Decreto cautelare 24 marzo 2020
Sentenza 8 febbraio 2021
Sentenza 7 maggio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Decreto presidenziale 10 dicembre 2021
Accoglimento
Sentenza 1 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 11 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 12 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 13 dicembre 2023
FATTO 1. Con il ricorso in esame, notificato il 2 agosto 2023, la società Biosensors International Italia s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza 19 luglio 2023, n. 465, con la quale il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. I, in accoglimento del ricorso R.G. n. 264/2023 proposto dalla società Eu Kon s.r.l., ha annullato, nei limiti e nei sensi di cui alla motivazione, la determina n. 191 del 16 marzo 2023 con la quale la Intercent-ER - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici ha aggiudicato in favore della odierna appellante Biosensors International Italia s.r.l. la fornitura del lotto n. 2, concernente la fornitura di "Valvole aortiche percutanee con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, decreto cautelare 24/03/2020, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2020
N. 00823/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2020, proposto da:
NO NN, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Ricciardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 8;
contro
A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rappresentante Commissario pro tempore avv. Luigi Stefano Sorvino, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Uccello e Carla D’Alterio, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli presso la sede centrale A.R.P.A.C. alla Via Vicinale S. M. del Pianto;
nei confronti
Cau IE e GR IA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
della deliberazione del Commissario n. 767 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l’ARPA Sardegna e l’ARPA Campania per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente ambientale ruolo tecnico, meteorologo - contratto Collettivo Nazionale Area III SSN, nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti comunque connessi e/o preparatori tra i quali tutti gli atti istruttori a supporto della delibera impugnata.
Vista l’istanza di misure cautelari di cui al ricorso;
Viste le disposizioni straordinarie di cui all’art. 84 co. 1 e 2 del DL n. 18 del 17.3.2020, a mente del quale le udienze pubbliche e camerali fissate nel periodo dal 8 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate di ufficio a data successiva e le domande cautelari relative a procedimenti, promossi o pendenti in detto periodo temporale sono decise con decreto monocratico, con il rito di cui all’art. 56 cpa, fissando la relativa trattazione collegiale ad una data immediatamente successiva al 15.4.2020, mentre in caso di accoglimento della domanda cautelare la fissazione è disposta alla prima camera di consiglio successiva alla data del 6.4.2020;
Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 12 del 18.3.2020;
Visto il decreto del Presidente della Terza Sezione n. 7 in data 20.3.2020, con il quale è stato delegato per l'adozione del decreto monocratico il Magistrato già designato quale relatore per la trattazione collegiale nella camera di consiglio di riferimento;
Ritenuto che, impregiudicato l’esame delle eccezioni di difetto di giurisdizione e carenza di interesse sollevate dall’ARPAC, non appaiono prima facie profili di sufficiente fondatezza del ricorso, essendo stata pubblicizzata la procedura con il coinvolgimento delle amministrazioni interessate e avendo l’ARPA Lazio disatteso la richiesta di utilizzo delle proprie graduatorie (nota prot. n. 71339 del 12/11/2019);
Considerato in ogni caso che non ricorre l’estrema gravità ed urgenza, avendo l’ARPAC rappresentato che alcun contratto di lavoro è stato sottoscritto;
Ritenuto che la CC per la trattazione collegiale va fissata al 21 aprile 2020;
P.Q.M.
respinge la domanda cautelare e fissa per la trattazione collegiale la CC del 21 aprile 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 24 marzo 2020.
| Il Consigliere delegato |
| Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO