Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Decreto decisorio 5 giugno 2024
Ordinanza collegiale 28 settembre 2024
Ordinanza collegiale 28 settembre 2024
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 29/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2023 REG.RIC.
N. 00498/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023, proposto da
EI CA e AN in qualità di eredi di EI IS SV originario ricorrente, TE S.S., ER VE, IC LU, IS OL, DI SO, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Gusella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati IC Ciciliani, Lorenzo Casaroli e AN Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giunta Municipale del Comune di Monte Roberto;
Regione Marche - Dip. Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direz. Protezione Civile e Sicurezza del Territorio;
Provincia di Ancona - Settore IV - Area Governo del Territorio;
Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche;
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche –Area Vasta n.2;
Unione dei Comuni di Castelbellino e Monte Roberto, Comune di Jesi, Comune di Castelbellino;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale De Bellis e Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato DI Domizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Provinciale in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Società Agricola Ponte Pio S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lucchetti e Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2023, proposto da
EI CA e AN in qualità di eredi di EI IS SV originario ricorrente, TE S.S., rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Gusella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati IC Ciciliani, Lorenzo Casaroli e AN Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Monte Roberto - Giunta Municipale;
Comune di Monte Roberto - Ufficio Tecnico;
Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche;
Provincia di Ancona;
Provincia di Ancona - Settore IV - Area Governo del Territorio;
Provincia di Ancona - Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
Provincia di Ancona – U.O. Vigilanza e Controllo Attività Estrattive;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Marche;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche - Area Vasta Nord;
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona;
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona – Dipartimento di Prevenzione - Uoc Isp Ambiente e Salute;
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona – Dipartimento di Prevenzione - Uoc Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche;
Comune di Jesi;
Comune di Castelbellino;
Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale De Bellis e Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino, Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Società Agricola Ponte Pio S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lucchetti e Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 314 del 2023:
- della delibera della G.C. del Comune di Monte Roberto numero 53 del 03.05.2023 recante variante non sostanziale al PRG, ai sensi art. 15, c. 5, L.r. 34/1992 e s.m.i., per la modifica della perimetrazione delle fasce della continuità naturalistica del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona;
- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti tra cui: delibera G.C. del Comune di Monte Roberto n. 1 del 11.01.2023 avente ad oggetto “adozione variante non sostanziale al PRG, nota prot. 153876 del 08/02/2023 della Regione Marche Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile, Compatibilità e Invarianza Idraulica assunta al protocollo comunale n. 1159 del 9/02/2023, parere Provincia di Ancona (Prot. comunale n. 2172 del 10/03/2023) ai sensi art.30, comma 3 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii, per la formulazione di eventuali osservazioni; nota di trasmissione inviata all'Azienda Sanitaria Territoriale Ancona Prot. comunale n. 3429 del 15/04/2023; classificazione Acustica del territorio comunale, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 dell'11/07/2006 ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001; comunicazione prot. n. 211789 del 21/02/2019 della Regione Marche di adeguamento della perimetrazione delle fasce della continuità naturalistica, nota del 20/07/2022 con cui la Regione Marche avvia il procedimento ex art. 21 decies L. 241/90 e s.m.i.; conferenza istruttoria del 16.09.2022 convocata dalla Regione Marche; note prot. n. 9799 e 9801 del 15/10/2022, e del 17/10/2022, del Comune di Monte Roberto di invio alla Provincia AN di variante non sostanziale al PRG; delibera di G.M. n. 103 del 14/10/2022 di indirizzo; determina del 05/12/2022 n. 1553, Provincia di Ancona Settore IV di esclusione VAS; nota di trasmissione inviata all'Azienda Sanitaria Territoriale Ancona Prot. comunale n. 3429 del 15/04/2023 (in copia agli atti della Delibera al n. 7);
quanto al ricorso n. 498 del 2023:
per l'annullamento
- della delibera di Giunta Comune di Monte Roberto n. 96 del 04.09.2023 avente ad oggetto atto ricognitivo per l'adeguamento degli atti di competenza del Comune di Monte Roberto alla sentenza n. 4639/22 del 07.06.2022 della IV del Consiglio di Stato che ha annullato il PAUR 51 del 27.02.2020;
- del decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 224 del 20.10.2023 avente Allevamento convenzionale polli da ingrasso sito in Località Passo Imperatore nel comune di Monte Roberto (AN) – Riemissione, ai sensi dell'art. 21-decies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) n. 51 del 27 febbraio 2020, annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 04639/2022;
- del relativo documento istruttorio: Allegato A_Rapporto istruttorio VIA-IA; Allegato B_Quadri prescrittivi VIA-IA; Allegato C_Piani di Monitoraggi VIA-IA; Allegato D_Autorizzazione Paesaggistica n. 11.2019; Allegato E_Determina n. 91 del 22.09.2023; Allegato E-bis_Permesso di Costruire n. 3274 del 16.12.2019; Allegato F_Foglio presenze; Allegato G_Nota comitato prot. n. 1123930 del 18.09.2023; Allegato H_Delega gestore-1; Allegato I_nota AST prot. n. 1166360 del 27.09.2023; Allegato J_nota Regione Marche SDA Ancona ID.n.30865643 del 27.09.2023; Allegato K_Delibera di Giunta n. 96 del 04.09.2023;
- del Giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n.152/2006 ed Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 di competenza dalla Regione Marche, alle condizioni di cui al Decreto 51/2020 e riportate nell'Allegato 1;
- dell’Autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Monte Roberto, alle condizioni di cui all'Autorizzazione paesaggistica n. 11/2019, riportata nell'Allegato 1;
- della Determinazione Area Tecnica Comune Monte Roberto n. 91 del 12/09/2023 avente ad oggetto: “Sentenza n. 4639/22 del 07/06/2022 della quarta sezione del Consiglio di Stato che ha annullato il “Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) n. 51 del 27 febbraio 2020” Conferma della convalida del permesso di costruire n. 3274 del 16.12.2019 di cui alla DGM n. 96 del 04/09/2023”, di convalida-conferma del Permesso di Costruire di competenza del Comune di Monte Roberto n. 3274 del 16/12/2019 (comprensiva di allegati Atto di acquisto e verifica planivolumetrica), riportati nell'Allegato 1;
- del verbale di conferenza dei servizi decisoria del 28.09.2023 che si determinava in senso favorevole alla riemissione del PAUR e dei seguenti atti di assenso in esso compresi con Allegati A-K suindicati;
- della nota prot. n. 943750 del 20.07.2022 l. 241/1990 Regione Marche;
- del verbale conferenza dei servizi del 16.09.2022;
- della nota prot. n. 442769 del 17/04/2023 Regione Marche;
- della nota prot 9250239 del 21.07.2023 e note pec prot n. 1023084 del 23.08.2023 della Regione Marche;
- della nota prot. n. 1128922 del 18/09/2023 Regione Marche di convocazione della Conferenza dei Servizi;
- della nota AST Ancona prot. 1166360 del 27.09.2023;
- della nota acquisita all'ID n. 30865643 del 27/09/2023 trasmessa dal Settore Agroambiente – SDA Ancona;
- della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino assunta al prot. n. 1150493 del 16/09/2022 e pareri rilasciati nell'ambito del Procedimento che ha portato al PAUR n.51/2020 (con note prot. n. 6323 del 21/03/2019; prot. n. 19818 del 26/09/2019 e prot. n. 24909 del 28/11/2019).
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Roberto, della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona, Pesaro e Urbino e della Società Agricola Ponte Pio S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Agricola Ponte Pio Srl aveva presentato istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in variante al PRG, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e artt. 6 e 7 della L.r. n. 11/2019, per la delocalizzazione di un allevamento intensivo di bovini e per la sua riconversione in allevamento avicolo convenzionale con nuove tecnologie, da realizzarsi in località Passo Imperatore nel Comune di Monte Roberto.
All’esito di una complessa istruttoria, nell’ambito della quale era stata tuttavia esclusa l’esigenza di una variante urbanistica, veniva rilasciato il PAUR n. 51 del 27/2/2020 poi impugnato, davanti a questo Tribunale, con ricorso n. 264/2020 respinto con sentenza 10/3/2021 n. 187 a sua volta riformata dal Consiglio di Stato con sentenza Sez. IV, 7/6/2022 n. 4639 che annullava il provvedimento autorizzatorio. Il Giudice di Appello affermava inoltre quanto segue: “L’eventuale riesercizio del potere deve, pertanto, uniformarsi ai vincoli conformativi derivanti dalla presente decisione” (cfr. paragrafo 12).
Al riguardo giova fin da subito ricordare che l’originario ricorso al TAR era affidato a 10 articolati motivi con censure praticamente a tutto campo (per aspetti procedurali, urbanistici, edilizi, paesaggistici, culturali, ambientali, sanitari, ecc.), ma l’appello al Consiglio di Stato era stato incentrato esclusivamente sugli aspetti edilizi, urbanistici e paesaggistici (motivi III, IV e V del ricorso di primo grado).
L’accoglimento dell’appello, e quindi del ricorso di primo grado, è però avvenuto esclusivamente sulla base dei seguenti vizi:
- erronea qualificazione di alcuni volumi come tecnici (cuspidi dei box di allevamento) con conseguente erronea loro esclusione dal calcolo della cubatura ammissibile che, a sua volta, influiva sulla qualificazione dell’allevamento come industriale oppure no (cfr. paragrafo 10);
- l’insediamento, per la sua dimensione, è stato considerato industriale e quindi urbanisticamente incompatibile con la Fascia di Continuità Naturalistica (FCN) a cavallo del Fiume Esino secondo l’indirizzo I.V.7. del PTC della Provincia di Ancona (cfr. paragrafo 11).
In entrambi i casi il Consiglio di Stato aveva ritenuto che “l’intervento non avrebbe potuto essere assentito senza previamente modificare la pianificazione sovraordinata”.
Nel frattempo l’edificazione era stata completata e l’attività di allevamento aveva avuto inizio.
In data 4/7/2022 la Società Agricola Ponte Pio presentava, alla Regione, istanza di attivazione del procedimento ex art. 21-decies della Legge n. 241/1990 affinché fossero riadottati gli atti annullati previa regolarizzazione dei suddetti vizi che avevano determinato l’annullamento del PAUR.
La Regione ha quindi avviato il relativo procedimento nell’ambito del quale il Comune di Monte Roberto ha approvato una variante al PRG che, per quanto qui interessa, ha modificato il perimetro delle Fasce della Continuità Naturalistica (FCN) previste nel PTCP come segue (cfr. tav. DP2 originaria del PTCP con nuova tavola DP2bis):
- l'area dell’ex allevamento bovino, originariamente non inserita nella FCN, è stata ora inserita nella FCN eccetto una piccola parte dove ancora esistono edifici non demoliti (uno residenziale e l’altro magazzino);
- l’area FCN dove ora insiste il nuovo l’allevamento avicolo (originariamente inedificata e quindi inserita nella FCN) è stata invece stralciata rimanendo area agricola Fp-E (dove Fp significa che si applica anche la disciplina di cui all’art. 20/7 sulle aree del Parco Fluviale, mentre E significa zona agricola normale ex art. 18);
- nel complesso la FCN è passata da 627,3 Ha a 694,8 Ha (quindi con una maggiorazione di 67,5 Ha).
La variante urbanistica è stata impugnata con il ricorso n. 314/2023 cui è seguito il ricorso n. 478/2023 contro il decreto n. 224 del 20/10/2023 del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche di riadozione del PAUR n. 51/2020 annullato dal Consiglio di Stato.
In entrambi i gravami si sono costituiti la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Monte Roberto, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro Urbino, nonché la controinteressata Società Agricola Ponte Pio.
Nelle more del giudizio, il ricorso n. 314/2023 è stato dichiarato parzialmente estinto con riguardo alla posizione della ricorrente IE LI (cfr. Decreto Presidenziale n. 340/2024 confermato dal Collegio con ordinanza n. 767/2024 che respingeva l’opposizione proposta dal Comune di Monte Roberto).
Entrambi i ricorsi venivano anche dichiarati interrotti con riguardo alla posizione del signor EI IS SV medio tempore deceduto (cfr. TAR Marche, Sez. I, ordinanze nn. 767 e 768 del 2024) con successiva prosecuzione dei relativi eredi.
2. I ricorsi vanno previamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
3. Per ragioni logico/pregiudiziali va prima trattato il ricorso n. 498/2024 partendo dal ricorso introduttivo del giudizio.
3.1 Il primo motivo si rivolge contro la delibera della Giunta Comunale n. 26/2023 recante: “Atto ricognitivo per l'adeguamento degli atti di competenza del Comune di Monte Roberto alla sentenza n. 4639/22 del 07.06.2022 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che ha annullato il <provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) n. 51 del 27 febbraio 2020>”. In particolare viene dedotta violazione dell’art. 20 del DPR n. 380/2001 per incompetenza poiché l’atto ricognitivo avrebbe dovuto essere adottato dal Dirigente o dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. La Giunta ha quindi indebitamente interferito nelle competenze riservate agli organi tecnici dell’amministrazione determinando così anche l’illegittimità della determinazione n. 91 del 22/9/2023 prot. 8746 del 27/9/2023 adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune.
La censura va disattesa.
La doglianza sembra basarsi su un ragionamento a circolo vizioso così articolato: la Giunta non può esprimersi perché non ha la competenza, essendo riservata all’organo tecnico, ma anche questo non può esprimersi perché a monte delle sue valutazioni c’è la volontà espressa da un organo incompetente (la Giunta Comunale).
La realtà è invece meno tortuosa ma più semplice e lineare perché ciascuno dei due organi ha espresso valutazioni di propria competenza che non confliggono tra loro ma si integrano a vicenda.
La Giunta l’ha fatto attraverso un atto ricognitivo di indirizzo politico-amministrativo dopo la variante urbanistica di sua competenza (di cui si dirà di seguito perché oggetto di specifica impugnazione) ribadendo quindi una volontà (politico-amministrativa) già espressa, mentre il Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’ha fatto attraverso un coevo atto conclusivo da trasmettere alla Regione per il prosieguo della procedura intrapresa ex art. 21-decies della Legge n. 241/1990.
I due atti si integrano quindi tra loro secondo la tradizionale ripartizione delle competenze in base al principio di distinzione tra organi di indirizzo e organi gestionali.
3.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 21-decies della Legge n. 241/1990, dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto che il Consiglio di Stato, nonostante si sia limitato a rilevare i due vizi sopra ricordati (erroneo calcolo volumetrico e incompatibilità dell’insediamento con la FCN), ha comunque annullato l’intero PAUR n. 51/2020 (che includeva: il Giudizio di compatibilità ambientale; l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IA; l’Autorizzazione paesaggistica; il Permesso di costruire) per vizi sostanziali e non formali o procedurali in quanto, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, era necessaria una previa variante urbanistica. Non poteva quindi essere applicato il procedimento semplificato ex art. 21-decies della Legge n. 241/1990 per emendare i soli vizi rilevati dal giudice amministrativo, ma il procedimento avrebbe dovuto ricominciare integralmente dall’inizio, con una nuova rivalutazione complessiva e aggiornata, previa demolizione della struttura “medio tempore” realizzata perché completamente abusiva in quanto tutti i titoli che autorizzavano la sua costruzione sono stati annullati per vizi sostanziali e quindi non più convalidabili. La censura può essere esaminata congiuntamente con il quinto, il sesto, il settimo e il nono motivo che ripropongono, nella sostanza, le medesime censure invocando anche i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 17/2020 circa l’inapplicabilità dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 in presenza di vizi sostanziali come il contrasto dell’opera con la strumentazione urbanistica. In realtà, secondo i ricorrenti, l’amministrazione ha operato un illegittimo condono edilizio.
Anche queste censure vanno disattese.
A giudizio del Collegio non possono trovare applicazione, nel caso in esame, i principi affermati dall’Adunanza Plenaria con la ricordata sentenza n. 17/2020 che riguardano la procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruire (in quel caso si trattava della demolizione di un vecchio edificio in legno, adibito a stalla e fienile, e sua ricostruzione, in altra area di sedime, come abitazione); procedura irrimediabilmente destinata al diniego del titolo se l’intervento è in contrasto con la disciplina urbanistica di riferimento (sempre in quel caso il permesso di costruire era stato illegittimamente rilasciato perché lo strumento urbanistico non ammetteva interventi eccedenti il restauro conservativo). Trattandosi, quindi, di vizio sostanziale, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto non applicabile l’art. 38 del DPR n. 380/2001.
La fattispecie in esame è invece affatto diversa poiché non segue la procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruire come disciplinata dal DPR n. 380/2001, bensì la diversa procedura riguardante le attività produttive, in generale disciplinata dal DPR n. 160/2010 e, nello specifico, dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 che, dopo la novella introdotta dall’art. 24, comma 1, lett. a), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, contiene anche un espresso coordinamento con l’eventuale parallela procedura di variante urbanistica ex art. 8 del citato DPR n. 160/2010. Trovano inoltre applicazione gli artt. 6 e 7 della L.r. n. 11/2019.
Dalla differenza procedurale consegue che una richiesta di permesso di costruire, per realizzare un edificio abitativo in contrasto con il PRG, è irrimediabilmente destinata al rigetto, mentre l’istanza per realizzare un insediamento produttivo, sempre in contrasto con il PRG, può essere oggetto di esito favorevole previa variante allo strumento urbanistico su richiesta di parte. Entrambe le procedure mirano allo stesso bene della vita (realizzare l’intervento), ma nella prima l’istante non ha la possibilità di chiedere varianti “ad hoc” allo strumento urbanistico che contiene disposizioni ostative, mentre ciò è ammesso (se sussistono determinati presupposti) nell’altra procedura con obbligo, dell’amministrazione, di esprimersi al riguardo pur conservando il potere discrezionale di respingere l’istanza. L’art. 8 del DPR n. 160/2010 delinea quindi uno “speciale regime procedimentale” (Corte Cost. n. 240/2022) che “inverte i rapporti e i ruoli circa la valutazione degli interessi all’ordinato e generale assetto del territorio” (Cons. Stato, Sez. IV, 3/4/2024 n. 3046).
La società Agricola Ponte Pio aveva originariamente avviato la procedura in variante al PRG, ma l’amministrazione aveva invece escluso la necessità di modificare lo strumento urbanistico ritenendo, erroneamente, che ci fosse la conformità.
Se l’istruttoria avesse posto in risalto, fin da subito, le ragioni ostative al rilascio del PAUR poi evidenziate dal Consiglio di Stato, la variante urbanistica, oggetto dell’odierno gravame, sarebbe stata presa in esame dal Comune di Monte Roberto prima del rilascio del titolo in applicazione del citato art. 8 del DPR n. 160/2010 (ma lo prevedeva anche l’art. 7 della L.r. n. 11/2019).
La questione della coeva variante “ad hoc” era stata oggetto anche di uno specifico motivo dell’originario gravame contro il PAUR n. 51/2020 poi trattata, da questo Tribunale, ai paragrafi 3.4 - 3.4.1 - 3.4.2 della citata sentenza n. 264/2020; variante la cui omissione aveva infine determinato l’accoglimento dell’appello e l’annullamento del citato PAUR.
In pratica c’è stato un errore di procedura, con necessità quindi di rinnovare il procedimento includendo la fase erroneamente omessa secondo lo schema semplificato ex art. 21-decies della Legge n. 241/1990 che non va confuso, come fanno i ricorrenti, con l’ordinaria procedura di convalida ex art. 21-novies, comma 2, della stessa Legge n. 241/1990.
Come già ricordato in precedenza, l’annullamento del PAUR n. 51/2020 è avvenuto esclusivamente per ragioni edilizie e urbanistiche e non c’era necessità di ripetere “ex novo” l’istruttoria con riguardo agli altri atti e provvedimenti, resi nel procedimento, in relazione ai quali non sono stati riscontrati vizi perché non dedotti o non riproposti in sede di appello. L’annullamento “omnibus” dell’intero PAUR n. 51/2020 è avvenuto per ragioni essenzialmente unitarie e inscindibili trattandosi, appunto, di provvedimento “unico” che, pur non avendo carattere sostitutivo delle varie autorizzazioni necessarie per realizzare l’intervento (Corte Cost. 14/11/2018 n. 198), produce effetti unitari che non possono essere frazionati e considerati singolarmente, risultano quindi irrilevanti le conformità paesaggistiche, ambientali e di altro tipo se l’edificazione non può comunque avvenire per contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia di riferimento.
Al riguardo giova ricordare che la procedura ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 156/2006 è stata introdotta dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2017 al fine di recepire le innovazioni apportate dalla Direttiva 2014/52/UE, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, con l’obiettivo di integrare la valutazione di impatto ambientale nelle procedure nazionali (considerando n. 21), realizzando procedure coordinate e/o comuni nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla direttiva in oggetto e da altre direttive europee in materia ambientale (considerando n. 37). Ne deriva, pertanto, anche la correlazione con l’art. 21-decies della Legge n. 241/1990 trattandosi di procedimento unitario che include la procedura VIA.
3.3 Con il terzo motivo viene dedotta violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 21-novies della Legge n. 241/1990, sottraendo così, ai ricorrenti (controinteressati nel procedimento), la possibilità di far valere le proprie ragioni.
La censura è infondata e, al riguardo, è sufficiente osservare che nessun atto del procedimento può considerarsi essere giunto a sorpresa tanto è vero che l’avvio del procedimento (nota Regione Marche del 4/7/2022) era stato comunicato anche al sig. IS EI e al relativo difensore (avv. Gusella), mentre i ricorrenti si sono immediatamente attivati, in via impugnatoria, già dalla sub-procedura di variante (ric. 314/2023) oggetto di regolare pubblicazione e deposito (dal 16/1/2023 al 14/2/2023) cui sono seguite alcune osservazioni (del Comitato “Per la Vallesina” e dei consiglieri comunali di minoranza).
La partecipazione al procedimento (rectius: ai procedimenti) è stata vigile, assidua e attiva su tutti gli aspetti che hanno riguardato l’attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4639/2022 (cfr. TAR Marche, Sez. I, 28/10/2023 n. 673; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 13/2/2023 n. 571; TAR Marche, Sez. I, ord. n. 27/10/2022 n. 397).
Non è dato quindi comprendere quale garanzia partecipativa sia stata concretamente sottratta ai ricorrenti.
3.4 Con il quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 2, comma 8-bis, 4, 14-ter e 21-decies della Legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotta inefficacia degli atti, ex art. 2, comma 8-bis, della Legge n. 241/1990, per violazione del termine di 30 giorni (ex art. 21-decies, della Legge n. 241/1990) entro cui il Comune avrebbe dovuto adottare quelli di propria competenza. Questo ha poi comportato lo slittamento ingiustificato del termine conclusivo del procedimento (che i ricorrenti individuano in 75 giorni dal 4/7/2022).
Anche questa censura è infondata.
Il ricordato termine di 30 giorni non può considerarsi perentorio e inderogabile, poiché legato alla natura dell’atto da adottare, in questo caso una variante urbanistica che ha dei tempi, scanditi da norme di legge, ben più lunghi (come già visto in precedenza, solo la pubblicazione obbligatoria della variante, dopo l’adozione, dal 16/1/2023 al 14/2/2023, avrebbe esaurito il predetto periodo di riferimento senza considerare che il termine per la presentazione delle osservazioni era stato fissato al 6/3/2023).
3.5 Con l’ottavo motivo viene dedotta violazione degli artt. 3, 21-nonies e 21-decies della Legge n. 241/1990, dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, degli artt. 9 e 13 della L.r. n. 13/1990, dell’indirizzo 1.V.7 del PTCP, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto che per evitare modifiche del progetto (non consentite dall’art. 21-decies, della Legge n. 241/1990) dirette ad eliminare i volumi in eccesso rilevati dal Consiglio di Stato, la controinteressata ha acquistato, in data 1/12/2022, ulteriori terreni agricoli (distinti al F. 3, mappali 169-182 e al F. 4 mappale 12, per complessivi Ha 4.20.00 ovvero mq. 42.000) da asservire all’impianto produttivo esistente, ma ciò non è possibile poiché su tali terreni è rimasto il vincolo di inedificabilità, di cui all’indirizzo 1.V.7 del PTC, non rimosso dalla variante approvata dal Comune (rendendo quindi non omogenee le destinazioni d’uso del territorio). In ogni caso non è stata effettuato alcun riconteggio volumetrico in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Stato secondo cui andavano inclusi anche i volumi erroneamente considerati tecnici.
