Art. 18. Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «51, comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, »; b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, »; c) all'articolo 16-nonies, comma 1, dopo le parole: «51, comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, ». Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all' articolo 51, comma 3-bis , o all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale .
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi' avere carattere di novita' o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita' ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualita' delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo e' localmente in grado di valersi.».
«Art. 11 (Proposta di ammissione). - 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non e' preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo.
2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall' articolo 51, commi 3-bis e 3-quater , o all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale , in relazione ai quali risulta che piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta e' formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo risolve il contrasto.
3. La proposta puo' essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato d'intesa con le altre autorita' legittimate a norma del comma 2.
4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche' dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorche' ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell' articolo 371-bis del codice di procedura penale e del citato articolo 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale.
5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale puo' esercitare sia la facolta' indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreche' ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonche' notizie o informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.
7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le persone indicate nell'articolo 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.
8. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta e' effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni.».
«Art. 16-nonies (Benefici penitenziari). - 1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis , o all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale , che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall' articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allega alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosita' sociale del condannato e precisano in specie se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva.
4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all' articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui le autorita' indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater e' stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.
5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3.
6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del tribunale o del magistrato di sorveglianza.
7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e' disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorita' indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-quater e 16-septies, possono comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in materia di collaborazione.
8. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del presente decreto».
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3.».
a) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «51, comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, »; b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, »; c) all'articolo 16-nonies, comma 1, dopo le parole: «51, comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, ». Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all' articolo 51, comma 3-bis , o all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale .
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi' avere carattere di novita' o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita' ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualita' delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo e' localmente in grado di valersi.».
«Art. 11 (Proposta di ammissione). - 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non e' preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo.
2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall' articolo 51, commi 3-bis e 3-quater , o all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale , in relazione ai quali risulta che piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta e' formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo risolve il contrasto.
3. La proposta puo' essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato d'intesa con le altre autorita' legittimate a norma del comma 2.
4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorita' che formula la proposta puo' comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche' dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorche' ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalita' organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell' articolo 371-bis del codice di procedura penale e del citato articolo 118-bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale.
5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale puo' esercitare sia la facolta' indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreche' ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonche' notizie o informazioni dalle autorita' giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.
7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le persone indicate nell'articolo 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.
8. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta e' effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni.».
«Art. 16-nonies (Benefici penitenziari). - 1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis , o all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale , che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall' articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allega alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosita' sociale del condannato e precisano in specie se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva.
4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all' articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui le autorita' indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater e' stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.
5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3.
6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del tribunale o del magistrato di sorveglianza.
7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e' disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorita' indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-quater e 16-septies, possono comportare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in materia di collaborazione.
8. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del presente decreto».
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3.».