restrittive della liberta' di concorrenza (( 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessita' di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonche' della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie )) 2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.
14 ottobre 1990
27 agosto 2022
restrittive della liberta' di concorrenza (( 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessita' di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonche' della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonche' del progresso tecnico ed economico purche' esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorita' puo' valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie )) 2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.
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- 1. Il Golden power fra globalizzazione e deglobalizzazione, negli orientamenti della Commissione e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei giudici…Support@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 29 gennaio 2026
[…] anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.” Un coacervo di altri poteri sono stabiliti poi dal dl.n. 148 del 2017 ( in materia di trasparenza societaria e di modifiche al golden power ); dall'art. 1 commi 381 -384 l. n. 266 del 2005 ( c.d. poison pill) ; dall'art. 7 del dl n. 34 del 2011 conv. in l. 75 del 2011 e d.m. 3/5/2011 ( cdp come cavaliere bianco ); dagli articoli 6-16 della legge n. 287 del 1990 (poteri anticoncentrazioni dell'autorità antitrust) e dall'art. 25 della legge n. 287 del 1990 ( (poteriel Governo in materia di concentrazioni ). 2. […]
Leggi di più… - 2. Riforma tutela risparmio approvata: Legge 262Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 dicembre 2005
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Le killer acquisitions nei settori innovativi: la risposta del legislatore italiano tra innovazione e certezza del diritto Di Blen Beka Abstract L'espansione dei mercati ad alta intensità tecnologica ha reso le killer acquisitions uno snodo cruciale del diritto antitrust. Operazioni apparentemente “piccole”, perché sotto le soglie di fatturato, possono neutralizzare start-up capaci di sovvertire gli equilibri competitivi: la posta in gioco è la stessa traiettoria dell'innovazione. L'articolo esamina il nuovo perimetro del controllo delle concentrazioni delineato dal legislatore italiano con l'introduzione del potere di call-in dell'AGCM (art. 16, co. 1-bis l. 287/1990), collocandolo …
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ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato dall'Avv. Fabrizio Illuminati, del foro di Ancona In materia di fideiussioni, il garante che ha prestato fideiussione specifica, qualora invochi in giudizio l'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole incriminate con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, non può giovarsi della prova privilegiata costituita dai risultati raggiunti dall'AGCM e della Banca d'Italia a seguito di ispezione svoltasi negli anni 2002/2005 ma, quando si tratti di fideiussioni prestate in un momento successivo al periodo di tale ispezione, deve dimostrare tutti gli estremi dell'illecito concorrenziale e, dunque, non solo l'applicazione generalizzata e …
Leggi di più… - 5. Fideiussione o contratto autonomo di garanziaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 23 settembre 2024
La richiesta di nullità delle fideiussioni omnibus Gli schemi contrattuali La fondatezza della pretesa Con sentenza n. 7466 del 26 giugno 2024, il Tribunale di Napoli si è soffermato sulla portata delle clausole di pagamento a prima richiesta e delle clausole di deroga dell'art. 1957 c.c. per qualificare un negozio come contratto autonomo di garanzia o fideiussione. Proviamo a riepilogare in brevità lo svolgimento del processo e le conclusioni cui sono giunti i giudici. La richiesta di nullità delle fideiussioni omnibus La parte attrice, erede di fideiussori, ha chiesto dichiararsi la nullità integrale di due fideiussioni omnibus o, in subordine, delle clausole ivi contenute, deducendo, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Cosenza, sentenza 26/02/2023, n. 346Provvedimento: […] l'istituto di credito in giudizio per sentire dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo, in quanto il credito era prescritto per decorso del termine decennale, la fideiussione era nulla per contrasto degli artt. 2, 6 e 8 con la legge 287/1990, art. 2, comma 2, lett a), e per nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c..Leggi di più...
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- 3. TAR Genova, sez. I, sentenza 28/01/2022, n. 67Provvedimento: […] Con unico motivo di ricorso, ha dedotto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, co. 7, della legge n. 84 del 1994, dell'art. 2 del d.l. n. 21 del 2012 (conv. in l. n. 56 del 2012) e degli artt. 6 e 16 della legge n. 287 del 1990; difetto di presupposto, d'istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà.Leggi di più...
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- 4. Trib. Livorno, sentenza 06/02/2026, n. 121Provvedimento: […] c) nel merito, invece, deduceva la nullità del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa per violazione dell'art. 2, art. 6 e art. 8 Legge n 287/1990 perché redatti secondo lo schema ABI del 2003, tutte e tre sanzionate dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 dalla CA d'Italia e conseguente estinzione del diritto di garanzia a causa del superamento del termine semestrale entro cui il creditore aveva l'onere di attivarsi per far valere le sue ragioni ex art.1957 c.c.;Leggi di più...
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