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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 6017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 03/10/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 25/08/1988, con il proc. dom. avv. BATTISTELLI Stefania, giusta procura in atti, e
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
Lombardo (BG) il 12/10/1994, con il proc. dom. avv. BASSANELLI Barbara, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 11/11/2024, entrambi i procuratori hanno depositato una nota scritta ciascuno, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note del 21/10/2024 e del
24/10/2024).
Ebbene, va premesso che le questioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della figlia minore (n. il 12/08/2014 in Piario), nata Persona_1
dalla convivenza more uxorio delle parti, venivano regolamentate da questo
Tribunale con decreto collegiale n. 8461/2021, pubblicato il 22/12/2021, già a parziale modifica del decreto collegiale reso in data 19/04/2018.
Ciò detto, il Collegio ritiene che la domanda congiunta di modifica delle condizioni meriti integrale accoglimento, non ravvisandovi motivi di contrasto con norme di legge imperative.
L'ascolto diretto della prole da parte del Tribunale si reputa manifestamente superfluo, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., posto che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme ai bisogni e agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del CO
, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, a parziale modifica Parte_3
delle statuizioni contenute nel decreto emesso da questo Tribunale n. 8461/2021, pubblicato il 22/12/2021, già a parziale modifica del decreto collegiale reso da questo Tribunale in data 19/04/2018, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 03/10/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 25/08/1988, con il proc. dom. avv. BATTISTELLI Stefania, giusta procura in atti, e
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
Lombardo (BG) il 12/10/1994, con il proc. dom. avv. BASSANELLI Barbara, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 11/11/2024, entrambi i procuratori hanno depositato una nota scritta ciascuno, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note del 21/10/2024 e del
24/10/2024).
Ebbene, va premesso che le questioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della figlia minore (n. il 12/08/2014 in Piario), nata Persona_1
dalla convivenza more uxorio delle parti, venivano regolamentate da questo
Tribunale con decreto collegiale n. 8461/2021, pubblicato il 22/12/2021, già a parziale modifica del decreto collegiale reso in data 19/04/2018.
Ciò detto, il Collegio ritiene che la domanda congiunta di modifica delle condizioni meriti integrale accoglimento, non ravvisandovi motivi di contrasto con norme di legge imperative.
L'ascolto diretto della prole da parte del Tribunale si reputa manifestamente superfluo, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., posto che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme ai bisogni e agli interessi attuali della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del CO
, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, a parziale modifica Parte_3
delle statuizioni contenute nel decreto emesso da questo Tribunale n. 8461/2021, pubblicato il 22/12/2021, già a parziale modifica del decreto collegiale reso da questo Tribunale in data 19/04/2018, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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