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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/08/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2388/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]9 16153 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FAVA LUCA (C.F. , che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
17/06/1972, residente in [...]9 16153 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FAVA LUCA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 9/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/08/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la casa sita in Genova, alla Via Ludovico Calda, 9/1, di proprietà esclusiva della Signora rimane nella disponibilità della stessa con arredi, suppellettili, pertinenze ed Parte_1
accessori di cui i coniugi dichiarano di aver già concordato e provveduto alla suddivisione.
Tra le pertinenze del sopracitato cespite è l'autorimessa sita in Genova alla Via Campasso di San Nicola, 4A R piano S1 di proprietà esclusiva della Signora Parte_1
3) il Signor ha avviato procedura per cambio di abitazione Prot 8217 Parte_2 del 12 Maggio2025 per Via Giacomo Puccini, 13/11 Genova;
4) il figlio maggiorenne mantiene la propria collocazione e residenza con Persona_1
la madre Signora presso l'abitazione sita in Genova, Via Ludivico Calda, 9/1 Parte_1 e gestisce la frequentazione del padre compatibilmente ai propri impegni di studio Pt_2
e personali;
5) il Signor a titolo di contributo al mantenimento del figlio UC, fino Parte_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, provvede a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 accreditato mediante bonifico bancario sul c.c. nr. 000004181355 intestato alla Signora Iban: [...]. Parte_1
L'importo di cui al contributo al mantenimento dovrà essere aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6) le spese straordinarie per il mantenimento di UC saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo i criteri individuati dal verbale di Sezione IV del Tribunale di Genova del 15
Settembre 2016 quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) i coniugi, dichiarandosi economicamente autosufficienti ed indipendenti, concordano di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa, escluse le obbligazioni nascenti dal presente atto;
8) le spese ed in genere gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria del bene immobile sito in Genova alla Ludovico Calda, 9/1, comprese le utenze e relative pertinenze compresa l'autorimessa sita in Genova alla Campasso di San Nicola, 4A
R piano S1 si intendono a carico della Signora comprese le utenze ed i tributi Parte_1
locali. Le spese straordinarie seguono la proprietà degli immobili;
9) l'autovettura Volkswagen T-Roc Targa: FY307AW, intestata al Signor
[...]
rimane nella disponibilità dello stesso che ne sopporta i costi di manutenzione Parte_2
ordinaria e straordinaria oltre a tassa di possesso ed assicurazione:
10) l'autovettura Audi A1 Targa: GJ878RK, intestata alla Signora rimane nella Parte_1
principale disponibilità del figlio Gli odierni ricorrenti si impegnano ed Persona_1
obbligano a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le spese afferenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione del mezzo oltre alla tassa di possesso ed assicurazione RC;
11) il motociclo Suzuki Burgman Targa: EK97253, intestato alla Signora Parte_1 rimane nella disponibilità della stessa che ne sopporta i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre a tassa di possesso ed assicurazione RC;
12) il motociclo Yamaha Xmax Targa: EZ37207, intestato alla Signora rimane Parte_1
in uso esclusivo al figlio Gli odierni ricorrenti si impegnano ed obbligano Persona_1 a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le spese afferenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione del mezzo oltre alla tassa di possesso ed assicurazione RC;
13) il cane di razza RE Australiano di nome con microchip intestato alla Signora CP_2
rimane nella disponibilità della succitata. La Signora si onera Parte_1 Parte_1
del mantenimento ordinario dell'animale e del suo accudimento. Entrambi i ricorrenti si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese per visite veterinarie ed eventuali spese straordinarie
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1997, Numero 516, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]9 16153 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FAVA LUCA (C.F. , che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
17/06/1972, residente in [...]9 16153 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FAVA LUCA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 9/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 03/08/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la casa sita in Genova, alla Via Ludovico Calda, 9/1, di proprietà esclusiva della Signora rimane nella disponibilità della stessa con arredi, suppellettili, pertinenze ed Parte_1
accessori di cui i coniugi dichiarano di aver già concordato e provveduto alla suddivisione.
Tra le pertinenze del sopracitato cespite è l'autorimessa sita in Genova alla Via Campasso di San Nicola, 4A R piano S1 di proprietà esclusiva della Signora Parte_1
3) il Signor ha avviato procedura per cambio di abitazione Prot 8217 Parte_2 del 12 Maggio2025 per Via Giacomo Puccini, 13/11 Genova;
4) il figlio maggiorenne mantiene la propria collocazione e residenza con Persona_1
la madre Signora presso l'abitazione sita in Genova, Via Ludivico Calda, 9/1 Parte_1 e gestisce la frequentazione del padre compatibilmente ai propri impegni di studio Pt_2
e personali;
5) il Signor a titolo di contributo al mantenimento del figlio UC, fino Parte_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, provvede a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 accreditato mediante bonifico bancario sul c.c. nr. 000004181355 intestato alla Signora Iban: [...]. Parte_1
L'importo di cui al contributo al mantenimento dovrà essere aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6) le spese straordinarie per il mantenimento di UC saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo i criteri individuati dal verbale di Sezione IV del Tribunale di Genova del 15
Settembre 2016 quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) i coniugi, dichiarandosi economicamente autosufficienti ed indipendenti, concordano di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa, escluse le obbligazioni nascenti dal presente atto;
8) le spese ed in genere gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria del bene immobile sito in Genova alla Ludovico Calda, 9/1, comprese le utenze e relative pertinenze compresa l'autorimessa sita in Genova alla Campasso di San Nicola, 4A
R piano S1 si intendono a carico della Signora comprese le utenze ed i tributi Parte_1
locali. Le spese straordinarie seguono la proprietà degli immobili;
9) l'autovettura Volkswagen T-Roc Targa: FY307AW, intestata al Signor
[...]
rimane nella disponibilità dello stesso che ne sopporta i costi di manutenzione Parte_2
ordinaria e straordinaria oltre a tassa di possesso ed assicurazione:
10) l'autovettura Audi A1 Targa: GJ878RK, intestata alla Signora rimane nella Parte_1
principale disponibilità del figlio Gli odierni ricorrenti si impegnano ed Persona_1
obbligano a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le spese afferenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione del mezzo oltre alla tassa di possesso ed assicurazione RC;
11) il motociclo Suzuki Burgman Targa: EK97253, intestato alla Signora Parte_1 rimane nella disponibilità della stessa che ne sopporta i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre a tassa di possesso ed assicurazione RC;
12) il motociclo Yamaha Xmax Targa: EZ37207, intestato alla Signora rimane Parte_1
in uso esclusivo al figlio Gli odierni ricorrenti si impegnano ed obbligano Persona_1 a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le spese afferenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione del mezzo oltre alla tassa di possesso ed assicurazione RC;
13) il cane di razza RE Australiano di nome con microchip intestato alla Signora CP_2
rimane nella disponibilità della succitata. La Signora si onera Parte_1 Parte_1
del mantenimento ordinario dell'animale e del suo accudimento. Entrambi i ricorrenti si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese per visite veterinarie ed eventuali spese straordinarie
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1997, Numero 516, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba