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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/05/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 308/2017 (riuniti R.G.81/18;47/19)
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 08/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 15/5 /2017 la ricorrente ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' proponendo ricorso avverso CP_1
provvedimento notificato il 06.07.2015, dall' Gestione CP_1
Separata sede di Sassari, con la quale le era stato comunicato di aver provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2009, alla iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 e a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2009 chiedendo, nei trenta giorni succe ssivi, il pagamento dell'importo di € 2.857,33 ( di cui 1.634,25 a titolo di contributi, ed € 1.223,08 a titolo di sanzioni) calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000; avviso di addebito n. 402 2016 00046460 32 000 notific ato il
25.01.2017 con valore di titolo esecutivo, per la somma di €
3.021,91 relativo ai contributi dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2009;
Ha dedotto di essere avvocato iscritto all'Ordine Forense di
Tempio Pausania;
Ha eccepito: a) insussis tenza dei presupposti per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata – interpretazione autentica dell'art. 2, co. 26, l. 335/1995. B) incostituzionalita' della pretesa dell' per assenza del CP_1
requisito derivante dal combinato dis posto degli artt. 36 e 38 della costituzione. C) difetto di legittimazione attiva dell' d) intervenuta prescrizione del diritto;
e) CP_1
illegittimita' della proporzione delle sanzioni applicate carenza dei presupposti fondamentali di legge dell'atto amm inistrativo;
violazione degli art. 97 e 24 della costituzione;
violazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ; violazione e falsa applicazione degli artt. 7,8,9 e 10 della legge n. 241/90 e s.m.i.; violazione del diritto di parte cipazione al
Pag. 2 di 25 procedimento;
violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; difetto di motivazione;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990.
Ha chiesto: previa conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 402 2016 00046460 32 000
e dei termini di pagamento, 1) in via principale:A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con CP_2
pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 402 2016
00046460 32000 del 25.01.2017, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 0 6.07.2015 relativi all'anno 2009; B) accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come contributi dovuti alla gestione CP_1
Separata e per l'effetto disporre la cancellazione CP_1
d'ufficio del ricorrente dalla gestione separata a far CP_1
data dal 01 Gennaio 2009; 2) in via subordinata: accertare
l'illegittimità della pretesa contenuta dell'avviso di addebito n.
402 201600046460 32 000 del 25.01.2017, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 06.07.2015, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di
Pag. 3 di 25 legge; 4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
”.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate.
Ha chiesto:” voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta: - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione
Separata, dichiarare la legittimità della pretesa contributiva per cui è causa e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e condannare parte ricorrente al pagamento a favore dell' delle somme dallo stesso portate, ovvero in via CP_1
meramente subordinata, di quelle diverse, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi, come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso, con il favore dell e spese e dei compensi di lite.”
All'udienza del 17/10/2018 al presente procedimento è stato riunito quello con R.G. 81/18 nel quale era stato proposto ricorso avverso avviso di addebito n. 402 2017 00033455 30
000 notificato in data 05.02.18, con valore di titolo esecutivo, per la somma di € 3.026,75 relativo ai contributi dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2010;
Aveva dedotto di essere avvocato iscritto all'Ordine Forense di
Tempio Pausania e di avere ricevuto in data 04.07.2016 comunicazione dell' l' Gestione Separata sede di Sassari, CP_1
Pag. 4 di 25 con la quale l'Istituto aveva provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 chiedendo, nei trenta giorni successivi, il pagamento dell'importo di € 2.913,04
( di cui 1.665,99 a titolo di contributi, ed € 1.247,05 a titolo di sanzioni) per la gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
Aveva eccepito:” insussistenza dei presupposti per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata – interpretazione autentica dell'art. 2, co. 26, l. 335/1995; IL contributo integrativo e' contributo previdenziale a t utti gli effetti;
incostituzionalita' della pretesa dell'i.n.p.s. per assenza del requisito derivante dal combinato disposto degli artt. 36 e
38 della costituzione;
c) difetto di legittimazione attiva dell' ; d) intervenuta prescrizione del diritto;
e) CP_1
illegittimita' della proporzione delle sanzioni applicate. f) carenza dei presupposti fondamentali di legge dell'atto amministrativo;
violazione degli art. 97 e 24 della costituzione;
violazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ; violazione e falsa applicazione degli artt. 7,8,9 e 10 della legge n. 241/90 e s.m.i.; violazione del diritto di partecipazione al procedimento;
violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; difetto di motivazione;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione e falsa applicazione della legge n.
241/1990.
Pag. 5 di 25 Aveva chiesto:” previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 402 2017
00033455 30 000 e dei termini di pagamento, 1) in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia
e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di a nnullamento, dell'avviso di CP_2
addebito n. 402 2017 00033455 30 000 del 05.02.2018, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 04.07.2016 relativi all'anno 2010; B) accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come contributi dovuti alla CP_1
gestione Separata e per l'effetto disporre la CP_1
cancellazione d'ufficio del ricorrente dalla gestione separata
a far data dal 01 Gennaio 2009;2) in via subordinata: CP_1
accertare l'illegittimità della pretesa contenuta dell'avviso di addebito n. 402 2017 00033455 30 000 del 05.02.2018, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 04.07.2016, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
Si era costituita in giudizio l' ed aveva eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate.
Pag. 6 di 25 Aveva chiesto:” in via preliminare: - disporre la riunione del presente procedimento a quello recante n. di R,G. 308/17 poiché connessi soggettivamente ed oggettivamente;
nel merito: - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per
l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Separata, dichiarare la legittimità della pretesa contributiva per cui è causa e, per
l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e condannare parte ricorrente al pagamento a favore dell' delle somme CP_1
dallo stesso portate, ovvero in via meramente subordinata, di quelle diverse, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi, come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di lite”
All'udienza del 19/6/2019 al presente procedimento è stato riunito quello con R.G 47/19 nel quale era stato proposto ricorso avverso avviso di addebito n 402 2018 00049804 87
000 e notificata alla ricorrente il 29.01.19 con valore di titolo esecutivo, per la somma di € 2.509,90 (relativo ai contributi dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2011);
Aveva dedotto di essere un avvocato iscritto all'Ordine Forense di Tempio Pausania e di avere ricevuto in data 06.09.2017 comunicazione dell' Gestione Separata sede di Sassari, di CP_1
avere provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 chiedendo, nei trenta giorni successivi,
Pag. 7 di 25 il pagamento dell'importo di 2.394,58 ( di cui 1.399,33 a titolo di contributi, ed € 995,25 a titolo di sanzioni) per la gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
Aveva dedotto i medesimi motivi di opposizione dei precedenti procedimenti e chiesto:” previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 402
2018 00049804 87 000 e dei termini di pagamento, 1) in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia
e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, d ell'avviso di CP_2
addebito n. 402 2018 00049804 87 000 del 29.01.2019, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 06.09.2017 relativi all'anno 2011;B) accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come contributi dovuti alla CP_1
gestione Separata e per l'effetto disporre la CP_1
cancellazione d'ufficio del ricorrente dalla gestione separata
a far data dal 01 Gennaio 2009; 2) in via subordinata: CP_1
accertare l'illegittimità della pretesa contenuta dell'avviso di addebito n. 402 2018 00049804 87 000 del del 29.01.2019, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del
06.09.2017, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) in via ulteriormente ed estremamen te subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse
Pag. 8 di 25 ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
Si era costituita in giudizio l' ed aveva eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate ed aveva chiesto:” in via preliminare: - disporre la riunione del presente procedimento a quello recante n. di R.G. 308/17 poiché connessi soggettivamente ed oggettivamente;
nel merito:- rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gesti one Separata, dichiarare la legittimità della pretesa contributiva per cui è causa e, per
l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e condannare parte ricorrente al pagamento a favore dell' delle somme CP_1
dallo stesso portate, ovvero in via meram ente subordinata, di quelle risultanti dovute all'esito del giudizio, maggiorate delle somme aggiuntive e degli interessi, come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso, con il favore delle spese
e delle competenze di lite.
Le cause sono state istruite con documenti ed all'udienza odierna, all'esito della Camera di Consiglio sono state decise con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Tanto premesso in ossequio al principio della "ragione più liquida", che consente a l giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui
Pag. 9 di 25 all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può ess ere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ., sent. dell'8 marzo 2017, n.
5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18 -12-2008, n. 29523),
1)-IN RELAZIONE ALL'AVVISO DI ADDEBITO N. 402 2016
00046460 32 000, (anno 2009) va innanzitutto esaminata la eccezione sulla prescrizione del credito contributivo sollevata dall'opponente.
E' utile rammentare, al riguardo, che, a norma del l'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza d el
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9 -bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tu tte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Pag. 10 di 25 Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e
2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se l' convenuto dalla CP_1
data di accertamento dell'omissione contributiva a quella della notifica dell'avviso di addebito impugnato ha adottato e comunicato al contribuente eventuali at ti interruttivi della prescrizione.
In proposito la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza (data ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel caso in cui il lavoratore auton omo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione
Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in con dizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi “” la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per
Pag. 11 di 25 quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, second o la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti pr evidenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa sostenuta dall' sull'assunto che, ai fini della CP_1
quantificazione dell'importo dei contributi, l'Istituto deve necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei redditi presentata dal professionista.
La Cassazione, afferma, infatti, che quest'ultima, essendo mera
"dichiarazione di scienza", non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'ob bligazione
Pag. 12 di 25 tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Così ricostruito il sistema, la S.C. afferma che rimane ininfluente la mancata iscrizione del lavoratore autonomo alla
Gestione Separata e che non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali. Ed infatti, affermano i giudici di legittimità, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui p ossano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Ciò posto, è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito e il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi, o comunque l'accertamento tributario munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina
è una difficolta di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.
In conclusione, viene ri badita la consolidata regola secondo cui:
"l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare,
Pag. 13 di 25 del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento".
Quanto ai contributi relativi all'anno 2009 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2010, ma il DPCM in data 10/6/2010 ha prorogato il pagamento al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
dal 7 luglio 2010 al 5 agosto
2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il predetto DPCM altresì ha previsto che la proroga al 6/7/2010 si applica a coloro che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di s ettore e ai parametri (comma 104 art.1 L.244/2008).
Nel caso in disamina, la ricorrente allega di essere contribuente minimo, circostanza documentale e non contestata da parte resistente.
In conclusione, nel caso che ci occupa, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2009 è la data del
16/6/2010;
Per i contributi relativi all'anno 2009 l'avviso bonario è stato notificato in data 6/7/2015, circostanza documentale e non l , non ha utilmente interrotto il Controparte_3 CP_1
termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dalla ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Pag. 14 di 25 L'eccezione di prescrizione è, quin di, fondata.
2)-IN RELAZIONE ALL'AVVISO DI ADDEBITO N 402 2017
00033455 30 000 notificato in data 05.02.18 (anno 2010)
Occorre evidenziare che i contributi in discorso vengono pretesi dall' ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, CP_1
ai sensi del quale: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dic embre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del Legislatore, il quale - con l'art. 18, comma 12, D.L. n.
98 del 2011, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 - ha chiarito: "L'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n.
335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono CP_1
attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti….
Pag. 15 di 25 Osserva questo GOP che la principale questione di diritto sottesa al presente giudizio è stata recentemente risolta in senso favorevole all' nel senso che "L'unica forma di CP_1
contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire l a forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma
26, L. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12,
D.L. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non collegata all 'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' " CP_1
(Cass. Sez. Lav., 12.12.2018, n. 32167;).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha affermato che: "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professi onale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro
Pag. 16 di 25 beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di CP_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell'avvocato non iscritto alla C.F. alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il solo fatto di essere Pt_2
iscritto all'Albo (Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020, Org_1
n.317;Cass. 4/9/23 n. 25653) alle quali integralmente si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.
Ne deriva che l'attività professionale esercitata dalla odierna ricorrente nell'anno 2010 non può dirsi provvista di adeguata copertura assicurativa, poiché, al di fuori del contributo integrativo, non risulta versato alla alcun contributo Pt_2
idoneo al maturare di una posizione valida ai fini del futuro trattamento pensionistico .
La Suprema Corte ha nuovamente rimarcato che "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione -
l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano
Pag. 17 di 25 esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzion e di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di CP_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, co mma 26, della L. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass ., Sez. L - , Sentenza
n. 24047 del 03/08/2022) e che ", l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione Separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro
5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.
Dunque la produzione di un reddito superiore alla so glia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero -professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di
Pag. 18 di 25 cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determ ina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della
Gestione separata( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
01/09/2023, n. 25598)
Nel caso in esame, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente abbia percepito, ne ll'anno d'imposta
2010, redditi di importo superiori alla soglia prescritta dalla legge in quanto pari ad Euro 6.235,00 (v. dichiarazione dei redditi).
Tale dato contabile rappresenta un chiaro indice della natura non occasionale dell'attività professiona le in questione.
Deve altresì escludersi la maturazione del termine prescrizionale del credito.
In proposito la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza (data ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n . 7836/2016 (secondo cui nel caso in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione
Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perc hé solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi “” la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per
Pag. 19 di 25 quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizion e assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento d ei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa sostenuta dall' sull'assunto che, ai fini della CP_1
quantificazione dell'importo dei contributi, l'Istituto deve necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei redditi presentata dal professionista.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2010 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2011, ma il DPCM 12/5/ 2011 ha prorogato il pagamento al 6/7/2011, e dal 7/7/2011 al 5/8/2011
Pag. 20 di 25 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
Nel caso in disamina, ritenendo questo GOP di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione, (Cass. 07 /11/2022, n.
32682) mutando il precedente orientamento osserva che “ per la decorrenza si deve avere riguardo al primo termine di scadenza che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta;
è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque CP_1
far valere i propri diritti”
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2010 è la data del 6/7/2011;
Per i contributi relativi all'anno 2010 la ricorrente ha ricevuto l'avviso bonario dell' in data 4/7/2016 e quindi in data CP_1
antecedente allo spirare del termine prescrizionale.
Da quanto sopra, consegue che non può ritenersi spirato il termine di prescrizione (dies a quo 6.07.2011) quanto alla contribuzione per cui è causa.
Unica questione meritevole di accoglimento concerne le sanzioni civili, rispetto alle quali questo GOP rileva la pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta nelle more del giudizio: Invero, con sentenza n. 104 del 23 febbraio 202 2, pubblicata il 22 aprile 2022, la Consulta ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla
Pag. 21 di 25 Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L.
20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022
è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato co n la L.
11 marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla di previdenza forense per mancato raggiungimento delle Pt_2
soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L.
20 settembre 1980, n. 576 , tenuti all'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata costituita presso l' , siano esonerati d al CP_1
pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie, ciò determina che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2010 in cui la legge dichiarata incostituzionale, non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente
Pag. 22 di 25 declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili dall' odierna ricorrente in conseguenza del confermato obbligo di sua iscrizione alla gestione separata (in questi termini cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 04/09/2023, n. 25653)
Sulla scorta delle esposte considerazioni e dei principi sinora enunciati, la pretesa contributiva azionata dall' con l'avviso CP_1
di addebito 402 2017 00033455 30 000, relativa all'anno 2010, risulta fondata, a eccezione d elle somme richieste a titolo di sanzioni civili, che vanno dichiarate non dovute.
3- IN RELAZIONE ALL'AVVISO DI ADDEBITO addebito n
402 2018 00049804 87 000 e notificata al ricorrente il 29.01.19
(anno 2011);
Anche per questo procedimento va innanzitutto esaminata la eccezione sulla prescrizione del credito contributivo sollevata dall'opponente ribadendo le medesime motivazioni espresse nei punti precedenti.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2011 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2012, ma il DPC M 6/5/2012 ha prorogato il pagamento al 9/7/2012, e dal 10/7/2012 al
20/8/2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
Nel caso in disamina, ritenendo questo GOP di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione, (C ass. 07/11/2022, n.
32682) osserva che “ per la decorrenza si deve avere riguardo al primo termine di scadenza che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza
Pag. 23 di 25 maggiorazioni di sorta;
è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque far valere i propri diritti” CP_1
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2011 è la data del 9/7/2012;
Per i contributi relativi all'anno 2011 la ricorrente ha ricevuto l'avviso bonario in data 6/9/2017, circostanza documentale e l , non ha utilmente interrotto il Controparte_3 CP_1
termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dalla ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione è, quindi, fondata .
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
La complessità e novità della materia, e la difesa assunta in proprio dalla ricorrente induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
A)-Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso di addebito n. CP_1
402 2016 00046460 32 000 è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla medesima Parte_1
alla Gestione Separata Liberi Professionisti a titolo di
[...] CP_1
contribuzione per l'anno 2009;
Pag. 24 di 25 B)-dichiara non dovute dalla ricorrente le sanzioni civili indicate per l'anno
2010 nell'avviso di addebito n. 402 2017 00033455 30 000 notificato in data 05.02.18
-rigetta, nel resto, la domanda di cancellazione dall'iscrizione d'ufficio nella gestione separata liberi professionisti quanto all'anno 2010;
C)-Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso di addebito n CP_1
402 2018 00049804 87 000 e notificato alla ricorrente il 29.01.19 è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla medesima alla Gestione Separata Liberi Parte_1
Professionisti a titolo di contribuzione per l'anno 2011 CP_1
.- Compensa le spese processuali.
.08/05/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 25 di 25
Sezione Lavoro
N.R.G. 308/2017 (riuniti R.G.81/18;47/19)
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 08/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 15/5 /2017 la ricorrente ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' proponendo ricorso avverso CP_1
provvedimento notificato il 06.07.2015, dall' Gestione CP_1
Separata sede di Sassari, con la quale le era stato comunicato di aver provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2009, alla iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 e a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2009 chiedendo, nei trenta giorni succe ssivi, il pagamento dell'importo di € 2.857,33 ( di cui 1.634,25 a titolo di contributi, ed € 1.223,08 a titolo di sanzioni) calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000; avviso di addebito n. 402 2016 00046460 32 000 notific ato il
25.01.2017 con valore di titolo esecutivo, per la somma di €
3.021,91 relativo ai contributi dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2009;
Ha dedotto di essere avvocato iscritto all'Ordine Forense di
Tempio Pausania;
Ha eccepito: a) insussis tenza dei presupposti per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata – interpretazione autentica dell'art. 2, co. 26, l. 335/1995. B) incostituzionalita' della pretesa dell' per assenza del CP_1
requisito derivante dal combinato dis posto degli artt. 36 e 38 della costituzione. C) difetto di legittimazione attiva dell' d) intervenuta prescrizione del diritto;
e) CP_1
illegittimita' della proporzione delle sanzioni applicate carenza dei presupposti fondamentali di legge dell'atto amm inistrativo;
violazione degli art. 97 e 24 della costituzione;
violazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ; violazione e falsa applicazione degli artt. 7,8,9 e 10 della legge n. 241/90 e s.m.i.; violazione del diritto di parte cipazione al
Pag. 2 di 25 procedimento;
violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; difetto di motivazione;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990.
Ha chiesto: previa conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 402 2016 00046460 32 000
e dei termini di pagamento, 1) in via principale:A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con CP_2
pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 402 2016
00046460 32000 del 25.01.2017, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 0 6.07.2015 relativi all'anno 2009; B) accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come contributi dovuti alla gestione CP_1
Separata e per l'effetto disporre la cancellazione CP_1
d'ufficio del ricorrente dalla gestione separata a far CP_1
data dal 01 Gennaio 2009; 2) in via subordinata: accertare
l'illegittimità della pretesa contenuta dell'avviso di addebito n.
402 201600046460 32 000 del 25.01.2017, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 06.07.2015, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di
Pag. 3 di 25 legge; 4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
”.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate.
Ha chiesto:” voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta: - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione
Separata, dichiarare la legittimità della pretesa contributiva per cui è causa e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e condannare parte ricorrente al pagamento a favore dell' delle somme dallo stesso portate, ovvero in via CP_1
meramente subordinata, di quelle diverse, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi, come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso, con il favore dell e spese e dei compensi di lite.”
All'udienza del 17/10/2018 al presente procedimento è stato riunito quello con R.G. 81/18 nel quale era stato proposto ricorso avverso avviso di addebito n. 402 2017 00033455 30
000 notificato in data 05.02.18, con valore di titolo esecutivo, per la somma di € 3.026,75 relativo ai contributi dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2010;
Aveva dedotto di essere avvocato iscritto all'Ordine Forense di
Tempio Pausania e di avere ricevuto in data 04.07.2016 comunicazione dell' l' Gestione Separata sede di Sassari, CP_1
Pag. 4 di 25 con la quale l'Istituto aveva provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 chiedendo, nei trenta giorni successivi, il pagamento dell'importo di € 2.913,04
( di cui 1.665,99 a titolo di contributi, ed € 1.247,05 a titolo di sanzioni) per la gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
Aveva eccepito:” insussistenza dei presupposti per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata – interpretazione autentica dell'art. 2, co. 26, l. 335/1995; IL contributo integrativo e' contributo previdenziale a t utti gli effetti;
incostituzionalita' della pretesa dell'i.n.p.s. per assenza del requisito derivante dal combinato disposto degli artt. 36 e
38 della costituzione;
c) difetto di legittimazione attiva dell' ; d) intervenuta prescrizione del diritto;
e) CP_1
illegittimita' della proporzione delle sanzioni applicate. f) carenza dei presupposti fondamentali di legge dell'atto amministrativo;
violazione degli art. 97 e 24 della costituzione;
violazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ; violazione e falsa applicazione degli artt. 7,8,9 e 10 della legge n. 241/90 e s.m.i.; violazione del diritto di partecipazione al procedimento;
violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; difetto di motivazione;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneita' dei presupposti di fatto e di diritto;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione e falsa applicazione della legge n.
241/1990.
Pag. 5 di 25 Aveva chiesto:” previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 402 2017
00033455 30 000 e dei termini di pagamento, 1) in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia
e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di a nnullamento, dell'avviso di CP_2
addebito n. 402 2017 00033455 30 000 del 05.02.2018, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 04.07.2016 relativi all'anno 2010; B) accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come contributi dovuti alla CP_1
gestione Separata e per l'effetto disporre la CP_1
cancellazione d'ufficio del ricorrente dalla gestione separata
a far data dal 01 Gennaio 2009;2) in via subordinata: CP_1
accertare l'illegittimità della pretesa contenuta dell'avviso di addebito n. 402 2017 00033455 30 000 del 05.02.2018, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 04.07.2016, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
Si era costituita in giudizio l' ed aveva eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate.
Pag. 6 di 25 Aveva chiesto:” in via preliminare: - disporre la riunione del presente procedimento a quello recante n. di R,G. 308/17 poiché connessi soggettivamente ed oggettivamente;
nel merito: - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per
l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Separata, dichiarare la legittimità della pretesa contributiva per cui è causa e, per
l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e condannare parte ricorrente al pagamento a favore dell' delle somme CP_1
dallo stesso portate, ovvero in via meramente subordinata, di quelle diverse, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi, come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di lite”
All'udienza del 19/6/2019 al presente procedimento è stato riunito quello con R.G 47/19 nel quale era stato proposto ricorso avverso avviso di addebito n 402 2018 00049804 87
000 e notificata alla ricorrente il 29.01.19 con valore di titolo esecutivo, per la somma di € 2.509,90 (relativo ai contributi dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2011);
Aveva dedotto di essere un avvocato iscritto all'Ordine Forense di Tempio Pausania e di avere ricevuto in data 06.09.2017 comunicazione dell' Gestione Separata sede di Sassari, di CP_1
avere provveduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 chiedendo, nei trenta giorni successivi,
Pag. 7 di 25 il pagamento dell'importo di 2.394,58 ( di cui 1.399,33 a titolo di contributi, ed € 995,25 a titolo di sanzioni) per la gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
Aveva dedotto i medesimi motivi di opposizione dei precedenti procedimenti e chiesto:” previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 402
2018 00049804 87 000 e dei termini di pagamento, 1) in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia
e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, d ell'avviso di CP_2
addebito n. 402 2018 00049804 87 000 del 29.01.2019, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del 06.09.2017 relativi all'anno 2011;B) accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come contributi dovuti alla CP_1
gestione Separata e per l'effetto disporre la CP_1
cancellazione d'ufficio del ricorrente dalla gestione separata
a far data dal 01 Gennaio 2009; 2) in via subordinata: CP_1
accertare l'illegittimità della pretesa contenuta dell'avviso di addebito n. 402 2018 00049804 87 000 del del 29.01.2019, nonchè del precedente provvedimento ad esso connesso del
06.09.2017, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) in via ulteriormente ed estremamen te subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse
Pag. 8 di 25 ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
Si era costituita in giudizio l' ed aveva eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate ed aveva chiesto:” in via preliminare: - disporre la riunione del presente procedimento a quello recante n. di R.G. 308/17 poiché connessi soggettivamente ed oggettivamente;
nel merito:- rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gesti one Separata, dichiarare la legittimità della pretesa contributiva per cui è causa e, per
l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e condannare parte ricorrente al pagamento a favore dell' delle somme CP_1
dallo stesso portate, ovvero in via meram ente subordinata, di quelle risultanti dovute all'esito del giudizio, maggiorate delle somme aggiuntive e degli interessi, come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso, con il favore delle spese
e delle competenze di lite.
Le cause sono state istruite con documenti ed all'udienza odierna, all'esito della Camera di Consiglio sono state decise con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Tanto premesso in ossequio al principio della "ragione più liquida", che consente a l giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui
Pag. 9 di 25 all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può ess ere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ., sent. dell'8 marzo 2017, n.
5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18 -12-2008, n. 29523),
1)-IN RELAZIONE ALL'AVVISO DI ADDEBITO N. 402 2016
00046460 32 000, (anno 2009) va innanzitutto esaminata la eccezione sulla prescrizione del credito contributivo sollevata dall'opponente.
E' utile rammentare, al riguardo, che, a norma del l'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza d el
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9 -bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tu tte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Pag. 10 di 25 Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e
2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se l' convenuto dalla CP_1
data di accertamento dell'omissione contributiva a quella della notifica dell'avviso di addebito impugnato ha adottato e comunicato al contribuente eventuali at ti interruttivi della prescrizione.
In proposito la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza (data ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel caso in cui il lavoratore auton omo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione
Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in con dizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi “” la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per
Pag. 11 di 25 quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, second o la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti pr evidenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa sostenuta dall' sull'assunto che, ai fini della CP_1
quantificazione dell'importo dei contributi, l'Istituto deve necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei redditi presentata dal professionista.
La Cassazione, afferma, infatti, che quest'ultima, essendo mera
"dichiarazione di scienza", non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'ob bligazione
Pag. 12 di 25 tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Così ricostruito il sistema, la S.C. afferma che rimane ininfluente la mancata iscrizione del lavoratore autonomo alla
Gestione Separata e che non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali. Ed infatti, affermano i giudici di legittimità, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui p ossano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Ciò posto, è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito e il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi, o comunque l'accertamento tributario munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina
è una difficolta di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.
In conclusione, viene ri badita la consolidata regola secondo cui:
"l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare,
Pag. 13 di 25 del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento".
Quanto ai contributi relativi all'anno 2009 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2010, ma il DPCM in data 10/6/2010 ha prorogato il pagamento al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
dal 7 luglio 2010 al 5 agosto
2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il predetto DPCM altresì ha previsto che la proroga al 6/7/2010 si applica a coloro che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di s ettore e ai parametri (comma 104 art.1 L.244/2008).
Nel caso in disamina, la ricorrente allega di essere contribuente minimo, circostanza documentale e non contestata da parte resistente.
In conclusione, nel caso che ci occupa, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2009 è la data del
16/6/2010;
Per i contributi relativi all'anno 2009 l'avviso bonario è stato notificato in data 6/7/2015, circostanza documentale e non l , non ha utilmente interrotto il Controparte_3 CP_1
termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dalla ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Pag. 14 di 25 L'eccezione di prescrizione è, quin di, fondata.
2)-IN RELAZIONE ALL'AVVISO DI ADDEBITO N 402 2017
00033455 30 000 notificato in data 05.02.18 (anno 2010)
Occorre evidenziare che i contributi in discorso vengono pretesi dall' ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, CP_1
ai sensi del quale: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dic embre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del Legislatore, il quale - con l'art. 18, comma 12, D.L. n.
98 del 2011, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 - ha chiarito: "L'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n.
335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono CP_1
attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti….
Pag. 15 di 25 Osserva questo GOP che la principale questione di diritto sottesa al presente giudizio è stata recentemente risolta in senso favorevole all' nel senso che "L'unica forma di CP_1
contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire l a forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma
26, L. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12,
D.L. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non collegata all 'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' " CP_1
(Cass. Sez. Lav., 12.12.2018, n. 32167;).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha affermato che: "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professi onale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro
Pag. 16 di 25 beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di CP_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell'avvocato non iscritto alla C.F. alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il solo fatto di essere Pt_2
iscritto all'Albo (Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020, Org_1
n.317;Cass. 4/9/23 n. 25653) alle quali integralmente si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.
Ne deriva che l'attività professionale esercitata dalla odierna ricorrente nell'anno 2010 non può dirsi provvista di adeguata copertura assicurativa, poiché, al di fuori del contributo integrativo, non risulta versato alla alcun contributo Pt_2
idoneo al maturare di una posizione valida ai fini del futuro trattamento pensionistico .
La Suprema Corte ha nuovamente rimarcato che "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione -
l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano
Pag. 17 di 25 esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzion e di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di CP_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, co mma 26, della L. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass ., Sez. L - , Sentenza
n. 24047 del 03/08/2022) e che ", l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione Separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro
5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.
Dunque la produzione di un reddito superiore alla so glia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero -professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di
Pag. 18 di 25 cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determ ina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della
Gestione separata( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
01/09/2023, n. 25598)
Nel caso in esame, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente abbia percepito, ne ll'anno d'imposta
2010, redditi di importo superiori alla soglia prescritta dalla legge in quanto pari ad Euro 6.235,00 (v. dichiarazione dei redditi).
Tale dato contabile rappresenta un chiaro indice della natura non occasionale dell'attività professiona le in questione.
Deve altresì escludersi la maturazione del termine prescrizionale del credito.
In proposito la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza (data ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n . 7836/2016 (secondo cui nel caso in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione
Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perc hé solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi “” la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per
Pag. 19 di 25 quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizion e assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento d ei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa sostenuta dall' sull'assunto che, ai fini della CP_1
quantificazione dell'importo dei contributi, l'Istituto deve necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei redditi presentata dal professionista.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2010 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2011, ma il DPCM 12/5/ 2011 ha prorogato il pagamento al 6/7/2011, e dal 7/7/2011 al 5/8/2011
Pag. 20 di 25 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
Nel caso in disamina, ritenendo questo GOP di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione, (Cass. 07 /11/2022, n.
32682) mutando il precedente orientamento osserva che “ per la decorrenza si deve avere riguardo al primo termine di scadenza che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta;
è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque CP_1
far valere i propri diritti”
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2010 è la data del 6/7/2011;
Per i contributi relativi all'anno 2010 la ricorrente ha ricevuto l'avviso bonario dell' in data 4/7/2016 e quindi in data CP_1
antecedente allo spirare del termine prescrizionale.
Da quanto sopra, consegue che non può ritenersi spirato il termine di prescrizione (dies a quo 6.07.2011) quanto alla contribuzione per cui è causa.
Unica questione meritevole di accoglimento concerne le sanzioni civili, rispetto alle quali questo GOP rileva la pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta nelle more del giudizio: Invero, con sentenza n. 104 del 23 febbraio 202 2, pubblicata il 22 aprile 2022, la Consulta ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla
Pag. 21 di 25 Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L.
20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022
è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato co n la L.
11 marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla di previdenza forense per mancato raggiungimento delle Pt_2
soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L.
20 settembre 1980, n. 576 , tenuti all'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata costituita presso l' , siano esonerati d al CP_1
pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie, ciò determina che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2010 in cui la legge dichiarata incostituzionale, non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente
Pag. 22 di 25 declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili dall' odierna ricorrente in conseguenza del confermato obbligo di sua iscrizione alla gestione separata (in questi termini cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 04/09/2023, n. 25653)
Sulla scorta delle esposte considerazioni e dei principi sinora enunciati, la pretesa contributiva azionata dall' con l'avviso CP_1
di addebito 402 2017 00033455 30 000, relativa all'anno 2010, risulta fondata, a eccezione d elle somme richieste a titolo di sanzioni civili, che vanno dichiarate non dovute.
3- IN RELAZIONE ALL'AVVISO DI ADDEBITO addebito n
402 2018 00049804 87 000 e notificata al ricorrente il 29.01.19
(anno 2011);
Anche per questo procedimento va innanzitutto esaminata la eccezione sulla prescrizione del credito contributivo sollevata dall'opponente ribadendo le medesime motivazioni espresse nei punti precedenti.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2011 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2012, ma il DPC M 6/5/2012 ha prorogato il pagamento al 9/7/2012, e dal 10/7/2012 al
20/8/2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
Nel caso in disamina, ritenendo questo GOP di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione, (C ass. 07/11/2022, n.
32682) osserva che “ per la decorrenza si deve avere riguardo al primo termine di scadenza che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza
Pag. 23 di 25 maggiorazioni di sorta;
è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque far valere i propri diritti” CP_1
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2011 è la data del 9/7/2012;
Per i contributi relativi all'anno 2011 la ricorrente ha ricevuto l'avviso bonario in data 6/9/2017, circostanza documentale e l , non ha utilmente interrotto il Controparte_3 CP_1
termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dalla ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione è, quindi, fondata .
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
La complessità e novità della materia, e la difesa assunta in proprio dalla ricorrente induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
A)-Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso di addebito n. CP_1
402 2016 00046460 32 000 è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla medesima Parte_1
alla Gestione Separata Liberi Professionisti a titolo di
[...] CP_1
contribuzione per l'anno 2009;
Pag. 24 di 25 B)-dichiara non dovute dalla ricorrente le sanzioni civili indicate per l'anno
2010 nell'avviso di addebito n. 402 2017 00033455 30 000 notificato in data 05.02.18
-rigetta, nel resto, la domanda di cancellazione dall'iscrizione d'ufficio nella gestione separata liberi professionisti quanto all'anno 2010;
C)-Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso di addebito n CP_1
402 2018 00049804 87 000 e notificato alla ricorrente il 29.01.19 è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla medesima alla Gestione Separata Liberi Parte_1
Professionisti a titolo di contribuzione per l'anno 2011 CP_1
.- Compensa le spese processuali.
.08/05/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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