TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13587/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13587 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 da Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.09.2023
1 da nata a [...]ão do Oriente – MG (Brasile) il Parte_1 Parte_2 08/05/1979, residente a [...]do Oriente – MG (Brasile), Rua Mantena n. 22;
2, nata a [...] – MG (Brasile) il Parte_3 24/07/1997, residente a [...]do Oriente – MG (Brasile), Rua PROFESSORA GERALDA V. Do NASCIMENTO n. 21, Residencial ESPLANADA II;
-
Dott. Giovanni Calasso 1
3. nato a [...]ão do Oriente – MG (Brasile) Parte_4 il 14/12/2004, residente a [...]do Oriente – MG (Brasile), Rua Mantena n. 22;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che da nato a [...]ão do Parte_1 Parte_2
Oriente – MG (Brasile) il 08/05/1979, nata Parte_3
a Inhapim – MG (Brasile) il 24/07/1997 e nato Parte_4
a São João do Oriente – MG (Brasile) il 14/12/2004 hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di Pt_1
da nato a [...]ão do Oriente – MG (Brasile) il 08/05/1979,
[...] Parte_2 nata a [...] – MG (Brasile) il Parte_3
24/07/1997 e nato a [...]ão do Oriente – Parte_4
MG (Brasile) il 14/12/2004.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti del cittadino italiano Per_1
nato a [...] il [...] che contraeva matrimonio a Santana de
[...]
Cataguases – MG (Brasile) il 11/01/1894 con la cittadina italiana e Controparte_2 dall'unione nasceva:
• a Santo Antonio de Muriahé – MG (Brasile) il 29/08/1898 il quale Controparte_3 contraeva matrimonio a Muriahé – MG (Brasile) il 27/11/1920 con la cittadina brasiliana AR OS RI e da rapporto coniugale nasceva:
➢ Messias Baesso a Boa Familia – MG (Brasile) il 25/02/1929 che contraeva matrimonio a Boa Familia – MG (Brasile) il 15/07/1950 con la cittadina brasiliana LI da LV VE e dall'unione coniugale nasceva:
✓ a Boa Familia – MG (Brasile) il 01/11/1952 che Persona_2 contraeva matrimonio a Iapu – MG (Brasile) il 06/12/1967 con il cittadino brasiliano e dagli stessi nasceva: Parte_5
❖ l'odierna ricorrente, , a São João do Parte_6 Oriente – MG (Brasile) il 08/05/1979 che contraeva un primo matrimonio a São João do Oriente – MG (Brasile) il 11/11/1995 con il cittadino brasiliano Persona_3 per poi divorziare il del 22/12/2003 e contrarre un
[...] secondo matrimonio a São João do Oriente – MG il 22/10/2004 con il cittadino brasiliano . Persona_4
Da e Parte_6 Persona_3 nasceva:
l'odierna ricorrente, Parte_3 a Inhapim – MG (Brasile) il 24/07/1997 che contraeva matrimonio a São João do Oriente – MG (Brasile) il 28/11/2015 con il cittadino brasiliano
. Persona_5
Da LVna e da è Parte_7 Parte_4 Pt_2 nasceva:
l'odierno ricorrente, Parte_4
Dott. Giovanni Calasso 2
a São João do Oriente – MG (Brasile) il Pt_4 14/12/2004.
non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non aveva mai Persona_1 acquistato la cittadinanza brasiliana.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stresso ha preso visione
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
Dese (Padova) il 05/08/1872
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis
Dott. Giovanni Calasso 3
italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 10.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13587 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 da Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.09.2023
1 da nata a [...]ão do Oriente – MG (Brasile) il Parte_1 Parte_2 08/05/1979, residente a [...]do Oriente – MG (Brasile), Rua Mantena n. 22;
2, nata a [...] – MG (Brasile) il Parte_3 24/07/1997, residente a [...]do Oriente – MG (Brasile), Rua PROFESSORA GERALDA V. Do NASCIMENTO n. 21, Residencial ESPLANADA II;
-
Dott. Giovanni Calasso 1
3. nato a [...]ão do Oriente – MG (Brasile) Parte_4 il 14/12/2004, residente a [...]do Oriente – MG (Brasile), Rua Mantena n. 22;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che da nato a [...]ão do Parte_1 Parte_2
Oriente – MG (Brasile) il 08/05/1979, nata Parte_3
a Inhapim – MG (Brasile) il 24/07/1997 e nato Parte_4
a São João do Oriente – MG (Brasile) il 14/12/2004 hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di Pt_1
da nato a [...]ão do Oriente – MG (Brasile) il 08/05/1979,
[...] Parte_2 nata a [...] – MG (Brasile) il Parte_3
24/07/1997 e nato a [...]ão do Oriente – Parte_4
MG (Brasile) il 14/12/2004.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti del cittadino italiano Per_1
nato a [...] il [...] che contraeva matrimonio a Santana de
[...]
Cataguases – MG (Brasile) il 11/01/1894 con la cittadina italiana e Controparte_2 dall'unione nasceva:
• a Santo Antonio de Muriahé – MG (Brasile) il 29/08/1898 il quale Controparte_3 contraeva matrimonio a Muriahé – MG (Brasile) il 27/11/1920 con la cittadina brasiliana AR OS RI e da rapporto coniugale nasceva:
➢ Messias Baesso a Boa Familia – MG (Brasile) il 25/02/1929 che contraeva matrimonio a Boa Familia – MG (Brasile) il 15/07/1950 con la cittadina brasiliana LI da LV VE e dall'unione coniugale nasceva:
✓ a Boa Familia – MG (Brasile) il 01/11/1952 che Persona_2 contraeva matrimonio a Iapu – MG (Brasile) il 06/12/1967 con il cittadino brasiliano e dagli stessi nasceva: Parte_5
❖ l'odierna ricorrente, , a São João do Parte_6 Oriente – MG (Brasile) il 08/05/1979 che contraeva un primo matrimonio a São João do Oriente – MG (Brasile) il 11/11/1995 con il cittadino brasiliano Persona_3 per poi divorziare il del 22/12/2003 e contrarre un
[...] secondo matrimonio a São João do Oriente – MG il 22/10/2004 con il cittadino brasiliano . Persona_4
Da e Parte_6 Persona_3 nasceva:
l'odierna ricorrente, Parte_3 a Inhapim – MG (Brasile) il 24/07/1997 che contraeva matrimonio a São João do Oriente – MG (Brasile) il 28/11/2015 con il cittadino brasiliano
. Persona_5
Da LVna e da è Parte_7 Parte_4 Pt_2 nasceva:
l'odierno ricorrente, Parte_4
Dott. Giovanni Calasso 2
a São João do Oriente – MG (Brasile) il Pt_4 14/12/2004.
non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non aveva mai Persona_1 acquistato la cittadinanza brasiliana.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stresso ha preso visione
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
Dese (Padova) il 05/08/1872
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis
Dott. Giovanni Calasso 3
italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 10.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4