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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27807 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO RO nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/1/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL UL, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
udito il difensore, avv. Giovanni Sisto Vecchio, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 18/1/2024, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 238 del 7/12/2023, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1/6/2023, che aveva applicato a TA TA la misura cautelare della custodia in carcere. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen. con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1). Evidenzia che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio della Suprema 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27807 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 19/06/2024 Corte;
che ha fondato l'esistenza del sodalizio di stampo mafioso tenendo conto delle risultanze dell'indagine cosiddetta Costa Pulita, senza considerare:i) che non vi sono provvedimenti giudiziari definitivi che abbiano statuito l'esistenza di detta associazione, ii) che quella indagine vedeva coinvolto - tra gli odierni indagati indiziati di appartenere al sodalizio - solo il defunto padre della odierna ricorrente, iii) che quel procedimento riguardava fatti commessi fino al 2013, dunque, risalenti ad epoca di molto antecedente a quella in cui si inserirebbero i fatti del presente procedimento;
che,comunque,le criticità maggiori attengono alla ritenuta partecipazione della ricorrente, atteso che il provvedimento impugnato non colma i deficit motivazionali evidenziati dalla sentenza di annullamento con rinvio. 2.2. Con il secondo motivo, eccepisce la violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta estorsione di cui al capo 48). Osserva che il Tribunale, per ovviare alla mancanza di una richiesta estorsiva, ha fatto ricorso alla figura della estorsione ambientale;
che tale riferimento, tuttavia, non può prescindere dalla sussistenza di un nucleo minimo di condotta riconducibile alla minaccia, che nel caso di specie non sussisterebbe;
che, quanto alla partecipazione della TA, il Tribunale erra, laddove afferma che la ricorrente intratteneva rapporti con le persone offese e con i coimputati e che partecipava alla spartizione dei proventi, non emergendo dagli atti dette circostanze;
che, al più„ potrebbe ipotizzarsi una connivenza non punibile, in quanto il fratello PP AR la informava delle attività illecite da lui poste in essere, alle quali la ricorrente non ha fornito alcun contributo. 2.3. Con il terzo motivo, si duole della violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen. con riferimento al trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161). Ritiene il difensore che la motivazione del provvedimento impugnato non abbia colmato le lacune evidenziate nella sentenza di annullamento con rinvio, specie con riguardo alla provenienza dalla famiglia TA del denaro necessario per costituire la società e per l'acquisto dell'imbarcazione; che, con riguardo alla posizione della ricorrente, l'ordinanza impugnata è del tutto silente, non indicandone il ruolo nella realizzazione dell'intestazione fittizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico. Con riferimento al sodalizio di ‘ndrangheta contestato, invero, si limita ad affermare che l'esistenza e l'operatività sarebbero state desunte da provvedimenti giudiziari non definitivi, relativi a fatti e circostanze datate, peraltro commessi da altri soggetti, ma non 2 si confronta realmente con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, che esamina sia le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che hanno ricostruito la storia della locale di Zungri e delle sue tre articolazioni, tra le quali la 'ndrina di Briatico, riferendo di fatti che si collocano anche nell'anno 2018, sia le risultanze dell'attività di captazione, che danno conto di plurime attività delinquenziali poste in essere, in particolare, nel settore delle estorsioni. Il motivo è aspecifico anche in relazione alla partecipazione della ricorrente all'associazione di stampo mafioso in contestazione, in quanto non tiene conto delle argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato, che ha valorizzato il contenuto di diverse conversazioni intercettate, dalle quali emerge il ruolo attivo della odierna ricorrente nelle vicende dell'organizzazione 'ndranghetistica in discorso. Risulta, invero, che durante il periodo in cui il padre NC PP era ristretto agli arresti domiciliari in Torino, l'indagata lo informava costantemente dell'andamento delle attività estorsive e di quella imprenditoriale svolta facendo valere la forza di intimidazione del sodalizio;
che, con riferimento all'attività estorsiva, come si vedrà al punto che segue, la prevenuta aveva un ruolo attivo;
che, infine, la ricorrente ha concorso anche nel trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161), di cui si dirà trattando il terzo motivo di ricorso. Dunque, la motivazione del provvedimento impugnato dà conto specificamente degli elementi a carico della TA, indicando nel dettaglio le relative fonti di prova, giungendo a ritenerla intranea alla 'ndrina di Briatico in considerazione della commissione di plurimi reati fine e di condotte all'evidenza sintomatiche dell'affectio societatis (i continui aggiornamenti in favore del padre detenuto agli arresti domiciliari in ordine alle attività del clan). 1.2. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo ai fatti estorsivi di cui capo 48), posto che, anche in questo caso,; i1 ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ed invero, il Tribunale del riesame desume il concorso della TA nell'estorsione dalle risultanze della attività di captazione, da cui emerge che la ricorrente teneva i contatti con le persone offese NC AR e NO Conti, gestori del villaggio turistico Hotel Green Garden (si evidenzia nell'ordinanza che, oltre che dalle conversazioni che vedono direttamente protagonista la TA, di cui vengono riportati stralci significativi, il contatto diretto con le persone offese a mezzo della piattaforma Whatsapp viene riferito al coindagato NC IE da PP AR TA), partecipava con il fratello alla distribuzione di proventi illeciti e faceva rapporto al padre contattandolo sulla utenza telefonica di RI TA. Quanto alla sussistenza della intimidazione anche in caso di estorsione cosiddetta ambientale, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la connotazione di 3 una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi (Sezione 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01). In altri termini, in tema di estorsione ambientale, ilevano soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sezione 2, n. 22976 del 13/4/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto riferimento all'ordinanza genetica, da cui risulta che i sodali facevano riferimento all'imposizione di forniture al villaggio ed alla apprensione del "pizzo" ed ha evidenziato come lo stesso AR, consapevole di dover fare i conti con i clan interessati alla spartizione del provento della attività estorsiva, a seguito del contrasto insorto con il socio Conti, riferiva a PP AR TA che per le varie cosche interessate nulla sarebbe cambiato, intendendo che i versamenti sarebbero continuati regolarmente. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.3. Analoga sorte tocca al terzo motivo di ricorso, che glissa sugli elementi che il Tribunale ha posto a fondamento della gravità indiziaria in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161), limitandosi a ribadire i principi fissati dalla sentenza rescindente. In proposito, occorre rilevare che il provvedimento impugnato ha significativamente precisato che l'attività svolta dalla Costa degli Dei Tours costituisce niente altro la prosecuzione dell'attività imprenditoriale gestita da NC PP TA e IN Accorinti, da cui erano scaturite le misure di prevenzione patrimoniali nell'ambito del procedimento Costa Pulita;
che il fine di eludere provvedimenti ablatori si 4 desume agevolmente da una intercettazione di un conversazione del 4/9/2019 nel corso della quale PP AR TA affermava che, dopo l'operazione Costa Pulita, non potevano «intestarsi più nulla», che «il problema è che sono bruciat000000 ... purtroppo per me mi hanno implicato in questo processo, io attività non ne posso aprire! Perché posso rischiare! Se la prendono un'altra volta!»; che, ulteriori elementi sintomatici dell'intestazione fittizia della società, sono costituiti dagli atti di gestione dell'ente, posti in essere dalla odierna ricorrente e dal di lei fratello (e, prima che morisse, dal loro padre, che veniva costantemente messo al corrente dalla figlia dell'andamento dell'attività); che, proprio in detto contesto, si inserisce la conversazione captata nel corso della quale la TA afferma che «deve fare quello che dico io». Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che esente da vizi logici, che dà conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., con la quale il ricorso non si confronta affatto. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2024.
udito il difensore, avv. Giovanni Sisto Vecchio, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 18/1/2024, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 238 del 7/12/2023, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1/6/2023, che aveva applicato a TA TA la misura cautelare della custodia in carcere. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen. con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1). Evidenzia che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio della Suprema 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27807 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 19/06/2024 Corte;
che ha fondato l'esistenza del sodalizio di stampo mafioso tenendo conto delle risultanze dell'indagine cosiddetta Costa Pulita, senza considerare:i) che non vi sono provvedimenti giudiziari definitivi che abbiano statuito l'esistenza di detta associazione, ii) che quella indagine vedeva coinvolto - tra gli odierni indagati indiziati di appartenere al sodalizio - solo il defunto padre della odierna ricorrente, iii) che quel procedimento riguardava fatti commessi fino al 2013, dunque, risalenti ad epoca di molto antecedente a quella in cui si inserirebbero i fatti del presente procedimento;
che,comunque,le criticità maggiori attengono alla ritenuta partecipazione della ricorrente, atteso che il provvedimento impugnato non colma i deficit motivazionali evidenziati dalla sentenza di annullamento con rinvio. 2.2. Con il secondo motivo, eccepisce la violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta estorsione di cui al capo 48). Osserva che il Tribunale, per ovviare alla mancanza di una richiesta estorsiva, ha fatto ricorso alla figura della estorsione ambientale;
che tale riferimento, tuttavia, non può prescindere dalla sussistenza di un nucleo minimo di condotta riconducibile alla minaccia, che nel caso di specie non sussisterebbe;
che, quanto alla partecipazione della TA, il Tribunale erra, laddove afferma che la ricorrente intratteneva rapporti con le persone offese e con i coimputati e che partecipava alla spartizione dei proventi, non emergendo dagli atti dette circostanze;
che, al più„ potrebbe ipotizzarsi una connivenza non punibile, in quanto il fratello PP AR la informava delle attività illecite da lui poste in essere, alle quali la ricorrente non ha fornito alcun contributo. 2.3. Con il terzo motivo, si duole della violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen. con riferimento al trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161). Ritiene il difensore che la motivazione del provvedimento impugnato non abbia colmato le lacune evidenziate nella sentenza di annullamento con rinvio, specie con riguardo alla provenienza dalla famiglia TA del denaro necessario per costituire la società e per l'acquisto dell'imbarcazione; che, con riguardo alla posizione della ricorrente, l'ordinanza impugnata è del tutto silente, non indicandone il ruolo nella realizzazione dell'intestazione fittizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico. Con riferimento al sodalizio di ‘ndrangheta contestato, invero, si limita ad affermare che l'esistenza e l'operatività sarebbero state desunte da provvedimenti giudiziari non definitivi, relativi a fatti e circostanze datate, peraltro commessi da altri soggetti, ma non 2 si confronta realmente con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, che esamina sia le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che hanno ricostruito la storia della locale di Zungri e delle sue tre articolazioni, tra le quali la 'ndrina di Briatico, riferendo di fatti che si collocano anche nell'anno 2018, sia le risultanze dell'attività di captazione, che danno conto di plurime attività delinquenziali poste in essere, in particolare, nel settore delle estorsioni. Il motivo è aspecifico anche in relazione alla partecipazione della ricorrente all'associazione di stampo mafioso in contestazione, in quanto non tiene conto delle argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato, che ha valorizzato il contenuto di diverse conversazioni intercettate, dalle quali emerge il ruolo attivo della odierna ricorrente nelle vicende dell'organizzazione 'ndranghetistica in discorso. Risulta, invero, che durante il periodo in cui il padre NC PP era ristretto agli arresti domiciliari in Torino, l'indagata lo informava costantemente dell'andamento delle attività estorsive e di quella imprenditoriale svolta facendo valere la forza di intimidazione del sodalizio;
che, con riferimento all'attività estorsiva, come si vedrà al punto che segue, la prevenuta aveva un ruolo attivo;
che, infine, la ricorrente ha concorso anche nel trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161), di cui si dirà trattando il terzo motivo di ricorso. Dunque, la motivazione del provvedimento impugnato dà conto specificamente degli elementi a carico della TA, indicando nel dettaglio le relative fonti di prova, giungendo a ritenerla intranea alla 'ndrina di Briatico in considerazione della commissione di plurimi reati fine e di condotte all'evidenza sintomatiche dell'affectio societatis (i continui aggiornamenti in favore del padre detenuto agli arresti domiciliari in ordine alle attività del clan). 1.2. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo ai fatti estorsivi di cui capo 48), posto che, anche in questo caso,; i1 ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ed invero, il Tribunale del riesame desume il concorso della TA nell'estorsione dalle risultanze della attività di captazione, da cui emerge che la ricorrente teneva i contatti con le persone offese NC AR e NO Conti, gestori del villaggio turistico Hotel Green Garden (si evidenzia nell'ordinanza che, oltre che dalle conversazioni che vedono direttamente protagonista la TA, di cui vengono riportati stralci significativi, il contatto diretto con le persone offese a mezzo della piattaforma Whatsapp viene riferito al coindagato NC IE da PP AR TA), partecipava con il fratello alla distribuzione di proventi illeciti e faceva rapporto al padre contattandolo sulla utenza telefonica di RI TA. Quanto alla sussistenza della intimidazione anche in caso di estorsione cosiddetta ambientale, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la connotazione di 3 una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi (Sezione 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01). In altri termini, in tema di estorsione ambientale, ilevano soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sezione 2, n. 22976 del 13/4/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto riferimento all'ordinanza genetica, da cui risulta che i sodali facevano riferimento all'imposizione di forniture al villaggio ed alla apprensione del "pizzo" ed ha evidenziato come lo stesso AR, consapevole di dover fare i conti con i clan interessati alla spartizione del provento della attività estorsiva, a seguito del contrasto insorto con il socio Conti, riferiva a PP AR TA che per le varie cosche interessate nulla sarebbe cambiato, intendendo che i versamenti sarebbero continuati regolarmente. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.3. Analoga sorte tocca al terzo motivo di ricorso, che glissa sugli elementi che il Tribunale ha posto a fondamento della gravità indiziaria in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161), limitandosi a ribadire i principi fissati dalla sentenza rescindente. In proposito, occorre rilevare che il provvedimento impugnato ha significativamente precisato che l'attività svolta dalla Costa degli Dei Tours costituisce niente altro la prosecuzione dell'attività imprenditoriale gestita da NC PP TA e IN Accorinti, da cui erano scaturite le misure di prevenzione patrimoniali nell'ambito del procedimento Costa Pulita;
che il fine di eludere provvedimenti ablatori si 4 desume agevolmente da una intercettazione di un conversazione del 4/9/2019 nel corso della quale PP AR TA affermava che, dopo l'operazione Costa Pulita, non potevano «intestarsi più nulla», che «il problema è che sono bruciat000000 ... purtroppo per me mi hanno implicato in questo processo, io attività non ne posso aprire! Perché posso rischiare! Se la prendono un'altra volta!»; che, ulteriori elementi sintomatici dell'intestazione fittizia della società, sono costituiti dagli atti di gestione dell'ente, posti in essere dalla odierna ricorrente e dal di lei fratello (e, prima che morisse, dal loro padre, che veniva costantemente messo al corrente dalla figlia dell'andamento dell'attività); che, proprio in detto contesto, si inserisce la conversazione captata nel corso della quale la TA afferma che «deve fare quello che dico io». Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che esente da vizi logici, che dà conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., con la quale il ricorso non si confronta affatto. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 19 giugno 2024.