivamente osservato, in conseguenza dei giorni mensilmente non lavorati alla stregua delle previsioni dei contratti di solidarietà in essere dal 2010, contratti che fanno essi stessi riferimento ad una rideterminazione di detti istituti “in misura proporzionale” alla effettiva prestazione di lavoro. 12. Orbene, a giudizio del Tribunale, non è condivisibile la tesi di parte convenuta secondo la quale nella fattispecie di causa dovrebbe farsi applicazione, in via analogica, dell'art. 42 C.C.N.L.1 - che regola pagina 2 di 4 espressamente il caso di rapporto iniziato o cessato durante l'anno -, atteso che nella vicenda in esame le parti sociali hanno già adottato un apposito e specifico criterio di rimodulazione delle voci retributive (tra le quali, appunto, 13esima e premio annuo, voce quest'ultima correlata alla sola presenza in servizio2), ancorato al diverso principio della stretta proporzionalità.
13. È, infatti, pacifico e, comunque, provato per tabulas, che i contratti di solidarietà in questione abbiano stabilito che “… per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale alla effettiva prestazione di lavoro, …”.
14. Ne discende che, in applicazione del criterio di stretta proporzionalità pattuito dalle parti sociali nei predetti contratti, l'ammontare dei ratei di 13esima mensilità e del premio annuo deve essere ridotto in misura proporzionale (ossia, in rapporto) alla minore prestazione di lavoro in concreto resa in esecuzione degli stessi contratti di solidarietà, così da realizzare la ratio della clausola sopra riportata, atteso che la tesi della resistente condurrebbe, invece, a una riduzione delle predette voci in misura più che proporzionale rispetto alla minore prestazione effettivamente resa.
15. In conclusione, la norma applicabile può essere solo quella che le stesse parti sociali hanno indicato nei contratti di solidarietà in termini di pura e semplice “proporzione” rispetto alla riduzione delle voci retributive dovute in base alla effettiva presenza in servizio, non rilevando che il criterio adottato dall'azienda sia l'unico evincibile dalla contrattazione collettiva, stante l'esistenza di un criterio dettato ad hoc dalle parti che hanno stipulato i contratti di solidarietà.
16. Dovendosi, quindi, fare riferimento a un criterio di stretta proporzionalità così come previsto dalle parti sociali, si ritiene corretto ridurre la tredicesima (e il premio annuo) di tanti tredicesimi quanti sono i giorni di assenza, avendo riguardo ai trenta giorni del mese (ad esempio, 20 giorni di assenza su 30 del mese comportano una riduzione di venti/trentesimi di un rateo).
17. Ad avviso del giudicante, infatti, deve considerarsi, da un lato, che l'istituto della tredicesima è costruito, per contrattazione collettiva, su mensilità di trenta giorni, come si evince dall'art. 42 del C.C.N.L.; dall'altro, che il criterio di stretta proporzionalità impone di calcolare tredicesima e premio annuo decurtandoli delle retribuzioni relative ai soli giorni di effettiva assenza non retribuita. E, del resto, la stessa convenuta ha sempre fatto scattare la decurtazione in contestazione col superamento del 16esimo giorno di assenza nell'anno, ritenuto pari alla metà + 1.
18. Si recepiscono, pertanto, e si pongono a base della presente pronuncia, i conteggi analitici prodotti dalle ricorrenti (docc. 18 e 19), in quanto elaborati sulla base del criterio di calcolo che il Tribunale reputa corretto e non specificamente contestati dalla convenuta sotto il profilo contabile (i.e. del calcolo matematico).
19. Infine, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, atteso che, come affermato anche dal giudice di legittimità, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022).
20. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore per il quale il ricorso è stato accolto e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero”. 2 Istituto retributivo introdotto dall'accordo sindacale del 19.7.2000 che rinvia alla disciplina dell'art. 42
C.C.N.L.
pagina 3 di 4 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere fra la ricorrente e la parte convenuta, Parte_1 compensando fra le stesse le spese di lite;
- accerta e dichiara l'illegittimità della decurtazione operata dalla convenuta a decorrere dal 2010 sui ratei di tredicesima mensilità e del premio annuo in virtù di una contabilizzazione annuale delle assenze complessive maturate dalle ricorrenti e per sospensione della Parte_2 Parte_3 prestazione per solidarietà e/o per altre assenze non retribuite, risultando a tal fine corretto il diverso criterio di stretta proporzionalità di cui in motivazione;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere alle predette ricorrenti le differenze retributive maturate a titolo di tredicesima mensilità e di premio annuo, quantificate, sino al 31 dicembre 2022, in € 1.344,01 complessivi per la ricorrente e in € 4.070,00 complessivi per la Pt_2 ricorrente ogni somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo ex Pt_3 art. 429 c.p.c.;
- condanna la parte convenuta a rifondere alle ricorrenti e le spese di lite, liquidate Pt_2 Pt_3 complessivamente in € 1.500,00 per compensi professionali ex D.M. n. 147/22, oltre rimborso forfetario spese generali 15% e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti.
Firenze, 20 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
1. L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione mensile percepita…3. Nel