La censura va disattesa.
Va innanzitutto premesso che, dal punto di vista tecnico/architettonico, non si è verificato alcun incremento volumetrico rispetto al progetto originario di cui al PAUR n. 51/2020, ma è stato operato un diverso conteggio dei volumi ai fini urbanistici, computando, nell’indice di edificabilità applicato all’area disponibile (0,5 mc/mq), volumi prima esclusi poiché erroneamente considerati tecnici.
I ricorrenti muovono dal presupposto che la nuova superficie acquistata in data 1/12/2022 risulti del tutto inedificabile perché situata all’interno della FCN come lo era l’area su cui è stato costruito il nuovo allevamento prima della variante urbanistica oggetto dell’odierno gravame. Essendo quindi inedificabile non era in grado di produrre volumetria cedibile ad altra area (in questo caso limitrofa).
A giudizio del Collegio, tale presupposto risulta tuttavia errato poiché la FCN non comporta alcun vincolo di inedificabilità.
Il PAUR n. 51/2020 è stato infatti annullato non perché autorizzava costruzioni su area inedificabile, ma perché autorizzava costruzioni aventi destinazione d’uso (allevamenti zootecnici di tipo industriale, sia “ordinari” ex art. 3, comma 1, lett. d, della L.r. n. 13/1990, che “industria nociva” ex art. 3, comma 3, della stessa L.r.) incompatibili con la FCN comunque dotata di una propria vocazione edificatoria ex art. 9 della L.r. 13/1990, tanto è vero che la seconda ragione di annullamento ha riguardato lo sforamento dell’indice di fabbricabilità fondiaria (0,5 mc/mq applicato su un’area di Ha 14.05.85) per effetto del computo di alcuni volumi prima erroneamente esclusi.
Il trasferimento di volumetria è comunque avvenuto all’interno di una zona urbanistica omogenea (Zona agricola E) da un’area in cui il PRG non consente l’allevamento agricolo industriale (per ragioni di carattere essenzialmente naturalistiche) ad un’area (limitrofa) in cui è oggi invece consentito.
Circa il preteso omesso ricalcolo volumetrico, secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato, va osservato che la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monte Roberto, 22/9/2023 n. 91 (cfr. Doc. Allegato 013 deposito parte ricorrente del 21/11/2023), attesta espressamente che “risulta ora rispettato dall’intervento l’indice fondiario di zona, pari a 0,5 mc/mq” (cfr. punto 2.1.1 del dispositivo) per effetto dell’avvenuta acquisizione di nuova superficie limitrofa pari a mq. 42.000. Sarebbe stato quindi onere di parte ricorrente, anziché denunciare genericamente omesse verifiche di volumetria (con riguardo a “silos, uffici e box schermanti/deflettori, pesa ecc.” quindi volumi diversi da quelli che erano stati considerati dal giudice amministrativo di appello), contestare tale attestazione attraverso un proprio conteggio analitico sull’intero progetto (senza limitarsi a conteggiare solo alcune superfici), assolvendo così l’onere probatorio a proprio carico circa il preteso sforamento volumetrico anche dopo l’asservimento di nuove aree.
In assenza di calcoli precisi che avrebbero dovuto allegare i ricorrenti, si può genericamente osservare che il nuovo sito, oggetto di delocalizzazione, risulta pari ad Ha 14.05.85 ai quali aggiungere Ha 4.20.00 di nuova acquisizione. Con l’indice generale di cui all’art. 9, comma 2, lett. d), della L.r. n. 13/1990 (0,5 mc/mq), questi terreni (di complessivi Ha 18.25.85 cioè mq. 182.585) esprimono una vocazione edificatoria di mc 91.292,5 (182.585 x 0,5), oltre ad una volumetria di mc. 51.453,94 originariamente presente nel sito dell’ex allevamento bovini da delocalizzare, il tutto contro un volume edificato di mc. 90.204.
3.6 Con il decimo e ultimo motivo, del ricorso introduttivo del giudizio n. 498/2023, viene dedotta illegittimità derivata dai vizi già dedotti con il ricorso n. 314/2023 contro la variante approvata dal Comune e che qui vengono riproposti.
Tali vizi saranno quindi complessivamente esaminati nell’ambito del ricorso n. 314/2023 dopo aver esaurito la trattazione dell’odierno ricorso che include i motivi aggiunti trattati di seguito.
3.7 Con la prima parte del primo motivo aggiunto viene dedotto che l’Autorizzazione paesaggistica, originariamente rilasciata, è stata annullata dal Consiglio di Stato insieme al PAUR n. 51/2020. Di conseguenza non poteva essere semplicemente confermata ma dovrebbe dovuto essere nuovamente rilasciata a seguito di una rinnovata ed integrale istruttoria. La seconda parte, dedotta in via subordinata, contiene invece censure di merito contro la predetta Autorizzazione paesaggistica e i pareri della Soprintendenza in forza dei quali è stata rilasciata (rectius: confermata).
La prima parte della censura è infondata.
Come già osservato nel precedente paragrafo 3.2, l’annullamento del PAUR n. 51/2020 è avvenuto esclusivamente per ragioni edilizie e urbanistiche e non c’era quindi necessità di ripetere “ex novo” l’istruttoria con riguardo agli altri atti e provvedimenti, resi nel procedimento, in relazione ai quali non sono stati riscontrati vizi perché non dedotti o non riproposti in sede di appello.
Al riguardo va ricordato che l’art. 21-decies della Legge n. 241/1990 (la cui applicazione va considerata pertinente al caso in esame, per le ragioni già dette nel ricordato paragrafo 3.2), delinea un procedimento semplificato in cui “l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza”, “fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento”. Del resto, se si dovesse rinnovare l’intero procedimento, inclusi gli atti per i quali la sentenza non ha rilevato vizi (perché non dedotti o perché le relative censure erano infondate), non si potrebbe parlare di “procedimento semplificato” e la norma in esame conterrebbe una palese contraddizione.
Ne consegue che la seconda parte della censura è inammissibile come condivisibilmente eccepito dalle controparti resistenti poiché tali doglianze avrebbero dovuto essere dedotte fin dall’origine contro il PAUR n. 51/2020 (non allegando nuovi elementi di fatto sopravvenuti da prendere in considerazione), poi riproposte in appello qualora eventualmente respinte in primo grado (come avvenuto con il V motivo trattato da questo TAR con la sentenza n. 187/2021). In caso contrario si innescherebbe un meccanismo impugnatorio praticamente infinito e che si presterebbe, facilmente, anche ad abusi del processo in contrasto con il principio secondo cui, in una fattispecie a formazione progressiva, è necessario mettere dei punti fermi similarmente a come previsto anche dall’ordinamento giuridico positivo che ha recepito il concetto del c.d. “one shot” (cfr. ad esempio, l’art.10-bis, comma 1, cpv, della Legge n. 241/1990, secondo cui “In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”).
3.8 Per le stesse ragioni devono considerarsi infondati e inammissibili i motivi aggiunti successivi (secondo e terzo), dedotti contro la VIA e l’IA (cfr. sul punto, anche i paragrafi 3.2.2 e 3.7 della citata sentenza n. 187/2021 con considerazioni che l’odierno Collegio intende comunque confermare nel merito e alle quali si rinvia per ragioni di sintesi espositiva).
3.10 Il quarto e ultimo motivo aggiunto nuove dal sopralluogo effettuato dall’ARPAM in data 28/12/2021 presso l’allevamento e da cui sarebbe emerso che nei capannoni nn. 2, 3, 5 e 6 è stata superata la densità di 33 kg/mq prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 181/2010 e dall’allegato A al PAUR n. 224/2023, con una punta di 42,3 kg/mq nel capannone n. 3. Di conseguenza il nuovo PAUR non avrebbe potuto essere rilasciato.
La censura non può trovare condivisione.
In disparte la correttezza dei calcoli effettuati dai ricorrenti (contestati dalla Regione con memoria depositata il 5/1/2024), va osservato che l’eventuale sforamento dei limiti di densità attiene alla fase esecutiva o gestionale dell’allevamento secondo le prescrizioni impartite dagli atti autorizzativi (ovvero il PAUR e i relativi allegati) ed è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Va ora trattato il ricorso n. 314/2023 (insieme al decimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio n. 498/2023) proposto contro la variante urbanistica approvata dal Comune di Monte Roberto.
Sotto il profilo procedurale è opportuno ricordare i seguenti passaggi:
- la variante è stata adottata con delibera di Giunta Comunale 11/1/2023 n. 1 come variante non sostanziale i sensi dell’art. 15, comma 5, della L.r. n. 34/1992;
- gli atti sono state depositati, a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi dal 16/1/2023 al 14/2/2023;
- alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata al giorno 6/3/2023, sono pervenute due osservazioni;
- la variante è stata infine approvata dalla Giunta Comunale con delibera 3/5/2023 n. 53.
4.1 Va innanzitutto esclusa la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del gravame, dedotta dalla controinteressata, sul rilievo che nessuna impugnazione è stata mossa avverso il provvedimento della Provincia di Ancona che escludeva la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Al riguardo è sufficiente osservare che la questione della necessità o meno della VAS non è stata in alcun modo dedotta dai ricorrenti, per cui non vi era necessità di impugnare un provvedimento sostanzialmente irrilevante nell’ambito della strategia difensiva che è stata adottata.
4.2 Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 42 del D.Lgs. n. 167/2000 (TUEL), degli artt. 15, comma 2 e 26, comma 1, della L.r. n. 34/1992, nonché eccesso di potere “sotto ogni profilo”. In particolare viene dedotto che l’art. 15, comma 2, della L.r. n. 34/1992, attribuisce alla Giunta Comunale la sola competenza ad “approvare” le varianti c.d “non sostanziali”. In assenza di altre specifiche disposizioni, la competenza per l’adozione resta quindi del Consiglio Comunale in forza dei suoi poteri generali ex artt. 42 del TUEL e 26, comma 1, della L.r. n. 34/1992. La delibera di Giunta Comunale n. 1/2023, di adozione della variante, è quindi illegittima per difetto di competenza e ciò travolge l’intero procedimento.
La censura è infondata poiché muove da una lettura parziale dell’art. 15, comma 2, L.r. n. 34/1992.
A giudizio del Collegio, il fatto che il legislatore regionale abbia utilizzato l’espressione “sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale” significa che è stato attribuito, a quest’organo, l’intero procedimento di variante come risulta chiaro dalla stessa norma che prosegue con la seguente espressione “ai sensi dell'articolo 30 della presente legge”. Quest’ultimo articolo delinea infatti l’intero procedimento partendo proprio dalla fase dell’adozione che non parla di organi bensì di ente genericamente competente usando l’espressione “dal Comune” o “del Comune” o “il Comune”.
Appare quindi evidente che applicando in modo coordinato le due norme (art. 15, comma 2 e art. 30), va affermato che dove nella seconda si legge “Comune” deve intendersi il relativo organo competente in base alla norma precedente, cioè la Giunta.
Del resto apparirebbe poco logico e contrario ai principi di semplificazione (su cui risulta evidentemente essere ispirato l’art. 15, comma 2), frazionare la procedura tra due organi, peraltro attribuendo a quello maggiore (Consiglio Comunale) la sola competenza iniziale. Sarebbe stato semmai più logico invertire l’ordine, demandando alla Giunta l’adozione e al Consiglio l’espressione della volontà finale con l’approvazione previo esame delle osservazioni.
4.3 Con il secondo ed articolato motivo viene dedotta violazione dell’art. 89 del DPR n. 380/2001, dell’art. 10 della L.r. n. 22/2011, della Legge n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto quanto segue in relazione alla nota della Regione Marche del 8/2/2023 prot. 153876:
a. la Regione si è limitata a confermare il precedente parere di compatibilità geomorfologica ex art. 89 del DPR n. 380/2001, reso sul PRG antecedente alla variante, ritenendo illegittimamente che le modifiche urbanistiche non sono sostanziali sotto il profilo della compatibilità geomorfologica. In realtà le modifiche sono sostanziali perché il precedente PRG non prevedeva l’imponente struttura oggi realizzata;
b. analoghe censure devono essere dedotte con riguardo alla verifica di compatibilità idraulica (art. 10 L.r. n. 22/2011 e DGR n. 53/2014) illegittimamente esclusa dalla Regione perché trattasi “di variante da cui non deriva trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico ai sensi della DGR 53/2014 non rientrando nei casi specificati al par 2.2. lett. a), b), c)…”. In realtà l’imponente insediamento avicolo è in grado di modificare il regime idraulico per l’elevata copertura del suolo (circa mq. 53.601 quindi superiori ai 2 Ha di cui alla lett. b, della citata DGR n. 53/2014) di un territorio caratterizzato dalla piana alluvionale posta tra il fiume Esino ed il torrente Cesola e dai resti archeologici.
4.3.1 Entrambi i profili di doglianza sono infondati.
4.3.2 Riguardo al primo profilo, va osservato che i ricorrenti muovono dall’erroneo presupposto che l’area oggetto di variante (su cui sorge il nuovo insediamento) fosse originariamente inedificabile (cioè con indice pari a zero), ma così non è come già osservato nel precedente paragrafo 3.5.
L’area aveva, e continua ad avere, una potenzialità edificatoria pari al più volte ricordato indice di fabbricabilità fondiaria di 0,5 mc/mq di cui all’art. 9, comma 2, lett. d), della L.r. n. 13/1990.
Peraltro il parere di cui all’art. 89 del DPR n. 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/1974) viene reso sugli strumenti urbanistici prima della loro adozione, mentre qui si tratta di costruzioni già eseguite per le quali risulta essere verosimile che siano state espletate tutte le procedure di cui agli artt. 93 e ss. del DPR n. 380/2001, quindi valutazioni sul caso edilizio concreto e non sugli aspetti meramente programmatori di natura urbanistica.
4.3.3 Circa il secondo profilo si può anche convenire, con parte ricorrente, che l’area complessiva, oggetto di variante, riguardi una superficie maggiore di 2 Ha, quindi astrattamente riconducibile all’ipotesi di cui al paragrafo 2.2, lett. b), della DGR n. 53/2014 che tuttavia esclude l’assoggettabilità alla VCI quando si tratta di aree di completamento rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2, lett. B) del DM n. 1444/1968 cioè “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate”.
L’area in questione, pur restando Zona agricola (lett. E dell’art. 2 del citato DM n. 1444/1968), risulta comunque essere già stata edificata in forza del PAUR n. 51/2020 che includeva il Permesso di costruire, il Giudizio di compatibilità ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale, quindi, anche qui, valutazioni effettuate sul caso edilizio concreto e non sugli aspetti meramente programmatori di natura urbanistica.
Del resto il presupposto generale, per avviare la Verifica di Compatibilità Idraulica, resta pur sempre la “trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico” (art. 10, comma 1, L.r. n. 22/2011) mentre invece, nel caso in esame, il regime idraulico è stato eventualmente già modificato prima della variante, attesa l’avvenuta edificazione come da progetto con atti autorizzativi, giova ripeterlo, ritenuti illegittimi per ragioni diverse da quelle di compatibilità idraulica della trasformazione territoriale autorizzata.
4.4 Con il terzo ed articolato motivo viene dedotto vizio generale di incompetenza, violazione dell’art. 13 della L.r. n. 34/1992, dell’art. 4.2.4 delle disposizioni attuative del PTCP, dell’indirizzo 1.V.7 del PTCP, degli artt. 27, 36 e 38 del DPR n. 380/2001, dell’art. 5 della L.r. n. 14/2008, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto, in maniera anche ripetitiva, che la modifica della FCN, che deriva dal raffronto della Tavola DP2 originaria del PTCP con la nuova Tavola DP2bis approvata dal Comune, esorbita dalle competenze comunali poiché l’indirizzo 1.V.7 del PTCP consente solo “lievi modifiche alle perimetrazioni della fascia di continuità, finalizzate alla documentata esigenza di una ridefinizione (qualitativa e non quantitativa) dei margini dell’edificato esistente”, mentre il Comune ha ritagliato una “singolare isola normativa” di notevoli dimensioni (la superficie totale dell’insediamento è pari a mq. 162.141) interrompendo quindi la continuità della FCN per lasciare spazio a costruzioni completamente abusive che costituiscono industria nociva come accertato dal Consiglio di Stato. Ciò esclude anche qualsiasi collegamento con gli obiettivi della Rete Ecologica delle Marche (REM). Non può inoltre considerarsi lieve l’avvenuta inclusione, nella FCT, dell’area dove insisteva l’ex allevamento bovino, che prima era esclusa.
Le censure non sono condivisibili.
Va innanzitutto osservato che il concetto di “lievi modifiche” non può essere considerato in termini assoluti con riguardo all’entità della modifica in sé considerata, ma in termini relativi con riguardo all’intera estensione della FTC originariamente prevista dal PTCP trasposto nel PRG.
Nella relazione alla variante (Doc. Allegato 003 deposito parte di ricorrente del 18/7/2023) si legge che “le FCN interessano quasi la metà del territorio comunale (circa il 46,4%)” (pag. 3) avente una superficie complessiva di 13,51 Kmq (pag. 14 – paragr. 3.3) e che “il Piano amplia la superficie delle FCN, passando da 627,3 ha a 694,8 ha (+ 67,5 ha)”, cioè da 6,273 Kmq a 6,948 Kmq (+ 0,675 Kmq).
Va inoltre considerato che le “lievi modifiche” alla FCN non vanno rapportate alla superficie ma “alle perimetrazioni” sul cui sviluppo nulla allega parte ricorrente.
Ciò che i ricorrenti chiamano “singolare isola normativa”, in realtà non interrompe la FCN, che conserva le sue estensioni massime in latitudine e in longitudine, ritagliando semmai una “maglia” reticolare all’interno della stessa come lo aveva ritagliato l’area dove sorgeva l’ex allevamento di bovini. Ciò risulta evidente raffrontando le planimetrie “ex ante” ed “ex post” depositate dal Comune in esito all’ordinanza istruttoria n. 787/2020 (Doc. Allegato 002 deposito del 6/11/2023 16:33) e che mostrano l’esistenza anche di altre “maglie” originariamente previste all’interno della FCN con destinazioni diverse dalla zona E, ovvero Fp-F7 (Impianti tecnologici), Fp-A2 (Edifici e complessi edilizi storici), Fp-D4 (Aree con destinazione ricettiva alberghiera e turistica), Fp-D5 (Ristoranti, strutture ricettive e aree per il tempo libero), Fp-D6 (Aree per lavorazione di inerti), Fp-D7 (Aree per lo stoccaggio di cereali e granaglie), B5 (Aree soggette a interventi di mantenimento), B5.1, D5, D6, D8 (Distribuzione carburanti e stazioni di servizio), F3 ed F4 (Aree pubbliche destinate a parchi, giardini verde pubblico), per citare quelle più evidenti che risaltano dalle planimetrie.
La FCN deve quindi essere valutata nel complesso in relazione al suo scopo generale da raggiungere, ossia garantire “la condizione minima necessaria, insieme ad altre, perché vi si possa svolgere la funzione dei corridoi biologici, e in generale, per la difesa della biodiversità” (PTC della Provincia di Ancona, Documento D3/1, 2.1 L’AMBIENTE, 2.1.0 – Le fasce della continuità naturalistica, citato nella nota 2 di pag. 7 della relazione alla variante). Allo stesso modo devono essere considerate le relative modifiche e la loro incidenza sullo scopo generale da raggiungere evitando, così, valutazioni parcellizzate estraniate dal contesto di riferimento.
La variante in oggetto è stata quindi supportata da uno studio a tutto campo allargato ai comuni confinanti di Castelbellino, Cupramontana, Jesi, Maiolati Spontini e S. Paolo di Jesi, come emerge dalla corposa relazione già citata (cfr. in particolare, paragrafo 3.3 “Il territorio comunale e il progetto di modifica delle FCN”).
Valutando il contesto generale risulta essere piuttosto evidente che la variante ha meglio perimetrato la FCN nella parte dove insisteva l’ex allevamento di bovini con una originaria “maglia” o enclave che, di fatto, eliminava quasi tutto il vertice di Nord-Est della FCN (peraltro con altre evidenti “maglie” circostanti classificate Fp-D4, Fp-D6, P-Parcheggio, B5, D5, F4). Tale aspetto è stato specificatamente trattato nel citato paragrafo 3.3 della relazione “in quanto può costituire una di quelle <riserve di territorio> presenti nel PTC in cui intervenire per un intervento di recupero idrogeologico e naturalistico” (pag. 19).
L’area su cui insiste il nuovo insediamento non può inoltre considerarsi “maglia” creata “ex novo” poiché, al suo confine, c’era già altra “maglia” della FCN classificata Fp-D5. Quindi potrebbe semmai essere considerato un ampliamento della “maglia” già esistente che non rappresenta alcuna singolarità nel contesto generale della FCN (strutturata a reticolo con maglie più o meno strette) come invece deduce parte ricorrente.
In conclusione la variante ha ora creato (ma lo avrebbe dovuto fare in precedenza se si fosse seguita la procedura corretta come osservato nel precedente paragrafo 3.2), l’apposita zona ex art. 3, comma 3, della L.R. 13/90 secondo cui: “Per insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali i Comuni individuano apposite zone attraverso varianti agli strumenti urbanistici generali”.
4.5 Con il quarto e ultimo motivo viene dedotto vizio generale di incompetenza, violazione degli artt. 27, 36 e 38 del DPR n. 380/2001, della L.r. n. 14/2008, della L.r. n. 2272011, della L.r. n. 2/2013, dell’art. 2.A.17 del PTCP, dell’indirizzo 1.V.7 del PTCP, dell’articolo 9 della Costituzione, della DGR n. 1288/2018, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto che la variante ha il solo scopo di legittimare un intervento edilizio che il Consiglio di Stato aveva considerato illegittimo, annullando i titoli in forza dei quali era stato realizzato, rendendolo così abusivo insieme all’avvenuta demolizione dell’ex allevamento bovino. La variante non avrebbe quindi dovuto tenere conto di questo stato di fatto incoerente con la pianificazione “ex ante”. L’unica coerenza sarebbe stata quella di demolire l’intera struttura anziché disporre un sostanziale condono edilizio. Vengono poi riproposte alcuni questione già dedotte in precedenza, come l’avvenuta interruzione della FCN e dei relativi corridoi biologici attraverso la creazione di una “isola” insolita, il rischio idrogeologico e alcuni conteggi sulle superfici coperte.
Anche queste ultime censure vanno disattese poiché, nella sostanza, riguardano questioni già affrontate.
L’astratta possibilità di riedizione del potere era già stata prospettata dal Consiglio di Stato e l’amministrazione ha agito secondo le procedure già analizzate nel precedente paragrafo 3.2 che non presuppongono la previa integrale eliminazione degli effetti medio-tempore prodotti dagli atti annullati. Sempre nel paragrafo 3.2 è stato osservato che siamo di fuori delle procedure ordinarie di convalida ex art. 21-novies, comma 2, della Legge n. 241/1990.
La possibilità di variante al PRG era quindi una strada percorribile nella procedura ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e se non è stata utilizzata in precedenza, ciò è avvenuto per errore procedurale.
Risulta quindi evidente che oggi la situazione è diversa poiché la variante urbanistica non avviene sulla base di un progetto di futura realizzazione, ma sulla base di un progetto già realizzato che, per certi aspetti, soprattutto tecnici, semplifica la valutazione rendendo disponibili informazioni riguardanti gli effetti concretamente prodotti sul territorio.
Come già osservato nel precedente paragrafo 4.4, l’amministrazione si è quindi dovuta interrogare sulla compatibilità della modifica territoriale richiesta (non più a livello teorico ma all’atto pratico), con le superiori norme pianificatorie di riferimento e, in particolare, con la Fascia di Continuità Naturalistica (FCN) prevista dal PTCP e con gli scopi che questa intende raggiungere poiché, a livello comunale, c’erano comunque margini operativi per apportare modifiche anche con apprezzamenti discrezionali che, entro certi limiti, sfuggono al sindacato giurisdizionale che altrimenti finirebbe per sostituirsi all’amministrazione nell’adottare scelte di valore in materia di politica-urbanistica sullo sviluppo di un determinato territorio.
5. In conclusione i ricorsi vanno entrambi respinti.
6. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi in epigrafe previa loro riunione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO