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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/11/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1452 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
(P. Iva Controparte 1 P.IVA 1 ), con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone N. 17, in persona del legale rappresen- tante Controparte 2 (CF: ), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente C.F. 1
atto, dall'Avv. Mariella Billi del Foro di Perugia (C.F.:
), indirizzo p.e.c. per le comu- C.F. 2 nicazioni di legge Email 1 ed elettivamente domiciliata presso di lei in Tuoro Sul
Trasimeno (PG), Via Console Flaminio n. 64/E
-ATTRICE-
CONTRO
) e ivi residente in [...]
,nato a [...] il [...] (CF: C.F. 3 Controparte_3
Alessandro RI n. 22 int. 3 e a seguito del decesso dello stesso all'Erede Persona 1
residente a [...], Controparte 4 nato a [...] il [...]
,
) e residente in [...] int. 5, Parte 1 nata (CF: C.F. 4
a Roma il 13/07/1945 (CF: C.F. 5 ) e ivi residente in [...] int. 5, e
Parte 2 nata a Chiesa in [...] il [...] (CF: C.F. 6 ) e residente in [...],
OGGETTO: Pagamento compensi professionali CONCLUSIONI: Come all'udienza del 8.10.2025 con termini per memorie e repliche ex art. 189 c.p.c. antecedenti detta udienza FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 28.6.2024 1' Parte_3
[...] (P. Iva P.IVA 1 ), con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone
N. 17, in persona del legale rappresentante Controparte 2 (CF: C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Mariella Billi del Foro di Perugia (C.F.:
), indirizzo p.e.c. per le comunicazioni di leggeC.F. 2 Email 1 ed elettivamente domiciliata presso di lei in Tuoro Sul Trasimeno (PG), Via Console Flaminio n. 64/E conve- niva in giudizio i Sigg.ri Controparte_3 nato a [...] il [...] (CF: C.F. 3
,nato a [...] e ivi residente in [...] int. 3, Controparte_4
) e residente in [...] int. 5, (SI) il 18/12/1943 (CF: C.F. 4
Parte 1 nata a [...] il [...] (CF: C.F. 5 1) e ivi residente in [...]"
nata a Chiesa in [...] il [...] (CF: RI n. 22 int. 5, e Parte 2
) e residente in [...],al fine di sentir accogliere le seguenti con- C.F._6 clusioni: In via principale accertare e dichiarare il diritto dell' Parte 3
[...] di acquisire a titolo di usucapione i terreni censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) al catasto Foglio 10 part. 37 e 122, Foglio 18 part. 39, Foglio 32 part. 95 e 97, Foglio 33 part. 231, intestate ai Sigg.ri Controparte_3 , Controparte_4 Parte 1 e Parte 2 ; con vittoria di spese e com- pensi professionali del giudizio.
Asseriva l'attrice che i convenuti, come indicati e generalizzati, erano proprietari del seguente compendio immobiliare
☐ Comune di Passignano sul Trasimeno (PG), Loc. Piandimarte:
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 10, particelle n. 2-3-4-5-9-11-12-14-15-16-17-18-19-33-35-
36-37-39-72-73-83-110-111-112-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-127-142;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 11, particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50-51-52-53-54-55-56-57-58-59;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 12, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22;
terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 14, particelle n. 9-16-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-36-
37-38-39-58-59-60-65-66-67-68-69;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 15, particelle n. 3-5-6-7-8-9-10-18-19-20-21-22-23-24-25-
26-27-28-29-30-31-33-38-39-40-41-52-53-54-55-57-71-74-77;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 16, particelle n. 7-14-21-24-25;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 18, particelle n. 39-53-55-56;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 19, particelle n. 2-85;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 35;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 32, particelle n. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-29-33-64-
65-69-96-97;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 33, particelle n. 88-110-113-114, 231;
Comune di CI CC (PG):
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 34, particelle n. 24-25-37-38-41-42-43-44-45-59-60-61-137;
☐ Comune di Umbertide (PG):
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 178, particelle n. 42-43-44;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 179, particelle n. 2-3-4-7-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 180, particelle n. 68-69-70-80-81-87-88-89-90;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 181, particelle n. 36-77;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 185, particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-46-47-48; che tale proprietà immo- biliare, oggetto di esecuzione immobiliare, veniva acquistata nell'anno 1996 dalla azienda Selva Nuova s.n.c. di BA ER e AN SA, di cui al decreto di trasferimento immobili del 27/05/1996 (Doc. 2);
- che a sua volta il Sig. Controparte 2 , legale rappresentante dell' Controparte 1 e i suoi figli
Persona 2 e Controparte 5 , acquistavano con più atti consecutivi l'intero compendio immobiliare della proprietà AN, atti che si sono susseguiti dal 2008 al 2012 e l'intera proprietà agricola veniva quindi coltivata ininterrottamente, pacificamente ed in completa buona fede, in virtù di titoli astrattamente idonei al trasferimento anche delle particelle oggetto di usucapione, dal nucleo
Controparte 2, padre, e CP 2 e CP 5 figli), sotto le denominazioni societariefamiliare CP 2
di cui agli atti di compravendita che venivano allegati.
Continuava parte attrice sostenendo che, attualmente, l'intera proprietà agricola acquisita dal Sig. CP 6
[...] e dai figli Per 2 e CP 5 era confluita nella società dagli stessi costituita, denominata
[...]
, con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte Controparte 1 effettuare dei lavori Controparte 7- Castel Rigone N. 17 e che recentemente, intendendo l' sulle particelle agricole/boschive, veniva a conoscenza che queste, pur essendo state coltivate nel corso degli anni dagli acquirenti, in quanto facenti parte della proprietà venduta con l'esecuzione immobiliare, risultavano ancora intestate ai Sigg.ri Controparte 3 , Controparte 4 Parte 1 e Parte 2 e specifi- catamente le particelle in questione erano i terreni censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG): al -
Foglio 10, particelle n. 37-122; al Foglio 18, particella n. 39; al Foglio 32, particelle n. 95-97 e al Foglio 33, particella n. 231., particelle che parte attrice presumeva non furono inserite nell'atto di aggiudicazione del
27/05/1996 solo per mero errore, ma di fatto, facendo parte dell'intera proprietà acquistata all'asta, gli acqui- renti, in completa buona fede, in virtù del titolo astrattamente idoneo di compravendita, pacificamente e inin- terrottamente le hanno sempre curate e coltivate, considerandole proprie e sostenendo tutte le spese relative alla manutenzione anche di dette particell e quindi che era intenzione dell'attrice Controparte 1
"in persona del legale rappresentanteMoretti CP 2 , vedersi riconosciuta la piena
[...] proprietà delle particelle di cui sopra, in quanto vi era il possesso uti dominus, pubblico e indisturbato delle stesse da parte dell'istante dal 2008, in virtù di titoli astrattamente idonei a trasferire la proprietà di terreni agricoli e boschivi, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge per richiedere l'accertamento dell'interve- nuta usucapione “abbreviata" e di conseguenza l'acquisto della proprietà delle particelle agricole e boschive censite nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) al catasto Foglio 10 part. 37 e 122, Foglio 18 part. 39,
Foglio 32 part. 95 e 97, Foglio 33 part. 231 considerato che Controparte_3 , Controparte 4 و Parte 1
Parte 2 non hanno mai rivendicato la proprietà di tali particelle, né tantomeno le hanno occupate, e coltivate o comunque hanno provveduto alla manutenzione delle stesse, in quanto ovviamente essendo appez- zamenti di terreni circondati da terreni legittimamente trasferiti e facenti parte tutti del compendio pignorato, sono stati sempre ritenuti da tutti legittimamente trasferiti con l'atto di vendita.
Parte attrice quindi, previa dichiarazione ex art 163 comma 3 n.3 bis con la quale affermava "...che, ai sensi dell'art. 163, co. 3 n.
3-bis, la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132) e che tale condizione è stata soddisfatta in quanto l'attrice in data 26/09/2022 inoltrava domanda di mediazione all'Organismo Resolutia di Perugia, mediazione che si concludeva, dopo vari incontri, in data
12/01/2023 in maniera negativa (Doc. 10)". concludeva come segue: "- In via principale accertare e dichiarare il diritto dell' di acquisire a titolo di usucapione i terreniControparte_1 censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) al catasto Foglio 10 part. 37 e 122, Foglio 18 part. 39, Foglio 32 part. 95 e 97, Foglio 33 part. 231, intestate ai Sigg.ri Controparte_3 Controparte 4 , Pt 1
Parte 2 ; Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio."
[...] e
Con ordinanza del 15.10.2024 il Giudice, verificata la regolare evocazione in giudizio dei convenuti da parte della Società attrice e la mancata tempestiva costituzione degli stessi,ne dichiarava la contumacia, fissava quale prima udienza di trattazione il giorno 15.1.2025 e concedeva i termini di cui all'art. 171 ter per il deposito delle memorie integrative.
All'udienza di cui sopra veniva disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo agli eredi del defunto
Controparte_3 nel rispetto del termine a comparire e il giudizio veniva rinviato al 26.3.2025 dove, verificata la regolarità dell'instaurarsi del contraddittorio,il Giudice ammetteva e prove cgieste da parte attrice e fissava per l'espletamento l'udienza del 18.6.2025, alll'esito del quale veniva disposta l'udienza del
15.10.2025 per discussione, con termini antecedenti la stessa ex art. 189 c.p.c. per deposito di memorie di precisazione conclusioni, conclusive e repliche.
A detta udienza il Giudice riservava la decisione.
Ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione..
La disposizione disciplina una peculiare forma di usucapione speciale, specialità che consiste nel fatto che ne viene regolata nella stessa sede l'usucapione ordinaria,al primo comma e quella speciale o abbreviata al comma
2 di fondi rustici con annessi fabbricati e il fine è la tutela dei possessori piccoli fondi rustici,che spesso si occupano anche della coltivazione del fondo medesimo,, situati in Comuni qualificati montani dalla legge.
Quanto sopra è suffragato dal minore termine richiesto per la realizzazione dell'effetto acquisitivo collegato all'usucapione di tali fondi,quindici anni per l'usucapione ordinaria, cinque anni per l'usucapione speciale o abbreviata e dalla previsione di altre misure che facilitino la regolarizzazione del titolo di proprietà in quanto i fondi in esame sono generalmente ubicati in zone montane, tali da rendere complicata la prova della proprietà degli stessi.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, ma aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.
Secondo quanto stabilito dalla Giurisprudenza, l'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla 1. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il pre- detto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produtti- vità, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola orga- nizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione. (Cassazione civile sez. II - 14/12/2022, n.
36626) e ai fini dell'operatività dell'usucapione speciale, disciplinata dall'articolo 1159-bis del codice civile, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che sia destinato in concreto,
all'attività agraria, in quanto detta usucapione può avere per oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata, destinata e ordinata a una propria vicenda produttiva. Da ciò deriva che la norma contenuta nell'articolo 1159-bis del codice civile non è applicabile né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella ordinaria di cui all'articolo 1158 del codice civile, né in base ad un'inter- pretazione estensiva, in ragione delle finalità perseguite dal legislatore. (Tribunale - Potenza, 07/09/2021, n.
963)
Nello specifico, l'Umbria è contraddistinta da una complessa orografia, dove ad elevate catene montuose si alternano estesi ambiti collinari e vaste pianure alluvionali e la definizione di "territori montani" nasce con la
Legge 25 luglio 1952, n. 991 che all'art. 1,modificato dall'articolo unico della L.30 luglio 1957, n.657, detta i criteri di classificazione basati sull'altitudine e sul reddito imponibile medio per ettaro,la montanità "legale", come sopra definita, si estende per circa l'87% della superficie totale regionale tanto che, dei 92 comuni umbri,
91 sono classificati totalmente montani.
Parte attrice ha dimstrato, con la produzione della Nota di Trascrizione N.RP 8286 del 1991 della scrittura privata autenticata dal Notaio Per 3 di Perugia con la quale la Parte 4 società Parte 2 ecooperativa a responsabilità limitata cedeva ai Sig.ri Controparte 3 ,coniugato con
Controparte_4 coniugato con CP 8 tutti i terreni agricoli ivi descritti e posti in Comune di Passi- gnano su Trasimeno, in Comune di Umbertide, in Comune di CI CC, il Decreto di Trasferimento
all'aggiudicatario SELVA NUOVA S.N.C. di BA ER e AN SA del 5.4.1996 di immobili espropriati promossa innanzi il Tribunale di Perugia nei confronti di Parte 4 و[...]
Parte 5 e Controparte 4 i terreni con case coloniche siti nei comuni di Passignano sul Trasimeno,
CI CC e Umbertide, l'atto notarile Dr. Per_4 del 10.12.2008 Rep.n.8768 Racc.n.5315 con il quale i Soci della e AN SA ven- Controparte_9 gli appezzamenti agricoli integrati da FA posti in Comune di devano a Controparte_5
Passignano sul Trasimeno come ad essi pervenuti con Decreto di Trasferimento Immobili del Tribunale di
Perugia del 27.5.1996 trascritto il 29.5.1996 e successiva rettifica del 28.2.2000,il Rogito Notaio Persona 5
[...] di Roma con il quale, in data 17.4.2010 1' CP 10 vendeva a Persona 2 il fondo posto in agro del Comune di Passignano sul Trasmeno,il fondo sito in Comune di CI CC come descritti nell'atto, il Rogito del 9.5.2012 Notaio Dr. CP_11 Persona 6 di Perugia con il quale l' deva a quali soci della società semplice Parte 6 Controparte_5 e CP_12 il fondo con annesso fabbricato posto in Controparte 13
[...]
Comune di Passignano sul Trasimeno già di proprietà della Controparte 14
SA gli appezzamenti di terreno agricolo ricadenti
[...] di Controparte 15 in Comune di Passignanosul Trasimeno ed Umbertide, come catastalemente identificati nel Rogito ed in- fine,con Controparte 16 in Passignano sul Trasimeno Controparte_5 CP_17 'Controparte_2
e Persona 2 i primi tre quali soci della soxietà Parte 7
,deliberavano un aumento del capitale sociale del quale si faceva carico CP 18
[...]
[...] che conferiva nela società l'azieda agrariaa di cui era titolare sita in Passignano sul Trasimeno con fondi rustici ivi posti e a CI CC come descritti nell'atto e negli allegati.
Per questo, l'attuale parte attrice Parte 3
[...] (P. Iva P.IVA 1 ), con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone
N. 17, in persona del legale rappresentante Controparte_2 e segnatamente il medesimo ed i suoi figli, Per_2
[...] e Controparte_5 , tramite gli atti sopra indicati risulta proprietaria dei seguenti terreni
Comune di Passignano sul Trasimeno (PG), Loc. Piandimarte:
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 10, particelle n. 2-3-4-5-9-11-12-14-15-16-17-18-19-33-35-
36-37-39-72-73-83-110-111-112-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-127-142;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 11, particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50-51-52-53-54-55-56-57-58-59;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 12, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 14, particelle n. 9-16-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-36-
37-38-39-58-59-60-65-66-67-68-69;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 15, particelle n. 3-5-6-7-8-9-10-18-19-20-21-22-23-24-25-
26-27-28-29-30-31-33-38-39-40-41-52-53-54-55-57-71-74-77;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 16, particelle n. 7-14-21-24-25;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 18, particelle n. 39-53-55-56;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 19, particelle n. 2-85;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 35;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 32, particelle n. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-29-33-64-
65-69-96-97;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 33, particelle n. 88-110-113-114, 231;
Comune di CI CC (PG):
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 34, particelle n. 24-25-37-38-41-42-43-44-45-59-60-61-137;
☐ Comune di Umbertide (PG):
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 178, particelle n. 42-43-44;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 179, particelle n. 2-3-4-7-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 180, particelle n. 68-69-70-80-81-87-88-89-90;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 181, particelle n. 36-77; -terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 185, particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-46-47-48 e quindi l'intero compen- dio immobiliare della proprietà AN, con atto che si sono susseguiti a far data dal 10.12.2008.
A questo punto l'attrice sostiene di aver posseduto e goduto,da tale data, pacificamente pubblicamente quali proprietari i seguenti terreni agricoli censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG): - Foglio 10, par- ticelle n. 37-122; - Foglio 18, particella n. 39; - Foglio 32, particelle n. 95-97; - Foglio 33, particella n. 231; che risultano ancora catastalmente intestati agli esecutati Controparte 3 , Controparte 4 و Parte 1 e
mogli degli stessi in regime di comunione dei beni e che, evidentemente, non risultando Parte 2
né essendo stato provato il contrario dagli aventi diritto attuali intestatari castali, non sono stati ricompresi nel decreto di trasferimento a seguito dell'esecuzione immobiliare nei confronti di Controparte 3 e CP 4
[...] esteso anche ai rispettivi coniugi CP 19 e Parte 2 ,on provvedimento emesso a cor- rezione ed integrazione del detto Decreto di Trasferimento dal G.E. in data 28.2.2000.ed essendo che detti terreni hanno tutti destinazione agricola, sono posti in Comune montano e fanno parte dell'azienda faunistico venatoria inserita nell'azienda agricola di parte attrice agli stessi pervenuta tramite successivi atti pubblici di trasferimento dal 2008, terreni posseduti e goduti in modo pieno, pubblico e pacifico dalla stessa per oltre 15 anni, come peraltro confermato di testi escussi nel presente giudizio, soprattutto il Geom. Testimone 1
وche mai che ha affermato di conoscere i luoghi da quando erano dell' Parte 8 erano stati recintati o avevano segni di distinzione o separazione, che mai gli attuali convenuti erano stati visti operare sugli stessi né erano conosciuti dai testi e che i terreni di cui si discute erano ricompresi nell'azienda di parte attrice.
I convenuti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti in esso, non hanno contestato o confutato le pretese di parte attrice né hanno dimostrato la mancanza del diritto dalla stessa vantato e se anche non lo hanno formalmente contestato in questa sede, tuttavia, essendo stati regolarmente evocati in mediazione, tale procedimento ha avuto esito negativo "..per l'impossibilità di addivenire ad un accordo stante la distanza tra le posizioni delle posizioni delle parti..” come da verbale del 12.1.2023,senza che siano state addotte le moti- vazioni di tale disaccordo che ha indotto parte attrice a promuovere la presente controversia, così che i conve- nuti vanno ritenuti soccombenti e quindi vanno condannati alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice come liquidate in dispositivo in quanto la mancata partecipazione non elimina la responsabilità di aver dato origine alla lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr. Alberta Balloni definitivamente prounciando sulla domanda proposta dall' Controparte 1 (P. Iva P.IVA 1 ), con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone N. 17, in per- sona del legale rappresentante Controparte 2 (CF: C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta C.F. 2 )),delega in calce al presente atto, dall'Avv. Mariella Billi del Foro di Perugia (C.F.:
Email 1 ed elettivamente domici-indirizzo p.e.c. per le comunicazioni di legge liata presso di lei in Tuoro Sul Trasimeno (PG), Via Console Flaminio n. 64/E
contro
CP 3
) e ivi residente in [...][...] nato a [...] il [...] (CF:
n. 22 int. 3 e a seguito del decesso dello stesso, dell'Erede Persona 1 (C.F
C.F. 7 ).residente a [...], Controparte_4 nato a Torrita
) e residente in [...] di Siena (SI) il 18/12/1943 (CF: C.F. 4
C.F. 5 ) e ivi residente in [...]int. 5, Parte 1 nata a [...] il [...] (CF: "
dro RI n. 22 int. 5, e nata a Chiesa in [...] il [...] (CF: Parte 2
) e residente in [...],a scioglimento della riserva che precede: C.F. 6
Accoglie la domanda e per l'effetto, visto l'art. 1159 bis 1 comma c.c. dichiara, in favore dell' dall' CP 1
Controparte 1 (P. Iva P.IVA 1 ), con sede in Passi-
gnano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone N. 17, in persona del legale rappresentante [...]
), e nei confronti di Controparte_3 nato a Roma il CP 20 (CF: C.F. 1
) e ivi residente in [...] int. 3 e a seguito del 18/02/1942 (CF: C.F. 3
decesso dello stesso, dell'Erede Persona 1 (C.F C.F. 7 ).residente a [...], nato a [...] il [...] (CF: Controparte 4
,
) e residente in [...] int. 5, Parte 1 nata a [...] C.F. 4
il 13/07/1945 (CF: C.F. 5
) e ivi residente in [...] int. 5, e
[...]
" C.F. 6 ) e residente in[...]2 nata a Chiesa in [...] il [...] (CF:
Roma, Via Australia n. 12,l'intervenut acquisto per usucapione dei seguenti terreni agricoli censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG): - Foglio 10, particelle n. 37-122; - Foglio 18, particella n. 39; - Foglio 32, particelle n. 95-97; - Foglio 33, particella n. 231 che risultano ancora catastalmente intestati a Controparte 3 ,
Controparte 4 Parte 2 per averli goduti e posseduti in modo pieno, pubblico
, Parte_1 e
e pacifico quali proprietari per oltre 15 anni;
CONDANNA i convenuti in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali determinate come segue:€.325,53 per spese,€.5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA,CAP e Rim- borso Forfetario come per legge:
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e ad effettuare tutte le relative annotazioni e volturazioni.
Perugia 4.11.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1452 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
(P. Iva Controparte 1 P.IVA 1 ), con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone N. 17, in persona del legale rappresen- tante Controparte 2 (CF: ), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente C.F. 1
atto, dall'Avv. Mariella Billi del Foro di Perugia (C.F.:
), indirizzo p.e.c. per le comu- C.F. 2 nicazioni di legge Email 1 ed elettivamente domiciliata presso di lei in Tuoro Sul
Trasimeno (PG), Via Console Flaminio n. 64/E
-ATTRICE-
CONTRO
) e ivi residente in [...]
,nato a [...] il [...] (CF: C.F. 3 Controparte_3
Alessandro RI n. 22 int. 3 e a seguito del decesso dello stesso all'Erede Persona 1
residente a [...], Controparte 4 nato a [...] il [...]
,
) e residente in [...] int. 5, Parte 1 nata (CF: C.F. 4
a Roma il 13/07/1945 (CF: C.F. 5 ) e ivi residente in [...] int. 5, e
Parte 2 nata a Chiesa in [...] il [...] (CF: C.F. 6 ) e residente in [...],
OGGETTO: Pagamento compensi professionali CONCLUSIONI: Come all'udienza del 8.10.2025 con termini per memorie e repliche ex art. 189 c.p.c. antecedenti detta udienza FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 28.6.2024 1' Parte_3
[...] (P. Iva P.IVA 1 ), con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone
N. 17, in persona del legale rappresentante Controparte 2 (CF: C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Mariella Billi del Foro di Perugia (C.F.:
), indirizzo p.e.c. per le comunicazioni di leggeC.F. 2 Email 1 ed elettivamente domiciliata presso di lei in Tuoro Sul Trasimeno (PG), Via Console Flaminio n. 64/E conve- niva in giudizio i Sigg.ri Controparte_3 nato a [...] il [...] (CF: C.F. 3
,nato a [...] e ivi residente in [...] int. 3, Controparte_4
) e residente in [...] int. 5, (SI) il 18/12/1943 (CF: C.F. 4
Parte 1 nata a [...] il [...] (CF: C.F. 5 1) e ivi residente in [...]"
nata a Chiesa in [...] il [...] (CF: RI n. 22 int. 5, e Parte 2
) e residente in [...],al fine di sentir accogliere le seguenti con- C.F._6 clusioni: In via principale accertare e dichiarare il diritto dell' Parte 3
[...] di acquisire a titolo di usucapione i terreni censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) al catasto Foglio 10 part. 37 e 122, Foglio 18 part. 39, Foglio 32 part. 95 e 97, Foglio 33 part. 231, intestate ai Sigg.ri Controparte_3 , Controparte_4 Parte 1 e Parte 2 ; con vittoria di spese e com- pensi professionali del giudizio.
Asseriva l'attrice che i convenuti, come indicati e generalizzati, erano proprietari del seguente compendio immobiliare
☐ Comune di Passignano sul Trasimeno (PG), Loc. Piandimarte:
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 10, particelle n. 2-3-4-5-9-11-12-14-15-16-17-18-19-33-35-
36-37-39-72-73-83-110-111-112-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-127-142;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 11, particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50-51-52-53-54-55-56-57-58-59;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 12, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22;
terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 14, particelle n. 9-16-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-36-
37-38-39-58-59-60-65-66-67-68-69;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 15, particelle n. 3-5-6-7-8-9-10-18-19-20-21-22-23-24-25-
26-27-28-29-30-31-33-38-39-40-41-52-53-54-55-57-71-74-77;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 16, particelle n. 7-14-21-24-25;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 18, particelle n. 39-53-55-56;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 19, particelle n. 2-85;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 35;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 32, particelle n. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-29-33-64-
65-69-96-97;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 33, particelle n. 88-110-113-114, 231;
Comune di CI CC (PG):
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 34, particelle n. 24-25-37-38-41-42-43-44-45-59-60-61-137;
☐ Comune di Umbertide (PG):
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 178, particelle n. 42-43-44;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 179, particelle n. 2-3-4-7-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 180, particelle n. 68-69-70-80-81-87-88-89-90;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 181, particelle n. 36-77;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 185, particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-46-47-48; che tale proprietà immo- biliare, oggetto di esecuzione immobiliare, veniva acquistata nell'anno 1996 dalla azienda Selva Nuova s.n.c. di BA ER e AN SA, di cui al decreto di trasferimento immobili del 27/05/1996 (Doc. 2);
- che a sua volta il Sig. Controparte 2 , legale rappresentante dell' Controparte 1 e i suoi figli
Persona 2 e Controparte 5 , acquistavano con più atti consecutivi l'intero compendio immobiliare della proprietà AN, atti che si sono susseguiti dal 2008 al 2012 e l'intera proprietà agricola veniva quindi coltivata ininterrottamente, pacificamente ed in completa buona fede, in virtù di titoli astrattamente idonei al trasferimento anche delle particelle oggetto di usucapione, dal nucleo
Controparte 2, padre, e CP 2 e CP 5 figli), sotto le denominazioni societariefamiliare CP 2
di cui agli atti di compravendita che venivano allegati.
Continuava parte attrice sostenendo che, attualmente, l'intera proprietà agricola acquisita dal Sig. CP 6
[...] e dai figli Per 2 e CP 5 era confluita nella società dagli stessi costituita, denominata
[...]
, con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte Controparte 1 effettuare dei lavori Controparte 7- Castel Rigone N. 17 e che recentemente, intendendo l' sulle particelle agricole/boschive, veniva a conoscenza che queste, pur essendo state coltivate nel corso degli anni dagli acquirenti, in quanto facenti parte della proprietà venduta con l'esecuzione immobiliare, risultavano ancora intestate ai Sigg.ri Controparte 3 , Controparte 4 Parte 1 e Parte 2 e specifi- catamente le particelle in questione erano i terreni censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG): al -
Foglio 10, particelle n. 37-122; al Foglio 18, particella n. 39; al Foglio 32, particelle n. 95-97 e al Foglio 33, particella n. 231., particelle che parte attrice presumeva non furono inserite nell'atto di aggiudicazione del
27/05/1996 solo per mero errore, ma di fatto, facendo parte dell'intera proprietà acquistata all'asta, gli acqui- renti, in completa buona fede, in virtù del titolo astrattamente idoneo di compravendita, pacificamente e inin- terrottamente le hanno sempre curate e coltivate, considerandole proprie e sostenendo tutte le spese relative alla manutenzione anche di dette particell e quindi che era intenzione dell'attrice Controparte 1
"in persona del legale rappresentanteMoretti CP 2 , vedersi riconosciuta la piena
[...] proprietà delle particelle di cui sopra, in quanto vi era il possesso uti dominus, pubblico e indisturbato delle stesse da parte dell'istante dal 2008, in virtù di titoli astrattamente idonei a trasferire la proprietà di terreni agricoli e boschivi, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge per richiedere l'accertamento dell'interve- nuta usucapione “abbreviata" e di conseguenza l'acquisto della proprietà delle particelle agricole e boschive censite nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) al catasto Foglio 10 part. 37 e 122, Foglio 18 part. 39,
Foglio 32 part. 95 e 97, Foglio 33 part. 231 considerato che Controparte_3 , Controparte 4 و Parte 1
Parte 2 non hanno mai rivendicato la proprietà di tali particelle, né tantomeno le hanno occupate, e coltivate o comunque hanno provveduto alla manutenzione delle stesse, in quanto ovviamente essendo appez- zamenti di terreni circondati da terreni legittimamente trasferiti e facenti parte tutti del compendio pignorato, sono stati sempre ritenuti da tutti legittimamente trasferiti con l'atto di vendita.
Parte attrice quindi, previa dichiarazione ex art 163 comma 3 n.3 bis con la quale affermava "...che, ai sensi dell'art. 163, co. 3 n.
3-bis, la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132) e che tale condizione è stata soddisfatta in quanto l'attrice in data 26/09/2022 inoltrava domanda di mediazione all'Organismo Resolutia di Perugia, mediazione che si concludeva, dopo vari incontri, in data
12/01/2023 in maniera negativa (Doc. 10)". concludeva come segue: "- In via principale accertare e dichiarare il diritto dell' di acquisire a titolo di usucapione i terreniControparte_1 censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) al catasto Foglio 10 part. 37 e 122, Foglio 18 part. 39, Foglio 32 part. 95 e 97, Foglio 33 part. 231, intestate ai Sigg.ri Controparte_3 Controparte 4 , Pt 1
Parte 2 ; Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio."
[...] e
Con ordinanza del 15.10.2024 il Giudice, verificata la regolare evocazione in giudizio dei convenuti da parte della Società attrice e la mancata tempestiva costituzione degli stessi,ne dichiarava la contumacia, fissava quale prima udienza di trattazione il giorno 15.1.2025 e concedeva i termini di cui all'art. 171 ter per il deposito delle memorie integrative.
All'udienza di cui sopra veniva disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo agli eredi del defunto
Controparte_3 nel rispetto del termine a comparire e il giudizio veniva rinviato al 26.3.2025 dove, verificata la regolarità dell'instaurarsi del contraddittorio,il Giudice ammetteva e prove cgieste da parte attrice e fissava per l'espletamento l'udienza del 18.6.2025, alll'esito del quale veniva disposta l'udienza del
15.10.2025 per discussione, con termini antecedenti la stessa ex art. 189 c.p.c. per deposito di memorie di precisazione conclusioni, conclusive e repliche.
A detta udienza il Giudice riservava la decisione.
Ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione..
La disposizione disciplina una peculiare forma di usucapione speciale, specialità che consiste nel fatto che ne viene regolata nella stessa sede l'usucapione ordinaria,al primo comma e quella speciale o abbreviata al comma
2 di fondi rustici con annessi fabbricati e il fine è la tutela dei possessori piccoli fondi rustici,che spesso si occupano anche della coltivazione del fondo medesimo,, situati in Comuni qualificati montani dalla legge.
Quanto sopra è suffragato dal minore termine richiesto per la realizzazione dell'effetto acquisitivo collegato all'usucapione di tali fondi,quindici anni per l'usucapione ordinaria, cinque anni per l'usucapione speciale o abbreviata e dalla previsione di altre misure che facilitino la regolarizzazione del titolo di proprietà in quanto i fondi in esame sono generalmente ubicati in zone montane, tali da rendere complicata la prova della proprietà degli stessi.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, ma aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.
Secondo quanto stabilito dalla Giurisprudenza, l'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla 1. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il pre- detto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produtti- vità, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola orga- nizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione. (Cassazione civile sez. II - 14/12/2022, n.
36626) e ai fini dell'operatività dell'usucapione speciale, disciplinata dall'articolo 1159-bis del codice civile, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che sia destinato in concreto,
all'attività agraria, in quanto detta usucapione può avere per oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata, destinata e ordinata a una propria vicenda produttiva. Da ciò deriva che la norma contenuta nell'articolo 1159-bis del codice civile non è applicabile né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella ordinaria di cui all'articolo 1158 del codice civile, né in base ad un'inter- pretazione estensiva, in ragione delle finalità perseguite dal legislatore. (Tribunale - Potenza, 07/09/2021, n.
963)
Nello specifico, l'Umbria è contraddistinta da una complessa orografia, dove ad elevate catene montuose si alternano estesi ambiti collinari e vaste pianure alluvionali e la definizione di "territori montani" nasce con la
Legge 25 luglio 1952, n. 991 che all'art. 1,modificato dall'articolo unico della L.30 luglio 1957, n.657, detta i criteri di classificazione basati sull'altitudine e sul reddito imponibile medio per ettaro,la montanità "legale", come sopra definita, si estende per circa l'87% della superficie totale regionale tanto che, dei 92 comuni umbri,
91 sono classificati totalmente montani.
Parte attrice ha dimstrato, con la produzione della Nota di Trascrizione N.RP 8286 del 1991 della scrittura privata autenticata dal Notaio Per 3 di Perugia con la quale la Parte 4 società Parte 2 ecooperativa a responsabilità limitata cedeva ai Sig.ri Controparte 3 ,coniugato con
Controparte_4 coniugato con CP 8 tutti i terreni agricoli ivi descritti e posti in Comune di Passi- gnano su Trasimeno, in Comune di Umbertide, in Comune di CI CC, il Decreto di Trasferimento
all'aggiudicatario SELVA NUOVA S.N.C. di BA ER e AN SA del 5.4.1996 di immobili espropriati promossa innanzi il Tribunale di Perugia nei confronti di Parte 4 و[...]
Parte 5 e Controparte 4 i terreni con case coloniche siti nei comuni di Passignano sul Trasimeno,
CI CC e Umbertide, l'atto notarile Dr. Per_4 del 10.12.2008 Rep.n.8768 Racc.n.5315 con il quale i Soci della e AN SA ven- Controparte_9 gli appezzamenti agricoli integrati da FA posti in Comune di devano a Controparte_5
Passignano sul Trasimeno come ad essi pervenuti con Decreto di Trasferimento Immobili del Tribunale di
Perugia del 27.5.1996 trascritto il 29.5.1996 e successiva rettifica del 28.2.2000,il Rogito Notaio Persona 5
[...] di Roma con il quale, in data 17.4.2010 1' CP 10 vendeva a Persona 2 il fondo posto in agro del Comune di Passignano sul Trasmeno,il fondo sito in Comune di CI CC come descritti nell'atto, il Rogito del 9.5.2012 Notaio Dr. CP_11 Persona 6 di Perugia con il quale l' deva a quali soci della società semplice Parte 6 Controparte_5 e CP_12 il fondo con annesso fabbricato posto in Controparte 13
[...]
Comune di Passignano sul Trasimeno già di proprietà della Controparte 14
SA gli appezzamenti di terreno agricolo ricadenti
[...] di Controparte 15 in Comune di Passignanosul Trasimeno ed Umbertide, come catastalemente identificati nel Rogito ed in- fine,con Controparte 16 in Passignano sul Trasimeno Controparte_5 CP_17 'Controparte_2
e Persona 2 i primi tre quali soci della soxietà Parte 7
,deliberavano un aumento del capitale sociale del quale si faceva carico CP 18
[...]
[...] che conferiva nela società l'azieda agrariaa di cui era titolare sita in Passignano sul Trasimeno con fondi rustici ivi posti e a CI CC come descritti nell'atto e negli allegati.
Per questo, l'attuale parte attrice Parte 3
[...] (P. Iva P.IVA 1 ), con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone
N. 17, in persona del legale rappresentante Controparte_2 e segnatamente il medesimo ed i suoi figli, Per_2
[...] e Controparte_5 , tramite gli atti sopra indicati risulta proprietaria dei seguenti terreni
Comune di Passignano sul Trasimeno (PG), Loc. Piandimarte:
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 10, particelle n. 2-3-4-5-9-11-12-14-15-16-17-18-19-33-35-
36-37-39-72-73-83-110-111-112-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-127-142;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 11, particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50-51-52-53-54-55-56-57-58-59;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 12, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 14, particelle n. 9-16-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-36-
37-38-39-58-59-60-65-66-67-68-69;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 15, particelle n. 3-5-6-7-8-9-10-18-19-20-21-22-23-24-25-
26-27-28-29-30-31-33-38-39-40-41-52-53-54-55-57-71-74-77;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 16, particelle n. 7-14-21-24-25;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 18, particelle n. 39-53-55-56;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 19, particelle n. 2-85;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 35;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 32, particelle n. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-29-33-64-
65-69-96-97;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 33, particelle n. 88-110-113-114, 231;
Comune di CI CC (PG):
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 34, particelle n. 24-25-37-38-41-42-43-44-45-59-60-61-137;
☐ Comune di Umbertide (PG):
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 178, particelle n. 42-43-44;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 179, particelle n. 2-3-4-7-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 180, particelle n. 68-69-70-80-81-87-88-89-90;
- terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 181, particelle n. 36-77; -terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 185, particelle n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-46-47-48 e quindi l'intero compen- dio immobiliare della proprietà AN, con atto che si sono susseguiti a far data dal 10.12.2008.
A questo punto l'attrice sostiene di aver posseduto e goduto,da tale data, pacificamente pubblicamente quali proprietari i seguenti terreni agricoli censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG): - Foglio 10, par- ticelle n. 37-122; - Foglio 18, particella n. 39; - Foglio 32, particelle n. 95-97; - Foglio 33, particella n. 231; che risultano ancora catastalmente intestati agli esecutati Controparte 3 , Controparte 4 و Parte 1 e
mogli degli stessi in regime di comunione dei beni e che, evidentemente, non risultando Parte 2
né essendo stato provato il contrario dagli aventi diritto attuali intestatari castali, non sono stati ricompresi nel decreto di trasferimento a seguito dell'esecuzione immobiliare nei confronti di Controparte 3 e CP 4
[...] esteso anche ai rispettivi coniugi CP 19 e Parte 2 ,on provvedimento emesso a cor- rezione ed integrazione del detto Decreto di Trasferimento dal G.E. in data 28.2.2000.ed essendo che detti terreni hanno tutti destinazione agricola, sono posti in Comune montano e fanno parte dell'azienda faunistico venatoria inserita nell'azienda agricola di parte attrice agli stessi pervenuta tramite successivi atti pubblici di trasferimento dal 2008, terreni posseduti e goduti in modo pieno, pubblico e pacifico dalla stessa per oltre 15 anni, come peraltro confermato di testi escussi nel presente giudizio, soprattutto il Geom. Testimone 1
وche mai che ha affermato di conoscere i luoghi da quando erano dell' Parte 8 erano stati recintati o avevano segni di distinzione o separazione, che mai gli attuali convenuti erano stati visti operare sugli stessi né erano conosciuti dai testi e che i terreni di cui si discute erano ricompresi nell'azienda di parte attrice.
I convenuti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti in esso, non hanno contestato o confutato le pretese di parte attrice né hanno dimostrato la mancanza del diritto dalla stessa vantato e se anche non lo hanno formalmente contestato in questa sede, tuttavia, essendo stati regolarmente evocati in mediazione, tale procedimento ha avuto esito negativo "..per l'impossibilità di addivenire ad un accordo stante la distanza tra le posizioni delle posizioni delle parti..” come da verbale del 12.1.2023,senza che siano state addotte le moti- vazioni di tale disaccordo che ha indotto parte attrice a promuovere la presente controversia, così che i conve- nuti vanno ritenuti soccombenti e quindi vanno condannati alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice come liquidate in dispositivo in quanto la mancata partecipazione non elimina la responsabilità di aver dato origine alla lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr. Alberta Balloni definitivamente prounciando sulla domanda proposta dall' Controparte 1 (P. Iva P.IVA 1 ), con sede in Passignano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone N. 17, in per- sona del legale rappresentante Controparte 2 (CF: C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta C.F. 2 )),delega in calce al presente atto, dall'Avv. Mariella Billi del Foro di Perugia (C.F.:
Email 1 ed elettivamente domici-indirizzo p.e.c. per le comunicazioni di legge liata presso di lei in Tuoro Sul Trasimeno (PG), Via Console Flaminio n. 64/E
contro
CP 3
) e ivi residente in [...][...] nato a [...] il [...] (CF:
n. 22 int. 3 e a seguito del decesso dello stesso, dell'Erede Persona 1 (C.F
C.F. 7 ).residente a [...], Controparte_4 nato a Torrita
) e residente in [...] di Siena (SI) il 18/12/1943 (CF: C.F. 4
C.F. 5 ) e ivi residente in [...]int. 5, Parte 1 nata a [...] il [...] (CF: "
dro RI n. 22 int. 5, e nata a Chiesa in [...] il [...] (CF: Parte 2
) e residente in [...],a scioglimento della riserva che precede: C.F. 6
Accoglie la domanda e per l'effetto, visto l'art. 1159 bis 1 comma c.c. dichiara, in favore dell' dall' CP 1
Controparte 1 (P. Iva P.IVA 1 ), con sede in Passi-
gnano Sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte - Castel Rigone N. 17, in persona del legale rappresentante [...]
), e nei confronti di Controparte_3 nato a Roma il CP 20 (CF: C.F. 1
) e ivi residente in [...] int. 3 e a seguito del 18/02/1942 (CF: C.F. 3
decesso dello stesso, dell'Erede Persona 1 (C.F C.F. 7 ).residente a [...], nato a [...] il [...] (CF: Controparte 4
,
) e residente in [...] int. 5, Parte 1 nata a [...] C.F. 4
il 13/07/1945 (CF: C.F. 5
) e ivi residente in [...] int. 5, e
[...]
" C.F. 6 ) e residente in[...]2 nata a Chiesa in [...] il [...] (CF:
Roma, Via Australia n. 12,l'intervenut acquisto per usucapione dei seguenti terreni agricoli censiti nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG): - Foglio 10, particelle n. 37-122; - Foglio 18, particella n. 39; - Foglio 32, particelle n. 95-97; - Foglio 33, particella n. 231 che risultano ancora catastalmente intestati a Controparte 3 ,
Controparte 4 Parte 2 per averli goduti e posseduti in modo pieno, pubblico
, Parte_1 e
e pacifico quali proprietari per oltre 15 anni;
CONDANNA i convenuti in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali determinate come segue:€.325,53 per spese,€.5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA,CAP e Rim- borso Forfetario come per legge:
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e ad effettuare tutte le relative annotazioni e volturazioni.
Perugia 4.11.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloni