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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3476/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. LB TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. NI OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3476/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BANIN ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in LA LOGGIA il 25/11/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). Per_ Dal matrimonio sono nati due figli: , il 26/4/2007 e il 19/2/2013. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 84/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 02.02.2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si èprotratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visita relativamente al figlio Per_
, atteso il raggiungimento, nelle more del giudizio, della maggiore età (il 26.04.2025) da parte dello stesso ed il venir meno dei presupposti di legge.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio della Per_2 responsabilità genitoriale in forma disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno in maniera condivisa tutte le decisioni di straordinaria amministrazione;
DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso Per_2 la madre, nella casa coniugale, in La Loggia, Via Pirandello n.7;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, alla signora , con gli Parte_2 arredi che la compongono;
DISPONE che il figlio minore permanga presso ciascun genitore sulla base dell'accordo fra le Per_3 parti e che, in caso di mancato accordo, il signor terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: Pt_1
- a week end alternati dal sabato pomeriggio alle ore 16 fino alla domenica sera alle ore 21,00;
pagina 2 di 3 - un pomeriggio infrasettimanale, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e gli impegni scolastici e ricreativi del minore;
- durante le vacanze natalizie: la Vigilia di Natale con la mamma;
il giorno di Natale con il papà; il
31 dicembre e l'1/1 ad anni alterni;
per gli altri giorni di vacanza scolastica natalizia i genitori concorderanno di volta in volta i giorni di permanenza sulla base dei loro impegni lavorativi;
- durante le vacanze di Pasqua: ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, secondo il gradimento del figlio, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che entrambi i genitori si facciano carico del mantenimento, cura, educazione dei figli nei periodi in cui gli stessi permangono presso ciascuno di essi;
inoltre, il signor contribuirà al Pt_1 mantenimento dei figli corrispondendo alla OR , entro il giorno 15 di ogni mese assegno Parte_2 di € 150,00 mensili (€75,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
DISPONE che il signor partecipi altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche Pt_1 non coperte dal S.S.N., scolastiche nonché delle altre spese, sportive e ricreative nell'interesse dei figli, spese che dovranno essere previamente concordate ovvero, se necessitate, successivamente documentate. Sotto tale profilo le parti dichiarano di impegnarsi a rispettare il Protocollo di intesa fra Tribunale di Torino ed Avvocati del 15/3/2016, che dichiarano di conoscere ed accettare;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI OT LB TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. LB TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. NI OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3476/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BANIN ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in LA LOGGIA il 25/11/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). Per_ Dal matrimonio sono nati due figli: , il 26/4/2007 e il 19/2/2013. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 84/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 02.02.2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si èprotratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visita relativamente al figlio Per_
, atteso il raggiungimento, nelle more del giudizio, della maggiore età (il 26.04.2025) da parte dello stesso ed il venir meno dei presupposti di legge.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio della Per_2 responsabilità genitoriale in forma disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno in maniera condivisa tutte le decisioni di straordinaria amministrazione;
DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso Per_2 la madre, nella casa coniugale, in La Loggia, Via Pirandello n.7;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, alla signora , con gli Parte_2 arredi che la compongono;
DISPONE che il figlio minore permanga presso ciascun genitore sulla base dell'accordo fra le Per_3 parti e che, in caso di mancato accordo, il signor terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: Pt_1
- a week end alternati dal sabato pomeriggio alle ore 16 fino alla domenica sera alle ore 21,00;
pagina 2 di 3 - un pomeriggio infrasettimanale, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e gli impegni scolastici e ricreativi del minore;
- durante le vacanze natalizie: la Vigilia di Natale con la mamma;
il giorno di Natale con il papà; il
31 dicembre e l'1/1 ad anni alterni;
per gli altri giorni di vacanza scolastica natalizia i genitori concorderanno di volta in volta i giorni di permanenza sulla base dei loro impegni lavorativi;
- durante le vacanze di Pasqua: ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, secondo il gradimento del figlio, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che entrambi i genitori si facciano carico del mantenimento, cura, educazione dei figli nei periodi in cui gli stessi permangono presso ciascuno di essi;
inoltre, il signor contribuirà al Pt_1 mantenimento dei figli corrispondendo alla OR , entro il giorno 15 di ogni mese assegno Parte_2 di € 150,00 mensili (€75,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
DISPONE che il signor partecipi altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche Pt_1 non coperte dal S.S.N., scolastiche nonché delle altre spese, sportive e ricreative nell'interesse dei figli, spese che dovranno essere previamente concordate ovvero, se necessitate, successivamente documentate. Sotto tale profilo le parti dichiarano di impegnarsi a rispettare il Protocollo di intesa fra Tribunale di Torino ed Avvocati del 15/3/2016, che dichiarano di conoscere ed accettare;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI OT LB TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3