Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1164 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RANDAZZO VIVIANA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
, (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.CAPPIELLO MARIO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, di seguito;
CP_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI Pt_2 P.IVA_3
BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA N.18 91100 TRAPANI
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 9/01/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 08/07/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' , proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3
29920249004778660000, notificata il 26.6.2024 e avverso gli atti presupposti, individuati in cartelle esattoriali per contributi e , eccependo l'intervenuta Pt_2 CP_3
prescrizione quinquennale.
Le parti resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del
1
Inoltre, l' ha eccepito il difetto parziale di giurisdizione in favore del Giudice CP_2
Tributario per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di cui alla cartella di pagamento n°29920120000568519000 notificata il 20.07.2012, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 7.313,93 nella parte relativa alle ritenute su indennità cessazione rapporto di lavoro per l'anno 2008 pari a € 2.249,27, trattandosi di tributi rientranti nella giurisdizione del Giudice tributario.
Passando al merito, si osserva che, la eccepita prescrizione quinquennale dei crediti ex art 3 L. 335/95 deve essere accolta , tenuto conto della carenza di atti interruttivi della prescrizione compiuti dall' . Controparte_4
In particolare, va premesso che al termine ordinario quinquennale va aggiunto un ulteriore periodo secondo quanto disposto dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in tema di sospensione della prescrizione, che prevede “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ed ancora, per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio
2021, n. 21, “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [31/12/2020] fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Deve quindi aggiungersi al primo periodo di sospensione di giorni 129, l'ulteriore periodo di giorni 182, con la conseguenza che il termine finale è allungato di n.311 giorni.
Pertanto, vanno dichiarati prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento appresso indicate in quanto, dopo la notifica delle cartelle è seguito l'atto
2 interruttivo costituito dalla intimazione notificata il 27/04/2016, ma successivamente , alla data di notifica dell'intimazione opposta era trascorso il periodo di prescrizione sopra individuato (5 anni e 311 giorni).
Le cartelle i cui crediti sono prescritti sono le seguenti:
1. cartella di pagamento n°29920090026573592000 notificata il 18.05.2010 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di €13.684,81 per premi per gli anni 2007,2008 e 2009; Pt_2
2. cartella di pagamento n°29920110005747222000 notificata il 27.07.2011, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 15.078,15 nella parte relativa ai contributi IVS e per l'anno 2007,pari a € 2.122,38; CP_3
3. cartella di pagamento n°29920140000521876000 presuntivamente notificata il
28.06.2014, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.518,36 per premi per gli anni 2011, 2012 e 2013; Pt_2
4. cartella di pagamento n°29920140012735713000 presuntivamente notificata il 12.12.2014, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.588,91 per premi per gli anni 2012, 2013 e 2014; Pt_2
In conclusione, il ricorso va accolto con declaratoria di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento sopra indicate e declaratoria di difetto di giurisdizione per i crediti di cui alla cartella n.29920120000568519000 ,
Le spese di lite possono compensarsi per metà nei rapporti tra la parte ricorrente e l' per accoglimento parziale della domanda, e Controparte_1
per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nei rapporti con le altre parti resistenti, , , possono compensarsi CP_3 Pt_2
integralmente tenuto conto del fatto che la prescrizione è maturata in corso di procedura di riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario per i crediti di cui alla cartella di pagamento n°29920120000568519000 notificata il 20.07.2012, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 7.313,93 per le
3 ritenute su indennità cessazione rapporto di lavoro per l'anno 2008 pari a €
2.249,27;
2.annulla parzialmente l'intimazione opposta, per i crediti che dichiara prescritti come in motivazione;
3. rigetta per il resto il ricorso.
4. compensa per metà le spese di lite e condanna l' Controparte_1
al pagamento della restante parte, che liquida per frazione in euro
[...]
2.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente, con distrazione al procuratore.
5.compensa le spese del giudizio tra la parte ricorrente e . CP_3 Pt_2
Trapani, 29/01/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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