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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2265 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, elett.me dom.to in Roma, Largo Toniolo n. 6, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
, elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede CP_1 vocatura Metropolitana, rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Sordillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico
APPELLANTE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1487/2024 pubblicata il 7/2/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere stato riconosciuto titolare della Parte_1 pensione VO n. 10084688 nella gestione privata Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con decorrenza da ottobre 2015 per contributi versati in detta gestione anteriormente all'anno 1993, che successivamente era stato riconosciuto titolare della pensione diretta ordinaria di anzianità di cui alla Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali con decorrenza da maggio 2010 e che conseguentemente aveva inoltrato all' istanza di ricongiunzione dei periodi CP_1 di servizio svolto fino al 31 dicembre 1992; premesso di avere ricevuto dall' CP_1 un provvedimento di contestazione dell'indebito pari ad € 3.125,51, in q
“pensione non spettante per utilizzo di contribuzione in liquidazione di pensione gestione pubblica” (nota del 14/06/2023); premesso di avere impugnato il CP_1 provvedimento in sede amministrativa con esito negativo, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO IN VIA CP_1
PRINCIPALE: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad euro 3125,51 per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso CP_1 condannando il ricorrente efusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ricostruiti i fatti di causa, ha rilevato innanzitutto che l'importo di € 3125,51 veniva liquidato al netto delle ritenute fiscali>, così disattendendo il primo rilievo del ricorrente;
ii) ha ritenuto sussistente un indebito oggettivo non confutabile con la buona fede, in quanto, sostenendo diversamente, il pensionato si vedrebbe erogato nell'ambito del calcolo di un medesimo rateo sia la pensione cat. VOCPDEL che quella cat. VO n. 10084688; ii) in punto di spese, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la fattispecie dell'indebito oggettivo a fronte del trasferimento dalla gestione privata a quella pubblica, omettendo di rilevare come invero l'istanza di ricongiunzione della contribuzione dal 1972 al 1974 verso la gestione FPLD non risultava perfezionata, da ciò derivando la insussistenza del presupposto (quale il doppio pagamento a favore dell'appellante) dell'indebito contestato dall' ; II) l'erroneità nella parte in cui il giudice di prime cure ha applicato Pt_2 la a comune dettata dall'art. 2033 c.c. sulla scorta della ritenuta insussistenza della buona fede dell'appellante, omettendo di rilevare come, posto che in materia previdenziale e assistenziale viene in rilievo il principio di settore secondo cui la ripetizione deve escludersi nel caso di non addebitabili al percipiente della erogazione non dovuta, nel caso di specie l'errore liquidatorio sarebbe stato commesso dall' e non dall'appellante, con conseguente CP_1 irripetibilità delle somme erogate.
2.1. Si è costituito in giudizio l' , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il gravame cerca di creare confusione su una vicenda del tutto lineare, che attesta inequivocabilmente il contestato indebito.
4.1. Dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente provato: i) che all'appellante con provvedimento del 24/9/2015 è stata riconosciuta la pensione cat VO con decorrenza 1/10/2015, vantando il predetto versamenti contributi nella gestione lavoratori dipendenti dall'1/1/1972 al 31/7/1972 (29 settimane) e dall'1/4/1973 al 30/6/1974 (65 settimane); ii) con successivo provvedimento dell'8/2/2016 all'appellante è stata riconosciuta la pensione diretta ordinaria di anzianità con sistema retributivo a carico della gestione dipendenti pubblici, e in specie della CPDEL, con decorrenza dall'1/5/2010; iii) quest'ultima pensione è stata liquidata su un'anzianità contributiva complessiva di 39 anni e 7 mesi, nonostante l'appellante potesse vantare nella CPDEL contributi solo per il limitato periodo 5/5/1998-30/4/2010; iv) la vantaggiosa complessiva anzianità contributiva nella gestione pubblica è stata ottenuta anche grazie ai numerosi riscatti chiesti e ottenuti dall'appellante e in particolare, per quanto qui rileva, quello ai sensi dell'art. 2 legge n. 29/1979 relativo ai periodi: 18/07/1972 31/07/1972, per 13 settimane, dall'1/04/1973 al 31/12/1973 per 9 mesi e dall'1/01/1974 al 31/12/1974 per anni 1, per come risulta inequivocabilmente sia dall'estratto contributivo completo prodotto dall' sin dal primo grado sia CP_1 dal decreto di liquidazione della pensione VOCPDEL pure questo prodotto dall' sin dal primo grado. CP_1
4.2. di l'appellante, con propria domanda di ricongiunzione di cui ha omesso di fare cenno nel ricorso introduttivo, ha chiesto il trasferimento della posizione contributiva maturata nella gestione lavoratori dipendenti a favore della gestione pubblici dipendenti e quindi tale contribuzione è andata a concorrere nel formare il montante complessivo di oltre 39 anni di contribuzione, garantendogli quei ratei di pensione e quegli arretrati dei quali ha beneficiato con decorrenza 1° maggio 2010, ben anteriore alla modesta pensione VO.
4.3. Così come rilevato dal Tribunale, si è di fronte a un indebito oggettivo puro, ex art. 2033 c.c., poiché prima è stata liquidata la pensione VO e successivamente la pensione VOCPDEL, quest'ultima anche grazie ai contributi utilizzati per la prima e con decorrenza anteriore, sicché l'appellante non può pretendere di godere nei periodi coincidenti di una doppia prestazione pensionistica in base agli stessi e unici contributi versati nella gestione dipendenti privati nel periodo luglio 1970-giugno 1974, periodo in cui sono compresi sia i contributi da lavoro dipendente per come indicati al punto precedente sia il servizio militare dal luglio 1970 al luglio 1972, questo riscattato ex art. 1 legge n. 274/1991. Tantomeno l'appellante può invocare la buona fede perché la ricongiunzione è avvenuta su sua istanza e l'utilizzo della contribuzione dal 1970 al 1974 anche per la pensione VOCPDEL emerge inequivocabilmente dalla lettura completa decreto di liquidazione allegato alla nota dell'8/2/2016 e dall'evidente CP_1 anzianità contributiva riconosciuta dal fond lici dipendenti.
4.4. L'appellante, come anticipato, cerca di creare confusione arrivando addirittura a sostenere che la ricongiunzione non sarebbe stata operata e per avvalorare ciò riproduce, scorrettamente, solo uno stralcio dell'estratto contributivo del 2024 sostenendo che ove la ricongiunzione “avesse riguardato la contribuzione presente in estratto dal 01.01.1972 al 30.06.1974, la stessa non sarebbe stata presente in AGO -FPLD per essere stata trasferita nella gestione ex già nel 2016”; l'appellante prosegue affermando che il CP_2 modello SM5007- cioè il provvedimento di liquidazione della “contiene CP_3 altro periodo ricongiunto e non quello oggetto del presente 4.5. Si tratta di affermazioni temerarie che cercano di fornire una distorta rappresentazione della realtà e ciò considerato che: i) l'appellante si guarda bene dal precisare quale sarebbe l'altro periodo al quale riferire la ricongiunzione ex art 2 cit a conferma che questa ha riguardato anche il periodo in contestazione;
ii) l'estratto contributivo completo, sempre del gennaio 2024, è quello puntualmente e tempestivamente prodotto dall' e di cui quello invocato nel CP_1 gravame è solo il primo foglio ed è un estratt riassume tutte le posizioni contributive del Pazienti: quella del regime generale, quella dei parasubordinati e quella della gestione dei pubblici dipendenti;
in quest'ultimo estratto, come già sopra indicato, risultano per ricongiunzione dal 18/07/1972 31/07/1972 n. 13 settimane, dall'1/04/1973 al 31/12/1973 n. 9 mesi e dall'1/01/1974 al 31/12/1974 1 anno, coincidenti con lo stralcio di estratto contributivo invocato dall'appellante e che attiene alla sola gestione lavoratori dipendenti privati, mentre gli altri periodi, sempre ricongiunti ex art 2 legge n. 29/1979 e presenti nel conto dipendenti pubblici, per 6 mesi e 28 giorni, attengono al diverso e ulteriore periodo 1/1/1975-31/7/1975, e ciò spiega il dato complessivo presente nel modello S.M. 5007 “di oltre due anni” che il gravame cerca di utilizzare, inutilmente perché contro l'evidenza documentale, per supportare la propria tesi.
4.6. Ed ancora. Così come eccepito dall' , la stessa parziale produzione CP_1 dell'appellante smentisce la tesi che ques ercato di rappresentare per cui la ricongiunzione non sarebbe stata ancora eseguita al gennaio 2024- data dell'estratto contributivo- perché sarebbero ancora presenti i contributi lavoro dipendente privato;
l'appellante non si avvede che in detto stralcio sono chiaramente indicati la pensione VOCPDEL con decorrenza 5/2010 e altra pensione, la che pure risulta erogata all'appellante a carico della Pt_3 gestione para ati sin dall'aprile 2011, ma non è presente la pensione VO a ulteriore dimostrazione che la relativa contribuzione è solo “formalmente” presente nell'estratto conto “gestione generale” della pg 1, ma risulta trasferita alla gestione pubblici dipendenti della pg 6, che, si ripete, l'appellante ha omesso di produrre e di considerare nonostante la presenza in atti sin dal primo grado.
4.7. In conclusione, nonostante i tentativi dell'appellante di sostenere diversamente, egli è obbligato a restituire la somma richiesta dall' al netto, CP_1 così come già accertato dal Tribunale e non contestato, pe non può pretendere di locupletare sullo stesso periodo contributivo.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna a corrispondere all' le spese del presente grado Parte_1 CP_1 liquidate i rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 27.11.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2265 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, elett.me dom.to in Roma, Largo Toniolo n. 6, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
, elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede CP_1 vocatura Metropolitana, rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Sordillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico
APPELLANTE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1487/2024 pubblicata il 7/2/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere stato riconosciuto titolare della Parte_1 pensione VO n. 10084688 nella gestione privata Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con decorrenza da ottobre 2015 per contributi versati in detta gestione anteriormente all'anno 1993, che successivamente era stato riconosciuto titolare della pensione diretta ordinaria di anzianità di cui alla Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali con decorrenza da maggio 2010 e che conseguentemente aveva inoltrato all' istanza di ricongiunzione dei periodi CP_1 di servizio svolto fino al 31 dicembre 1992; premesso di avere ricevuto dall' CP_1 un provvedimento di contestazione dell'indebito pari ad € 3.125,51, in q
“pensione non spettante per utilizzo di contribuzione in liquidazione di pensione gestione pubblica” (nota del 14/06/2023); premesso di avere impugnato il CP_1 provvedimento in sede amministrativa con esito negativo, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO IN VIA CP_1
PRINCIPALE: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad euro 3125,51 per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso CP_1 condannando il ricorrente efusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ricostruiti i fatti di causa, ha rilevato innanzitutto che l'importo di € 3125,51 veniva liquidato al netto delle ritenute fiscali>, così disattendendo il primo rilievo del ricorrente;
ii) ha ritenuto sussistente un indebito oggettivo non confutabile con la buona fede, in quanto, sostenendo diversamente, il pensionato si vedrebbe erogato nell'ambito del calcolo di un medesimo rateo sia la pensione cat. VOCPDEL che quella cat. VO n. 10084688; ii) in punto di spese, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone: I) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la fattispecie dell'indebito oggettivo a fronte del trasferimento dalla gestione privata a quella pubblica, omettendo di rilevare come invero l'istanza di ricongiunzione della contribuzione dal 1972 al 1974 verso la gestione FPLD non risultava perfezionata, da ciò derivando la insussistenza del presupposto (quale il doppio pagamento a favore dell'appellante) dell'indebito contestato dall' ; II) l'erroneità nella parte in cui il giudice di prime cure ha applicato Pt_2 la a comune dettata dall'art. 2033 c.c. sulla scorta della ritenuta insussistenza della buona fede dell'appellante, omettendo di rilevare come, posto che in materia previdenziale e assistenziale viene in rilievo il principio di settore secondo cui la ripetizione deve escludersi nel caso di non addebitabili al percipiente della erogazione non dovuta, nel caso di specie l'errore liquidatorio sarebbe stato commesso dall' e non dall'appellante, con conseguente CP_1 irripetibilità delle somme erogate.
2.1. Si è costituito in giudizio l' , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il gravame cerca di creare confusione su una vicenda del tutto lineare, che attesta inequivocabilmente il contestato indebito.
4.1. Dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente provato: i) che all'appellante con provvedimento del 24/9/2015 è stata riconosciuta la pensione cat VO con decorrenza 1/10/2015, vantando il predetto versamenti contributi nella gestione lavoratori dipendenti dall'1/1/1972 al 31/7/1972 (29 settimane) e dall'1/4/1973 al 30/6/1974 (65 settimane); ii) con successivo provvedimento dell'8/2/2016 all'appellante è stata riconosciuta la pensione diretta ordinaria di anzianità con sistema retributivo a carico della gestione dipendenti pubblici, e in specie della CPDEL, con decorrenza dall'1/5/2010; iii) quest'ultima pensione è stata liquidata su un'anzianità contributiva complessiva di 39 anni e 7 mesi, nonostante l'appellante potesse vantare nella CPDEL contributi solo per il limitato periodo 5/5/1998-30/4/2010; iv) la vantaggiosa complessiva anzianità contributiva nella gestione pubblica è stata ottenuta anche grazie ai numerosi riscatti chiesti e ottenuti dall'appellante e in particolare, per quanto qui rileva, quello ai sensi dell'art. 2 legge n. 29/1979 relativo ai periodi: 18/07/1972 31/07/1972, per 13 settimane, dall'1/04/1973 al 31/12/1973 per 9 mesi e dall'1/01/1974 al 31/12/1974 per anni 1, per come risulta inequivocabilmente sia dall'estratto contributivo completo prodotto dall' sin dal primo grado sia CP_1 dal decreto di liquidazione della pensione VOCPDEL pure questo prodotto dall' sin dal primo grado. CP_1
4.2. di l'appellante, con propria domanda di ricongiunzione di cui ha omesso di fare cenno nel ricorso introduttivo, ha chiesto il trasferimento della posizione contributiva maturata nella gestione lavoratori dipendenti a favore della gestione pubblici dipendenti e quindi tale contribuzione è andata a concorrere nel formare il montante complessivo di oltre 39 anni di contribuzione, garantendogli quei ratei di pensione e quegli arretrati dei quali ha beneficiato con decorrenza 1° maggio 2010, ben anteriore alla modesta pensione VO.
4.3. Così come rilevato dal Tribunale, si è di fronte a un indebito oggettivo puro, ex art. 2033 c.c., poiché prima è stata liquidata la pensione VO e successivamente la pensione VOCPDEL, quest'ultima anche grazie ai contributi utilizzati per la prima e con decorrenza anteriore, sicché l'appellante non può pretendere di godere nei periodi coincidenti di una doppia prestazione pensionistica in base agli stessi e unici contributi versati nella gestione dipendenti privati nel periodo luglio 1970-giugno 1974, periodo in cui sono compresi sia i contributi da lavoro dipendente per come indicati al punto precedente sia il servizio militare dal luglio 1970 al luglio 1972, questo riscattato ex art. 1 legge n. 274/1991. Tantomeno l'appellante può invocare la buona fede perché la ricongiunzione è avvenuta su sua istanza e l'utilizzo della contribuzione dal 1970 al 1974 anche per la pensione VOCPDEL emerge inequivocabilmente dalla lettura completa decreto di liquidazione allegato alla nota dell'8/2/2016 e dall'evidente CP_1 anzianità contributiva riconosciuta dal fond lici dipendenti.
4.4. L'appellante, come anticipato, cerca di creare confusione arrivando addirittura a sostenere che la ricongiunzione non sarebbe stata operata e per avvalorare ciò riproduce, scorrettamente, solo uno stralcio dell'estratto contributivo del 2024 sostenendo che ove la ricongiunzione “avesse riguardato la contribuzione presente in estratto dal 01.01.1972 al 30.06.1974, la stessa non sarebbe stata presente in AGO -FPLD per essere stata trasferita nella gestione ex già nel 2016”; l'appellante prosegue affermando che il CP_2 modello SM5007- cioè il provvedimento di liquidazione della “contiene CP_3 altro periodo ricongiunto e non quello oggetto del presente 4.5. Si tratta di affermazioni temerarie che cercano di fornire una distorta rappresentazione della realtà e ciò considerato che: i) l'appellante si guarda bene dal precisare quale sarebbe l'altro periodo al quale riferire la ricongiunzione ex art 2 cit a conferma che questa ha riguardato anche il periodo in contestazione;
ii) l'estratto contributivo completo, sempre del gennaio 2024, è quello puntualmente e tempestivamente prodotto dall' e di cui quello invocato nel CP_1 gravame è solo il primo foglio ed è un estratt riassume tutte le posizioni contributive del Pazienti: quella del regime generale, quella dei parasubordinati e quella della gestione dei pubblici dipendenti;
in quest'ultimo estratto, come già sopra indicato, risultano per ricongiunzione dal 18/07/1972 31/07/1972 n. 13 settimane, dall'1/04/1973 al 31/12/1973 n. 9 mesi e dall'1/01/1974 al 31/12/1974 1 anno, coincidenti con lo stralcio di estratto contributivo invocato dall'appellante e che attiene alla sola gestione lavoratori dipendenti privati, mentre gli altri periodi, sempre ricongiunti ex art 2 legge n. 29/1979 e presenti nel conto dipendenti pubblici, per 6 mesi e 28 giorni, attengono al diverso e ulteriore periodo 1/1/1975-31/7/1975, e ciò spiega il dato complessivo presente nel modello S.M. 5007 “di oltre due anni” che il gravame cerca di utilizzare, inutilmente perché contro l'evidenza documentale, per supportare la propria tesi.
4.6. Ed ancora. Così come eccepito dall' , la stessa parziale produzione CP_1 dell'appellante smentisce la tesi che ques ercato di rappresentare per cui la ricongiunzione non sarebbe stata ancora eseguita al gennaio 2024- data dell'estratto contributivo- perché sarebbero ancora presenti i contributi lavoro dipendente privato;
l'appellante non si avvede che in detto stralcio sono chiaramente indicati la pensione VOCPDEL con decorrenza 5/2010 e altra pensione, la che pure risulta erogata all'appellante a carico della Pt_3 gestione para ati sin dall'aprile 2011, ma non è presente la pensione VO a ulteriore dimostrazione che la relativa contribuzione è solo “formalmente” presente nell'estratto conto “gestione generale” della pg 1, ma risulta trasferita alla gestione pubblici dipendenti della pg 6, che, si ripete, l'appellante ha omesso di produrre e di considerare nonostante la presenza in atti sin dal primo grado.
4.7. In conclusione, nonostante i tentativi dell'appellante di sostenere diversamente, egli è obbligato a restituire la somma richiesta dall' al netto, CP_1 così come già accertato dal Tribunale e non contestato, pe non può pretendere di locupletare sullo stesso periodo contributivo.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna a corrispondere all' le spese del presente grado Parte_1 CP_1 liquidate i rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 27.11.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario